Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/10/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2025, proposto da:
Società Cae S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Gualtieri e Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione AL, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rti costituendo Siap Micros S.p.A. e Tech Tron S.r.l., Provincia di Cosenza, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, ai sensi del comma 4 dell'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, della nota prot. n. 644879 del 3 settembre 2025, con cui la Regione AL - Dipartimento Protezione Civile, ha comunicato alla ricorrente, quale aggiudicataria dell'appalto, l'intenzione di pubblicare sulla piattaforma telematica la sua intera offerta tecnica senza le parti oscurate indicate. Con accertamento dell'insussistente diritto del RTI costituendo ad avere disponibile tramite la piattaforma telematica l'offerta tecnica della ricorrente CAE s.p.a. anche nelle parti qualificate dalla stessa società come segreti tecnici e commerciali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione AL;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 116 c.p.a. e 36, commi 4 e segg., d.lg. 36/2023;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 la dott.ssa Valeria Palmisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- ai sensi dell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, “ Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione: a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali (...) ”.
- la dichiarazione motivata e comprovata circa l’esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento agli specifici caratteri di cui all’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale), il quale richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico-industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate, non potendo l’operatore limitarsi a una mera indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell’offerta (in tal senso T.a.r. per l’Umbria, sezione I, 27 novembre 2024, n. 823; T.a.r. per la Lombardia, sez. IV, 14 ottobre 2024, n. 2668; 23 gennaio 2023, n. 203; 8 febbraio 2022, n. 290; Cons. Stato, sez. III, 16 febbraio 2021, n. 1437; Corte di giustizia UE, sez. IV, 17 novembre 2022, C-54/21);
- l’accertamento demandato al giudice nell’ambito del giudizio in cui si contesti, come nel caso di specie, la scelta della stazione appaltante di disattendere la richiesta di oscuramento di una parte dell’offerta tecnica, attiene quindi al corretto esercizio del potere valutativo rimesso alla stazione appaltante in ordine alla sussistenza e consistenza delle ragioni sottese alla richiesta;
Rilevato che:
- nel caso di specie parte ricorrente, in sede di partecipazione alla gara, ha presentato l’offerta tecnica integrale e quella “oscurata” nelle parti, a proprio dire, contenenti “ segreti tecnici e commerciali ” senza tuttavia fornire altresì il necessario substrato motivazionale relativo alla necessità di ostensione parziale, così di fatto disattendendo alla prescrizione normativa citata;
- solo nell’ambito del riscontro della comunicazione regionale del 3 settembre 2025 ha argomentato sul punto, peraltro riducendo la propria pretesa alla segretazione;
- di contro l’amministrazione resistente, nell’ambito della comunicazione del 3 settembre 2025, oggi avversata, è del pari incorsa in un deficit motivazionale ritenendo di procedere alla pubblicazione integrale valorizzando esclusivamente la tipologia contrattuale, senza valutare la base motivazionale sottesa alla richiesta della Cae S.p.a.;
- il giudizio in materia di accesso agli atti della P.A. - applicabile anche all’ipotesi disciplinata dall’art. 36 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 - pur seguendo lo schema impugnatorio, è sostanzialmente rivolto all’accertamento della sussistenza – o meno – del diritto dell’istante all’accesso medesimo. In tal senso esso è dunque un giudizio sul rapporto, come del resto si evince dall’art. 116, co. 4, comma 4, cod. proc. amm. secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti “ ordina l’esibizione dei documenti richiesti ”;
- sul tema peraltro è intervenuta la Corte di Giustizia, la quale ha affermato che l’art.39 della direttiva 2014/25, in combinato disposto con gli artt.70 e 75 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disciplina nazionale in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, che richiede che l’accesso alla documentazione contenente segreti tecnici o commerciali trasmessa da un offerente sia concesso ad un altro offerente, qualora tale accesso sia necessario al fine di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva di quest’ultimo nell’ambito di una procedura connessa all’aggiudicazione dell’appalto, senza che tale disciplina consenta agli enti aggiudicatori di procedere a un bilanciamento tra tale diritto e le esigenze relative alla tutela dei segreti tecnici o commerciali (ordinanza del 10 giugno 2025, nella causa C-686/2024);
- da tale pronuncia consegue che l’art. 36 citato esige il bilanciamento tra il diritto di difesa dell’operatore che formula istanza di accesso e quello alla riservatezza dell’operatore economico che si oppone a tale istanza, dovendo essere disapplicato nella parte in cui non prevede tale bilanciamento o dovendo, comunque, essere interpretato in senso conforme al diritto unionale (cfr. Cons. Stato, V, 17 luglio 2025, n.6280);
Considerato che:
- seppur a fronte della richiesta di segretazione immotivata da parte della ricorrente - neppure colmata dalla successiva nota del 9 settembre 2025 - e della decisione, del pari insufficientemente motivata, dal parte dell’amministrazione di procedere comunque alla pubblicazione dell’offerta tecnica, risulta che la controinteressata, unica altra partecipante alla gara, sia stata definitivamente esclusa con provvedimento del 28 luglio 2025, sicché difetta il presupposto prescritto dall’art. 36 comma 1 del succitato decreto legislativo per la pubblicazione, pur in assenza di domanda, dell’offerta dell’aggiudicatario sulla piattaforma di approvvigionamento digitale;
- la circostanza della definitività non è stata contestata dalla resistente, né la controinteressata si è costituita in giudizio;
- il giudizio sul rapporto, quindi, autorizza ad una valutazione complessiva della vicenda, slegata dallo specifico motivo di ricorso, che tenga conto, quindi, anche della sussistenza di un interesse e quindi del presupposto per la messa a disposizione dell’offerta tecnica sul portale telematico;
Ritenuto che:
- nel caso di specie tale presupposto difetta, posto che il raggruppamento controinteressato risulta definitivamente escluso dalla gara;
- la domanda va quindi accolta nel senso su prospettato;
- le spese di lite, tenuto conto della evidenziata carenza di motivazione tanto nella richiesta di segretazione, tanto nella decisione di ostensione, devono essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel senso di cui in parte motiva, e per l’effetto:
- annulla la comunicazione della Regione AL prot. n. 644879 del 3 settembre 2025;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Valeria Palmisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Palmisano | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO