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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4357 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5378/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5378 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 3.12.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana alla via Macedonia, 45 presso lo studio dell'Avv. Carla Feola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata il [...] a [...]- Albania ultima CP_1 C.F._2
residenza conosciuta in Riva del Garda (TN) vicolo del Torchio, 12 cancellata per irreperibilità il 16.4.2012
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 5378/2025
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 13.6.2025 ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il [...]) premesso di avere contratto matrimonio in Robecco sul Naviglio (MI) il 18 settembre 2006 con la resistente (nata il [...] a [...]- Albania)
e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 3.12.2025, soltanto il ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato
(dott.ssa Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini stante la rinuncia del procuratore costituito ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica (cfr. notifica ex art. 143 c.p.c.).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vigevano (avvenuta in data 29.11.2007) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 4.12.2007 del Tribunale di
Vigevano; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (non essendo nati figli dalla coppia e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia della resistente e dell'esito della controversia
I compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato sono liquidati all'esito del deposito della documentazione
2 R.G. n. 5378/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Robecco sul Naviglio (MI) il 18 settembre 2006 (atto n. 5, parte
I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 20066) tra (nato a [...] il Parte_1
2.12.1978) e (nata il [...] a [...]- Albania); CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5378 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 3.12.2025, avente ad oggetto divorzio contenzioso e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Somma Vesuviana alla via Macedonia, 45 presso lo studio dell'Avv. Carla Feola che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. nata il [...] a [...]- Albania ultima CP_1 C.F._2
residenza conosciuta in Riva del Garda (TN) vicolo del Torchio, 12 cancellata per irreperibilità il 16.4.2012
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 5378/2025
Con ricorso ex art. 473bis-12 e ss. c.p.c. depositato il 13.6.2025 ritualmente notificato, il ricorrente (nato a [...] il [...]) premesso di avere contratto matrimonio in Robecco sul Naviglio (MI) il 18 settembre 2006 con la resistente (nata il [...] a [...]- Albania)
e che dalla loro unione non sono nati figli, ha chiesto che venisse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 3.12.2025, soltanto il ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato
(dott.ssa Sequino) il quale, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per assenza della resistente, benché ritualmente evocata in giudizio, sentito il ricorrente, ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza i termini stante la rinuncia del procuratore costituito ai sensi dell'art. 473bis-21, ultimo comma c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente, la quale non si è costituita nonostante la regolare notifica (cfr. notifica ex art. 143 c.p.c.).
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorsi oltre “sei mesi” (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vigevano (avvenuta in data 29.11.2007) nel giudizio di separazione conclusosi con decreto di omologa del 4.12.2007 del Tribunale di
Vigevano; inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (non essendo nati figli dalla coppia e non essendo state avanzate richieste di contenuto economico) devono intendersi limitate allo status.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali in considerazione della contumacia della resistente e dell'esito della controversia
I compensi spettanti al difensore del ricorrente ammesso in via provvisoria al Patrocinio a
Spese dello Stato sono liquidati all'esito del deposito della documentazione
2 R.G. n. 5378/2025
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Robecco sul Naviglio (MI) il 18 settembre 2006 (atto n. 5, parte
I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 20066) tra (nato a [...] il Parte_1
2.12.1978) e (nata il [...] a [...]- Albania); CP_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Robecco sul Naviglio (MI) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) nulla sulle spese di lite
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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