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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/11/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1138/2023 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. CANALE SILVIA (cf ) C.F._2
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
(cf , CP_1 P.IVA_1 con l'avv. MARTINI LIDIA (cf C.F._3
CONVENUTA
(cf , Controparte_2 P.IVA_2 con l'avv. TESTA ANGELANTONIO (cf ) C.F._4
RZ MA
(cf ) Controparte_3 C.F._5
TERZO CHIAMATO PER INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
Decisa a Pistoia in data 14/11/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attrice: come da nota scritta contenente p.c. dep. 10.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta contenente p.c. dep. 11.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Terza chiamata costituita: come da nota scritta contenente p.c. dep. 9.7.2025, da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda risarcitoria originariamente proposta da
[...] nei confronti di in relazione a sinistro occorso in Parte_2 CP_1 data 24.2.2022 allorquando, al termine dell'effettuazione di un test ID presso la farmacia convenuta, l'attrice cadeva a terra riportando rottura del collo del femore necessitante di intervento chirurgico: costei invoca pertanto la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c. chiedendo
“Voglia l'onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare e dichiarare la responsabilità della società convenuta nella causazione del danno ai sensi dell'art. 2051c.c, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma di €.142.343,50 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”.
I.2. Costituendosi in giudizio, parte convenuta contesta una propria responsabilità deducendo l'assenza di nesso causale tra danno e cosa in custodia, in ipotesi la ricorrenza del caso fortuito nella condotta imprudente dell'attrice, in ulteriore subordine l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. per concorso di colpa del danneggiato, censurando poi il quantum richiesto e chiedendo autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice a titolo di manleva1. 1 Conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1) IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. CP_1 269 c.p.c., a chiamare in causa (C.F. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_2 Milano, Via G.B. Cassinis n. 21, al fine di sentir pronunciare anche nei suoi confronti le seguenti conclusioni e, conseguentemente, differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) NEL MERITO:
- in via principale, rigettare le domande di parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna ai sensi dell'art. 2051 Cod. Civ, ridurre il risarcimento in ragione del concorso di colpa di parte attrice, ai sensi dell'art. 1227 Cod. Civ;
- in ogni caso, sempre nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa (C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e P.IVA_2 manlevare per tutto quanto essa dovesse essere condannata a pagare a CP_1 parte attric otti in causa, oltre interessi di legge dal dì del pagamento al saldo, rivalutazione monetaria e maggior danno. Con integrale vittoria di spese, competenze e onorari di causa, ivi incluso il rimborso del contributo unificato anticipato”. I.3. Intervenuto medio tempore il decesso dell'attrice, con successiva prosecuzione del giudizio ex art. 302 c.p.c. a opera della figlia Parte_1
nel giudizio riassunto si costituisce nuovamente la convenuta
[...] confermando le proprie allegazioni, difese e domande e si costituisce altresì la terza chiamata, associandosi nel merito alle difese svolte dall'assicurata oltre a invocare i limiti e condizioni di polizza e sollevando la CP_1 problematica inerente la prova della qualità di erede dell'originaria attrice in capo all'attrice in riassunzione e la necessità di integrare il contraddittorio con altri eventuali chiamati all'eredità2.
I.4. Disposto il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c., in sede di prima udienza ex art. 183 c.p.c. viene disposta l'integrazione del contraddittorio con tutti i chiamati all'eredità di noti;
quindi, dichiarata la Parte_2 contumacia del chiamato all'eredità la causa viene istruita a Controparte_3 mezzo prova per testi indotta da parte convenuta e da parte terza chiamata e controprova, al cui esito viene fissata udienza di trattenimento della causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c..
****** 2 Conclusioni parte terza chiamata “Contrariis reiectis,
- in via preliminare e/o pregiudiziale:
- dichiarare la carenza di legittimazione attiva e/o il difetto di titolarità attiva in capo alla sig.ra laddove non fosse dimostrata la sua qualità di erede della Parte_1 sig.ra Parte_2
- nel
- respingersi le domande e richieste attoree nei confronti della convenuta, e conseguentemente le domande e richieste avanzate nei confronti di
[...]
in quanto infondate, in fatto ed in diritto;
Controparte_2
- in via principale:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, accertarsi il grado di responsabilità ascrivibile in capo alla convenuta e limitarsi la condanna di a Controparte_2 manlevare/tenere indenne la convenuta nei soli limiti di quanto dovesse risultare giudizialmente dovuto all'attrice tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 1227, I e II comma, c.c. e delle somme che dovessero esserle già state erogate e/o erogande in forza di polizze infortuni private di cui risultasse titolare o beneficiaria, e comunque nei soli limiti dell'accertato grado di responsabilità della convenuta e comunque nei limiti dei patti e delle condizioni di polizza, con ogni esclusione, scoperto, franchigia e massimale;
- in via istruttoria: [omissis]
- in ogni caso:
- spese di lite e compensi professionali interamente rifusi, iva, cpa e spese generali incluse;
- rigettarsi ogni richiesta di rifusione di spese di resistenza laddove si intendesse proposta dalla convenuta nei confronti di Controparte_2[...
”. II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento per mancata prova in giudizio dei requisiti occorrenti ai fini della declaratoria di responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c..
II.1. Preliminarmente, deve dirsi adeguatamente provata in causa la qualità di erede di in capo alla figlia avendo questa Parte_2 Parte_1 depositato il certificato di morte della de cuius (doc. 4 fasc. attoreo, allegato all'istanza di interruzione del processo dep. 14.9.2023) e lo stato di famiglia storico della stessa (doc. 4 allegato alla comparsa per la prosecuzione del giudizio interrotto ex art. 302 c.p.c. dep. 5.12.2023), documenti considerati sufficienti ai fini della prova della qualifica di chiamato all'eredità (in termini,
Cass. ord. n. 31695/2019); laddove per essere qualificati eredi occorre un qualsiasi atto giuridico che il chiamato all'eredità non avrebbe il diritto di fare se non quale erede del de cuius (accettazione tacita ex art. 476 c.c.), come appunto - con riguardo alla presente vicenda - la prosecuzione del giudizio interrotto in luogo della de cuius, originaria attrice.
Non si pongono problemi di integrazione del contraddittorio, essendo stata già disposta nei confronti dell'altro chiamato all'eredità (cfr. Controparte_3 verbale udienza 27.6.2024), secondo quanto risultante dallo stato di famiglia storico della de cuius.
II.2. Quanto al merito della pretesa risarcitoria azionata, assume portata assorbente il rilievo circa la mancata prova dei presupposti di cui all'art. 2051
c.c. onde addebitare alla convenuta la responsabilità per il sinistro in oggetto.
Sotto un primo profilo, è da evidenziare come la responsabilità da cose in custodia si configura qualora il danno sia causato direttamente dalla res, per suo intrinseco dinamismo o anche per interazione della stessa con l'opera di un fattore esterno, purché ovviamente quest'ultima non sia tale da fungere da fattore interruttivo del nesso di causalità.
Ora, nella presente vicenda parte attrice non ha invero allegato con precisione che il danno sia derivato dalla cosa in sé, ossia dalla sedia utilizzata per far accomodare gli utenti al servizio di tampone antigenico ID-19: non sono stati addotti elementi denotanti problematiche o malfunzionamenti della seggiola o un cattivo stato dello stessa da poter far ritenere che effettivamente da essa possa esser derivato un meccanismo tale da portare alla caduta della mentre è del tutto inverosimile pensare e sostenere che un oggetto Parte_2 inerme come una seggiola possa da sé sola e in assenza di specifiche di sorta
(ad es. gamba o schienale rotto, altro) essere causa di un danno. Sotto un secondo profilo, connesso al primo, anche a voler pensare a una interferenza fra res e utilizzatore della stessa che non sfoci nella condotta interruttiva del nesso di causalità, parte attrice non ha saputo fornire prova del preciso svolgersi dei fatti e, dunque, del nesso causale fra res e danni il quale invece deve essere oggetto di rigorosa dimostrazione a opera del preteso danneggiato (cfr. per tutte Cass. S.U. ord. n. 20943/2022).
Basti rilevare come la stessa dinamica del sinistro sia stata descritta dall'attrice in modalità diverse in differenti contesti, ciò ridondando dal punto di vista processuale in mancata prova del fatto causatore del danno e del legame eziologico tra res e danno stesso.
E così, come correttamente sottolineato anche dalla convenuta: in atto di citazione è riferito (pag. 1) che l'attrice, una volta terminato il test
ID, “su invito dell'infermiera che lo aveva eseguito, si alzava per andar via, ma, in tale tentativo, la sedia le scivolava di sotto, facendola cadere rovinosamente” peraltro senza chiarire in che modo la sedia abbia potuto scivolare, non trattandosi di sedia a rotelle e non essendo stato allegato alcun fattore ulteriore tale da imprimere un simile movimento a un oggetto inerte;
in mem. 171 ter n. 1 c.p.c. (pag. 4) parte attrice, nel ribadire quanto sopra, sostiene però contraddittoriamente che al momento della caduta si trovava
“seduta e non in piedi” e, nel precisare che la seggiola era del tipo
“richiudibile”, non ha però dedotto che la stessa si sia improvvisamente e da sola richiusa sotto/dietro di lei (ciò che potrebbe, al più, integrare un dinamismo intrinseco della res); ancora, nel verbale di Pronto Soccorso (doc. 7 fasc. attoreo), come dinamica dell'evento è riportato “incidente in strada” mentre nella perizia medico-legale di parte (doc. 2 fasc. attoreo) la descrizione del fatto è ancora diversa “in data
24.02.2022, seduta su di una sedia, chiudibile, all'interno del parcheggio della
Farmacia Comunale 2, data la presenza del pavimento sconnesso, cadevo sul lato Sn del corpo” e differente ancora quanto riferito al medico legale dell'assicurazione (doc. 2 fasc. terza chiamata) ossia che “nel tentativo di alzarsi dalla sedia, lo schienale della sedia […] cadeva ed ella finiva sul pavimento con la sedia addosso”.
Dal complesso delle risultanze di cui sopra, unita al rilievo per cui alcun chiarimento è pervenuto dai testi escussi in giudizio perché nessuno ha assistito direttamente al fatto (la stessa infermiera che procedette all'effettuazione del tampone ID ha dichiarato di essere, in quel momento, girata di spalle: cfr. verbale udienza 13.3.2025), discende inevitabilmente la conclusione di mancanza di prova del fatto causatore del danno, non essendo stato lo stesso neppure allegato con specificità e coerenza (bensì, come visto, in modo alquanto contraddittorio) e, di riflesso, di mancanza di prova del nesso causale fra res incriminata e danno-evento (caduta della paziente), rimanendo pertanto preclusa ogni disamina circa gli eccepiti danni- conseguenza.
II.3. La domanda di manleva svolta dalla convenuta nei riguardi della terza chiamata è assorbita dal rigetto della domanda attorea.
III. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, applicati valori medi dello scaglione di riferimento.
Sull'attrice gravano anche, sempre in forza del principio di causalità sotteso a quello di soccombenza, le spese defensionali sostenute dalla terza chiamata, la cui evocazione in giudizio è stata causata dalla infondata azione giudiziaria attorea e senza che la chiamata in causa risulti manifestamente infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
1) respinge la domanda attorea;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro
759,00 per esborsi;
3) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte terza chiamata, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 14/11/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini