Art. 7. (Versamento e riscossione dei contributi)
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso".
Il primo comma dell'articolo 28 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , e' sostituito dal seguente:
"La riscossione dei contributi personali annuali a carico degli iscritti si effettua per mezzo di ruoli annuali compilati dalla Cassa, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e trasmessi alle esattorie comunali. Le esattorie provvedono all'incasso in conformita' alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso".