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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/06/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1091/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BORGHESANI VALERIO Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti e del relativo credito a favore del ricorrente, condannare , nato a [...]_1
pagina 1 di 3 (TA) il 29 dicembre 1982, c.f. , titolare dell'impresa individuale C.F._1
V.M. TRASPORTI DI FIUME VITO, residente a [...] in Via Giacomo Benedetti n.
31, a pagare all'odierno ricorrente la somma di € 7.222,22, oltre la somma di € 183,00
a titolo di rimborso spese per la ricostruzione delle buste paghe, o dell'eventuale maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre le spese del procedimento”.
pur regolarmente notificato rimaneva contumace. CP_1
La causa era istruita con l'interrogatorio formale del convenuto, che andava non si presentava.
Il ricorso è fondato.
I documenti in atti (che provano l'esistenza del rapporto e le dimissioni del ricorrente per giusta causa a dicembre 2023) unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale (che prova la spettanza delle retribuzioni non bustate: ottobre, novembre e dicembre, comprensive del TFR) rendono più probabile che non l'esistenza del credito, mentre sul quantum la ricostruzione delle buste paga ad opera del consulente attoreo può dirsi sufficiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
7.222,22, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza indicata nelle buste paga ricostruite e presenti in atti;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
180,00;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1
pagina 2 di 3 in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
Sezione Lavoro CIVILE
Settore lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Dario Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1091/2024 promossa da: appresentato e difeso dall'avv. BORGHESANI VALERIO Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
[...]
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso omandava: Parte_1
“previo accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti e del relativo credito a favore del ricorrente, condannare , nato a [...]_1
pagina 1 di 3 (TA) il 29 dicembre 1982, c.f. , titolare dell'impresa individuale C.F._1
V.M. TRASPORTI DI FIUME VITO, residente a [...] in Via Giacomo Benedetti n.
31, a pagare all'odierno ricorrente la somma di € 7.222,22, oltre la somma di € 183,00
a titolo di rimborso spese per la ricostruzione delle buste paghe, o dell'eventuale maggiore o minore somma accertata in corso di giudizio, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, oltre le spese del procedimento”.
pur regolarmente notificato rimaneva contumace. CP_1
La causa era istruita con l'interrogatorio formale del convenuto, che andava non si presentava.
Il ricorso è fondato.
I documenti in atti (che provano l'esistenza del rapporto e le dimissioni del ricorrente per giusta causa a dicembre 2023) unitamente alla mancata risposta all'interrogatorio formale (che prova la spettanza delle retribuzioni non bustate: ottobre, novembre e dicembre, comprensive del TFR) rendono più probabile che non l'esistenza del credito, mentre sul quantum la ricostruzione delle buste paga ad opera del consulente attoreo può dirsi sufficiente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
7.222,22, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza indicata nelle buste paga ricostruite e presenti in atti;
2) condanna al pagamento in favore del ricorrente della somma di € CP_1
180,00;
3) condanna a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano CP_1
pagina 2 di 3 in € 2.500,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per rimborso spese generali.
Ravenna, 5 giugno 2025
Il Giudice
dott. Dario Bernardi
pagina 3 di 3