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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1713/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3436/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023NA0103056 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- sull'appello n. 3457/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023NA0103056 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 916/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo i Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, in esito alla dichiarazione DOCFA presentata in data 07 gennaio 2022 per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da C/1 (negozio) a C/2 (deposito), aveva rettificato la rendita attribuendo nuovamente la categoria C/1 classe 7 R.C. € 2.676,90, in luogo di quella proposta, C/2 classe 3 R.C. € 256,16, senza previo sopralluogo né adeguata motivazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 4083/2025, rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e legittima la riclassificazione operata dall'Ufficio.
Avverso detta sentenza proponevano appello i Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, deducendo, in primis la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione dell'avviso, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo al mancato sopralluogo.
Da ultimo gli Appellanti eccepivano l'erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo il Giudice di primo grado omesso di esaminare le due perizie di parte prodotte e le condizioni oggettive dell'immobile e dell'area circostante.
Si costituiva l'Ufficio, chiedendo il rigetto degli appelli e sostenendo la correttezza dell'operato amministrativo, ribadendo che il classamento poteva essere effettuato senza sopralluogo e che la motivazione dell'avviso risultava conforme alla normativa.
Le difese degli appellanti depositavano memorie illustrative con le quali chiedevano la riunione dei due procedimenti (RGA 3436/2025 e 3457/2025) e l'accoglimento del ricorso, evidenziando la natura duplicata dell'iscrizione e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
In corso di giudizio, in data 8 ottobre 2025, gli Appellanti formulavano altresì proposta di conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992, volta alla definizione della controversia mediante attribuzione della categoria C/2 con classe 15 e rendita di € 1.690,67, non accolta dall'Ufficio.
In data 07 novembre 2025, la Corte, preso atto della proposta di conciliazione presentata dagli Appellanti,
a cui l'Ufficio non aveva dato seguito, rinviava la trattazione all'udienza del 19 febbraio 2026.
Nell'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rilevata la perfetta identità di oggetto, parti e causa petendi, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. RGA 3436/2025 e RGA 3457/2025, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 546/1992, trattandosi di duplicazione della medesima controversia.
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dagli Appellanti e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene gli appelli riuniti da accogliere parzialmente .
L'avviso impugnato si limita a riportare la formula: “Si ripristina il classamento storico della u.i.u. in quanto ubicata in zona commerciale e con accesso diretto dalla pubblica via”, senza alcuna specificazione delle ragioni tecniche della riclassificazione, né delle differenze rilevate rispetto alla dichiarazione DOCFA. È pacifico in giurisprudenza che, quando l'Ufficio disattende la tipologia o la destinazione d'uso dell'immobile proposta dal Contribuente, il relativo avviso debba contenere una motivazione puntuale e concreta, indicante gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione (Cass. n. 12777/2018; Cass. n.
33987/2022). Nel caso di specie, l'Ufficio ha sostituito alla categoria C/2 quella C/1, ossia una diversa destinazione funzionale, fondata su presunte caratteristiche “commerciali” della zona non dimostrate né documentate. Tale carenza motivazionale si traduce in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) e dell'art. 3 L. 241/1990, determinando la nullità dell'avviso, come più volte affermato dalla
Suprema Corte.
Parimenti fondata è la doglianza relativa all'assenza di sopralluogo. L'art. 11 D.L. 70/1988, pur consentendo il classamento senza sopralluogo, non esime l'Ufficio dall'obbligo di verificare, con elementi oggettivi e riscontrabili, le caratteristiche effettive dell'immobile. Nel caso in esame, l'Ufficio ha fondato la riclassificazione su meri dati d'archivio e su comparazioni non identificate e prive di fonte, mentre la difesa di parte ha depositato due perizie tecniche che dimostrano come la zona di ubicazione dell'immobile non presenti caratteristiche commerciali, ma prevalentemente terziarie e di deposito, come confermato dallo stato di degrado urbano e dalla cessazione di attività commerciali nella via. L'omessa considerazione di tali elementi integra vizio di motivazione della sentenza di primo grado e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo il giudice di prime cure omesso ogni statuizione sul punto.
Da ultimo, dalle perizie prodotte in atti e non contestate dall'Ufficio emerge che l'immobile, ubicato al piano
S1-T di un fabbricato sito in via Indirizzo_1, ricade in area degradata, facente parte del
Consorzio_1, priva di flussi commerciali e caratterizzata da destinazioni d'uso prevalentemente artigianali e di deposito. Tali elementi giustificano la categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), coerente con la realtà economico-funzionale dell'immobile.
Da ultimo, risulta fondata, rispetto alle valutazioni sopra riportate, la proposta di conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992, con la quale gli Appellanti hanno richiesto la definizione della controversia mediante attribuzione della categoria C/2 con classe 15 e rendita di € 1.690,67, che l'Ufficio ha ritenuto di non dover esaminare, nonostante il rinvio concesso all'uopo.
In considerazione del parziale accoglimento degli appelli riuniti, ricorrono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE COME DA PROPOSTA CONCILIATIVA .COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente
LAUDIERO CE, Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3436/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi: - ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023NA0103056 CATASTO-RENDITA CATASTALE
- sull'appello n. 3457/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4083/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
11 e pubblicata il 06/03/2025
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2023NA0103056 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 916/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo i Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2 impugnavano l'avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, in esito alla dichiarazione DOCFA presentata in data 07 gennaio 2022 per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile da C/1 (negozio) a C/2 (deposito), aveva rettificato la rendita attribuendo nuovamente la categoria C/1 classe 7 R.C. € 2.676,90, in luogo di quella proposta, C/2 classe 3 R.C. € 256,16, senza previo sopralluogo né adeguata motivazione.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con la sentenza n. 4083/2025, rigettava il ricorso, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso e legittima la riclassificazione operata dall'Ufficio.
