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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 10823 /2024
TRIBUNALE DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE
UFFICIO CONTENZIOSO ORDINARIO
All'udienza del 17/03/2025, innanzi al Giudice D.ssa Cristina Pigozzo nella causa promossa da:
Parte_1
con l'avv. NICODEMO ANTONIO, oggi sostituito dall'avv. Luigi
Cerchione
nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. CARLONI SILVIO
il Giudice
verificato l'allontanamento delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura ed allegandola al presente verbale.
17/03/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SESICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristina Pigozzo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10823/2024 promossa da:
) Parte_1 P.IVA_1
Elettivamente domiciliato in Via Dancalia,21 00199 Roma Pt_1 Rappresentato e difeso dall'Avv. NICODEMO ANTONIO ATTORE contro
), Controparte_1 P.IVA_2
Elettivamente domiciliato in Rappresentato e difeso dall'Avv. CARLONI SILVIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
POSIZIONE DELLE PARTI e FATTI DI CAUSA
, società per azioni che opera nel settore informatico, premesso: Parte_1
- di essere consorziata del costituito in data 6 maggio 2014 dalle Controparte_1
seguenti società Controparte_2 CP_3 Controparte_4
e oggi composto da:
[...] Controparte_5 [...]
(già e prima Parte_1 Controparte_6 CP_2
, e (subentrata ad
[...] Controparte_5 CP_7 [...]
[...
[...]
[...]
[...]
[...] in seguito al contratto d'affitto di ramo Controparte_8
d'azienda);
- che il insieme alle società e aveva Controparte_1 Parte_2 CP_9
costituito un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, nominando Parte_2
società mandataria capogruppo, per partecipare ad una gara pubblica indetta da Consip
S.p.A;
- che in virtù di una delibera assunta dal Consiglio Direttivo era stata approvata una transazione con a seguito della quale il aveva versato Parte_2 Controparte_1
la somma di €980.000;
- che la società aveva ottenuto decreto ingiuntivo n.15196/22 del 23.08.22, Parte_1 per la somma di €331.598,20 oltre interessi in ordine al quale era stato poi proposto dal giudizio di opposizione (Rg. 61820/22); CP_1
- che la società aveva avuto comunicazione dal delle seguenti Parte_1 CP_1
delibere del consiglio direttivo: (i) 09-gen-23: Affidamento della difesa in opposizione al decreto ingiuntivo notificato al dalla Consorziata NS12 (ii) 20-mar-23: CP_1
Esame proposta conciliativa del giudice Luparelli sul contenzioso N. R.G. 50212/2021 con ed azioni susseguenti. Allegato: Prospetto di ripartizione somme Parte_2
tra le Consorziate (iii) 06-apr-23: Approvazione della proposta conciliativa formulata dal Tribunale di Roma sul contenzioso N. R.G. 50212/2021 con ed Parte_2
approvazione della ripartizione tra le Consorziate della somma oggetto della conciliazione secondo il prospetto allegato al verbale del Consiglio Direttivo del 20 marzo u.s. Allegati: Ordinanza del Tribunale di Roma e Prospetto di ripartizione somme tra le Consorziate;
(iv) 27-ott-23: Esame di una proposta conciliativa da sottoporre al Fallimento per la parte residuale (v) 22-dic-23: Esame bilancio CP_4
2022 e Bilancio 2023 (vi) 29-dic-23: Esame bilancio 2022 e Bilancio 2023 (v) 09-gen-
24: Approvazione Bilanci e Piano finanziario;
- che la società , avendo appreso solo in data 16-22-30 gennaio 2024 Pt_1
l'assunzione da parte del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci di delibere pregiudizievoli, tra cui quelle che avevano approvato il pagamento della transazione aveva proposto ricorso ex art. 700 cp.c. per la sospensiva di alcune Parte_2
delibere; promuoveva la presente causa al fine di: “accertare e dichiarare la cessazione della vita del consorzio a far data dal 31/12/2022 per scadenza del relativo contratto CP_1
3
come da espressa previsione statutaria, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla dichiarazione dell'illegittimità e/o illiceità i tutte le attività poste in essere dal
01/01/2023 in avanti;
2) NEL MERITO e in via conseguente, accertare e dichiarare la restituzione delle somme di danaro spettanti alla società indebitamente trattenute dal Parte_1
almeno pari ad EURO 382.422,85 (diconsi, Controparte_1
trecentottantaduemilaquattrocentoventidue,85 euro) oltre interessi oltre interessi di mora come per legge dalle singole scadenze all'effettivo saldo;
3) NEL MERITO e in via conseguente sospendere e/o inibire l'esecuzione e/o annullare ovvero accertare e dichiarare la illiceità o la illegittimità delle impugnate deliberazioni contenute nei verbali (a) DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CONSORZIO KAIROS
DEL 09 GENNAIO 2024 [cfr. doc.
