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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11854 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
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N.R.G.A.C. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale promosso con ricorso
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROBOL CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Strada Villa San Giovanni, Lotto A, Isolato 5.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 30.09.2025, il procuratore della ricorrente ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
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CONDIZIONI
1. I figli saranno affidati alla madre in via esclusiva con collocamento presso la stessa;
2. Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nelle forme già previste dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento che sono agli atti del presente procedimento;
3. Ove i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale del padre venissero meno, il diritto di visita del padre verrà esercitato così come stabilito dall'accordo di separazione consensuale sia per quanto concerne i periodi feriali, che le festività, che le vacanze estive. Le visite del padre ai figli dovranno comunque tenere conto, oltre che delle esigenze dei minori, anche delle esigenze della signora
avvenire nella Provincia di Trento ed essere precedute da congruo Parte_1 preavviso;
4. Il signor pagherà alla signora quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'equivalente rivalutato dalla data della presentazione della domanda alla data odierna dell'importo mensile di €474,40, e quindi l'importo di €
537,07, che verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Detta somma è soggetta alla rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sua adozione da parte dell'Autorità giudiziaria.
5. I figli si intenderanno totalmente a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico universale, degli assegni familiari e di ogni altro contributo erogato nell'interesse della famiglia e dei figli;
6. Detrazioni e deduzioni di natura fiscale previste a favore dei figli saranno usufruite esclusivamente dalla madre;
7. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie nella vita dei figli dovranno essere concordate, se di importo superiore a € 100,00 e saranno a carico della madre per il 50% e per la restante parte a carico del signor . Il CP_1 rimborso dovrà essere erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo aspetto della Contr regolamentazione delle stesse, si farà riferimento alle linee guida del
Ogni contraria domanda, deduzione e istanza respinta;
Spese rifuse, IVA e CNPA incluse”
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In data 1.12.2025 il Pubblico Ministero ha richiesto “che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 600 oltre il 50% delle spese straordinarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.01.2023, premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio con in Napoli in data Controparte_1
25.09.2008 e che dalla loro unione erano nati due figli nato il Per_1
30.05.2008, e nata il [...]), rappresentava di essersi separata Per_2 consensualmente dal sig. in forza di decreto di omologa reso CP_1 dall'intestato Tribunale in data 22.11.2012, depositato il 03.12.2012, e che da quando i coniugi erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati (in data 8.10.2012) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Evidenziava che, in sede di separazione, le parti avevano pattuito l'affido condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la madre, regolamentato il calendario dei tempi di permanenza dei minori presso il padre alla luce della circostanza che il sig. era sottoposto alla misura degli arresti CP_1 domiciliari, considerando anche l'eventualità che tale previsione fosse modificata all'esito della scarcerazione dello stesso, nonché pattuendo il calendario dei tempi di permanenza dei minori presso il padre a far data dalla liberazione del sig.
e posto a carico dello stesso, e in favore della sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente rappresentava, inoltre, che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento del 7.5.2013 era stato disposto l'affidamento educativo-assistenziale dei minori al Servizio Sociale territoriale, con compiti di sostegno alla madre e monitoraggio sulla situazione
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familiare nonché disposta la sospensione del sig. dalla responsabilità CP_1 genitoriale, con previsione di eventuali visite ai minori in Spazio Neutro, come regolamentate dal Servizio Sociale.
La ricorrente evidenziava poi che, con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Trento del 26.07.2016, depositato il 27.07.2016, era stato confermato in via definitiva l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST, con mandato ad attivare interventi di supporto per la genitorialità materna e di monitorare le condizioni dei minori;
era stata confermata la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, con delega al SST di regolamentare incontri padre-figli in Spazio Neutro, se richiesti dal padre;
era stato disposto l'immediato collocamento dei minori e della madre in semi-autonomia in struttura residenziale, delegando al servizio stesso l'attivazione degli interventi di supporto alla madre nella gestione dei figli in ragione degli orari e impegni lavorativi nonché dei bisogni nutrizionali specifici dei minori;
era stata delegata al servizio, con il consenso della madre, l'attivazione della valutazione psicologica dei minori e degli interventi terapeutici eventualmente necessari;
era stato invitato il SST a relazionare al PMM, qualora fatti nuovi o esigenze dei minori rendessero necessari ulteriori provvedimenti di tutela.
Nel proprio ricorso, la sig.ra rappresentava altresì che il sig. Parte_1 CP_1 non vedeva i figli e non si interessava di loro da più di un decennio. Tutto ciò premesso, chiedeva:
“che il Presidente del Tribunale di Napoli voglia convocare i coniugi davanti a sé ai sensi dell'art. 4, comma 5 l. 898/1970, tentare la conciliazione e, in caso di fallimento del tentativo, assumere i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti previsti dall'art. 4 comma 8 l. cit.
1.Disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
2.Disporre che il padre possa vedere nelle forme stabilite dai provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di Trento in allegato;
3.Disporre il pagamento da parte del padre di un importo mensile di € 474,40 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
4.Disporre il rimborso del 50 % delle spese straordinarie da parte del signor
alla signora CP_1 Parte_1 rimettendo quindi gli atti al giudice istruttore affinché venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
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Non si costituiva il resistente. All'udienza presidenziale del 28.03.2023, compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava, tra l'altro, di non sentire il resistente dal
2016, che lo stesso non aveva mai versato quanto dovuto, non vedeva i ragazzi da anni e non aveva mai chiamato gli assistenti sociali per vedere i bambini.
All'esito della predetta udienza, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente e preso atto dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento in ordine all'affidamento educativo assistenziale dei minori, alla sospensione della responsabilità genitoriale paterna e al regime delle visite padre-figli, confermava le condizioni economiche della separazione personale tra le parti con gli adeguamenti di legge dell'importo ivi previsto. Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Veniva depositata memoria integrativa da parte ricorrente e, all'esito dell'udienza cartolare del 12.09.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, tra l'altro, “ritenuta la necessità di verificare se il provvedimento del 26.7.16 dep il
27.7.16 del Tribunale per i minorenni di Trento reso nella procedura n. 28/2013 cron. 492 sia ancora attuale e comunque gli esiti dell'attività contemplata in quel provvedimento” richiedeva l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali, a cui delegava altresì un'indagine socio-ambientale, invitando la ricorrente al deposito di eventuali più recenti provvedimenti del Tribunale dei minori, documentando anche se fosse nelle more intervenuta decadenza del padre
“e comunque gli esiti dell'attività indicata nel provvedimento del 2016 del TPM”.
Il Giudice concedeva inoltre i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza cartolare del 12.03.2024. Venivano depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. da parte ricorrente, unitamente alle richieste relazioni dei servizi sociali della Comunità Alto Garda e Ledro, nonché dell' Casa mia”, CP_3 risalenti all'anno 2017, nonché nota dei servizi sociali Comunità Alto Garda e
Ledro, a riscontro della richiesta di documentazione di parte ricorrente del
30.10.2023, in cui si confermava che il Servizio Sociale non era in possesso di decreti del Tribunale per i Minorenni successivi a quello del luglio 2016, e che a seguito dell'uscita del nucleo dalla struttura in semi-autonomia presso cui erano stati accolti, il Servizio aveva aggiornato l'Autorità Giudiziaria, non ricevendo però alcun riscontro in merito alla decisione di proporre un nuovo ricorso davanti al
Tribunale per i Minorenni di Trento.
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In data 29.02.2024, perveniva la relazione aggiornata dei Servizi Sociali della
Comunità Alto Garda e Ledro, da cui emergeva che il nucleo familiare, composto dai minori, dalla sig.ra e dal compagno della stessa, è residente ad Arco Parte_1
(TN). Nella relazione a firma dell'Assistente Sociale dott.ssa si Testimone_1 legge che il nucleo comprendente i minori era in carico al Servizio dal 2012, quando la sig.ra giunta sul territorio trentino, si era rivolta al Parte_1
Segretariato Sociale per ottenere supporto in ordine alla gestione dei figli e eventuali sostegni economici;
che inizialmente il nucleo, costituito dai minori e la madre, aveva trovato ospitalità presso la nonna della sig.ra che la Parte_1 convivenza si era poi interrotta a causa di criticità tra la sig.ra e la Parte_1 nonna e che, in quella fase, nel 2016, la ricorrente aveva accettato la proposta dei
Servizio di ricercare un'accoglienza in struttura madre-bambini ma, in mancanza di un posto disponibile, e a seguito dell'urgenza abitativa, si era valutato l'inserimento dei minori presso una struttura, avvenuto nell'aprile 2016 con il consenso della madre;
che, nel settembre dello stesso anno, i bambini si erano poi ricongiunti alla madre e l'intero nucleo era stato accolto presso una struttura madre-bambino in semi autonomia, sul territorio di Riva del Garda;
che in quel periodo la sig.ra
[...] aveva iniziato una relazione con l'attuale compagno, sig. Pt_1 CP_4
; che il nucleo era stato dimesso dalla struttura nel luglio del 2017, e la
[...] ricorrente e figli si erano trasferiti in un alloggio in autonomia insieme al sig.
e alla figlia dello stesso. Dalla predetta relazione emergeva che il CP_4
Servizio Sociale inviava regolari aggiornamenti al Tribunale per i Minorenni di
Trento, rappresentando che la sig.ra era collaborativa e, pur Parte_1 attraversando una fase complessa della propria vita, accoglieva e accettava i servizi proposti, soprattutto a sostegno dei minori;
emergeva che in quegli anni erano stati attivati vari interventi, per poi divenire più radi i rapporti con la sig.ra Parte_1 riferendo la stessa che gli impegni lavorativi rendevano difficile fissare degli appuntamenti;
che nel 2020 la ricorrente aveva accettato di riattivare la frequenza dei figli al Centro Diurno, APSP Casa Mia di Riva del Garda, in particolare per supportare il minore sulla parte scolastica e creare per lui momenti di Per_1 socializzazione positivi;
che la frequenza al Centro Diurno si era poi interrotta nel luglio 2021. Nella predetta relazione, l'Assistente Sociale riferiva poi in ordine ai minori. In particolare, quanto a evidenziava che l'andamento scolastico Per_1 era piuttosto carente;
riferiva che inoltre che il minore riportava di non voler vedere
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il padre e di non avere di lui una positiva considerazione. In ordine ad Per_2
l'assistente sociale riferiva che i risultati scolastici erano positivi e che la ragazza aveva seguito un percorso psicologico suggerito dallo stesso servizio, e che la psicologa riferiva che utilizzava in maniera funzionale lo spazio Per_2 psicologico, emergendo dalla valutazione psicologica un timore al pensiero dell'abbandono, riferito in particolare al periodo di inserimento residenziale separati dalla madre. L'assistente sociale evidenziava inoltre che anche Per_2 apparsa disponibile al confronto, aveva riferito di non voler incontrare il padre, raccontando che in passato aveva avuto questo desiderio ma che nel tempo si era poi mutato, raccontando altresì di riconoscere nel compagno della madre un riferimento adulto importante. Nella relazione venivano poi riportati gli esiti della visita domiciliare effettuata dal servizio presso la residenza dei minori, in data
21.02.2024. Nella predetta relazione, si evidenziava che la ricorrente, in passato, aveva attraversato una fase critica della propria vita nella quale però aveva saputo accogliere le proposte dei servizi e prendere decisioni, anche faticose, nell'interesse dei propri figli e che, seppure in alcuni momenti aveva assunto una posizione più evitante rispetto al Servizio Sociale, nei momenti di difficoltà aveva chiesto sostegno e quando le erano stati proposti interventi di supporto si era resa disponibile.
In ordine ai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento, rispetto a cui era stata richiesta dal g.i. un'attualizzazione, dalla predetta relazione emergeva che era tuttora vigente il richiamato decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento del
27.07.2016, che negli anni di presa in carico si erano messi in atto diversi interventi con l'obiettivo di sostenere il nucleo, in corrispondenza alle disposizioni del decreto e che, rispetto al sostegno alla genitorialità della sig.ra il Parte_1 periodo in struttura e l'intervento di educativa domiciliare avevano avuto anche l'obiettivo di osservare, sostenere e valutare in maniera approfondita e prolungata tali capacità; che la sig.ra veniva descritta come una madre presente e Parte_1 attenta ai bisogni dei figli e che dalle conclusioni riportate in occasione delle dimissioni del nucleo dalla struttura non si evidenziavano elementi di criticità ostativi ad un percorso di vita autonomo;
che a supporto e monitoraggio della situazione dei minori, negli anni, erano stati attivati vari interventi;
che il Servizio aveva relazionato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento in occasione della chiusura del progetto residenziale attivato in favore del
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nucleo, nel giugno del 2017, chiedendo una modifica del provvedimento, ma che non erano seguiti altri provvedimenti successivi al decreto del luglio del 2016.
In ordine alla posizione del sig. la dott.ssa evidenziava che il CP_1 Tes_1
Servizio Sociale non aveva mai avuto alcun contatto con lo stesso, che non aveva mai presentato istanza al Servizio per poter riattivare un canale di comunicazione con i figli, e che pertanto era stata chiesta collaborazione al Servizio Sociale
Territoriale di competenza, Municipalità 6 S. Giovanni a Teduccio, del quale provvedeva ad allegare relazione.
Dalla relazione dei SS del Comune di Napoli, Municipalità 6, del 25.01.2024, a firma dell'Assistente Sociale Dott.ssa emergeva che era stato effettuato un Per_3 colloquio con il sig. il quale aveva riferito di essersi trasferito a Massa da CP_1 circa un anno per lavoro, e di aver costruito “una nuova famiglia”, con la compagna e la figlia di pochi mesi;
si dava atto che lo stesso appariva meravigliato dell'intervento dei Servizi, “essendo passato molto tempo” e che, a domanda dell'assistente sociale, non riusciva a fornire indicazioni precise rispetto ai precedenti e attuali procedimenti giudiziari in quanto non aveva mai ritenuto di doversi rivolgere a un legale.
Dalla predetta relazione, emergeva che il sig. aveva raccontato la sua CP_1 versione in ordine al matrimonio con la sig.ra e alle vicende successive, Parte_1 tra l'altro dichiarando di non essersi mai rivolto a un avvocato e di non avere alcuna intenzione di farlo, che erano dieci anni che non vedeva e non sentiva i figli, ammetteva inoltre di non aver mai contribuito economicamente al loro sostentamento e riteneva che “per adesso andava bene così, e che avrebbe aspettato che loro divenissero maggiorenni per spiegargli come erano andate le cose e sperando che un giorno lo avrebbero capito”. La predetta relazione si chiudeva con la considerazione dell'evidente totale disinteresse del sig. rispetto alla crescita personale ed CP_1 economica dei figli.
Con ordinanza del 14.03.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2024, il
Giudice, sciogliendo la riserva, dava atto che risultavano pervenute le richiamate relazioni dei servizi sociali Comunità Alto Garda e Ledro nelle quali si rappresentava che era ancora vigente il provvedimento del TPM di Trento che aveva confermato l'affido educativo assistenziale dei minori al SST, fra l'altro con sospensione della potestà genitoriale del padre, e, viste altresì le relazioni dei servizi competenti per il resistente non costituito, confermava i provvedimenti provvisori in atto e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.9.25.
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Precisate le conclusioni da parte ricorrente per la predetta udienza cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, stante la contumacia del resistente.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con il decreto n. 11055/2012 del
22.11.2012, depositato il 03.12.2012, previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 08.10.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, e considerata la mancata costituzione del resistente, che ha ritenuto di non partecipare al giudizio, sebbene regolarmente citato, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.
Passando alle statuizioni accessorie, dalle risultanze processuali è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita dei figli, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale, da oltre dieci anni, come del resto ammesso anche dallo stesso sig. in sede di colloquio con i Servizi Sociali tenutosi il CP_1
19.01.2024. Dall'indagine socio ambientale svolta è emerso che i minori, che hanno all'attualità rispettivamente 17 anni ( e 16 anni ( non Per_1 Per_2 vogliono vedere il padre, che c'è un legame profondo tra i fratelli, che gli stessi vivono in un'abitazione adeguata e pulita, che, in particolare, riconosce Per_2 nel compagno della madre una figura di riferimento. È emerso inoltre che negli
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anni di presa in carico dai Servizi Sociali competenti si erano messi in atto diversi interventi con l'obiettivo di sostenere il nucleo, in conformità alle disposizioni del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento.
Con riferimento alla figura materna emergeva, rispetto al sostegno alla genitorialità della sig.ra che il periodo in struttura e l'intervento di Parte_1 educativa domiciliare avevano avuto anche l'obiettivo di osservare, sostenere e valutare tali capacità in maniera approfondita e prolungata e che la sig.ra
[...] veniva descritta come una madre presente e attenta ai bisogni dei figli. Pt_1
In particolare, dalle conclusioni dei percorsi riportate in occasione delle dimissioni del nucleo dalla struttura, “non si evidenziavano elementi di criticità ostativi ad un percorso di vita autonomo”.
Era emerso che la sig.ra negli anni e nonostante le Parte_1 problematiche della propria vita, si era mostrata per lo più collaborativa con i
Servizi, sapendo accogliere le proposte degli stessi e prendendo decisioni, anche faticose, nell'interesse dei propri figli, rivolgendosi ella stessa ai Servizi nei momenti di difficoltà.
Ciò premesso, questo Collegio evidenzia che, con provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Trento n. cron. 492 del 26.07.2016, depositato il
27.07.2016, era stata confermata la sospensione del sig. dalla CP_1 responsabilità genitoriale, provvedimento di cui non è stata richiesta la revoca. Né sono state proposte nel presente procedimento domande de potestate.
In ordine all'affidamento dei minori, si ritiene che, alla luce di tutto quanto evidenziato, e in particolare alla luce del tempo trascorso (più di nove anni) dall'ultimo provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Trento, degli interventi svolti dai Servizi Sociali in supporto al nucleo ed alla luce dell'ultima relazione dei predetti Servizi acquisita agli atti, da cui emerge l'idoneità della figura materna e la comprensione, da parte della stessa, in questi anni, dell'importanza di affidarsi ai
Servizi Sociali nei momenti di difficoltà, nel superiore interesse dei minori, debba accogliersi la domanda formulata dalla stessa e conseguentemente vada disposto
l'affido esclusivo alla madre della prole minore, essendo la stessa unico punto di riferimento nella loro crescita, in tal senso superando quanto era stato statuito dal
Tribunale per i Minorenni di Trento nel richiamato decreto del 27.07.2016, nella parte in cui aveva confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori al
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SST, previsione da ritenersi sulla scorta di quanto evidenziato anacronistica e non più adeguata alla mutata realtà del nucleo familiare.
