Decreto cautelare 3 agosto 2021
Ordinanza cautelare 10 settembre 2021
Sentenza 27 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 10/09/2021, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/09/2021
N. 00814/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 814 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Beatrice Rigotti, Enrico Varali, Cristina Bono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e del diniego di rilascio del permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 17 maggio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione della chiesta misura cautelare;
considerato, invero, che l’Amministrazione resistente, nell’adottare il provvedimento di revoca gravato, ha compiuto un giudizio di pericolosità sociale che appare adeguatamente motivato, sia in relazione ai profili di pericolosità del ricorrente, conseguente ai plurimi precedenti e pregiudizi a carico del ricorrente medesimo, sia in ordine alla valutazione della complessiva situazione personale dell’interessato, sotto il profilo della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell’inserimento sociale, familiare (il ricorrente non ha costituito un proprio nucleo familiare) e lavorativo, giudizio che non risulta inficiato da profili di irragionevolezza, illogicità ovvero fondato su erronei presupposti di fatto;
considerato, in particolare, che l’Amministrazione ha adeguatamente evidenziato i profili che hanno condotto alla formulazione di un giudizio di pericolosità sociale, in considerazione della natura e tipologia di pregiudizi riportati, della complessiva condotta mantenuta dal ricorrente sul territorio nazionale e della sua incapacità di adeguarsi alle prescrizioni imposte dalle Autorità;
considerato, altresì, che l’Amministrazione, a fronte dei suddetti profili, ha valutato, nell’ambito di un bilanciamento dei contrapposti interessi, la complessiva situazione personale del ricorrente, evidenziando, tra l’altro, la mancata costituzione di un proprio nucleo familiare e ritenendo che la presenza sul territorio nazionale della famiglia di origine non hanno consentito –per le ragioni ivi precisate – di superare gli elementi di pericolosità sociale evidenziati che, invece, hanno permesso di affermare il mancato inserimento sociale dell’interessato e il mancato recepimento e la condivisione dei valori di rettitudine e di rispetto delle regole poste dall’Ordinamento giuridico;
ritenuto che le spese della presente fase del giudizio possano essere compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), Respinge l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.