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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9143 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36887/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL IL Presidente
dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice
dott. CO Matteo RA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36887/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. UBALDI ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA TIBULLO, 10 ROMA, presso il difensore
Parte opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA BOSIO, 2 ROMA, presso il difensore
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
convenuto pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1) In via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto A) dell'atto di citazione in
opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione, l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di
Milano rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e per l'effetto
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.11815/2024 reso dallo stesso Tribunale di Milano
nell'ambito del procedimento monitorio R.G.25644/2024.
2) in via principale revocare integralmente, per le ragioni di cui all'atto di citazione in opposizione e
di cui ai successivi atti processuali di parte ovvero per qualsivoglia altra ragione, il decreto ingiuntivo
opposto ovvero dichiarane l'inefficacia/nullità;
3) sempre nel merito
a) accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità, totale o parziale, di entrambe le garanzie fideiussorie
rispettivamente prestate dai Sigg.ri e in relazione al mutuo Parte_1 Parte_2
chirografario concesso dal alla per le ragioni di cui al punto B) dell'atto di CP_1 CP_2
citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione comunque dichiarale, totalmente o
parzialmente, inefficaci/nulle. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta valida la sola
garanzia fideiussoria rilasciata dalla Sig.ra dichiarare l'inefficacia/nullità della sola Pt_2
fideiussione rilasciata dal Sig. sempre sulla base delle ragioni di cui al punto B) del presente Pt_1
atto ovvero per qualsivoglia altra ragione;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'art.7 di entrambi i contratti di fideiussione sottoscritti in data
12.08.2020 dal Sig. e dalla Sig.ra (quest'ultima con contratto datato 04.09.2020) per le Pt_1 Pt_2
ragioni di cui al punto C) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione
dichiararne comunque la nullità;
pagina 2 di 14 c) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., di entrambe le garanzie
fideiussorie rilasciate dagli attori opponenti in favore della , per le ragioni di cui al punto CP_2
D) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione dichiarare comunque
detta decadenza;
4) sempre nel merito accertare e dichiarare che il limite massimo entro il quale può essere escussa la
garanzia fideiussoria rilasciata dagli attori opponenti non può eccedere, tanto singolarmente quanto
cumulativamente, la somma di euro 15.069,64 pari al 20% dell'asserito credito azionato da CP_1
in sede monitoria e oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo che, conseguentemente, deve essere
[...]
revocato. Il tutto sulla base delle ragioni di cui al punto E) dell'atto di citazione in opposizione ovvero
per qualsivoglia altra ragione;
5) sempre nel merito accertare e dichiarare l'inidoneità della documentazione posta a base del d.i.
opposto e per l'effetto rigettare l'avversaria domanda stante la mancanza di una prova dell'azionato
credito, per le ragioni di cui al punto F) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia
altra ragione;
6) accertare - anche tramite CTU contabile - l'effettiva e reale entità dell'esposizione debitoria del
mutuo chirografario n.262946 concesso alla con contratto del 12.08.2020; CP_2
7) in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al
e al l'esibizione/produzione di tutta la documentazione CP_1 Controparte_3
relativa alla procedura di escussione della garanzia prestata, ai sensi della Legge 662/96 dal
[...]
, in relazione al mutuo chirografario n.262946 concesso in favore della con CP_4 CP_2
contratto del 12.08.2020;
8) Sempre in via istruttoria ammettere interrogatorio formale e prova per testi sulle seguenti
circostanze:
Interrogatorio formale legale rappresentante p.t. di CP_1
pagina 3 di 14 a) Vero che la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra a garanzia del mutuo Parte_2
Chirografario n.262946 concesso dal alla in CP_1 Controparte_2
data 12.08.2020 che Le viene mostrato, fu sottoscritta dalla stessa in data 12.08.2020 presso la Pt_2
Filiale di Lucca del contestualmente alla formalizzazione, presso la Filiale di Roma - CP_1
TE, del suddetto mutuo e della collegata garanzia fideiussoria rilasciata dal Sig.
; Parte_1
Prove testimoniali
b) Vero che in data 12.08.2020 accompagnò Sua moglie Sig.ra presso la Filiale di Parte_2
Lucca di e che in tale occasione la stessa Sig.ra sottoscrisse la fideiussione (che le CP_1 Pt_2
viene mostrata) a garanzia del muto chirografario n.262946 concesso in pari data dal CP_1
Con alla Controparte_2
c) Vero che la sottoscrizione della fideiussione presso la Filiale di Lucca in data 12.08.2020 venne
chiesta ed organizzata da Banca Desio per consentire il rilascio della stessa garanzia da parte di Sua
moglie, che si trovava in Toscana, contestualmente alla sottoscrizione del mutuo chirografario
garantito e alla fideiussione del Sig. entrambi formalizzati presso la Filiale di Roma - Pt_1
TE di;
CP_1
Si indica a teste il Sig. residente a [...]. Tes_1
d) Vero che Ella, per consentire che il rilascio in data 12.08.2020 della fideiussione da parte della
Sig.ra relativa al mutuo chirografario n.262646 concesso da alla Parte_2 CP_1 [...]
organizzo la formalizzazione di detta fideiussione presso la CP_2 Controparte_2
Filiale di Lucca in tale data;
CP_1
e) Vero che la Sig.ra sottoscrisse la fideiussione di cui al precedente punto c) che Le Parte_2
viene mostrata in data 12.08.2020;
pagina 4 di 14 Si indica a teste il Sig. residente a [...]con ordine ex art.210 c.p.c. a di Testimone_2 CP_1
fornire informazioni circa l'attuale collocazione del medesimo presso ovvero di esibire CP_1
documentazione al riguardo;
f) Vero che la Sig.ra in data 12.08.2020 sottoscrisse, presso la Filiale di Lucca di Parte_2
di cui Lei all'epoca era Direttore, la fideiussione (che Le viene mostrata) a garanzia del CP_1
mutuo chirografario n.262646 concesso da alla CP_1 Controparte_2
in pari data (che le viene mostrato);
[...]
Si indica a teste il Sig. residente a [...]con ordine ex art.210 c.p.c. a di Tes_3 CP_1
fornire il nome di battesimo dello stesso (all'epoca dei fatti direttore della Filiale di Lucca) e l'attuale
collocazione del medesimo presso ovvero di esibire documentazione al riguardo. CP_1
g) Vero che Lei è Direttore Sanitario o legale rappresentante del Centro Vaccinale sito in Milano, Via
dello Statuto n.5;
h) Vero che nella mattinata del 4 settembre 2020, presso il centro Vaccinale di cui al capitolo 1), il
bambino (C.F. ) è stato sottoposto a vaccinazione per “dTpa-IPV Persona_1 C.F._3
Ad”;
i) Vero che in tale occasione venne accompagnato dalla mamma Sig.ra Persona_1 Parte_2
come risulta dalla documentazione del Centro Vaccinazioni di cui sopra;
Si indica a teste sui capitoli g), h) e i) il Direttore Sanitario o del Legale Rappresentante del Centro
Vaccinale della Regione Lombardia sito in Milano, Via dello Statuto n.
9) ordine ex art. 210 c.p.c. al Centro Vaccinale della Regione Lombardia - ASST Fatebenefratelli
Sacco sito in Milano, Via dello Statuto n.5, l'esibizione/produzione della documentazione attestane la
presenza della Sig.ra presso detto centro nella mattina del 4.09.2020 in occasione Parte_2
della vaccinazione di “dTpa-IPV Ad” cui è stato sottoposto il figlio minore (C.F. Persona_1
). C.F._3
pagina 5 di 14 10) con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali
12,5%).
Per parte opposta:
In via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle controparti, giacché inammissibile e
infondata;
In via principale:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni
consequenziale provvedimento al riguardo.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i Sigg.ri
e al pagamento dell'importi di € 28.00,00 cadauno, somma Parte_1 Parte_2
garantita con fideiussione, al pagamento in favore del o della Controparte_5
diversa somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze
come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo.
In via istruttoria:
rigettare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., l'interrogatorio formale del legale rappresentante
della Banca e la prova testimoniale ex adverso formulati, giacché inammissibili.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio il e la Controparte_5 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11815/2024 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Milano. pagina 6 di 14 Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 75.348,24, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento erogato dal alla Controparte_1 Controparte_2
, di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori;
[...]
- che il giudice adito in via monitoria era territorialmente incompetente, avendo le parti pattuito nelle fideiussioni il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Monza ed essendo comunque sorta l'obbligazione in Roma, dove doveva pure essere eseguita;
- che il finanziamento era assistito da garanzia del Fondo Pubblico gestito dal
[...]
nei limiti dell'80% della somma erogata;
Controparte_6
- che il punto 4.4. dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M. 23.9.2005 vietava l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota del finanziamento già garantita dal Fondo Pubblico;
- che, pertanto, le fideiussioni prestate dagli opponenti, ciascuna sino all'importo di euro
28.000,00, erano nulle, in quanto stipulate contemporaneamente al finanziamento ed esorbitanti la quota residua dello stesso non garantita dal Fondo Pubblico;
- che, in ogni caso, era nulla la clausola contenuta nelle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto sostanzialmente riproduttiva dello schema di fideiussione omnibus sottoposta al vaglio della Banca d'Italia e da questa riconosciuta come lesiva della concorrenza con il provvedimento n. 55 del 2005;
- che, pertanto, i fideiussori erano liberati dall'obbligo di garanzia, non avendo la creditrice intrapreso azioni nei confronti della debitrice principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, in ogni caso, l'ammissibilità delle ulteriori garanzie nei limiti della quota non garantita dal
Fondo Pubblico comportava che, residuando un credito di euro 75.348,24, la pretesa nei confronti dei fideiussori non poteva superare la misura del 20% del debito e, quindi, la fideiussione non poteva essere escussa per una somma superiore a euro 15.069,64; pagina 7 di 14 - che la documentazione posta a sostegno del decreto ingiuntivo era inidonea a fornire la prova del credito;
- che l'importo dovuto non era certo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex Controparte_5
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come la competenza del giudice adito si giustificasse in ragione della connessione ex art. 33 c.p.c.; nel merito contestava le difese degli opponenti, insistendo per la conferma del proprio credito.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 24.11.2025
per la rimessione della causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di incompetenza territoriale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
Questi ultimi, infatti, hanno rilevato come nelle fideiussioni fosse stato convenuto quale foro convenzionale esclusivo il Tribunale di Monza e, considerato come nessuno dei due potesse essere qualificato quale consumatore (in ragione della qualità di socio rivestita in capo alla debitrice principale), non avrebbe potuto prevalere ai fini della competenza la residenza in Milano della Pt_2
gli opponenti, inoltre, considerato come parte opposta in sede di ricorso monitorio avesse giustificato la competenza del Tribunale di Milano invocando l'art. 20 c.p.c., hanno ad abundantiam osservato come tanto il luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, quanto il luogo di suo adempimento fossero Roma, non giustificandosi neppure in ragione di tali criteri la competenza del Tribunale di
Milano.