1.a all.to] CONOSCIUTO N DATA 16 GENNAIO
2024 [cfr. doc. n.
1.b all.to], (b) ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 GENNAIO 2024
[cfr. doc. n.
2.a all.to] CONOSCIUTO IN DATA 22 GENNAIO 2024 [doc.
2.b all.to], (c)
CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 06 APRILE 2023 [cfr. doc.
3.a., all.to] CONOSCIUTO
IN DATA 30 GENNAIO 2024 [cfr. doc.
3.b, all.to], (d) CONSIGLIO DIRETTIVO del
20 marzo 2023 [cfr. doc.
3.c, all.to] CONOSCIUTO IN DATA 30 GENNAIO 2024 [cfr. doc.
3.b, all.to] meglio identificati nell'oggetto del presente atto di citazione che deve ritenersi qui integralmente riportato già impugnate con il ricorso ex art. 700 del c.p.c.”; infatti, parte attrice deduceva che, nonostante la scadenza del per decorso del CP_1
termine previsto senza che venisse prorogata la durata dello stesso, il aveva CP_1
assunto delibere illegittime sia in ordine all'approvazione del bilancio al 31.12.2022 e del rendiconto riferito all'anno 2023; sia in ordine all'approvazione da parte del Consiglio
Direttivo con delibera del 06.04.2023 della transazione del contenzioso avverso la società raggruppata in Parte_3
Non vi sarebbe, invero, chiara indicazione dei criteri di riparto da parte dell'assemblea dei soci delle spese da dividere tra le consorziate né sarebbe stato ricostituito il fondo consortile, di tal ché le somme erogate alla sarebbero state tratte dalla Parte_2
provvista delle somme incassate per conto delle consorziate.
In particolare, la aveva un credito di €331.598,20 che era stato richiesto con Pt_1
decreto ingiuntivo, cui doveva ora aggiungersi un ulteriore importo fino alla complessiva somma di €382.422,85, in ragione delle fatture nn. 701 del 30/11/2015, 117 del
13/06/2022, 752 del 31/12/2014, 181 del 31/07/2018, 209 del 31/08/2018, 268 del
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23/11/2018, 342 del 31/12/2018, 343 del 31/12/2018 [doc. 12.b, all.to] emesse da Pt_1
e non oggetto del Decreto Ingiuntivo n. 15196/2022 del 23/08/2022.
In diritto, la società sottolineava: Pt_1
1) che la durata del consorzio ai sensi dell'art. 6 era prevista solo fino al 31.12.2020, che detta durata era stata prorogata al 31.12.2022 con delibera straordinaria per atto notar e che successivamente non era stata disposta la convocazione dell'assemblea Per_1
straordinaria per l'ulteriore proroga prevista dall'art. 24;
2) in ragione dell'inesistenza del stesso, tutte le deliberazioni dovevano CP_1
ritenersi illegittime, risultando preciso obbligo dell'organo amministrativo lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ente, non potendosi comunque ritenere atti di ordinaria amministrazione il pagamento della transazione di ingente valore alla
; Parte_2
3) indeterminatezza del piano di riparto tra le consorziate (bilancio 2022 e rendiconto
2023); in particolare l'adozione di un criterio di riparto confuso ed indeterminato si evince dal verbale del 06 aprile 2023 [doc.
3.a, all.to] nel quale si legge che “… SS … In relazione alla eventuale transazione di cui si discute i Consiglieri si danno reciprocamente atto che il criterio di ripartizione interna del relativo specifico costo, per come sopra individuato, viene allo stato applicato tenendo conto della attuale effettiva ripartizione delle commesse, con l'espressa e condivisa pattuizione che qualora nel prosieguo, in relazione a detta ripartizione di commesse e/o ai correlati effetti economici dovessero esserci rettifiche per effetto diretto od indiretto di compensazioni, conguagli o ristori tra le consorziate, in qualsiasi modo determinati
(giudiziale, stragiudiziale, contrattuale, extracontrattuale o altro), come da tempo
Contr richiesto da , ed ma contestato da di tali Parte_1 CP_7 CP_5
modifiche si terrà proporzionalmente conto anche nella ripartizione del costo della transazione … SS … ”(cfr. p. 2, doc.
3.a, all.to). Peraltro, solo l'assemblea dei consorziati poteva statuire sul piano di riparto, non essendo di competenza del
Consiglio Direttivo. A ciò si aggiunga che nel bilancio riferito all'anno 2022 la voce
“risconti passivi” è “utilizzata” impropriamente per rettificare una posta di debito.
Premesso che secondo i principi contabili tale rettifica deve essere iscritta in bilancio attraverso l'appostazione di un accantonamento per rischi (il riferimento va alla cd.
“transazione ), tale errato diverso modo di contabilizzare i costi non Parte_2
avrebbe fatto emergere nei bilanci il costo relativo al rischio di causa né alla
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necessaria assunzione di responsabilità del comitato direttivo in ordine alla relativa stima di successo/soccombenza. Lamentava che tale criterio aveva determinato che i costi della transazione non venissero ripartiti anche nei confronti di consorziata CP_4
fallita e quindi fuoriuscita dal . CP_1
4) Lamentava che, avendo il - come è prassi - incassato dalla Committente i CP_1
corrispettivi delle prestazioni erogate dalle consorziate, aveva indebitamente trattenuto le somme incassate di spettanza delle stesse consorziate, sostenendo, invece, che le spese del dovessero essere oggetto di un trattamento separato di riparto, CP_1
muovendosi su piani diversi. La procedura adottata per la ripartizione del costo della
“transazione era stata erronea, in quanto, ad avviso della , il Parte_2 Pt_1
avrebbe dovuto: prima deliberare (in Assemblea) il riconoscimento del CP_1
costo consortile a favore di , poi determinare il riparto dello stesso tra i soci Pt_2
da parte del consiglio direttivo sulla scorta del regolamento assembleare, quindi, far approvare all'assemblea il relativo riparto e, successivamente, una volta incassato l'importo deliberato a titolo di reintegrazione del fondo consortile, erogare dette somme in favore di non potendo, invece, “distrarre” le somme di Parte_2
spettanza delle singole consorziate. Al contrario, illegittimamente, il aveva CP_1
emesso la fattura nei confronti di per costi consortili, non oggetto di Pt_1
approvazione e facendone oggetto di compensazione legale.
5) Chiedeva il pagamento dell'importo di €382.422,85 di cui €331.598,20 già oggetto di decreto ingiuntivo, mentre il residuo era provato dalle fatture allegate in atti, non contestate dal;
CP_1
Concludeva come sopra.
***
Si costituiva il che, in fatto rappresentava quanto segue: CP_1
- sebbene tutti gli Appalti Specifici avessero esaurito il loro corso, lo stesso aveva avviato la complessa fase della definizione dei rapporti economici delle consorziate e con la
Capogruppo Mandataria, con la quale vi era un contenzioso posto che la mandataria aveva richiesto al il pagamento di circa 2 milioni di euro per servizi resi alle CP_1
consorziate e rimborso costi anticipati;
la consorziata fallita aveva chiesto, invece, CP_4
nei confronti del la somma di €400.000; CP_1
- con delibera 17.06.2022, non impugnata, il Consiglio Direttivo del ha CP_1
pertanto deliberato di sospendere il pagamento delle fatture in favore delle
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consorziate, in attesa di definire le posizioni debitorie con i terzi, cui erano seguite le dimissioni dei consiglieri espressione di ed NS12 srl, sostituiti per Pt_1
cooptazione;
- Il Consiglio Direttivo aveva resistito alle azioni promosse dalle consorziate NS12
S.r.l. ed nei confronti di quest'ultima ottenendo il rigetto Parte_1 dell'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso ed il rigetto del ricorso per sequestro conservativo;
- ha raggiunto con una transazione riducendo il debito azionato, come Parte_2 detto pari ad oltre due milioni di euro, ad € 980.000,00;
- ha pagato la maggior parte del debito azionato dal proponendo Controparte_10 motivata opposizione per la restante parte (il giudizio, del valore di circa € 55.000,00,
è tuttora in attesa di definizione);
- ha infine formulato ed approvato (delibera del 09.01.2024) un piano finanziario contenente il riepilogo degli incassi ricevuti e delle spese per la gestione del da imputare alle singole consorziate;
CP_1
- ha disposto i conseguenti pagamenti nei confronti di tutti i fornitori e, nei limiti di quanto residuato, delle consorziate;
- ha approvato il rendiconto al 31.12.2022;
- ha convocato l'assemblea per la sua approvazione;
in diritto deduceva:
1) l'inammissibilità dell'azione di impugnazione per omesso rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 2606 c.c. in quanto le delibere impugnate sono state assunte in data 19.01.2024 e nell'anno 2023 né poteva sostenersi che il ricorso ex art. 700 c.p.c. valesse a detto fine;
2) infondatezza della questione di merito relativa alla scadenza del termine di durata del atteso che, in disparte la considerazione della non necessità di una delibera CP_1
di proroga per la definizione degli affari pendenti alla data di scadenza, si evidenziava che lo Statuto prevede espressamente che l'eventuale pendenza di affari correnti al momento della data di scadenza del impedisca di per sé il realizzarsi di CP_1 quell'effetto automatico di scioglimento previsto dall'art. 2611 c.c. e dunque non necessiti nemmeno di una delibera di proroga da parte del Consiglio Direttivo. Di fatto risultavano pendenti il contratto di R.T.I. con la capogruppo contratto Parte_2
tuttora in essere, in attesa degli adempimenti finali di ripartizione dei costi (docc. 2, 3
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e 4) ed il giudizio nei confronti di , di , di del Pt_2 Pt_1 CP_7 CP_10
[...]
3) inoltre, l'Assemblea dei consorziati, con delibera assembleare del 20.01.2020
(approvata anche con il voto dell'Amministratore Delegato di Parte_1
doc. 15), ha disposto la nomina del Consiglio Direttivo, espressamente disponendo che i Consiglieri nominati mantenessero la carica sino all'approvazione del
Rendiconto al 31.12.2022, che era stato oggetto di approvazione dall'assemblea solo in data 19.01.2024 (doc. 2A allegato al ricorso di Expleo), di talché in nessun modo, prima di detto incombente, il Direttivo poteva dirsi decaduto ed il CP_1
automaticamente sciolto;
4) in subordine, rappresentava che con delibera del 09.05.2024, l'Assemblea del aveva espressamente ratificato l'operato del Consiglio Direttivo e tutte le CP_1
delibere da questi assunte successivamente al 31.12.2022 e comunque si doveva ritenere una proroga tacita dell'attività dell'ente, sollecitata anche dalla stessa;
Pt_1
comunque, gli effetti dello scioglimento di un ente presuppongono che detto scioglimento sia dichiarato formalmente dall'organo amministrativo con delibera iscritta presso la Camera di Commercio;
5) Nel merito, contestava la pretesa indeterminatezza della delibera del 06.04.2023 in specie circa i criteri di ripartizione del relativo costo sulle consorziate atteso che non risulta equivoco il riferimento ad una potenziale modifica dei costi per effetto di successivi eventuali accordi tra consorziate in ordine alla riparametrazione dei lavori affidati sulle percentuali di partecipazione, essendo evidente che ciò avrebbe determinato un successivo proporzionale ricalcolo anche della ripartizione dei costi. In ordine alla pretesa esclusione della fallita dal costo della transazione , CP_4 Pt_2
rappresentava che tale asserzione era smentita documentalmente dal piano di riparto approvato dal Direttivo in data 09.01.2024;
6) In ordine alla mancata integrazione del fondo consortile per la copertura delle spese del , tale ricostruzione risulta non condivisibile avendo il fondo consortile CP_1
una funzione di garanzia per i terzi;
7) Sulla possibilità del di operare la compensazione tra le somme da riversare CP_1
alle consorziate ed i costi da trattenere per le spese del , non vi può essere CP_1
contestazione in ordine all'utilizzo della compensazione.
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Concludeva chiedendo “dichiarare inammissibili ovvero rigettare nel merito tutte le domande svolte da Con vittoria di spese di lite”. Parte_1
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. il comunicava la messa in CP_1
liquidazione volontaria dell'ente con delibera assunta dalla maggioranza assoluta dei consorziati in occasione dell'assemblea straordinaria celebrata in data 04.06.2024.
Precisava che la seconda domanda formulata da parte attrice era coincidente con la medesima domanda svolta da con il decreto ingiuntivo e che il credito della Parte_1
attrice era stato estinto (prima dell'avvio del giudizio) in parte mediante un parziale pagamento, per €60.015,57 (doc. 18), e per il resto mediante compensazione con il controcredito vantato dal ed accertato dal Consiglio Direttivo mediante CP_1
approvazione del Piano di Riparto con delibera del 09.01.2024 (doc. 19 e ss). Allegava con la seconda memoria prova del pagamento.
Parte attrice depositava documentazione con la seconda memoria.
In assenza di richieste di prove costituendo, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per discussione orale con assegnazione di termine per note conclusionali, depositate solo da parte convenuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_4
ha citato in giudizio il al fine di ottenere l'accertamento della
[...] CP_1
cessazione della vita del a far data dal 31.12.22; la restituzione della Controparte_1
somma di €382.422,85, la dichiarazione di invalidità delle delibere del Consiglio Direttivo del 09.01.24, dell'assemblea ordinaria del 19.01.2024, del Consiglio Direttivo del
06.04.2023, del Consiglio Direttivo del 20.03.2023.
Parte convenuta chiedeva dichiararsi l'inammissibilità o l'infondatezza delle domande, rappresentando che per la somma di €331.598,20 era stato già ottenuto decreto ingiuntivo, che era stato opposto e che comunque il credito era stato estinto per pagamento parziale e compensazione.
In ordine alla durata del CP_1
Parte attrice asserisce l'invalidità di ogni attività del successiva alla scadenza CP_1
prevista dallo Statuto.
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Tale assunto non può essere condiviso.
Invero, l'art. 6 dello Statuto dispone che “1. La durata del è fissata al 31 CP_1
dicembre 2022 e può essere prorogata sempre in relazione alla eventuale continuità dei servizi scaturenti dalla gara menzionata nel precedente articolo 5”.
Tuttavia, dalla lettura completa dell'art. 24 dello Statuto, si ricava: “La proroga della durata del ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere CP_1
deliberati dall'Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno 2/3 dei consorziati
e saranno iscritti nel Registro delle Imprese competente a cura del Consiglio di
Amministrazione entro i termini di legge.
2. In ogni caso, lo scioglimento del CP_1
non potrà avvenire senza che siano state ultimate le prestazioni previste dai contratti in corso di esecuzione;
è fatta salva la possibilità di risolvere i predetti contratti in corso o recedere dagli stessi ed, all'esito, procedere allo scioglimento del ”. CP_1
Pertanto, si deve ritenere che il decorso del termine previsto dall'art. 6 non poteva comportare il venir meno del in quanto non viene neppure allegato che fossero CP_1
esauriti i rapporti contrattuali pendenti con la Committente, mentre risulta dagli atti la sussistenza di un contenzioso con la Capogruppo mandataria Parte_2
Peraltro, il Consiglio Direttivo era stato nominato dall'Assemblea dei consorziati, con delibera assembleare del 20.01.2020, nella quale aveva espresso un proprio Pt_1
consigliere, approvando la decisione dell'assemblea di nominare il Consiglio Direttivo fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2022.