Avverso detta sentenza proponevano appello i Contribuenti Ricorrente_1 e Ricorrente_2, deducendo, in primis la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il difetto assoluto di motivazione dell'avviso, in violazione dell'art. 7 L. 212/2000, nonché la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo relativo al mancato sopralluogo.
Da ultimo gli Appellanti eccepivano l'erronea valutazione del materiale istruttorio, avendo il Giudice di primo grado omesso di esaminare le due perizie di parte prodotte e le condizioni oggettive dell'immobile e dell'area circostante.
Si costituiva l'Ufficio, chiedendo il rigetto degli appelli e sostenendo la correttezza dell'operato amministrativo, ribadendo che il classamento poteva essere effettuato senza sopralluogo e che la motivazione dell'avviso risultava conforme alla normativa.
Le difese degli appellanti depositavano memorie illustrative con le quali chiedevano la riunione dei due procedimenti (RGA 3436/2025 e 3457/2025) e l'accoglimento del ricorso, evidenziando la natura duplicata dell'iscrizione e l'infondatezza delle eccezioni avversarie.
In corso di giudizio, in data 8 ottobre 2025, gli Appellanti formulavano altresì proposta di conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992, volta alla definizione della controversia mediante attribuzione della categoria C/2 con classe 15 e rendita di € 1.690,67, non accolta dall'Ufficio.
In data 07 novembre 2025, la Corte, preso atto della proposta di conciliazione presentata dagli Appellanti,
a cui l'Ufficio non aveva dato seguito, rinviava la trattazione all'udienza del 19 febbraio 2026.
Nell'udienza del 19 febbraio 2026 la causa è andata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, rilevata la perfetta identità di oggetto, parti e causa petendi, va disposta la riunione dei procedimenti iscritti ai nn. RGA 3436/2025 e RGA 3457/2025, ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. 546/1992, trattandosi di duplicazione della medesima controversia.
Il Collegio, esaminate e valutate le argomentazioni addotte dagli Appellanti e la documentazione prodotta in atti, verificando le circostanze di fatto e di diritto che legittimano o meno l'atto impugnato, ritiene gli appelli riuniti da accogliere parzialmente .
L'avviso impugnato si limita a riportare la formula: “Si ripristina il classamento storico della u.i.u. in quanto ubicata in zona commerciale e con accesso diretto dalla pubblica via”, senza alcuna specificazione delle ragioni tecniche della riclassificazione, né delle differenze rilevate rispetto alla dichiarazione DOCFA. È pacifico in giurisprudenza che, quando l'Ufficio disattende la tipologia o la destinazione d'uso dell'immobile proposta dal Contribuente, il relativo avviso debba contenere una motivazione puntuale e concreta, indicante gli elementi di fatto e di diritto che giustificano la diversa valutazione (Cass. n. 12777/2018; Cass. n.
33987/2022). Nel caso di specie, l'Ufficio ha sostituito alla categoria C/2 quella C/1, ossia una diversa destinazione funzionale, fondata su presunte caratteristiche “commerciali” della zona non dimostrate né documentate. Tale carenza motivazionale si traduce in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 (Statuto del
Contribuente) e dell'art. 3 L. 241/1990, determinando la nullità dell'avviso, come più volte affermato dalla
Suprema Corte.
Parimenti fondata è la doglianza relativa all'assenza di sopralluogo. L'art. 11 D.L. 70/1988, pur consentendo il classamento senza sopralluogo, non esime l'Ufficio dall'obbligo di verificare, con elementi oggettivi e riscontrabili, le caratteristiche effettive dell'immobile. Nel caso in esame, l'Ufficio ha fondato la riclassificazione su meri dati d'archivio e su comparazioni non identificate e prive di fonte, mentre la difesa di parte ha depositato due perizie tecniche che dimostrano come la zona di ubicazione dell'immobile non presenti caratteristiche commerciali, ma prevalentemente terziarie e di deposito, come confermato dallo stato di degrado urbano e dalla cessazione di attività commerciali nella via. L'omessa considerazione di tali elementi integra vizio di motivazione della sentenza di primo grado e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), avendo il giudice di prime cure omesso ogni statuizione sul punto.
Da ultimo, dalle perizie prodotte in atti e non contestate dall'Ufficio emerge che l'immobile, ubicato al piano
S1-T di un fabbricato sito in via Indirizzo_1, ricade in area degradata, facente parte del
Consorzio_1, priva di flussi commerciali e caratterizzata da destinazioni d'uso prevalentemente artigianali e di deposito. Tali elementi giustificano la categoria C/2 (magazzini e locali di deposito), coerente con la realtà economico-funzionale dell'immobile.
Da ultimo, risulta fondata, rispetto alle valutazioni sopra riportate, la proposta di conciliazione giudiziale ai sensi degli artt. 48 e ss. D.Lgs. 546/1992, con la quale gli Appellanti hanno richiesto la definizione della controversia mediante attribuzione della categoria C/2 con classe 15 e rendita di € 1.690,67, che l'Ufficio ha ritenuto di non dover esaminare, nonostante il rinvio concesso all'uopo.
In considerazione del parziale accoglimento degli appelli riuniti, ricorrono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
ACCOGLIE PARZIALMENTE COME DA PROPOSTA CONCILIATIVA .COMPENSA LE SPESE.