Va peraltro evidenziato che il totale disinteresse dimostrato dal padre in tutti questi anni giustifica altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., la scelta che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente, unica vera presenza genitoriale per i figli.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Nel caso di specie risulta di palmare evidenza la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare alla regola dell'affidamento congiunto.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi invero che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010;
Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli
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stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto dall'istruttoria espletata è emerso il totale disinteresse del padre, da oltre un decennio, alla vita dei figli, da un punto di vista sia morale che materiale, oltre che una volontà degli stessi figli – espressa agli assistenti sociali – di non vedere più il padre.
Si evidenzia che nella citata seconda relazione dei SS della 6 municipalità del comune di Napoli, nel corso di incontro effettuato su richiesta del servizio, il ammetteva espressamente di aver rinunciato a vedere i suoi figli, CP_1 disinteressandosi altresì totalmente del loro mantenimento, affermando testualmente: “(…)Non mi sono mai rivolto ad un avvocato e non ho intenzione di farlo ora: sono 10 anni che non li vedo e non li sento, non ho mai contribuito economicamente, per adesso va bene così, aspetterò che loro diventeranno maggiorenni (…)”.
E' pertanto dato incontestato che il padre è totalmente assente dalla vita dei figli da oltre 10 anni, avendoli sostanzialmente abbandonati sotto ogni profilo.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme all'interesse della minore, disporre l'affido cd. super esclusivo.
La prolungata totale assenza del padre nella vita dei minori;
la scarsa consapevolezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, emergente dal dato che pur avendo avuto il contezza della possibilità di attivarsi onde CP_1 iniziare gli incontri con i figli illo tempore previsti nel richiamato provvedimento del TM di Trento lo stesso non abbia mai ritenuto di attivarsi in tal senso, il disinteresse rispetto a tutto quanto necessario alla crescita morale ed allo sviluppo
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dei figli, anche da un punto di vista economico, candidamente ammesso al servizio sociale nelle sue dichiarazioni, suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla sola madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo”.
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c.
Da ultimo la Cassazione nella recentissima sentenza della Sez. 1
n. 24876 del 09/09/2025 ha affermato che “L'affidamento del minore non condiviso
a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter
c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.”
Gli elementi oggettivi evidenziati concretizzano i presupposti richiesti.
Questo Collegio ritiene, pertanto, superando quanto illo tempore statuito dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, di non confermare l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST, ma di affidare gli stessi alla madre, sig.ra
[...]
in ragione dell'idoneità genitoriale della stessa già all'esito del periodo in Pt_1 cui si erano conclusi gli interventi previsti sopra descritti dei servizi.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno, attesa l'età dei minori ed il comportamento tenuto dal padre in questi anni, peraltro in assenza di una sua domanda in relazione agli stessi, gli incontri sono rimessi alla libera volontà dei figli minori.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto superfluo, alla luce delle chiare emergenze processuali che radicano la volontà degli stessi di non vedere il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale alla luce del più volte richiamato provvedimento giudiziale.
Considerate comunque alcune difficoltà emerse dalle relazioni dei SS territorialmente competenti, in particolare in ordine alle problematiche scolastiche vissute da nonché al ruolo dagli stessi servizi svolto nella storia di vita Per_1 dei minori e la circostanza che la sig.ra si è sempre rivolta ai predetti Parte_1
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servizi, nel corso degli anni, in caso di difficoltà, si dispone un monitoraggio dei SS territorialmente competenti, autorizzandoli ad attivare/proseguire, con il consenso della madre, eventuali interventi di sostegno che si renderanno necessari nei confronti dei minori, ivi compreso un sostegno psicologico, servizi che avranno cura, qualora riscontrassero situazioni pregiudizievoli per i minori, di relazionare al
Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
Dal punto di vista economico, per quanto riguarda l'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, non risultando elementi sopravvenuti tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale, in cui erano state confermate le condizioni economiche della separazione personale tra le parti con gli adeguamenti di legge dell'importo ivi previsto, il Collegio ritiene di porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei minori, entro il giorno 5 di ciascun mese,
l'importo mensile di Euro 485,60, coincidente con l'assegno pattuito dalle parti in sede di separazione, come rivalutato all'attualità secondo gli indici ISTAT, con rivalutazione ISTAT a decorrere da dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018.
In ordine all'assegno unico erogato dall' , alla luce di tutto quanto CP_5 dedotto e prodotto in atti, lo stesso andrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
Pt_1
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
a Napoli il 25.09.2008 (atto n. 51, parte I,
[...] Controparte_1
s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• Affida i figli minori alla madre, con la quale convivono;
• la ricorrente può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337
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quater, comma 3, c.c.;
• disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
• investe i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse dei minori, come indicato in parte motiva, i quali, in caso di situazioni pregiudizievoli per i minori, riferiranno al Tribunale di
Napoli per quanto di competenza;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
485,60, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a partire da dicembre 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
15
N.R.G.A.C. 570/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 570 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio giudiziale promosso con ricorso
DA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ROBOL CLAUDIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla Strada Villa San Giovanni, Lotto A, Isolato 5.
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 30.09.2025, il procuratore della ricorrente ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
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CONDIZIONI
1. I figli saranno affidati alla madre in via esclusiva con collocamento presso la stessa;
2. Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nelle forme già previste dai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento che sono agli atti del presente procedimento;
3. Ove i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale del padre venissero meno, il diritto di visita del padre verrà esercitato così come stabilito dall'accordo di separazione consensuale sia per quanto concerne i periodi feriali, che le festività, che le vacanze estive. Le visite del padre ai figli dovranno comunque tenere conto, oltre che delle esigenze dei minori, anche delle esigenze della signora
avvenire nella Provincia di Trento ed essere precedute da congruo Parte_1 preavviso;
4. Il signor pagherà alla signora quale contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento dei figli, l'equivalente rivalutato dalla data della presentazione della domanda alla data odierna dell'importo mensile di €474,40, e quindi l'importo di €
537,07, che verrà versato a mezzo bonifico bancario entro il giorno 15 di ogni mese.
Detta somma è soggetta alla rivalutazione annuale secondo indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla sua adozione da parte dell'Autorità giudiziaria.
5. I figli si intenderanno totalmente a carico della madre ai fini della fruizione dell'assegno unico universale, degli assegni familiari e di ogni altro contributo erogato nell'interesse della famiglia e dei figli;
6. Detrazioni e deduzioni di natura fiscale previste a favore dei figli saranno usufruite esclusivamente dalla madre;
7. Le spese straordinarie, che si renderanno necessarie nella vita dei figli dovranno essere concordate, se di importo superiore a € 100,00 e saranno a carico della madre per il 50% e per la restante parte a carico del signor . Il CP_1 rimborso dovrà essere erogato al genitore che ha sopportato la spesa entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Per individuare quali siano le spese straordinarie, così come per ogni residuo aspetto della Contr regolamentazione delle stesse, si farà riferimento alle linee guida del
Ogni contraria domanda, deduzione e istanza respinta;
Spese rifuse, IVA e CNPA incluse”
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In data 1.12.2025 il Pubblico Ministero ha richiesto “che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti prevedendo l'affido super esclusivo del minore alla madre e diritto di visita paterno, laddove questi manifestasse interesse, in spazio neutro con l'assistenza ed il supporto dei servizi sociali previo svolgimento di percorsi di sostegno alla genitorialità. Chiede, inoltre, che il contributo, a carico del padre, per il mantenimento dei minori, venga determinato in € 600 oltre il 50% delle spese straordinarie.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.01.2023, premesso Parte_1 che aveva contratto matrimonio con in Napoli in data Controparte_1
25.09.2008 e che dalla loro unione erano nati due figli nato il Per_1
30.05.2008, e nata il [...]), rappresentava di essersi separata Per_2 consensualmente dal sig. in forza di decreto di omologa reso CP_1 dall'intestato Tribunale in data 22.11.2012, depositato il 03.12.2012, e che da quando i coniugi erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale di Napoli a vivere separati (in data 8.10.2012) la comunione materiale e spirituale non si era più ricostituita. Evidenziava che, in sede di separazione, le parti avevano pattuito l'affido condiviso dei minori, con residenza privilegiata presso la madre, regolamentato il calendario dei tempi di permanenza dei minori presso il padre alla luce della circostanza che il sig. era sottoposto alla misura degli arresti CP_1 domiciliari, considerando anche l'eventualità che tale previsione fosse modificata all'esito della scarcerazione dello stesso, nonché pattuendo il calendario dei tempi di permanenza dei minori presso il padre a far data dalla liberazione del sig.
e posto a carico dello stesso, e in favore della sig.ra un CP_1 Parte_1 assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori pari ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. La ricorrente rappresentava, inoltre, che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento del 7.5.2013 era stato disposto l'affidamento educativo-assistenziale dei minori al Servizio Sociale territoriale, con compiti di sostegno alla madre e monitoraggio sulla situazione
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familiare nonché disposta la sospensione del sig. dalla responsabilità CP_1 genitoriale, con previsione di eventuali visite ai minori in Spazio Neutro, come regolamentate dal Servizio Sociale.
La ricorrente evidenziava poi che, con decreto del Tribunale per i Minorenni di
Trento del 26.07.2016, depositato il 27.07.2016, era stato confermato in via definitiva l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST, con mandato ad attivare interventi di supporto per la genitorialità materna e di monitorare le condizioni dei minori;
era stata confermata la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale, con delega al SST di regolamentare incontri padre-figli in Spazio Neutro, se richiesti dal padre;
era stato disposto l'immediato collocamento dei minori e della madre in semi-autonomia in struttura residenziale, delegando al servizio stesso l'attivazione degli interventi di supporto alla madre nella gestione dei figli in ragione degli orari e impegni lavorativi nonché dei bisogni nutrizionali specifici dei minori;
era stata delegata al servizio, con il consenso della madre, l'attivazione della valutazione psicologica dei minori e degli interventi terapeutici eventualmente necessari;
era stato invitato il SST a relazionare al PMM, qualora fatti nuovi o esigenze dei minori rendessero necessari ulteriori provvedimenti di tutela.
Nel proprio ricorso, la sig.ra rappresentava altresì che il sig. Parte_1 CP_1 non vedeva i figli e non si interessava di loro da più di un decennio. Tutto ciò premesso, chiedeva:
“che il Presidente del Tribunale di Napoli voglia convocare i coniugi davanti a sé ai sensi dell'art. 4, comma 5 l. 898/1970, tentare la conciliazione e, in caso di fallimento del tentativo, assumere i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti previsti dall'art. 4 comma 8 l. cit.
1.Disporre il collocamento prevalente dei figli minori presso la madre;
2.Disporre che il padre possa vedere nelle forme stabilite dai provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni di Trento in allegato;
3.Disporre il pagamento da parte del padre di un importo mensile di € 474,40 a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
4.Disporre il rimborso del 50 % delle spese straordinarie da parte del signor
alla signora CP_1 Parte_1 rimettendo quindi gli atti al giudice istruttore affinché venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni sopra riportate.
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Non si costituiva il resistente. All'udienza presidenziale del 28.03.2023, compariva solo la ricorrente, la quale dichiarava, tra l'altro, di non sentire il resistente dal
2016, che lo stesso non aveva mai versato quanto dovuto, non vedeva i ragazzi da anni e non aveva mai chiamato gli assistenti sociali per vedere i bambini.
All'esito della predetta udienza, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza del resistente e preso atto dei provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento in ordine all'affidamento educativo assistenziale dei minori, alla sospensione della responsabilità genitoriale paterna e al regime delle visite padre-figli, confermava le condizioni economiche della separazione personale tra le parti con gli adeguamenti di legge dell'importo ivi previsto. Quindi rimetteva le parti innanzi al G.I.
Veniva depositata memoria integrativa da parte ricorrente e, all'esito dell'udienza cartolare del 12.09.2023, il Giudice dichiarava la contumacia del resistente e, tra l'altro, “ritenuta la necessità di verificare se il provvedimento del 26.7.16 dep il
27.7.16 del Tribunale per i minorenni di Trento reso nella procedura n. 28/2013 cron. 492 sia ancora attuale e comunque gli esiti dell'attività contemplata in quel provvedimento” richiedeva l'acquisizione di relazioni aggiornate da parte dei servizi sociali, a cui delegava altresì un'indagine socio-ambientale, invitando la ricorrente al deposito di eventuali più recenti provvedimenti del Tribunale dei minori, documentando anche se fosse nelle more intervenuta decadenza del padre
“e comunque gli esiti dell'attività indicata nel provvedimento del 2016 del TPM”.
Il Giudice concedeva inoltre i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. e rinviava all'udienza cartolare del 12.03.2024. Venivano depositate le memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. da parte ricorrente, unitamente alle richieste relazioni dei servizi sociali della Comunità Alto Garda e Ledro, nonché dell' Casa mia”, CP_3 risalenti all'anno 2017, nonché nota dei servizi sociali Comunità Alto Garda e
Ledro, a riscontro della richiesta di documentazione di parte ricorrente del
30.10.2023, in cui si confermava che il Servizio Sociale non era in possesso di decreti del Tribunale per i Minorenni successivi a quello del luglio 2016, e che a seguito dell'uscita del nucleo dalla struttura in semi-autonomia presso cui erano stati accolti, il Servizio aveva aggiornato l'Autorità Giudiziaria, non ricevendo però alcun riscontro in merito alla decisione di proporre un nuovo ricorso davanti al
Tribunale per i Minorenni di Trento.
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In data 29.02.2024, perveniva la relazione aggiornata dei Servizi Sociali della
Comunità Alto Garda e Ledro, da cui emergeva che il nucleo familiare, composto dai minori, dalla sig.ra e dal compagno della stessa, è residente ad Arco Parte_1
(TN). Nella relazione a firma dell'Assistente Sociale dott.ssa si Testimone_1 legge che il nucleo comprendente i minori era in carico al Servizio dal 2012, quando la sig.ra giunta sul territorio trentino, si era rivolta al Parte_1
Segretariato Sociale per ottenere supporto in ordine alla gestione dei figli e eventuali sostegni economici;
che inizialmente il nucleo, costituito dai minori e la madre, aveva trovato ospitalità presso la nonna della sig.ra che la Parte_1 convivenza si era poi interrotta a causa di criticità tra la sig.ra e la Parte_1 nonna e che, in quella fase, nel 2016, la ricorrente aveva accettato la proposta dei
Servizio di ricercare un'accoglienza in struttura madre-bambini ma, in mancanza di un posto disponibile, e a seguito dell'urgenza abitativa, si era valutato l'inserimento dei minori presso una struttura, avvenuto nell'aprile 2016 con il consenso della madre;
che, nel settembre dello stesso anno, i bambini si erano poi ricongiunti alla madre e l'intero nucleo era stato accolto presso una struttura madre-bambino in semi autonomia, sul territorio di Riva del Garda;
che in quel periodo la sig.ra
[...] aveva iniziato una relazione con l'attuale compagno, sig. Pt_1 CP_4
; che il nucleo era stato dimesso dalla struttura nel luglio del 2017, e la
[...] ricorrente e figli si erano trasferiti in un alloggio in autonomia insieme al sig.
e alla figlia dello stesso. Dalla predetta relazione emergeva che il CP_4
Servizio Sociale inviava regolari aggiornamenti al Tribunale per i Minorenni di
Trento, rappresentando che la sig.ra era collaborativa e, pur Parte_1 attraversando una fase complessa della propria vita, accoglieva e accettava i servizi proposti, soprattutto a sostegno dei minori;
emergeva che in quegli anni erano stati attivati vari interventi, per poi divenire più radi i rapporti con la sig.ra Parte_1 riferendo la stessa che gli impegni lavorativi rendevano difficile fissare degli appuntamenti;
che nel 2020 la ricorrente aveva accettato di riattivare la frequenza dei figli al Centro Diurno, APSP Casa Mia di Riva del Garda, in particolare per supportare il minore sulla parte scolastica e creare per lui momenti di Per_1 socializzazione positivi;
che la frequenza al Centro Diurno si era poi interrotta nel luglio 2021. Nella predetta relazione, l'Assistente Sociale riferiva poi in ordine ai minori. In particolare, quanto a evidenziava che l'andamento scolastico Per_1 era piuttosto carente;
riferiva che inoltre che il minore riportava di non voler vedere
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il padre e di non avere di lui una positiva considerazione. In ordine ad Per_2
l'assistente sociale riferiva che i risultati scolastici erano positivi e che la ragazza aveva seguito un percorso psicologico suggerito dallo stesso servizio, e che la psicologa riferiva che utilizzava in maniera funzionale lo spazio Per_2 psicologico, emergendo dalla valutazione psicologica un timore al pensiero dell'abbandono, riferito in particolare al periodo di inserimento residenziale separati dalla madre. L'assistente sociale evidenziava inoltre che anche Per_2 apparsa disponibile al confronto, aveva riferito di non voler incontrare il padre, raccontando che in passato aveva avuto questo desiderio ma che nel tempo si era poi mutato, raccontando altresì di riconoscere nel compagno della madre un riferimento adulto importante. Nella relazione venivano poi riportati gli esiti della visita domiciliare effettuata dal servizio presso la residenza dei minori, in data
21.02.2024. Nella predetta relazione, si evidenziava che la ricorrente, in passato, aveva attraversato una fase critica della propria vita nella quale però aveva saputo accogliere le proposte dei servizi e prendere decisioni, anche faticose, nell'interesse dei propri figli e che, seppure in alcuni momenti aveva assunto una posizione più evitante rispetto al Servizio Sociale, nei momenti di difficoltà aveva chiesto sostegno e quando le erano stati proposti interventi di supporto si era resa disponibile.
In ordine ai provvedimenti del Tribunale per i Minorenni di Trento, rispetto a cui era stata richiesta dal g.i. un'attualizzazione, dalla predetta relazione emergeva che era tuttora vigente il richiamato decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento del
27.07.2016, che negli anni di presa in carico si erano messi in atto diversi interventi con l'obiettivo di sostenere il nucleo, in corrispondenza alle disposizioni del decreto e che, rispetto al sostegno alla genitorialità della sig.ra il Parte_1 periodo in struttura e l'intervento di educativa domiciliare avevano avuto anche l'obiettivo di osservare, sostenere e valutare in maniera approfondita e prolungata tali capacità; che la sig.ra veniva descritta come una madre presente e Parte_1 attenta ai bisogni dei figli e che dalle conclusioni riportate in occasione delle dimissioni del nucleo dalla struttura non si evidenziavano elementi di criticità ostativi ad un percorso di vita autonomo;
che a supporto e monitoraggio della situazione dei minori, negli anni, erano stati attivati vari interventi;
che il Servizio aveva relazionato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento in occasione della chiusura del progetto residenziale attivato in favore del
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nucleo, nel giugno del 2017, chiedendo una modifica del provvedimento, ma che non erano seguiti altri provvedimenti successivi al decreto del luglio del 2016.
In ordine alla posizione del sig. la dott.ssa evidenziava che il CP_1 Tes_1
Servizio Sociale non aveva mai avuto alcun contatto con lo stesso, che non aveva mai presentato istanza al Servizio per poter riattivare un canale di comunicazione con i figli, e che pertanto era stata chiesta collaborazione al Servizio Sociale
Territoriale di competenza, Municipalità 6 S. Giovanni a Teduccio, del quale provvedeva ad allegare relazione.
Dalla relazione dei SS del Comune di Napoli, Municipalità 6, del 25.01.2024, a firma dell'Assistente Sociale Dott.ssa emergeva che era stato effettuato un Per_3 colloquio con il sig. il quale aveva riferito di essersi trasferito a Massa da CP_1 circa un anno per lavoro, e di aver costruito “una nuova famiglia”, con la compagna e la figlia di pochi mesi;
si dava atto che lo stesso appariva meravigliato dell'intervento dei Servizi, “essendo passato molto tempo” e che, a domanda dell'assistente sociale, non riusciva a fornire indicazioni precise rispetto ai precedenti e attuali procedimenti giudiziari in quanto non aveva mai ritenuto di doversi rivolgere a un legale.
Dalla predetta relazione, emergeva che il sig. aveva raccontato la sua CP_1 versione in ordine al matrimonio con la sig.ra e alle vicende successive, Parte_1 tra l'altro dichiarando di non essersi mai rivolto a un avvocato e di non avere alcuna intenzione di farlo, che erano dieci anni che non vedeva e non sentiva i figli, ammetteva inoltre di non aver mai contribuito economicamente al loro sostentamento e riteneva che “per adesso andava bene così, e che avrebbe aspettato che loro divenissero maggiorenni per spiegargli come erano andate le cose e sperando che un giorno lo avrebbero capito”. La predetta relazione si chiudeva con la considerazione dell'evidente totale disinteresse del sig. rispetto alla crescita personale ed CP_1 economica dei figli.
Con ordinanza del 14.03.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2024, il
Giudice, sciogliendo la riserva, dava atto che risultavano pervenute le richiamate relazioni dei servizi sociali Comunità Alto Garda e Ledro nelle quali si rappresentava che era ancora vigente il provvedimento del TPM di Trento che aveva confermato l'affido educativo assistenziale dei minori al SST, fra l'altro con sospensione della potestà genitoriale del padre, e, viste altresì le relazioni dei servizi competenti per il resistente non costituito, confermava i provvedimenti provvisori in atto e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.9.25.
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Precisate le conclusioni da parte ricorrente per la predetta udienza cartolare, la causa era rimessa al Collegio per la decisione senza termini, stante la contumacia del resistente.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
Nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con il decreto n. 11055/2012 del
22.11.2012, depositato il 03.12.2012, previa comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale in data 08.10.2012.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, che ha ritenuto di non costituirsi in giudizio, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, e considerata la mancata costituzione del resistente, che ha ritenuto di non partecipare al giudizio, sebbene regolarmente citato, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. Att. c.p.c.
Passando alle statuizioni accessorie, dalle risultanze processuali è emersa la totale assenza della figura paterna nella vita dei figli, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale, da oltre dieci anni, come del resto ammesso anche dallo stesso sig. in sede di colloquio con i Servizi Sociali tenutosi il CP_1
19.01.2024. Dall'indagine socio ambientale svolta è emerso che i minori, che hanno all'attualità rispettivamente 17 anni ( e 16 anni ( non Per_1 Per_2 vogliono vedere il padre, che c'è un legame profondo tra i fratelli, che gli stessi vivono in un'abitazione adeguata e pulita, che, in particolare, riconosce Per_2 nel compagno della madre una figura di riferimento. È emerso inoltre che negli
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anni di presa in carico dai Servizi Sociali competenti si erano messi in atto diversi interventi con l'obiettivo di sostenere il nucleo, in conformità alle disposizioni del decreto del Tribunale per i Minorenni di Trento.
Con riferimento alla figura materna emergeva, rispetto al sostegno alla genitorialità della sig.ra che il periodo in struttura e l'intervento di Parte_1 educativa domiciliare avevano avuto anche l'obiettivo di osservare, sostenere e valutare tali capacità in maniera approfondita e prolungata e che la sig.ra
[...] veniva descritta come una madre presente e attenta ai bisogni dei figli. Pt_1
In particolare, dalle conclusioni dei percorsi riportate in occasione delle dimissioni del nucleo dalla struttura, “non si evidenziavano elementi di criticità ostativi ad un percorso di vita autonomo”.
Era emerso che la sig.ra negli anni e nonostante le Parte_1 problematiche della propria vita, si era mostrata per lo più collaborativa con i
Servizi, sapendo accogliere le proposte degli stessi e prendendo decisioni, anche faticose, nell'interesse dei propri figli, rivolgendosi ella stessa ai Servizi nei momenti di difficoltà.
Ciò premesso, questo Collegio evidenzia che, con provvedimento del
Tribunale per i Minorenni di Trento n. cron. 492 del 26.07.2016, depositato il
27.07.2016, era stata confermata la sospensione del sig. dalla CP_1 responsabilità genitoriale, provvedimento di cui non è stata richiesta la revoca. Né sono state proposte nel presente procedimento domande de potestate.
In ordine all'affidamento dei minori, si ritiene che, alla luce di tutto quanto evidenziato, e in particolare alla luce del tempo trascorso (più di nove anni) dall'ultimo provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Trento, degli interventi svolti dai Servizi Sociali in supporto al nucleo ed alla luce dell'ultima relazione dei predetti Servizi acquisita agli atti, da cui emerge l'idoneità della figura materna e la comprensione, da parte della stessa, in questi anni, dell'importanza di affidarsi ai
Servizi Sociali nei momenti di difficoltà, nel superiore interesse dei minori, debba accogliersi la domanda formulata dalla stessa e conseguentemente vada disposto
l'affido esclusivo alla madre della prole minore, essendo la stessa unico punto di riferimento nella loro crescita, in tal senso superando quanto era stato statuito dal
Tribunale per i Minorenni di Trento nel richiamato decreto del 27.07.2016, nella parte in cui aveva confermato l'affidamento educativo assistenziale dei minori al
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SST, previsione da ritenersi sulla scorta di quanto evidenziato anacronistica e non più adeguata alla mutata realtà del nucleo familiare.