A fronte di tale eccezione parte opposta, con la propria comparsa di risposta, ha mutato la propria pagina 8 di 14 difesa del foro prescelto, sostenendo come la competenza del Tribunale di Milano si giustificasse in forza del cumulo soggettivo di cause connesse, avendo in sede monitoria prescelto l'ufficio adito in considerazione del luogo di residenza della e di avere accentrato la posizione degli altri due Pt_2
ingiunti ( e ) presso il medesimo Tribunale ex art. 33 c.p.c. Pt_1 CP_2
Tale difesa non può trovare condivisione.
Presupposto perché possa operare il cumulo soggettivo di cause connesse è, ovviamente, che il
Tribunale prescelto per concentrare le posizioni di tutti i convenuti risulti territorialmente competente rispetto ad almeno uno dei convenuti, in modo che tale competenza possa attrarre la differente competenza territoriale riguardante gli altri convenuti, portatori di posizioni connesse con il primo.
Nel caso di specie, invece, parte opposta ha preteso individuare il foro attrattivo nella residenza dell'opponente dovendosi a tal fine fare riferimento al criterio di riparto generale previsto per le Pt_2
persone fisiche ex art. 18 c.p.c., non operando il superiore e prevalente foro del consumatore, per il pacifico difetto di tale qualifica soggettiva in capo alla garante.
Sennonchè tale foro generale della persona fisica nel caso di specie non avrebbe potuto operare, avendo la dichiarato di volersi avvalere del foro convenzionale pattuito in via esclusiva con la Pt_2
fideiussione, per cui, venendo meno l'applicabilità nei di lei confronti del criterio attributivo della competenza avanti il Tribunale di Milano, per definizione viene meno tale competenza in via di attrazione anche nei confronti degli altri ingiunti.
Sul punto va ricordato come per giurisprudenza costante la pattuizione di un foro convenzionale esclusivo sollevi la parte che eccepisca l'incompetenza territoriale dall'onere di contestare la stessa con riferimento a tutti i possibili fori alternativi, considerato come questi non possano operare proprio in ragione della natura esclusiva del foro convenzionale.
Se, pertanto, in ragione di tali considerazioni difensive, l'eccezione di incompetenza territoriale dovrebbe trovare giustificazione, essendo competente a conoscere della presente controversia il
Tribunale di Monza;
va tuttavia osservato come parte opponente abbia, tra l'altro, sostenuto la nullità pagina 9 di 14 parziale della garanzia, relativamente alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale e, a tal fine, non si è limitata a eccepire tale vizio genetico della fideiussione, invocandone un accertamento di carattere incidentale, ma viceversa ha proposto una domanda di declaratoria di tale prospettata nullità, destinata nelle intenzioni a provocare un accertamento con efficacia di giudicato.
La domanda, così come proposta, quindi, impone che la trattazione della presente controversia ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.
lgs 168/2003, con attrazione della stessa nella sfera di competenza del Tribunale di Milano.
E', quindi, per tale ragione che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti non può trovare accoglimento.
Eccezione di nullità delle garanzie in presenza della garanzia del Fondo Pubblico.
Detto ciò, per quanto attiene all'eccezione di nullità delle fideiussioni, va osservato come il punto 4.4.
dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M. 23.9.2005 richiamato da parte opponente dispone che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali
riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Il divieto, cui conseguirebbe l'invocata nullità, attiene quindi non a qualsiasi garanzia aggiuntiva, ma solo alle garanzie reali, assicurative e bancarie;
le fideiussioni prestate dagli opponenti non rientrano in tale ambito, trattandosi di garanzie personali, le quali non divengono bancarie per il solo fatto che siano rilasciate in favore di un istituto di credito.
La garanzia bancaria, infatti, è solo quella rilasciata da una banca, non anche quella personale disposta in favore di una banca creditrice.
Tali considerazioni portano ad assorbire e rendere irrilevanti le contestazioni insorte fra le parti in pagina 10 di 14 ordine alla contestualità o meno del rilascio delle due fideiussioni.
Nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Parte opponente ha, poi, prospettato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenesse clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., pagina 11 di 14 29810/2017).
Sennonchè, pur consapevole di recente pronuncia della cassazione in senso difforme (Cass.,
27243/2024), deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo parte opponente pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
pagina 12 di 14 La conseguente validità della clausola di deroga all'art, 1957 c.c., pertanto, esclude l'invocato effetto liberatorio dei garanti, per non avere la creditrice fatto valere le proprie ragioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza del rapporto garantito.
Limite di escussione della garanzia.
