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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7212 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
OF TU Presidente
AN Romana Salvadori Consigliere
RL CA Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3265 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colizza, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marino, via del Granaio, 22;
Appellante
1 e
, Controparte_1
Appellata
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3394/2024 del Tribunale di Roma, depositata il 23.02.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Controparte_1 Parte_1
il 25.8.1991 e hanno avuto una figlia, AN (nata l'[...]);
con ricorso depositato in data 1.5.2021, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Roma, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e la condanna del medesimo al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 100.000,00; nonché l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi insieme alla figlia e il riconoscimento, a carico del padre, di un assegno per il mantenimento di AN dell'importo di € 600,00, mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione Parte_1
personale dei coniugi, ma ha chiesto il rigetto delle domande di addebito e di assegnazione della casa familiare alla moglie, deducendo che già da tempo lei e la figlia si erano trasferite a vivere in altro immobile;
ha, inoltre, chiesto che fosse posto a suo carico un assegno mensile di € 100,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2 all'udienza del 16.11.2021, in via conciliativa, si è dichiarato Parte_1
disponibile a corrispondere l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia, ma, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, con ordinanza del 3.12.2021, il Presidente, in via temporanea ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e ha posto, a carico del padre, un assegno mensile di € 400,00, per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con la sentenza n. 3394/24, il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione dei coniugi, rigettando le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale proposte dalla ricorrente ed ha revocato il contributo mensile di €
400,00, posto a carico di per il mantenimento della figlia, a far Parte_1
data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, compensando le spese di lite;
con ricorso depositato il 18.6.2024, ha impugnato la sentenza, Parte_1
limitatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di AN
a far data dal mese successivo dalla pubblicazione della sentenza, piuttosto che dalla proposizione della domanda e quanto alla omessa pronuncia del
Tribunale in ordine all'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, non si
è costituita in questo grado del giudizio;
il P.G., cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha formulato alcun parere;
3 sulle note depositate dall'appellante ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello non merita accoglimento.
In particolare, sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, posto a carico di la Corte osserva quanto segue. Parte_1
Allorquando l'odierno appellante si è costituito in primo grado (in data
11.11.2021), questi, in ragione delle proprie precarie condizioni economiche, ha chiesto porsi a suo carico, per il mantenimento di AN, l'importo mensile di € 100,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, così implicitamente riconoscendo che la figlia non fosse ancora economicamente autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 16.11.2021, poi, in via conciliativa,
[...]
ha offerto la maggior somma di € 300,00, a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia, con ciò ulteriormente confermando la sua non autosufficienza.
La circostanza dedotta nel corso della medesima udienza, secondo cui la figlia, all'epoca, avrebbe lavorato in un bar di Frascati, da un lato, non è stata allegata se non in modo del tutto generico, senza essere supportata da alcun riscontro probatorio;
dall'altro, risulta ontologicamente incompatibile con la manifestata disponibilità del padre a corrispondere alla controparte l'importo mensile di €
300,00, a titolo di assegno di mantenimento di AN, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
Pertanto, la richiesta di revoca del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla costituzione in giudizio dell'appellante nel procedimento di primo grado deve essere rigettata. 4 Correttamente, invece, il Tribunale ha revocato la prestazione a carico di
[...]
dalla pubblicazione della sentenza, pur in mancanza di prove Parte_1
sull'attività lavorativa di AN (atteso che nessuna delle parti ha assolto l'onere di depositare la documentazione relativa al suo impiego).
All'epoca, infatti, la ragazza aveva già ventott'anni e, comunque, pacificamente aveva interrotto il percorso di studi dopo la scuola e aveva ottenuto l'abilitazione come tatuatrice.
Al riguardo, peraltro, la Corte di legittimità ha chiarito che “per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova
a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, pertanto, con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, è evidente che non fossero state dimostrate le condizioni per mantenere a carico di un assegno per il mantenimento della Parte_1
figlia, che, quindi, correttamente, il Tribunale ha revocato.
Quanto, poi, alla censura sollevata dall'appellante in ordine all'omessa pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da nel giudizio di prime cure, si osserva che Controparte_1
correttamente il Tribunale non si è pronunciato al riguardo, essendo stata detta domanda rinunciata dalla ricorrente.
, infatti, non l'ha riproposta né in sede di precisazione delle Controparte_1
conclusioni (se non in modo del tutto generico), né nella comparsa conclusionale, con ciò dimostrando di averla abbandonata.
5 Anche le spese di lite del primo grado del giudizio sono state correttamente compensate dal Tribunale, sia in quanto si è provveduto sullo status, sia in ragione della disposta revoca del contributo per il mantenimento di AN
a carico del padre per fatti sopravvenuti alla introduzione del giudizio (ed all'udienza presidenziale).
Nulla sulle spese di questo grado di giudizio in ragione della contumacia di
. Controparte_1
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al pagamento Parte_1
del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002, salvi gli effetti del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3394/24; Parte_1
nulla sulle spese;
condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, Parte_1
fatti salvi gli effetti del gratuito patrocinio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
UL CC di Benisichi, in qualità di Magistrato Ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
Il Consigliere estensore La Presidente
RL CA OF TU
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Persona e Famiglia - Minorenni
La Corte, composta dai magistrati:
OF TU Presidente
AN Romana Salvadori Consigliere
RL CA Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio in data 27.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 3265 del ruolo degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Colizza, giusta procura allegata al ricorso in appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Marino, via del Granaio, 22;
Appellante
1 e
, Controparte_1
Appellata
Con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3394/2024 del Tribunale di Roma, depositata il 23.02.2024.
