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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12225 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5190/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 4964/2023 resa dal Giudice di
Barra il 10/08/2023 e pubblicata il 23/08/2023”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCOGNAMIGLIO MARIO, presso C.F._1
cui elettivamente domicilia con p.e.c. come da procura Email_1
in atti;
E
in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_1 [...]
COD. FISC. , rappresentato e difeso dall'Avv. LANZETTA CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRA, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHE'
nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. LECCE PAOLO, presso cui C.F._2
elettivamente domicilia con p.e.c. come da procura in Email_3
atti.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Barra rigettava la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo in occasione del sinistro verificatosi il 20/03/2018 alle ore 10,00 circa, in San Giorgio a
Cremano, alla Via Pini di Solimene, allorquando, la Nissan Juke di sua proprietà, targata
EZ149SS, veniva tamponata dalla targata DF522ED, di proprietà di CP_4 CP_3
[...]
L'attore del primo grado, testualmente, deduceva:
“
1. Il 20.3.2018, alle ore 10.00 circa, in San Giorgio a Cremano-Barra (NA). alla via Pini di
Solimene, all'altezza della Farmacia ivi esistente, l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS,
di proprietà dell'esponente ed assicurata, al momento del sinistro, presso la “
[...]
, con polizza n. N00442 107423188, veniva urtata dall'autovettura FORD Controparte_1
C-MAX, targata DF 522 ED, di proprietà della Sig.ra ed assicurata, al Controparte_3
momento del sinistro, presso la “ , come da certificato assicurativo. Controparte_5
2. Il conducente dell'autovettura FORD C-MAX, targata DF 522 ED, infatti, ometteva di
osservare la dovuta distanza di sicurezza e con fondo stradale reso viscido dalla pioggia in
discesa, urtava nel lato posteriore l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS, che era ferma,
causa traffico, nella stessa (corsia di marcia e direzione.
3. A seguito dell'urto di cui sopra, l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS, di proprietà
dell'esponente, riportava danni al lato posteriore in particolare a titolo esemplificativo e non
esaustivo, al paraurti, portello e parafanghi, come da relazione di perizia versata in atti. La
Dott.ssa , conducente dell'autovettura Nissan Juke, riportava lesioni personali CP_6
refertate”.
Si costituiva la che impugnava la domanda attorea in quanto infondata Controparte_7
in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto, eccependo che la dinamica dei fatti fosse del tutto differente da quanto narrato dall'attore con il proprio atto introduttivo e che non vi fosse mai stato lo scontro tra i veicoli coinvolti.
Restava contumace sebbene esattamente citata. Controparte_3
All'esito del primo procedimento il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Quanto alla dinamica dei fatti, non risulta provato l'evento. Infatti, se il teste addotto
dall'attore ha confermato che -nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla premessa dell'atto
di citazione vi fu un lieve impatto tra l'auto RD C-Max e l'auto Nissan - alla parte posteriore
di quest'ultima -, riconoscendo i danni nelle foto esibitegli, il teste addotto dalla convenuta ha
escluso tale urto, riferendo solo dell'alterco tra la conducente della Nissan (che tale urto
lamentava) e quella della RD (che lo negava). La Ctu espletata condotta con metodologia
corretta e le cui conclusioni sono condivisibili non ha confermato la compatibilità dei danni, non
avendo visionato i veicoli coinvolti ed il Ctu si è limitato solo a riferire di una “possibile
riferibilità alla dinamica ...espressa...”. Ne consegue che non è stata fornita la prova certa il cui
onere ricade sull'attore dell'impatto tra i veicoli sì che la domanda va rigettata”.
