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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
n. r.g.v.g. 3940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3940 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Colleferro, alla via Consolare Latina n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesca
Sabatino, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Colleferro, alla via Petrarca n. 5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Girolami, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Colleferro, in data
13.6.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2009, atto n. 7, parte 2, serie A, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I coniugi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , il Per_1
13.9.2010, e il 13.4.2021. Per_2
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, i medesimi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 6.3.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 15.6.2023.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Si ritiene, inoltre, che il contributo previsto a carico del padre per il mantenimento dei figli minori sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come emergente dalla documentazione reddituale depositata unitamente al ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Colleferro, in data 13.6.2009, ordinando Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2009, atto n. 7, parte 2, serie A;
b) dispone l'affidamento dei figli minori e d entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che gli stessi siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita Colleferro, alla via dei Larici n. 5/B, e che il padre li veda e tenga con sé secondo le modalità compiutamente delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) dà atto della circostanza che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d) determina in euro 656,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli, posto a carico di da corrispondere in favore della madre entro il Parte_2
giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
e) dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da Protocollo vigente presso questo Tribunale e con le specificazioni delineate nelle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
f) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Renato Buzi Giudice dott.ssa Alice Buonafede Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 c.p.c., iscritto al n. 3940 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione relativo all'anno 2024, promosso congiuntamente da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Colleferro, alla via Consolare Latina n. 14, presso lo studio dell'avv. Francesca
Sabatino, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo, e da (C.F. ), Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato in Colleferro, alla via Petrarca n. 5, presso lo studio dell'avv. Emanuele Girolami, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
Ricorrenti
e con la comunicazione al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 Parte_2
hanno domandato a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti
[...]
civili del matrimonio concordatario dagli stessi contratto in Colleferro, in data
13.6.2009, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2009, atto n. 7, parte 2, serie A, deducendo di avere vissuto ininterrottamente separati dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, e precisando che è ormai venuta definitivamente meno la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi.
I coniugi hanno altresì asserito che dalla loro unione sono nati i figli , il Per_1
13.9.2010, e il 13.4.2021. Per_2
Nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione, a cui i coniugi hanno espressamente rinunciato, i medesimi hanno confermato che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 6.3.2025.
2. Così delineato l'oggetto del giudizio, ritiene anzitutto il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere accolta.
Dall'esame degli atti e dei documenti di causa, risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 15.6.2023.
È altresì emerso che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati, tanto da doversi escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, elementi sufficienti a confermare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
2 A mente di quanto evidenziato, sussistono, pertanto, le condizioni di cui agli artt.
2 e 3 della l. n. 898 del 1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
3. Tanto premesso, si rileva che le condizioni concordate dalle parti appaiono meritevoli di accoglimento, atteso che in esse è previsto l'affidamento condiviso dei minori, con loro collocazione presso la madre e ampie modalità di visita per il padre, in ossequio al principio della bigenitorialità recepito dal nostro ordinamento.
Si ritiene, inoltre, che il contributo previsto a carico del padre per il mantenimento dei figli minori sia conforme alle loro esigenze, in relazione all'età, e parametrato alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti, per come emergente dalla documentazione reddituale depositata unitamente al ricorso introduttivo.
4. Il raggiungimento di un accordo in merito alle condizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce ragione sufficiente a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da in Colleferro, in data 13.6.2009, ordinando Parte_1 Parte_2
all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, relativo all'anno 2009, atto n. 7, parte 2, serie A;
b) dispone l'affidamento dei figli minori e d entrambi i genitori, Per_1 Per_2
che gli stessi siano collocati presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale sita Colleferro, alla via dei Larici n. 5/B, e che il padre li veda e tenga con sé secondo le modalità compiutamente delineate nel ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
3 c) dà atto della circostanza che ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
d) determina in euro 656,00 mensili il contributo per il mantenimento dei figli, posto a carico di da corrispondere in favore della madre entro il Parte_2
giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
e) dispone che contribuisca nella misura del 50% alle spese Parte_2 straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come da Protocollo vigente presso questo Tribunale e con le specificazioni delineate nelle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendere qui integralmente trascritte;
f) dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Velletri all'esito della camera di consiglio della Seconda Sezione
Civile.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alice Buonafede dott. Marcello Buscema
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