Non può trovare condivisione neppure la difesa diretta a limitare l'importo suscettibile di escussione.
A detta degli opponenti, essendo consentita la garanzia personale solo limitatamente alla quota percentuale del finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo Pubblico e, comunque, avendo le parti chiaramente fatto riferimento, ai fini di limitare la fideiussione, al 20% del finanziamento, gli opponenti potrebbero essere chiamati a rispondere solo in tale misura percentuale e, quindi, considerato il credito residuo azionato monitoriamente, solo per l'importo di euro 15.069,64, pari al 20% della somma ingiunta.
La difesa non può essere accolta, non solo per quanto già si è detto in ordine alla ammissibilità di garanzie personali in aggiunta a quella prestata dal Fondo Pubblico, ma anche considerato come ciascun opponente abbia espressamente prestato fideiussione sino a un massimo di euro 28.000,00
ciascuno e che, pertanto, in difetto di diverse pattuizioni, non risultanti dalla garanzia, ciascuno di essi è
tenuto nei limiti dell'importo garantito.
Per quanto, poi, concerne l'escussione della garanzia prestata dal (a detta Controparte_3
dell'opposta, escussione ad oggi ancora totalmente infruttuosa), la stessa potrà assumere rilievo in sede esecutiva, al fine di contenere il debito degli opponenti nel caso in cui il creditore abbia trovato parziale soddisfazione, senza tuttavia influire nella presente fase di cognizione.
Entità del credito.
Infine, del tutto generiche sono rimaste le contestazioni in ordine all'idoneità probatoria dei documenti prodotti dall'opposta e sull'entità del credito: parte opposta, infatti, ha prodotto il contratto di mutuo e la documentazione contabile attestante l'erogazione della somma, nonché le due fideiussioni prestate dagli opponenti. pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 1218 c.c., pertanto, sarebbe stato onere dei garanti provare l'adempimento alla propria obbligazione e, quindi, il pagamento delle somme dovute;
in difetto di tale prova in ordine all'adempimento estintivo dell'obbligazione su di essi gravante e in assenza di più specifiche e circostanziate ragioni di contestazione, la pretesa creditoria non può che trovare accoglimento.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va giudicata come infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, con attribuzione allo stesso di efficacia definitivamente esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti del Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_5
11815/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta Controparte_5
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di
[...]
cui euro 1.050,00 per spese generali
Così deciso in Milano il 26 novembre 2025
Il giudice est. Il presidente
CO RA EL IL
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. EL IL Presidente
dott. Claudio Antonio Tranquillo Giudice
dott. CO Matteo RA Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36887/2024 promossa da:
(C.F. ) e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. UBALDI ALESSANDRO, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIA TIBULLO, 10 ROMA, presso il difensore
Parte opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. LUCONI MASSIMO, elettivamente domiciliato in VIA BOSIO, 2 ROMA, presso il difensore
C.F. ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
convenuto pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1) In via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni di cui al punto A) dell'atto di citazione in
opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione, l'incompetenza territoriale del Tribunale Civile di
Milano rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione e per l'effetto
dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n.11815/2024 reso dallo stesso Tribunale di Milano
nell'ambito del procedimento monitorio R.G.25644/2024.
2) in via principale revocare integralmente, per le ragioni di cui all'atto di citazione in opposizione e
di cui ai successivi atti processuali di parte ovvero per qualsivoglia altra ragione, il decreto ingiuntivo
opposto ovvero dichiarane l'inefficacia/nullità;
3) sempre nel merito
a) accertare e dichiarare l'inefficacia/nullità, totale o parziale, di entrambe le garanzie fideiussorie
rispettivamente prestate dai Sigg.ri e in relazione al mutuo Parte_1 Parte_2
chirografario concesso dal alla per le ragioni di cui al punto B) dell'atto di CP_1 CP_2
citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione comunque dichiarale, totalmente o
parzialmente, inefficaci/nulle. In subordine, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta valida la sola
garanzia fideiussoria rilasciata dalla Sig.ra dichiarare l'inefficacia/nullità della sola Pt_2
fideiussione rilasciata dal Sig. sempre sulla base delle ragioni di cui al punto B) del presente Pt_1
atto ovvero per qualsivoglia altra ragione;
b) accertare e dichiarare la nullità dell'art.7 di entrambi i contratti di fideiussione sottoscritti in data
12.08.2020 dal Sig. e dalla Sig.ra (quest'ultima con contratto datato 04.09.2020) per le Pt_1 Pt_2
ragioni di cui al punto C) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione
dichiararne comunque la nullità;
pagina 2 di 14 c) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., di entrambe le garanzie
fideiussorie rilasciate dagli attori opponenti in favore della , per le ragioni di cui al punto CP_2
D) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia altra ragione dichiarare comunque
detta decadenza;
4) sempre nel merito accertare e dichiarare che il limite massimo entro il quale può essere escussa la
garanzia fideiussoria rilasciata dagli attori opponenti non può eccedere, tanto singolarmente quanto
cumulativamente, la somma di euro 15.069,64 pari al 20% dell'asserito credito azionato da CP_1
in sede monitoria e oggetto dell'opposto decreto ingiuntivo che, conseguentemente, deve essere
[...]
revocato. Il tutto sulla base delle ragioni di cui al punto E) dell'atto di citazione in opposizione ovvero
per qualsivoglia altra ragione;
5) sempre nel merito accertare e dichiarare l'inidoneità della documentazione posta a base del d.i.
opposto e per l'effetto rigettare l'avversaria domanda stante la mancanza di una prova dell'azionato
credito, per le ragioni di cui al punto F) dell'atto di citazione in opposizione ovvero per qualsivoglia
altra ragione;
6) accertare - anche tramite CTU contabile - l'effettiva e reale entità dell'esposizione debitoria del
mutuo chirografario n.262946 concesso alla con contratto del 12.08.2020; CP_2
7) in via istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ordinare, ai sensi dell'art.210 c.p.c., al
e al l'esibizione/produzione di tutta la documentazione CP_1 Controparte_3
relativa alla procedura di escussione della garanzia prestata, ai sensi della Legge 662/96 dal
[...]
, in relazione al mutuo chirografario n.262946 concesso in favore della con CP_4 CP_2
contratto del 12.08.2020;
8) Sempre in via istruttoria ammettere interrogatorio formale e prova per testi sulle seguenti
circostanze:
Interrogatorio formale legale rappresentante p.t. di CP_1
pagina 3 di 14 a) Vero che la fideiussione rilasciata dalla Sig.ra a garanzia del mutuo Parte_2
Chirografario n.262946 concesso dal alla in CP_1 Controparte_2
data 12.08.2020 che Le viene mostrato, fu sottoscritta dalla stessa in data 12.08.2020 presso la Pt_2
Filiale di Lucca del contestualmente alla formalizzazione, presso la Filiale di Roma - CP_1
TE, del suddetto mutuo e della collegata garanzia fideiussoria rilasciata dal Sig.
; Parte_1
Prove testimoniali
b) Vero che in data 12.08.2020 accompagnò Sua moglie Sig.ra presso la Filiale di Parte_2
Lucca di e che in tale occasione la stessa Sig.ra sottoscrisse la fideiussione (che le CP_1 Pt_2
viene mostrata) a garanzia del muto chirografario n.262946 concesso in pari data dal CP_1
Con alla Controparte_2
c) Vero che la sottoscrizione della fideiussione presso la Filiale di Lucca in data 12.08.2020 venne
chiesta ed organizzata da Banca Desio per consentire il rilascio della stessa garanzia da parte di Sua
moglie, che si trovava in Toscana, contestualmente alla sottoscrizione del mutuo chirografario
garantito e alla fideiussione del Sig. entrambi formalizzati presso la Filiale di Roma - Pt_1
TE di;
CP_1
Si indica a teste il Sig. residente a [...]. Tes_1
d) Vero che Ella, per consentire che il rilascio in data 12.08.2020 della fideiussione da parte della
Sig.ra relativa al mutuo chirografario n.262646 concesso da alla Parte_2 CP_1 [...]
organizzo la formalizzazione di detta fideiussione presso la CP_2 Controparte_2
Filiale di Lucca in tale data;
CP_1
e) Vero che la Sig.ra sottoscrisse la fideiussione di cui al precedente punto c) che Le Parte_2
viene mostrata in data 12.08.2020;
pagina 4 di 14 Si indica a teste il Sig. residente a [...]con ordine ex art.210 c.p.c. a di Testimone_2 CP_1
fornire informazioni circa l'attuale collocazione del medesimo presso ovvero di esibire CP_1
documentazione al riguardo;
f) Vero che la Sig.ra in data 12.08.2020 sottoscrisse, presso la Filiale di Lucca di Parte_2
di cui Lei all'epoca era Direttore, la fideiussione (che Le viene mostrata) a garanzia del CP_1
mutuo chirografario n.262646 concesso da alla CP_1 Controparte_2
in pari data (che le viene mostrato);
[...]
Si indica a teste il Sig. residente a [...]con ordine ex art.210 c.p.c. a di Tes_3 CP_1
fornire il nome di battesimo dello stesso (all'epoca dei fatti direttore della Filiale di Lucca) e l'attuale
collocazione del medesimo presso ovvero di esibire documentazione al riguardo. CP_1
g) Vero che Lei è Direttore Sanitario o legale rappresentante del Centro Vaccinale sito in Milano, Via
dello Statuto n.5;
h) Vero che nella mattinata del 4 settembre 2020, presso il centro Vaccinale di cui al capitolo 1), il
bambino (C.F. ) è stato sottoposto a vaccinazione per “dTpa-IPV Persona_1 C.F._3
Ad”;
i) Vero che in tale occasione venne accompagnato dalla mamma Sig.ra Persona_1 Parte_2
come risulta dalla documentazione del Centro Vaccinazioni di cui sopra;
Si indica a teste sui capitoli g), h) e i) il Direttore Sanitario o del Legale Rappresentante del Centro
Vaccinale della Regione Lombardia sito in Milano, Via dello Statuto n.
9) ordine ex art. 210 c.p.c. al Centro Vaccinale della Regione Lombardia - ASST Fatebenefratelli
Sacco sito in Milano, Via dello Statuto n.5, l'esibizione/produzione della documentazione attestane la
presenza della Sig.ra presso detto centro nella mattina del 4.09.2020 in occasione Parte_2
della vaccinazione di “dTpa-IPV Ad” cui è stato sottoposto il figlio minore (C.F. Persona_1
). C.F._3
pagina 5 di 14 10) con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali
12,5%).
Per parte opposta:
In via preliminare:
- rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalle controparti, giacché inammissibile e
infondata;
In via principale:
- rigettare l'opposizione e tutte le domande spiegate perché inammissibili e/o infondate in fatto ed in
diritto e comunque non provate, così confermando il decreto ingiuntivo opposto, con ogni
consequenziale provvedimento al riguardo.
In subordine:
- nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso i Sigg.ri
e al pagamento dell'importi di € 28.00,00 cadauno, somma Parte_1 Parte_2
garantita con fideiussione, al pagamento in favore del o della Controparte_5
diversa somma che risulterà comunque dovuta all'esito del giudizio, oltre interessi e con le decorrenze
come richiesti nella domanda monitoria fino al soddisfo.
In via istruttoria:
rigettare l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., l'interrogatorio formale del legale rappresentante
della Banca e la prova testimoniale ex adverso formulati, giacché inammissibili.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio il e la Controparte_5 Controparte_2
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 11815/2024 emesso nei loro confronti dal
Tribunale di Milano. pagina 6 di 14 Gli opponenti in particolare esponevano:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 75.348,24, era riferita a somme non restituite oggetto di un finanziamento erogato dal alla Controparte_1 Controparte_2
, di cui gli opponenti si erano costituiti fideiussori;
[...]
- che il giudice adito in via monitoria era territorialmente incompetente, avendo le parti pattuito nelle fideiussioni il foro convenzionale esclusivo del Tribunale di Monza ed essendo comunque sorta l'obbligazione in Roma, dove doveva pure essere eseguita;
- che il finanziamento era assistito da garanzia del Fondo Pubblico gestito dal
[...]
nei limiti dell'80% della somma erogata;
Controparte_6
- che il punto 4.4. dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M. 23.9.2005 vietava l'acquisizione di ulteriori garanzie sulla quota del finanziamento già garantita dal Fondo Pubblico;
- che, pertanto, le fideiussioni prestate dagli opponenti, ciascuna sino all'importo di euro
28.000,00, erano nulle, in quanto stipulate contemporaneamente al finanziamento ed esorbitanti la quota residua dello stesso non garantita dal Fondo Pubblico;
- che, in ogni caso, era nulla la clausola contenuta nelle fideiussioni di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto sostanzialmente riproduttiva dello schema di fideiussione omnibus sottoposta al vaglio della Banca d'Italia e da questa riconosciuta come lesiva della concorrenza con il provvedimento n. 55 del 2005;
- che, pertanto, i fideiussori erano liberati dall'obbligo di garanzia, non avendo la creditrice intrapreso azioni nei confronti della debitrice principale entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
- che, in ogni caso, l'ammissibilità delle ulteriori garanzie nei limiti della quota non garantita dal
Fondo Pubblico comportava che, residuando un credito di euro 75.348,24, la pretesa nei confronti dei fideiussori non poteva superare la misura del 20% del debito e, quindi, la fideiussione non poteva essere escussa per una somma superiore a euro 15.069,64; pagina 7 di 14 - che la documentazione posta a sostegno del decreto ingiuntivo era inidonea a fornire la prova del credito;
- che l'importo dovuto non era certo.
Si costituiva ritualmente in giudizio il contestando quanto ex Controparte_5
adverso dedotto e, in particolare, evidenziando come la competenza del giudice adito si giustificasse in ragione della connessione ex art. 33 c.p.c.; nel merito contestava le difese degli opponenti, insistendo per la conferma del proprio credito.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'udienza del 24.11.2025
per la rimessione della causa in decisione collegiale, previo deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione in esame è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, al quale va attribuita definitiva efficacia esecutiva.
Eccezione di incompetenza territoriale.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti.
Questi ultimi, infatti, hanno rilevato come nelle fideiussioni fosse stato convenuto quale foro convenzionale esclusivo il Tribunale di Monza e, considerato come nessuno dei due potesse essere qualificato quale consumatore (in ragione della qualità di socio rivestita in capo alla debitrice principale), non avrebbe potuto prevalere ai fini della competenza la residenza in Milano della Pt_2
gli opponenti, inoltre, considerato come parte opposta in sede di ricorso monitorio avesse giustificato la competenza del Tribunale di Milano invocando l'art. 20 c.p.c., hanno ad abundantiam osservato come tanto il luogo in cui era sorta l'obbligazione dedotta in giudizio, quanto il luogo di suo adempimento fossero Roma, non giustificandosi neppure in ragione di tali criteri la competenza del Tribunale di
Milano.
A fronte di tale eccezione parte opposta, con la propria comparsa di risposta, ha mutato la propria pagina 8 di 14 difesa del foro prescelto, sostenendo come la competenza del Tribunale di Milano si giustificasse in forza del cumulo soggettivo di cause connesse, avendo in sede monitoria prescelto l'ufficio adito in considerazione del luogo di residenza della e di avere accentrato la posizione degli altri due Pt_2
ingiunti ( e ) presso il medesimo Tribunale ex art. 33 c.p.c. Pt_1 CP_2
Tale difesa non può trovare condivisione.