L'approvazione di tale bilancio era avvenuta in data 19.01.2024 di talché in nessun modo il Direttivo poteva dirsi decaduto ed il Consorzio automaticamente sciolto.
In ultimo, va considerato il principio generale della prorogatio che è stato affermato, in particolare, in ordine ad una società di persone, con argomentazioni che sembrano estensibili anche al . A fronte di una doglianza di un socio che riteneva emesso CP_1
in carenza di potere ogni atto successivo alla scadenza formale del mandato di un amministratore, la Suprema Corte ha motivatamente richiamato il disposto normativo di cui all'art. 2274 c.c. (norma dettata in materia di società semplici, ma richiamabile, a mente dell'art. 2293 c.c., anche per le società in nome collettivo), nella parte in cui la predetta previsione normativa prevede espressamente la prorogatio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'amministratore, in caso di scioglimento della società, sino all'adozione dei provvedimenti necessari per la liquidazione (Cfr. in assenza
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della deliberazione sociale di sostituzione dell'amministratore e nell'inerzia dell'adozione dei necessari provvedimenti per la liquidazione della società, quest'ultima doveva ritenersi in una condizione di sostanziale scioglimento, con la ulteriore indefettibile conseguenza che la società continuava ad essere rappresentata da coloro che erano a ciò designati dall'atto costitutivo, anteriormente allo scioglimento, e che la sostituzione degli amministratori non poteva avvenire per il solo fatto dello scioglimento, occorrendo un apposito atto deliberativo della società).
Indi, anche a voler ritenere che non vi fossero affari pendenti atti a giustificare il termine
'mobile' di durata del , ad ogni buon conto, non si può opinare che il decorso di CP_1
tale termine abbia conseguenze sull'efficacia degli atti del , non potendosi CP_1
esporre un ente soggettivo ad una carenza di governance.
L'eventuale tardivo rilievo della sussistenza di una causa di scioglimento dell'ente poteva determinare – in ipotesi – una responsabilità dell'organo amministrativo deputato alla dichiarazione della causa di sciogimento ed ai successivi adempimenti ma non la pretesa illegittimità dell'attività dell'ente. Del resto, è incontestato tra le parti che l'unica attività svolta dal sia stata quella finalizzata alla definizione dei contenziosi e del CP_1
riparto delle spese consortili, come si evince dalla stessa narrativa di parte attrice che, in buona sostanza, lamenta che siano state trattenute somme relative alle prestazioni rese dalle consorziate poste in compensazione di oneri consortili.
In ordine alla richiesta di restituzione delle somme, in tesi dovute a parte attrice per prestazioni rese in ragione del contratto di appalto aggiudicato a RTI, si osserva che ha già richiesto parte di dette somme mediante ricorso monitorio. Pertanto, Parte_1
fino alla concorrenza di €331.598,20, la domanda costituisce un ne bis in idem.
