Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00810/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02373/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2373 del 2025, proposto da
Società Velino Solar Italy s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosario Calanni Fraccono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, con domicilio ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Paternò, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti e Davide Salvatore Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento opposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica all’istanza della Società del 12 gennaio 2022, reiterata il 23 aprile 2025 - volta all'acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), inerente il progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico posizionato a terra e relative opere connesse (infrastrutture impiantistiche e civili), ubicato nel Comune di Paternò (CT), mediante nomina contestuale di un Commissario ad acta, col compito di provvedere automaticamente alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l'adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnare
per l'accertamento e la declaratoria
del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura che verrà quantificata o che potrà liquidarsi anche in via equitativa, mediante condanna dell'Amministrazione al relativo pagamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Paternò;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa IN AL OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’1 novembre 2025 e depositato il successivo 13 novembre, parte ricorrente agisce avverso il silenzio-inadempimento opposto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica alla istanza della Società del 11 gennaio 2022, reiterata il 23 aprile 2025, volta all’acquisizione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), inerente il progetto per la realizzazione di un impianto agri-voltaico posizionato a terra e relative opere connesse (infrastrutture impiantistiche e civili), ubicato nel Comune di Paternò (CT), con richiesta di nomina contestuale di un Commissario ad acta, col compito di provvedere alla definizione del procedimento, una volta decorso il termine per l’adempimento spontaneo che si ritenesse di assegnare; e, inoltre, per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente, per il caso di ulteriore ed ingiustificato inadempimento, al risarcimento dei danni da ritardo sin qui subiti, nella misura che verrà quantificata o che potrà liquidarsi anche in via equitativa, mediante condanna dell’Amministrazione al relativo pagamento.
1.1. La deducente, in fatto, ha esposto quanto segue:
- intendendo realizzare nel Comune di Paternò, un impianto agrivoltaico, denominato S. Francesco, di potenza nominale di picco pari a 50,19975 MW e disponendo delle aree necessarie, con l’istanza datata 11 gennaio 2022, chiedeva al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), l’avvio di un procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), ex art. 23 del D. Lgs n. 152/2006, di competenza statale;
- il progetto e la relativa documentazione venivano resi disponibili e pubblicati, con l’avviso del 13 aprile 2023, ai sensi dell’articolo 24 del citato D. Lgs.;
- la Regione Siciliana si esprimeva sul progetto, con il parere della Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali (CTS) n. 411 del 17 luglio 2023, trasmesso al MASE con la nota del 7 agosto 2023, acquisito al prot. n. MASE2023-0129998 del 10 agosto 2023, che veniva riscontrato anche dalla ricorrente, con la nota dell’11 dicembre 2023, recante in allegato la documentazione integrativa richiestale nell’occasione;
- il Ministero, lo stesso giorno, ri-pubblicava l’avviso per la consultazione integrativa, ai sensi dall’articolo 24 del D. Lgs 152/2006, avverso cui nessuna osservazione perveniva nei termini di legge;
- il procedimento di competenza della Commissione Tecnica Specialistica presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente della Sicilia si concludeva in senso negativo con il parere n. 86 del 1 marzo 2024, fondato, secondo quanto riferito da parte ricorrente, sull’equivoco del mancato invio della documentazione integrativa richiesta, che veniva chiarito dalla ricorrente poiché il CTS non aveva potuto consultare i documenti integrativi depositati e le controdeduzioni allegate, a causa di problemi informatici sul portale del MASE;
- nessun atto di impulso del procedimento veniva adottato dopo tali accadimenti, neppure dopo l’invito a provvedere formalmente inoltrato dalla ricorrente con la nota del 23 aprile 2025.
Tutto ciò premesso, la società ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha formulato le domande sopra indicate, a sostegno delle quali ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’articolo 25 del Codice dell’Ambiente - Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
II) Violazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni – Violazione dei principi di efficienza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa;
III) Ha inoltre argomentato circa il diritto al risarcimento del danno ex articolo 2 bis della Legge 241/1990 e successive modificazioni.
2. Si è costituito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con atto di mera forma.
3. Si è costituito anche il Comune di Paternò, che ha prodotto documentazione e memoria, con cui ha chiesto l’estromissione dalla causa, atteso che parte ricorrente non ha impugnato provvedimenti del Comune, con vittoria di spese.
4. In vista della camera di consiglio la società ricorrente ha prodotto memoria con cui ha insistito per l’accoglimento delle domande già formulate.
5. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 il Collegio ha sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73 comma 3, c.p.a., un possibile profilo di irricevibilità del ricorso. Il difensore della società ricorrente ha sostenuto la ricevibilità del ricorso, alla luce della diffida inviata all’amministrazione dalla società ricorrente e, dopo la discussione, il ricorso è stato posto in decisione.
6. La domanda contra silentium è irricevibile, come da avviso ex art. 73 comma 3 c.p.a. e come già ritenuto da questa Sezione in fattispecie analoghe a quella in esame (cfr. sentenze n. 3353 del 25 novembre 2025 e n. 2512 del 1° agosto 2025), e ciò consente di prescindere dall’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dal Comune di Paternò.
7. Ritiene il Collegio di specificare che l’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. prevede che “ Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest'ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie ”.
La concessione del termine per il deposito di memorie è necessaria, dunque, ove il rilievo officioso venga delibato, per la prima volta, in camera di consiglio, successivamente al passaggio in decisione della controversia, costituendo, invece, un’eventualità del tutto eccezionale e, soprattutto, discrezionalmente rimessa alla decisione del Collegio, quando la questione in relazione alla quale viene sollecitato il contraddittorio sia rilevata in sede di discussione, limitandosi la norma a statuire che la quaestio iuris venga, in questo caso, soltanto indicata in udienza dandone atto a verbale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2020, n. 1878), come avvenuto nel caso in esame.
Ritiene, in ogni caso, il Collegio che nel caso di specie la concessione del termine per il deposito di memorie non sia necessaria, non risultando in alcun modo leso il diritto di difesa della parte ricorrente avendo il difensore della stessa preso posizione sul rilievo d’ufficio, illustrando le proprie argomentazioni difensive a supporto della ritenuta tempestività dell’azione proposta.
8. Tanto premesso, come anticipato, la domanda contra silentium è irricevibile per quanto segue.
8.1. Occorre premettere che la società ricorrente ha rappresentato di aver avanzato, in data 11 gennaio 2022, istanza di VIA, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione del progetto in questione e che l’avviso è stato dal Ministero pubblicato in data 13 aprile 2023 e, a seguito di integrazione documentale, ri-pubblicato, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 152/2006, in data 11 dicembre 2023 e che, quindi, è scaduto il termine di trenta giorni dalla conclusione della prima fase di consultazione del pubblico ed è parimenti scaduto il termine di centotrenta giorni dalla data di ri- pubblicazione dell’avviso al pubblico e della relativa documentazione (in data 19 aprile 2024).
Occorre inoltre ricordare che il ricorso introduttivo del giudizio - come detto sopra - è stato notificato in data 1 novembre 2025 e depositato in data 13 novembre 2025.
8.2. Ciò posto, l’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. prevede che “ L'azione [avverso il silenzio] può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti ”.
Nella vicenda in esame è palese - stante la tempistica indicata dalla stessa parte ricorrente (cfr. supra) - che il ricorso in epigrafe è stato proposto ben oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (dovendosi individuare il detto termine alla stregua della disciplina dettata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in particolare, l’art. 25, comma 2-bis, prevede che per i progetti di cui all'art. 8, comma 2-bis del medesimo testo normativo, la Commissione “ si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni [ …]”. La disposizione riportata prevede anche adempimenti prodromici e preliminari alla fase conclusiva del procedimento – ad esempio quelli di cui ai precedenti artt. 23 e 24 – scanditi anch’essi da ulteriori termini procedimentali.
Va chiarito che non è in dubbio la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento avviato con l’istanza dell’11 gennaio 2022 con l’adozione di un provvedimento espresso, dovendosi piuttosto distinguere tale aspetto (sostanziale) di persistenza del potere amministrativo oltre i termini procedimentali da quello (processuale) del termine per agire in giudizio contra silentium ai sensi dell’art. 31, co. 2, cod. proc. amm..
Non vi è ragione, invero, di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell’interesse legittimo pretensivo sotteso all’iniziativa procedimentale di parte” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 3539 del 19 aprile 2024; n. 3118 del 18 maggio 2020; sez. V, n. 2742 del 27 maggio 2014 n. 2742).
A tale decadenza l’interessato può ovviare, poiché il suo interesse legittimo pretensivo non si è estinto sul piano sostanziale, solo presentando una nuova istanza che faccia nuovamente decorrere il termine per la conclusione del procedimento e, dunque, in caso di persistente inadempimento, il termine decadenziale per la proposizione dell’azione avverso il silenzio.
La citata previsione dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. - che, dopo aver previsto, al primo capoverso, il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, al secondo capoverso, fa salva la riproposizione dell’istanza di avvio del procedimento - si riferisce, per l’appunto, in modo chiaro, a una “nuova istanza”, con conseguente apertura di un procedimento del tutto nuovo, che non può consistere semplicemente (o essere sostituita) da un invito o diffida a provvedere sulla originaria richiesta e, dunque, a definire l’originario procedimento (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 5 settembre 2024, n. 2983 ed ivi precedenti giurisprudenziali).
Al riguardo, il Collegio non intende discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la diffida a provvedere può essere equiparata ad una nuova istanza (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 3539/2024 cit.), purché, tuttavia, ne ricorrano i presupposti.
Sebbene non si possa escludere, in astratto e in via generale, che la diffida a provvedere possa essere equiparata ad una nuova istanza, occorre tuttavia, in concreto, verificarne il contenuto, che non può limitarsi ad un mero rinvio ad una precedente istanza ma deve possederne i requisiti sostanziali, ed eventualmente anche formali, ed essere corredata dalla relativa documentazione essendo diretta ad ottenere, non la definizione dell’originario procedimento, ma l’apertura di un procedimento del tutto nuovo (cfr. Tar Catanzaro, sez. I, sentenza n. 1892 del 27 ottobre 2021; Tar Molise, sez. I, sentenza n 456 del 22 dicembre 2021;Tar Latina, sez. I, sentenza n. 522 del 1° agosto 2016).
Sul punto, la più recente giurisprudenza ha condivisibilmente evidenziato che l'atto di diffida dell'Amministrazione, presentato dopo la scadenza del termine annuale previsto per la proposizione del ricorso avverso il silenzio, può essere qualificato come nuova istanza di avvio del procedimento, “ ma solo ove ne ricorrano i presupposti ” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 novembre 2024, n. 9123). È, in particolare, necessario che “ l'atto, formalmente qualificato come diffida, contenga una richiesta di riapertura del procedimento amministrativo e non sia un mero sollecito a concludere quello pendente, giacché, diversamente opinando, si priverebbe di rilevanza il termine previsto dall'art. 31, co. 2, cod. proc. amm. e si consentirebbe all'interessato di procrastinare a suo piacimento la decadenza processuale ivi stabilita ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2025, n. 1469).
Una diversa lettura dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., invero, si risolverebbe, se non in una vera e propria interpretatio abrogans della disposizione quanto al termine per agire in giudizio (termine peraltro già significativamente ampio per reagire avverso il contegno inerte dell’Amministrazione), nella privazione di ogni rilievo giuridico del termine medesimo, consentendosi all'interessato una fin troppo agevole elusione dello stesso mercé la posticipazione ad libitum - semplicemente attraverso la presentazione di diffide - della scadenza del termine per agire contra silentium, in contrasto con la ratio della disposizione medesima, che è quella di fissare un termine ultimo per proporre ricorso in applicazione di esigenze di certezza del diritto e della situazioni giuridiche (cfr., ex plurimis, TAR Catania, sez. I, sentenza n. 2512/2025 cit.).
8.3. Orbene, nel caso di specie, con l’atto di diffida del 23 aprile 2025 (peraltro presentato anch’esso dopo un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento), che nella tesi di parte ricorrente dovrebbe consentire di superare i rilievi di tardività della domanda avverso il silenzio, la società ricorrente si è limitata a sollecitare le amministrazioni al rilascio del parere di competenza e alla conclusione del procedimento avviato con l’istanza datata 11 gennaio 2022, assegnando, peraltro, un termine di 15 giorni dalla ricezione della presente (dunque inferiore a quello previsto dagli artt. 23 e ss. del D.lgs. n. 152/2006), decorso il quale avrebbe esperito l’azione avverso il silenzio dinanzi al Giudice Amministrativo.
L’atto di “diffida a provvedere” in questione ha, pertanto, un carattere meramente sollecitatorio e non può considerarsi alla stregua di una nuova istanza, ove l’equiparabilità ad essa, come ampiamente rilevato, non può prescindere dalla necessaria sussistenza dei presupposti sostanziali e formali affinché la diffida possa, anche in concreto, essere, a tutti gli effetti (e dunque, anche ai fini della nuova decorrenza dei termini per proporre l’azione avverso il silenzio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a.), considerata come la nuova istanza alla quale fa riferimento il secondo capoverso dell’art. 31, comma 2, c.p.a.
9. In conclusione, per le ragioni evidenziate, la domanda contra silentium deve essere dichiarata irricevibile.
10. Quanto alla domanda di risarcimento danni, deve essere disposta la conversione del rito come in dispositivo.
11. L’esito in rito giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in relazione alla domanda avverso il silenzio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara la domanda contra silentium irricevibile;
- compensa le spese dell’azione avverso il silenzio;
- dispone la conversione del rito ex art. 117, co. 6, del cod. proc. amm. con riferimento alla domanda di risarcimento danni e fissa l’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2026 per la trattazione della detta domanda.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN AL OT, Presidente FF, Estensore
Calogero Commandatore, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN AL OT |
IL SEGRETARIO