Avverso tale decisione, ha reagito che ha impugnato la sentenza lamentando Parte_1
l'errata valutazione del primo giudice sia con riguardo al materiale probatorio, che alla espletata
CTU tecnico ricostruttiva.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto Controparte_7
ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nel presente procedimento si è pure costituita che ha impugnato l'appello di Controparte_3
cui ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
Va, difatti, condivisa la decisione del primo giudice che ha ritenuto non provato il fatto in forza del mancato assolvimento dell'onus probandi gravante in capo alla parte attorea.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Ciò comporta che l'attore deve offrire la prova incontrovertibile del verificarsi dell'evento in conseguenza del quale avanza la propria pretesa e tale dimostrazione dei fatti deve essere idonea a superare le contestazioni mosse dalla parte che resiste in giudizio.
A tal riguardo, è essenziale esaminare il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria del primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei due testi escussi, quello di parte attrice e quello della convenuta.
I testimoni hanno fornito due versioni dei fatti totalmente contrastanti, in quanto, il primo,
intimato dalla convenuta, ha riferito che i due veicoli oggetto di causa erano fermi e tra questi non vi è mai stato uno scontro, mentre l'altro, quello dell'attore, ha dichiarato di aver assistito ad un tamponamento tra le dette autovetture.
Occorre, dunque, riportare di seguito le parti essenziali delle dichiarazioni di Testimone_1
(teste addotto dall'attore) e (teste addotto dalla convenuta), sentiti Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 15/10/2019 e del 19/10/2021.
Il teste di parte convenuta ha, testualmente, dichiarato:
“Mi ricordo che era Marzo 2018 verso le ore 9:30 circa, in Barra alla Via Pini Solimene. Io ero
ferma con il mio motorino perché in quel momento stavo parlando con una mia amica dopo aver
accompagnato mio figlio a scuola. Mi ricordo che Via Pini Solimene è a doppio senso di
circolazione. L'incidente che ho assistito è avvenuto verso direzione Barra. In quel momento vi
era traffico ed erano ferme tutte le autovetture. Ho visto che una sig.ra che era nella guida della
Nissan di colore bianco, scendeva dall'auto e si avvicinava alla RD grigia che si trovava
dietro, in quel momento guidata da una donna. La sig.ra che guidava la Nissan inveniva contro
la sig.ra della , gridando che questa ultima l'avesse tamponata. Mi ricordo che la sig.ra CP_8
della Nissan era molto agitata. Mi ricordo che nessun “tamponamento” tra le autovetture è
“mai avvenuto” perché erano ferme nel traffico. Mi ricordo che nessuno scambio delle
generalità è avvenuto tra le parti, in quanto la sig.ra della Nissan era estremamente agitata […]
Vengono mostrate le foto alla teste della macchina RD grigio, che vengono sottoscritte dalla stessa e riconosciute”.
Il teste di parte attrice ha, testualmente, riferito:
“Era il mese di marzo 2018 ed erano circa le ore 9,30/10,00 e mi trovavo a piedi a San Giorgio
a Cremano alla Via Pini di Solimene ed ero appena uscito da una farmacia ivi esistente. Ho
visto ad una distanza da me di circa 4-5 metri che una Nissan di colore bianco, guidata da una
donna, rallentava causa traffico, quando un auto RD di colore grigio chiaro, condotta da una
donna, la tamponava nel lato posteriore. Preciso non ricordo se era a doppio senso di
circolazione la strada teatro del sinistro ma era in leggera discesa nella direzione Barra,
direzione delle auto coinvolte nel sinistro, e ricordo che il fondo stradale era viscido atteso che
pioveva. Preciso che la RD scivolando andava ad appoggiarsi sul lato posteriore della Nissan
con il proprio lato anteriore. La donna della Nissan scese dall'auto per constatare i danni al
lato posteriore e cominciò ad inveire contro la donna della RD […] Ho avuto modo di
constatare che l'auto Nissan riportò danni al lato posteriore in particolare al paraurti che
mostrava leggermente rientrato ed al portello posteriore che non si chiudeva più bene […]”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni su riportate, non vi è la possibilità di accertare se l'evento di danno si sia effettivamente verificato e se questo sia avvenuto secondo le modalità descritte dal danneggiato col proprio atto introduttivo.
Difatti, oltre all'episodio dell'alterco tra i due soggetti coinvolti nel giudizio, i testimoni, non hanno fornito una versione univoca dei fatti di causa tale da poter ritenere che lo scontro tra gli autoveicoli si sia realmente verificato.
Tale prova neppure può desumersi dagli ulteriori elementi probatori in atti, come, invece,
diversamente poteva risultare in presenza di un verbale d'intervento delle autorità (mai allertate e giunte sui luoghi di cui è causa), ovvero, dalla produzione dei rilievi fotografici ritraenti i veicoli venuti in collisione in occasione del sinistro.
Nemmeno, a tal scopo, può ritenersi utile la perizia tecnica espletata in primo grado dal perito
, nella sua qualità di CTU. Persona_1 Invero, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, non è stata possibile accertare la compatibilità tra l'evento di sinistro ed i danni patiti dai veicoli coinvolti, ma solo la loro astratta coerenza.
Il consulente d'ufficio, infatti, pur “in mancanza di reali elementi riscontrabili e probanti, non
potendo avere alcuna agnizione della tridimensionalità delle deformazioni sui veicoli interpreti
della collisione grazie all'assenza di questi durante le fasi di operazioni peritali” ha fornito il proprio giudizio alla luce “delle deformazioni che appaiono nei rilievi depositati”.
Posto quanto precede, è necessario osservare che coerenza e compatibilità attengono a due concetti tecnicamente diversi.
Difatti, per coerenza si intende l'astratta possibilità che dalla descritta dinamica dell'evento di sinistro ne siano conseguiti determinati danni, mentre, la compatibilità è il concetto secondo cui,
in base ad una valutazione tecnica – scientifica, si esprime un giudizio di certezza rispetto al rapporto causa – effetto che lega determinati danni ad un determinato evento dannoso.
In altre parole, un danno si definisce “coerente” se può essere conseguente alla dinamica che si assume averlo causato, mentre ai fini della “compatibilità” occorre considerare se le deformazioni da cui è costituito il danno subito siano corrispondenti, per natura, forma ed altezza, con quelle presenti sul veicolo che le ha causate.
Ebbene, applicando quanto sopra al caso di specie, il CTU, previamente dando atto dell'impossibilità di ispezionare i veicoli, dei quali non ne ha avuto la disponibilità, ha riferito di non aver potuto esprimere un giudizio circa la compatibilità tra i danni subiti dalle automobili per cui è causa e l'evento di sinistro come narrato dal danneggiato.
Invero, come esattamente ritenuto dal consulente “La metodologia dell'indagine per potere
esprimere un parere sulla compatibilità dei danni tra i due corpi coinvolti dovrebbe fondarsi su
un bilancio energetico, che prevede sia il calcolo dei carichi di rottura provinati (0) in relazione
alle caratteristiche morfologiche delle deformazioni allo stato plastico terminale sulle strutture
coinvolte dei corpi in fase post interazione su entrambi veicoli sia la comparazione di queste. Tale operazione resta unica prova scientifica”.
Dunque, il CTU “pur riconoscendo comunque una possibile riferibilità alla dinamica del
sinistro come risulta espressa nella domanda”, non ha potuto “esprimere un giudizio avveduto
sulla compatibilità dei danni”.
In sostanza, è giusto affermare che, i danni presenti sul veicolo dell'appellante, così come raffigurati nei rilievi fotografici, potrebbero essere astrattamente coerenti con la dinamica del tamponamento da questi descritta ma, al contempo, non possono ritenersi corrispondenti per natura, forma e altezza a quelli riportati dall'autovettura dell'appellato e, dunque, compatibili con l'evento di sinistro per cui è causa.
Pertanto, per quanto è dato conoscere, i danni visibili nei rilievi fotografici prodotti in atti dalle parti, non possono essere causalmente riconducibili al sinistro denunciato dall'attore del primo grado, nonché odierno appellante.