Presupposto perché possa operare il cumulo soggettivo di cause connesse è, ovviamente, che il
Tribunale prescelto per concentrare le posizioni di tutti i convenuti risulti territorialmente competente rispetto ad almeno uno dei convenuti, in modo che tale competenza possa attrarre la differente competenza territoriale riguardante gli altri convenuti, portatori di posizioni connesse con il primo.
Nel caso di specie, invece, parte opposta ha preteso individuare il foro attrattivo nella residenza dell'opponente dovendosi a tal fine fare riferimento al criterio di riparto generale previsto per le Pt_2
persone fisiche ex art. 18 c.p.c., non operando il superiore e prevalente foro del consumatore, per il pacifico difetto di tale qualifica soggettiva in capo alla garante.
Sennonchè tale foro generale della persona fisica nel caso di specie non avrebbe potuto operare, avendo la dichiarato di volersi avvalere del foro convenzionale pattuito in via esclusiva con la Pt_2
fideiussione, per cui, venendo meno l'applicabilità nei di lei confronti del criterio attributivo della competenza avanti il Tribunale di Milano, per definizione viene meno tale competenza in via di attrazione anche nei confronti degli altri ingiunti.
Sul punto va ricordato come per giurisprudenza costante la pattuizione di un foro convenzionale esclusivo sollevi la parte che eccepisca l'incompetenza territoriale dall'onere di contestare la stessa con riferimento a tutti i possibili fori alternativi, considerato come questi non possano operare proprio in ragione della natura esclusiva del foro convenzionale.
Se, pertanto, in ragione di tali considerazioni difensive, l'eccezione di incompetenza territoriale dovrebbe trovare giustificazione, essendo competente a conoscere della presente controversia il
Tribunale di Monza;
va tuttavia osservato come parte opponente abbia, tra l'altro, sostenuto la nullità pagina 9 di 14 parziale della garanzia, relativamente alla clausola di deroga all'art. 1957 c.c., in quanto espressione e frutto di una intesa anticoncorrenziale e, a tal fine, non si è limitata a eccepire tale vizio genetico della fideiussione, invocandone un accertamento di carattere incidentale, ma viceversa ha proposto una domanda di declaratoria di tale prospettata nullità, destinata nelle intenzioni a provocare un accertamento con efficacia di giudicato.
La domanda, così come proposta, quindi, impone che la trattazione della presente controversia ricada sotto la competenza collegiale del Tribunale delle Imprese, secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.
lgs 168/2003, con attrazione della stessa nella sfera di competenza del Tribunale di Milano.
E', quindi, per tale ragione che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti non può trovare accoglimento.
Eccezione di nullità delle garanzie in presenza della garanzia del Fondo Pubblico.
Detto ciò, per quanto attiene all'eccezione di nullità delle fideiussioni, va osservato come il punto 4.4.
dell'articolo 4 di cui all'allegato 1 del D.M. 23.9.2005 richiamato da parte opponente dispone che
“Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia
reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali
riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla
garanzia del Fondo”.
Il divieto, cui conseguirebbe l'invocata nullità, attiene quindi non a qualsiasi garanzia aggiuntiva, ma solo alle garanzie reali, assicurative e bancarie;
le fideiussioni prestate dagli opponenti non rientrano in tale ambito, trattandosi di garanzie personali, le quali non divengono bancarie per il solo fatto che siano rilasciate in favore di un istituto di credito.
La garanzia bancaria, infatti, è solo quella rilasciata da una banca, non anche quella personale disposta in favore di una banca creditrice.
Tali considerazioni portano ad assorbire e rendere irrilevanti le contestazioni insorte fra le parti in pagina 10 di 14 ordine alla contestualità o meno del rilascio delle due fideiussioni.
Nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa a tutela della concorrenza.
Parte opponente ha, poi, prospettato la nullità delle fideiussioni prestate, in quanto a suo dire rilasciate in modo conforme allo schema negoziale predisposto dall'ABI, ritenuto espressione di un illegittimo cartello anticoncorrenziale.
In particolare con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia, chiamata a esprimere un parere preventivo, ha inteso sanzionare la proposta di modello di fideiussione omnibus predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e destinato ad essere sottoposto all'attenzione delle banche associate, limitatamente alle clausole ivi contenute che prevedevano che “il fideiussore è tenuto a
rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di
obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca
dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”; “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate”; “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di
ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore
medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato”; in proposito la Banca d'Italia, dopo avere riconosciuto come tali clausole fossero già stabilmente inserite negli schemi delle fideiussioni omnibus ordinariamente predisposte dagli istituti di credito, ha affermato come le stesse fossero il frutto di un accordo lesivo della concorrenza, accordo consacrato nel modello di fideiussione predisposto dall'ABI e sottoposto al suo vaglio preventivo.
Sul presupposto, quindi, che la fideiussione rilasciata dall'opponente contenesse clausole, il cui contenuto sostanziale ricalcava quelle riconosciute frutto di un cartello lesivo della concorrenza, è stata invocata la nullità della garanzia, facendo richiamo anche a precedente giurisprudenziale che ha ammesso tale sanzione anche per le fideiussioni rilasciate successivamente al 2005 (Cass., pagina 11 di 14 29810/2017).
Sennonchè, pur consapevole di recente pronuncia della cassazione in senso difforme (Cass.,
27243/2024), deve osservarsi come il provvedimento “sanzionatorio” della Banca d'Italia sopra richiamato fosse espressamente riferito alla sola fattispecie della fideiussione bancaria omnibus, in quanto il modello predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana ai propri associati riguardava proprio tale tipologia di garanzia, da rilasciarsi in favore delle banche associate, alle quali il modulo contrattuale avrebbe dovuto essere proposto per la sua adozione.
Ne consegue che la natura di prova privilegiata che la giurisprudenza attribuisce agli accertamenti condotti dall'Autorità Garante per la Concorrenza (ruolo all'epoca rivestito dalla Banca d'Italia),
accertamenti poi confluiti nei provvedimenti sanzionatori dalla stessa emessi, debba necessariamente essere circoscritto a tale fattispecie negoziale e, quindi, alle sole fideiussioni omnibus predisposte perché siano rilasciate in favore di banche;
al di fuori di tale perimetro, colui che intenda contestare la nullità totale o parziale di un contratto a valle, in quanto attuazione di una intesa anticoncorrenziale o in quanto espressione dell'adesione a direttive di associazioni di categoria, è onerato di provare il presupposto della dedotta nullità, ossia che a monte è intervenuta una intesa con effetto lesivo della concorrenza tra almeno due operatori del mercato, fra cui la controparte o che la lesione alla concorrenza è discesa da una direttiva da parte di una associazione di categoria;
in difetto di tale prova,
da fornirsi ex novo, la contestazione riferita al contratto a valle, che nell'intendimento della parte costituirebbe attuazione dell'intesa anticoncorrenziale, non potrà trovare accoglimento.
Avendo parte opponente pacificamente prestato delle fideiussioni specifiche e avendo totalmente omesso non solo di provare, ma anche solo di allegare la sussistenza di tali presupposti con riferimento a tale differente fattispecie contrattuale, la contestazione in ordine alla nullità delle fideiussioni specifiche dalla stessa rilasciate non può che essere disattesa.
pagina 12 di 14 La conseguente validità della clausola di deroga all'art, 1957 c.c., pertanto, esclude l'invocato effetto liberatorio dei garanti, per non avere la creditrice fatto valere le proprie ragioni nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza del rapporto garantito.
Limite di escussione della garanzia.
Non può trovare condivisione neppure la difesa diretta a limitare l'importo suscettibile di escussione.
A detta degli opponenti, essendo consentita la garanzia personale solo limitatamente alla quota percentuale del finanziamento non coperto dalla garanzia del Fondo Pubblico e, comunque, avendo le parti chiaramente fatto riferimento, ai fini di limitare la fideiussione, al 20% del finanziamento, gli opponenti potrebbero essere chiamati a rispondere solo in tale misura percentuale e, quindi, considerato il credito residuo azionato monitoriamente, solo per l'importo di euro 15.069,64, pari al 20% della somma ingiunta.
La difesa non può essere accolta, non solo per quanto già si è detto in ordine alla ammissibilità di garanzie personali in aggiunta a quella prestata dal Fondo Pubblico, ma anche considerato come ciascun opponente abbia espressamente prestato fideiussione sino a un massimo di euro 28.000,00
ciascuno e che, pertanto, in difetto di diverse pattuizioni, non risultanti dalla garanzia, ciascuno di essi è
tenuto nei limiti dell'importo garantito.
Per quanto, poi, concerne l'escussione della garanzia prestata dal (a detta Controparte_3
dell'opposta, escussione ad oggi ancora totalmente infruttuosa), la stessa potrà assumere rilievo in sede esecutiva, al fine di contenere il debito degli opponenti nel caso in cui il creditore abbia trovato parziale soddisfazione, senza tuttavia influire nella presente fase di cognizione.
Entità del credito.
Infine, del tutto generiche sono rimaste le contestazioni in ordine all'idoneità probatoria dei documenti prodotti dall'opposta e sull'entità del credito: parte opposta, infatti, ha prodotto il contratto di mutuo e la documentazione contabile attestante l'erogazione della somma, nonché le due fideiussioni prestate dagli opponenti. pagina 13 di 14 Ai sensi dell'art. 1218 c.c., pertanto, sarebbe stato onere dei garanti provare l'adempimento alla propria obbligazione e, quindi, il pagamento delle somme dovute;
in difetto di tale prova in ordine all'adempimento estintivo dell'obbligazione su di essi gravante e in assenza di più specifiche e circostanziate ragioni di contestazione, la pretesa creditoria non può che trovare accoglimento.
Conclusioni.
Per le ragioni tutte esposte, pertanto, l'opposizione in esame va giudicata come infondata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere confermato, con attribuzione allo stesso di efficacia definitivamente esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, poste a carico solidale degli opponenti, si liquidano in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di cui euro 1.050,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da e da nei confronti del Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. Controparte_5
11815/2024 emesso dal Tribunale di Milano, decreto cui va attribuita definitiva efficacia esecutiva;
- condanna gli opponenti a rifondere in via tra di loro solidale l'opposta Controparte_5
delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a, di
[...]
cui euro 1.050,00 per spese generali
Così deciso in Milano il 26 novembre 2025
Il giudice est. Il presidente
CO RA EL IL
pagina 14 di 14