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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/11/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4200/2025 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1
CA LI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e CP_2 resistente
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIA PIA
IANNACONE resistente
Oggetto: ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso il Sig. ha proposto ricorso Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202500013221000 relativamente alla pretesa creditoria asseritamente vantata da contenuta nell'avviso di addebito n. CP_1
33420240002977248000, notificato il 4.11.2024. A sostegno dell'opposizione
1 il ricorrente ha dedotto che il credito portato nell'avviso di addebito è stato dichiarato insussistente con sentenza del Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1259/2025 del 10.07.2025, passata in giudicato.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
L si è costituito in via preliminare sollevando eccezione di difetto di CP_1 interesse ad agire in capo al ricorrente, attesa la natura dell'atto; in subordine ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more disposto lo sgravio della partita creditoria.
L si è costituita, sollevando eccezione di Controparte_3 difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 17.11.2025, l' il 23.10.2025, l' il Controparte_3 CP_1
14.11.2025.
Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
, atteso che il ricorso è sostanzialmente volto ad una declaratoria
[...] di insussistenza del credito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, la domanda attiene al merito della pretesa creditoria di cui è titolare l' CP_1
E', per contro, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Tanto si afferma aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di Controparte_3
2 riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (cfr. S.U. sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010; conforme S.U. sentenza n. 20931 del 12.10.2011).
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, anche tenuto conto della sostanziale adesione a tale richiesta da parte del ricorrente formalizzata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo, essendo stato documentato lo sgravio dell'avviso di addebito e dei crediti dichiarati insussistenti con sentenza n. 1259/2025 del 10.07.2025, il cui passaggio in giudicato è ammesso dall' (di tal ché non è necessaria la relativa CP_1 attestazione di cancelleria, cfr. Cass. ord. n. 7740/2022 che a sua volta richiama Cass. Ord. n. 4803/2018).
Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale devono essere porsi a carico dell resistente, unico convenuto nel Controparte_4 procedimento esitato nella citata sentenza;
l' infatti, pur in presenza di CP_1 una pronuncia comunque esecutiva, non risulta abbia comunicato al concessionario l'esito del giudizio, così dando luogo al contenzioso. 3 Le spese tra il ricorrente e possono essere Controparte_3 compensate, attesa la natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420240002977248000, notificato il 4.11.2024 e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202500013221000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.312,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4200/2025 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. MARIA Parte_1
CA LI
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e CP_2 resistente
E
in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. MARIA PIA
IANNACONE resistente
Oggetto: ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con rituale atto di ricorso il Sig. ha proposto ricorso Parte_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202500013221000 relativamente alla pretesa creditoria asseritamente vantata da contenuta nell'avviso di addebito n. CP_1
33420240002977248000, notificato il 4.11.2024. A sostegno dell'opposizione
1 il ricorrente ha dedotto che il credito portato nell'avviso di addebito è stato dichiarato insussistente con sentenza del Tribunale di Cosenza con sentenza n. 1259/2025 del 10.07.2025, passata in giudicato.
Ha, pertanto, chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo.
L si è costituito in via preliminare sollevando eccezione di difetto di CP_1 interesse ad agire in capo al ricorrente, attesa la natura dell'atto; in subordine ha chiesto una declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo nelle more disposto lo sgravio della partita creditoria.
L si è costituita, sollevando eccezione di Controparte_3 difetto di legittimazione passiva.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza il 17.11.2025, l' il 23.10.2025, l' il Controparte_3 CP_1
14.11.2025.
Deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
, atteso che il ricorso è sostanzialmente volto ad una declaratoria
[...] di insussistenza del credito posto a base della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e, pertanto, la domanda attiene al merito della pretesa creditoria di cui è titolare l' CP_1
E', per contro, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire.
Tanto si afferma aderendo all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall' alle società di Controparte_3
2 riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo” (cfr. S.U. sentenza n. 11087 del 7 maggio 2010; conforme S.U. sentenza n. 20931 del 12.10.2011).
Tanto premesso, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, anche tenuto conto della sostanziale adesione a tale richiesta da parte del ricorrente formalizzata nelle note scritte in sostituzione dell'udienza, con conseguente annullamento del preavviso di fermo amministrativo, essendo stato documentato lo sgravio dell'avviso di addebito e dei crediti dichiarati insussistenti con sentenza n. 1259/2025 del 10.07.2025, il cui passaggio in giudicato è ammesso dall' (di tal ché non è necessaria la relativa CP_1 attestazione di cancelleria, cfr. Cass. ord. n. 7740/2022 che a sua volta richiama Cass. Ord. n. 4803/2018).
Le spese di lite, secondo la regola della soccombenza virtuale devono essere porsi a carico dell resistente, unico convenuto nel Controparte_4 procedimento esitato nella citata sentenza;
l' infatti, pur in presenza di CP_1 una pronuncia comunque esecutiva, non risulta abbia comunicato al concessionario l'esito del giudizio, così dando luogo al contenzioso. 3 Le spese tra il ricorrente e possono essere Controparte_3 compensate, attesa la natura della relativa statuizione.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
.
[...]
Dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti portati nell'avviso di addebito n. 33420240002977248000, notificato il 4.11.2024 e annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480202500013221000.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente CP_1 che liquida in euro 1.312,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfetarie, con distrazione.
Compensa le ulteriori spese.
Cosenza, 18/11/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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