Premesso che:
e hanno contratto matrimonio concordatario Controparte_1 Parte_1
il 25.8.1991 e hanno avuto una figlia, AN (nata l'[...]);
con ricorso depositato in data 1.5.2021, ha adito il Tribunale Controparte_1
di Roma, chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito e la condanna del medesimo al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 100.000,00; nonché l'assegnazione della casa coniugale, per abitarvi insieme alla figlia e il riconoscimento, a carico del padre, di un assegno per il mantenimento di AN dell'importo di € 600,00, mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie;
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione Parte_1
personale dei coniugi, ma ha chiesto il rigetto delle domande di addebito e di assegnazione della casa familiare alla moglie, deducendo che già da tempo lei e la figlia si erano trasferite a vivere in altro immobile;
ha, inoltre, chiesto che fosse posto a suo carico un assegno mensile di € 100,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie;
2 all'udienza del 16.11.2021, in via conciliativa, si è dichiarato Parte_1
disponibile a corrispondere l'importo mensile di € 300,00 per il mantenimento della figlia, ma, non essendo stato raggiunto un accordo tra le parti, con ordinanza del 3.12.2021, il Presidente, in via temporanea ed urgente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e ha posto, a carico del padre, un assegno mensile di € 400,00, per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle relative spese straordinarie;
con la sentenza n. 3394/24, il Tribunale di Roma ha pronunciato la separazione dei coniugi, rigettando le domande di addebito e di assegnazione della casa coniugale proposte dalla ricorrente ed ha revocato il contributo mensile di €
400,00, posto a carico di per il mantenimento della figlia, a far Parte_1
data dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza, compensando le spese di lite;
con ricorso depositato il 18.6.2024, ha impugnato la sentenza, Parte_1
limitatamente alla revoca dell'assegno di mantenimento in favore di AN
a far data dal mese successivo dalla pubblicazione della sentenza, piuttosto che dalla proposizione della domanda e quanto alla omessa pronuncia del
Tribunale in ordine all'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla ricorrente, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio;
, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in appello Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, non si
è costituita in questo grado del giudizio;
il P.G., cui il fascicolo è stato ritualmente trasmesso, non ha formulato alcun parere;
3 sulle note depositate dall'appellante ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivazione
L'appello non merita accoglimento.
In particolare, sulla decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento per la figlia, posto a carico di la Corte osserva quanto segue. Parte_1
Allorquando l'odierno appellante si è costituito in primo grado (in data
11.11.2021), questi, in ragione delle proprie precarie condizioni economiche, ha chiesto porsi a suo carico, per il mantenimento di AN, l'importo mensile di € 100,00, oltre al 50% delle relative spese straordinarie, così implicitamente riconoscendo che la figlia non fosse ancora economicamente autosufficiente.
All'udienza presidenziale del 16.11.2021, poi, in via conciliativa,
[...]
ha offerto la maggior somma di € 300,00, a titolo di mantenimento Parte_1
della figlia, con ciò ulteriormente confermando la sua non autosufficienza.
La circostanza dedotta nel corso della medesima udienza, secondo cui la figlia, all'epoca, avrebbe lavorato in un bar di Frascati, da un lato, non è stata allegata se non in modo del tutto generico, senza essere supportata da alcun riscontro probatorio;
dall'altro, risulta ontologicamente incompatibile con la manifestata disponibilità del padre a corrispondere alla controparte l'importo mensile di €
300,00, a titolo di assegno di mantenimento di AN, oltre al 50% delle relative spese straordinarie.
Pertanto, la richiesta di revoca del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla costituzione in giudizio dell'appellante nel procedimento di primo grado deve essere rigettata. 4 Correttamente, invece, il Tribunale ha revocato la prestazione a carico di
[...]
dalla pubblicazione della sentenza, pur in mancanza di prove Parte_1
sull'attività lavorativa di AN (atteso che nessuna delle parti ha assolto l'onere di depositare la documentazione relativa al suo impiego).
All'epoca, infatti, la ragazza aveva già ventott'anni e, comunque, pacificamente aveva interrotto il percorso di studi dopo la scuola e aveva ottenuto l'abilitazione come tatuatrice.
Al riguardo, peraltro, la Corte di legittimità ha chiarito che “per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova
a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
26875 del 20/09/2023).
Nel caso di specie, pertanto, con riferimento alla data di pubblicazione della sentenza, è evidente che non fossero state dimostrate le condizioni per mantenere a carico di un assegno per il mantenimento della Parte_1
figlia, che, quindi, correttamente, il Tribunale ha revocato.
Quanto, poi, alla censura sollevata dall'appellante in ordine all'omessa pronuncia di inammissibilità e/o infondatezza della domanda risarcitoria avanzata da nel giudizio di prime cure, si osserva che Controparte_1
correttamente il Tribunale non si è pronunciato al riguardo, essendo stata detta domanda rinunciata dalla ricorrente.
, infatti, non l'ha riproposta né in sede di precisazione delle Controparte_1
conclusioni (se non in modo del tutto generico), né nella comparsa conclusionale, con ciò dimostrando di averla abbandonata.
5 Anche le spese di lite del primo grado del giudizio sono state correttamente compensate dal Tribunale, sia in quanto si è provveduto sullo status, sia in ragione della disposta revoca del contributo per il mantenimento di AN
a carico del padre per fatti sopravvenuti alla introduzione del giudizio (ed all'udienza presidenziale).
Nulla sulle spese di questo grado di giudizio in ragione della contumacia di
. Controparte_1
Il tenore della decisione giustifica la condanna di al pagamento Parte_1
del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
n. 115/2002, salvi gli effetti del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 3394/24; Parte_1
nulla sulle spese;
condanna al pagamento del doppio del contributo unificato, Parte_1
fatti salvi gli effetti del gratuito patrocinio.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
UL CC di Benisichi, in qualità di Magistrato Ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Roma.
Il Consigliere estensore La Presidente
RL CA OF TU
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