Va peraltro evidenziato che il totale disinteresse dimostrato dal padre in tutti questi anni giustifica altresì, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., la scelta che le competenze genitoriali siano concentrate in capo alla ricorrente, unica vera presenza genitoriale per i figli.
Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori». L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Nel caso di specie risulta di palmare evidenza la sussistenza delle condizioni che consentono di derogare alla regola dell'affidamento congiunto.
Relativamente all'affidamento dei figli minori deve rilevarsi invero che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo,
l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010;
Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli
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stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore (primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo.
Tanto premesso, nel caso di specie, la previsione di un affido monogenitoriale alla madre appare conforme agli interessi dei minori in quanto dall'istruttoria espletata è emerso il totale disinteresse del padre, da oltre un decennio, alla vita dei figli, da un punto di vista sia morale che materiale, oltre che una volontà degli stessi figli – espressa agli assistenti sociali – di non vedere più il padre.
Si evidenzia che nella citata seconda relazione dei SS della 6 municipalità del comune di Napoli, nel corso di incontro effettuato su richiesta del servizio, il ammetteva espressamente di aver rinunciato a vedere i suoi figli, CP_1 disinteressandosi altresì totalmente del loro mantenimento, affermando testualmente: “(…)Non mi sono mai rivolto ad un avvocato e non ho intenzione di farlo ora: sono 10 anni che non li vedo e non li sento, non ho mai contribuito economicamente, per adesso va bene così, aspetterò che loro diventeranno maggiorenni (…)”.
E' pertanto dato incontestato che il padre è totalmente assente dalla vita dei figli da oltre 10 anni, avendoli sostanzialmente abbandonati sotto ogni profilo.
Alla luce di quanto detto appare, pertanto, conforme all'interesse della minore, disporre l'affido cd. super esclusivo.
La prolungata totale assenza del padre nella vita dei minori;
la scarsa consapevolezza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, emergente dal dato che pur avendo avuto il contezza della possibilità di attivarsi onde CP_1 iniziare gli incontri con i figli illo tempore previsti nel richiamato provvedimento del TM di Trento lo stesso non abbia mai ritenuto di attivarsi in tal senso, il disinteresse rispetto a tutto quanto necessario alla crescita morale ed allo sviluppo
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dei figli, anche da un punto di vista economico, candidamente ammesso al servizio sociale nelle sue dichiarazioni, suggeriscono un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla sola madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo”.
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c.
Da ultimo la Cassazione nella recentissima sentenza della Sez. 1
n. 24876 del 09/09/2025 ha affermato che “L'affidamento del minore non condiviso
a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter
c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo.”
Gli elementi oggettivi evidenziati concretizzano i presupposti richiesti.
Questo Collegio ritiene, pertanto, superando quanto illo tempore statuito dal
Tribunale per i Minorenni di Trento, di non confermare l'affidamento educativo assistenziale dei minori al SST, ma di affidare gli stessi alla madre, sig.ra
[...]
in ragione dell'idoneità genitoriale della stessa già all'esito del periodo in Pt_1 cui si erano conclusi gli interventi previsti sopra descritti dei servizi.
Con riferimento alla regolamentazione del diritto di visita paterno, attesa l'età dei minori ed il comportamento tenuto dal padre in questi anni, peraltro in assenza di una sua domanda in relazione agli stessi, gli incontri sono rimessi alla libera volontà dei figli minori.
Si precisa che, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori in quanto ritenuto superfluo, alla luce delle chiare emergenze processuali che radicano la volontà degli stessi di non vedere il padre, sospeso dalla responsabilità genitoriale alla luce del più volte richiamato provvedimento giudiziale.
Considerate comunque alcune difficoltà emerse dalle relazioni dei SS territorialmente competenti, in particolare in ordine alle problematiche scolastiche vissute da nonché al ruolo dagli stessi servizi svolto nella storia di vita Per_1 dei minori e la circostanza che la sig.ra si è sempre rivolta ai predetti Parte_1
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servizi, nel corso degli anni, in caso di difficoltà, si dispone un monitoraggio dei SS territorialmente competenti, autorizzandoli ad attivare/proseguire, con il consenso della madre, eventuali interventi di sostegno che si renderanno necessari nei confronti dei minori, ivi compreso un sostegno psicologico, servizi che avranno cura, qualora riscontrassero situazioni pregiudizievoli per i minori, di relazionare al
Tribunale di Napoli per quanto di competenza.
Dal punto di vista economico, per quanto riguarda l'assegno a carico del padre a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, non risultando elementi sopravvenuti tali da giustificare una modifica dei provvedimenti adottati all'esito dell'udienza presidenziale, in cui erano state confermate le condizioni economiche della separazione personale tra le parti con gli adeguamenti di legge dell'importo ivi previsto, il Collegio ritiene di porre a carico di
[...]
l'obbligo di versare in favore di a CP_1 Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei minori, entro il giorno 5 di ciascun mese,
l'importo mensile di Euro 485,60, coincidente con l'assegno pattuito dalle parti in sede di separazione, come rivalutato all'attualità secondo gli indici ISTAT, con rivalutazione ISTAT a decorrere da dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal Protocollo sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA in data 7.03.2018.
In ordine all'assegno unico erogato dall' , alla luce di tutto quanto CP_5 dedotto e prodotto in atti, lo stesso andrà percepito al 100% dalla sig.ra
[...]
Pt_1
Venendo infine alle spese di lite, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i presupposti per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
a Napoli il 25.09.2008 (atto n. 51, parte I,
[...] Controparte_1
s., sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2008);
• Affida i figli minori alla madre, con la quale convivono;
• la ricorrente può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337
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quater, comma 3, c.c.;
• disciplina gli incontri padre-figli nei termini di cui in parte motiva;
• investe i Servizi Sociali territorialmente competenti per l'attività di sostegno e monitoraggio nell'interesse dei minori, come indicato in parte motiva, i quali, in caso di situazioni pregiudizievoli per i minori, riferiranno al Tribunale di
Napoli per quanto di competenza;
• Pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a a Parte_1 titolo di contributo nel mantenimento dei figli minori, la somma mensile di €
485,60, da rivalutarsi automaticamente ed annualmente secondo gli indici Istat a partire da dicembre 2026;
• Pone a carico di l'obbligo di contribuire, Controparte_1 nella misura del 50%, alle spese straordinarie per i figli come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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