Decreto cautelare 31 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2024
Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 06/06/2025, n. 11119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11119 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 11119/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11223/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11223 del 2024, proposto da
FA De LU, rappresentata e difesa dall’Avvocato Dario Sammarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizi;
contro
Ministero della Giustizia, Formez Pa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Commissioni Esaminatrici e relative Sotto-Commissioni, non costituite in giudizio;
nei confronti
CE MA PO, EL Satriano, Ambra Cacia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI) per come da ultimo aggiornata al 09.08.2024;
2) della Graduatoria dei vincitori del Distretto della Corte d’Appello di Catanzaro del Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia (profilo GIURI), pubblicata il 15.06.2024 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica – Portale del Reclutamento InPA, nonché il relativo atto di approvazione, nella parte in cui non viene ricompreso la ricorrente;
3) della comunicazione a mezzo pec di Formez PA del 19.09.2024 a seguito di istanza di accesso agli atti relativamente alla posizione ricoperta dalla ricorrente nella graduatoria degli idonei per il Distretto di Catanzaro al n. 387 con un punteggio pari a 23,775, quindi collocata tra gli IDONEI;
4) dell’Avviso del 27.06.2024 di scorrimento delle Graduatorie ancora capienti di cui al provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, nelle parti di interesse, e dei relativi elenchi;
5) della Graduatoria di merito comprensiva degli idonei nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse;
6) dei verbali della Commissione di Esaminatrice, nella parte da intendersi lesiva per la ricorrente;
7) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali eventuali atti di rettifica e/o integrazione della graduatoria intervenuti nelle more, tra cui quelli da intendersi lesivi per la ricorrente;
e per l’accertamento
dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), con efficacia retroattiva;
e, per l’effetto, per il riconoscimento
del punteggio finale pari a 26,775 dato dalla sommatoria di pt. 22,875 per la prova scritta + titoli pt 3,90 (Laurea voto 88, pt. 0,90; pt 3 per l’abilitazione alla professione di avvocato);
per la conseguente declaratoria di illegittimità
del modus operandi della P.a. in relazione all’errato calcolo relativamente ai titoli posseduti dalla ricorrente e consequenziale assegnazione di punti in relazione alla stessa;
e per la condanna delle Amministrazioni intimate
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con efficacia retroattiva;
con conseguente condanna in forma specifica
delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Formez Pa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Commissione Interministeriale Ripam;
Visto l'art. 34, comma 5, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato la graduatoria del concorso in oggetto indicato contestando la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 3 punti, previsto dal bando per il possesso della abilitazione all’esercizio della professione forense, derivante dalla circostanza che nella domanda di partecipazione era stata solo indicata l’iscrizione all’Albo degli Avvocati mentre il titolo non era stato espressamente dichiarato;
- con ordinanza cautelare n. 5633 del 9 dicembre 2024 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare, con conseguente obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione della decisione, di riconoscere alla candidata il punteggio aggiuntivo discendente dal summenzionato titolo ed all’esito di aggiornare la graduatoria di merito;
Rilevato che dal verbale della Commissione esaminatrice n. 24 del 27 febbraio 2025, in atti, emerge che è stato riconosciuto detto punteggio, in esecuzione della suindicata ordinanza cautelare, con aggiornamento del punteggio totale, divenuto di 26,775 punti, e suo nuovo posizionamento in graduatoria al posto 294 ter, senza pari merito, quale idonea non vincitrice;
Considerato che certamente il punteggio preteso con il ricorso in esame è stato attribuito, da ciò derivando la piena soddisfazione, con una conseguente posizione in graduatoria sensibilmente più alta (quella iniziale era al n. 387), anche se non sufficiente a consentire l’inserimento della ricorrente tra i vincitori, ma ciò in ragione della presenza di altri candidati con un punteggio superiore al suo nonché di riservatari aventi un punteggio anche inferiore;
Ritenuto che:
- pertanto non risulti esservi utilità in relazione all’esame nel merito del ricorso, in quanto la sorte della presente controversia non può incidere ulteriormente sulla posizione della ricorrente;
- ricorrano, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (in base al quale «Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere» ); si osserva al riguardo che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2021, n. 4781), la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2018, n. 2687), così da rendere inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (Cons. Stato, sez. IV, 18 febbraio 2020, 1227; Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317); essa opera, cioè, quando si determina una successiva attività amministrativa della parte pubblica integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378);
- sussistano i presupposti di legge per la compensazione delle spese di lite tra le parti, tenuto conto della peculiarità della questione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio; contributo unificato refuso da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO