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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/04/2025, n. 5843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5843 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 26810/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N. 26810/24 sul ricorso svolto da nato a [...] il Parte_1
12.01.1973 (avv. Lauretti), nei confronti di , nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
Patrizia Diamanti);
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa formulata dal GOP all'udienza del 18.03.25 e conformi note scritte del 21.03.25 e 31.03.25;
ritenutane l'equità e congruità;
che sussistono giustificati motivi atteso l'esito del giudizio per compensare le spese di lite;
DISPONE -la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle note conformi del
21.03.25 e 31.03.25, e, segnatamente: “fermo restando l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente della minore presso la madre, si modifica l'attuale disciplina delle visite paterne, prevedendo che il padre terrà con sé la minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento, riaccompagnandola a scuola il giorno successivo. Resta invariata la disciplina delle frequentazioni paterne nei periodi di vacanza estiva e per le festività natalizie e pasquali;
il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 360,00 con decorrenza dal mese di aprile 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
in via conciliativa le parti stabiliscono che l'importo degli arretrati non corrisposti dal padre alla madre a titolo di assegno di mantenimento è di € 50,00; le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori. Il giudice invita le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare”;
-la compensazione delle spese di lite
Roma, 2.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al N. 26810/24 sul ricorso svolto da nato a [...] il Parte_1
12.01.1973 (avv. Lauretti), nei confronti di , nata a [...] il [...] (avv. Controparte_1
Patrizia Diamanti);
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti, giusta adesione alla proposta conciliativa formulata dal GOP all'udienza del 18.03.25 e conformi note scritte del 21.03.25 e 31.03.25;
ritenutane l'equità e congruità;
che sussistono giustificati motivi atteso l'esito del giudizio per compensare le spese di lite;
DISPONE -la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle note conformi del
21.03.25 e 31.03.25, e, segnatamente: “fermo restando l'affidamento condiviso e il collocamento prevalente della minore presso la madre, si modifica l'attuale disciplina delle visite paterne, prevedendo che il padre terrà con sé la minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola con pernottamento, riaccompagnandola a scuola il giorno successivo. Resta invariata la disciplina delle frequentazioni paterne nei periodi di vacanza estiva e per le festività natalizie e pasquali;
il padre corrisponderà all'altro genitore per il mantenimento della figlia un assegno mensile di € 360,00 con decorrenza dal mese di aprile 2025, al domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
in via conciliativa le parti stabiliscono che l'importo degli arretrati non corrisposti dal padre alla madre a titolo di assegno di mantenimento è di € 50,00; le spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa con il Foro, da intendersi qui richiamato, continueranno ad essere suddivise al 50% tra i genitori. Il giudice invita le parti a intraprendere un percorso di mediazione familiare”;
-la compensazione delle spese di lite
Roma, 2.04.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
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