In definitiva, posto tutto quanto precede, difettando la domanda attorea della prova certa dell'accadimento del fatto, alla luce pure dell'impossibilità di accertare il nesso eziologico tra i danni lamentati dall'istante e l'evento di sinistro, la pretesa dell'appellante resta sfornita della necessaria dimostrazione dei suoi elementi costituitivi.
Conseguentemente, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., deve ritenersi che Pt_1
non abbia adeguatamente soddisfatto l'onus probandi in capo a lui gravante e, dunque,
[...]
l'appello va rigettato.
Ne segue la conferma della sentenza di primo grado.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- c) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5190/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 4964/2023 resa dal Giudice di
Barra il 10/08/2023 e pubblicata il 23/08/2023”, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCOGNAMIGLIO MARIO, presso C.F._1
cui elettivamente domicilia con p.e.c. come da procura Email_1
in atti;
E
in persona del suo procuratore speciale dott. Controparte_1 [...]
COD. FISC. , rappresentato e difeso dall'Avv. LANZETTA CP_2 P.IVA_1
ALESSANDRA, presso cui elettivamente domicilia con p.e.c.
come da procura in atti;
Email_2
NONCHE'
nata a [...] il [...], COD. FISC. Controparte_3
, rappresentata e difesa dall'Avv. LECCE PAOLO, presso cui C.F._2
elettivamente domicilia con p.e.c. come da procura in Email_3
atti.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Giudice di Pace Parte_1
di Barra rigettava la sua domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo in occasione del sinistro verificatosi il 20/03/2018 alle ore 10,00 circa, in San Giorgio a
Cremano, alla Via Pini di Solimene, allorquando, la Nissan Juke di sua proprietà, targata
EZ149SS, veniva tamponata dalla targata DF522ED, di proprietà di CP_4 CP_3
[...]
L'attore del primo grado, testualmente, deduceva:
“
1. Il 20.3.2018, alle ore 10.00 circa, in San Giorgio a Cremano-Barra (NA). alla via Pini di
Solimene, all'altezza della Farmacia ivi esistente, l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS,
di proprietà dell'esponente ed assicurata, al momento del sinistro, presso la “
[...]
, con polizza n. N00442 107423188, veniva urtata dall'autovettura FORD Controparte_1
C-MAX, targata DF 522 ED, di proprietà della Sig.ra ed assicurata, al Controparte_3
momento del sinistro, presso la “ , come da certificato assicurativo. Controparte_5
2. Il conducente dell'autovettura FORD C-MAX, targata DF 522 ED, infatti, ometteva di
osservare la dovuta distanza di sicurezza e con fondo stradale reso viscido dalla pioggia in
discesa, urtava nel lato posteriore l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS, che era ferma,
causa traffico, nella stessa (corsia di marcia e direzione.
3. A seguito dell'urto di cui sopra, l'autovettura Nissan Juke targata EZ 149 SS, di proprietà
dell'esponente, riportava danni al lato posteriore in particolare a titolo esemplificativo e non
esaustivo, al paraurti, portello e parafanghi, come da relazione di perizia versata in atti. La
Dott.ssa , conducente dell'autovettura Nissan Juke, riportava lesioni personali CP_6
refertate”.
Si costituiva la che impugnava la domanda attorea in quanto infondata Controparte_7
in fatto ed in diritto e ne chiedeva il rigetto, eccependo che la dinamica dei fatti fosse del tutto differente da quanto narrato dall'attore con il proprio atto introduttivo e che non vi fosse mai stato lo scontro tra i veicoli coinvolti.