Non viene in considerazione l'istituto della litispendenza e della continenza in quanto dette disposizioni presuppongono la verificazione della proposizione di un'identica domanda innanzi ad uffici giudiziari diversi. Nel caso concreto, il ricorso monitorio è stato promosso innanzi al Tribunale di Roma. Inoltre, non può essere disposta la riunione in quanto le cause pendono in fasi diverse, essendo stata rinviata per p.c. la causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Comunque, si osserva che il piano di riparto deliberato dal Consiglio Direttivo del
09.01.2024 e approvato nell'assemblea dei soci del 19.01.2024 registra nel piano di
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riparto l'annotazione quale posta debitoria del nei confronti di CP_1 Pt_1
l'importo di €382.640,87, importo che viene compensato per la somma di €322.625,30 con costi ribaltati dal (tra cui €129.357,52 per “residuo costi da CP_1 Pt_2
ribaltare alle consorziate” ed €109.775,16 quali “Fatture già emesse Rimborso spese di gestione anni 2017-2021). Tali dati risultano riportati anche nel bilancio a sezioni contrapposte alla data del 31.12.2022 ove alla situazione patrimoniale in attivo risulta registrata la somma di €109.775,16 alla voce “Clienti entro 12 mesi” e al passivo, Pt_1
alla voce Fornitori entro 12 mesi l'importo di €382.640,87 nel mastrino di conto . Pt_1
Orbene, da tali dati contabili scaturiva un credito residuo a favore di per Pt_1
€60.015,57 che è stato oggetto di bonifico in data 12.01.2024 da parte del . CP_1
Se ne trae che nulla più risulta dovuto ad . Pt_1
E' necessario, peraltro, sottolineare che la delibera del Consiglio Direttivo del 09.01.2024
e quella dell'assemblea di soci del 19.01.2024 (alla quale aveva partecipato anche
), sono state oggetto di impugnativa da parte di . Pt_1 Pt_1
Tuttavia, l'impugnativa risulta tardiva.
Infatti, ai sensi dell'art. 2606 c.c. al comma secondo, si dispone espressamente che le delibere consortili devono essere impugnate nel termine di giorni 30.
Non si può reputare che l'introduzione di un ricorso cautelare valga ad escludere la decadenza dall'impugnativa.
Peraltro, le uniche doglianze avanzate attengono alla asserita illegittimità dell'organo deliberante rectius dello stesso per decorso del termine di durata ed alla CP_1
paventata indeterminatezza dei criteri di riparto dei costi ribaltati.
Richiamando per la prima questione a quanto sopra argomentato, in ordine al secondo tema, si esclude che possa rinvenirsi nel verbale del consiglio direttivo alcuna ambiguità nel tenore della clausola di ripartizione delle spese.
Invero, risulta del tutto congruo che il criterio di riparto delle spese possa venire modificato all'esito di un riscontro positivo di una diversa allocazione delle prestazioni da rendere a favore delle diverse consorziate, tale da avere determinato de facto una distribuzione dei ricavi differente da quella derivante dalla asettica percentuale di partecipazione al . Si dispone, quindi, che nel caso si accerti l'evenienza di una CP_1
diversa partecipazione ai ricavi rispetto a quella prevista, tale differenza si riverberi
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correttamente anche nella ripartizione dei costi ribaltati.
Quanto alla pretesa pretermissione di in relazione al debito per la transazione CP_4
, invero, la deduzione non risulta suffragata da prove: invero, dal piano di riparto Pt_2
Contr risulta che solo il debito residuo della transazione sia stato suddiviso tra Pt_2
IS, e NS2, risultando comunque una posizione debitoria e creditoria di Pt_1 CP_4
che, tra l'altro, aveva un provvedimento monitorio di €400.000 nei confronti del
. CP_1
In ultimo, si deve smentire la tesi di parte attrice che pretenderebbe che si provveda alle spese del solo con il fondo consortile, disponendo l'integrazione dello stesso CP_1
per le spese che vadano oltre l'importo del fondo. Invero, il fondo consortile, ai sensi dell'art. 2614 c.c. ha funzione di garanzia e per le obbligazioni assunte dagli organi del rispondono in solido anche i consorziati. Peraltro, la rappresentanza in capo al CP_1
degli interessi delle consorziate implica che in prima battuta le prestazioni rese CP_1
dalle consorziate ai terzi siano disponibili in capo al che poi, li 'ribalta' CP_1
all'esito della detrazione dei costi consortili.
Ne consegue che le domande di parte attrice debbano essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento al valore medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le domande di;
Parte_1
2) Condanna altresì la parte ( ) a rifondere alla parte Parte_1 P.IVA_1
( ), le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1 P.IVA_2
€19.000 per onorari oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 17/03/2025
Il Giudice
Cristina Pigozzo
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