Restava contumace sebbene esattamente citata. Controparte_3
All'esito del primo procedimento il Giudice di Pace rigettava la domanda attorea con la motivazione che segue:
“Quanto alla dinamica dei fatti, non risulta provato l'evento. Infatti, se il teste addotto
dall'attore ha confermato che -nelle circostanze di tempo e luogo di cui alla premessa dell'atto
di citazione vi fu un lieve impatto tra l'auto RD C-Max e l'auto Nissan - alla parte posteriore
di quest'ultima -, riconoscendo i danni nelle foto esibitegli, il teste addotto dalla convenuta ha
escluso tale urto, riferendo solo dell'alterco tra la conducente della Nissan (che tale urto
lamentava) e quella della RD (che lo negava). La Ctu espletata condotta con metodologia
corretta e le cui conclusioni sono condivisibili non ha confermato la compatibilità dei danni, non
avendo visionato i veicoli coinvolti ed il Ctu si è limitato solo a riferire di una “possibile
riferibilità alla dinamica ...espressa...”. Ne consegue che non è stata fornita la prova certa il cui
onere ricade sull'attore dell'impatto tra i veicoli sì che la domanda va rigettata”.
Avverso tale decisione, ha reagito che ha impugnato la sentenza lamentando Parte_1
l'errata valutazione del primo giudice sia con riguardo al materiale probatorio, che alla espletata
CTU tecnico ricostruttiva.
Si è costituita la che ha impugnato l'appello in quanto infondato in fatto Controparte_7
ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Nel presente procedimento si è pure costituita che ha impugnato l'appello di Controparte_3
cui ne ha chiesto il rigetto con la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
2. L'appello non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
Va, difatti, condivisa la decisione del primo giudice che ha ritenuto non provato il fatto in forza del mancato assolvimento dell'onus probandi gravante in capo alla parte attorea.
Invero, come noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., co. 1, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Ciò comporta che l'attore deve offrire la prova incontrovertibile del verificarsi dell'evento in conseguenza del quale avanza la propria pretesa e tale dimostrazione dei fatti deve essere idonea a superare le contestazioni mosse dalla parte che resiste in giudizio.
A tal riguardo, è essenziale esaminare il quadro probatorio emerso all'esito dell'istruttoria del primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni dei due testi escussi, quello di parte attrice e quello della convenuta.
I testimoni hanno fornito due versioni dei fatti totalmente contrastanti, in quanto, il primo,
intimato dalla convenuta, ha riferito che i due veicoli oggetto di causa erano fermi e tra questi non vi è mai stato uno scontro, mentre l'altro, quello dell'attore, ha dichiarato di aver assistito ad un tamponamento tra le dette autovetture.
Occorre, dunque, riportare di seguito le parti essenziali delle dichiarazioni di Testimone_1
(teste addotto dall'attore) e (teste addotto dalla convenuta), sentiti Testimone_2
rispettivamente alle udienze del 15/10/2019 e del 19/10/2021.
Il teste di parte convenuta ha, testualmente, dichiarato:
“Mi ricordo che era Marzo 2018 verso le ore 9:30 circa, in Barra alla Via Pini Solimene. Io ero
ferma con il mio motorino perché in quel momento stavo parlando con una mia amica dopo aver
accompagnato mio figlio a scuola. Mi ricordo che Via Pini Solimene è a doppio senso di
circolazione. L'incidente che ho assistito è avvenuto verso direzione Barra. In quel momento vi
era traffico ed erano ferme tutte le autovetture. Ho visto che una sig.ra che era nella guida della
Nissan di colore bianco, scendeva dall'auto e si avvicinava alla RD grigia che si trovava
dietro, in quel momento guidata da una donna. La sig.ra che guidava la Nissan inveniva contro
la sig.ra della , gridando che questa ultima l'avesse tamponata. Mi ricordo che la sig.ra CP_8
della Nissan era molto agitata. Mi ricordo che nessun “tamponamento” tra le autovetture è
“mai avvenuto” perché erano ferme nel traffico. Mi ricordo che nessuno scambio delle
generalità è avvenuto tra le parti, in quanto la sig.ra della Nissan era estremamente agitata […]
Vengono mostrate le foto alla teste della macchina RD grigio, che vengono sottoscritte dalla stessa e riconosciute”.
Il teste di parte attrice ha, testualmente, riferito:
“Era il mese di marzo 2018 ed erano circa le ore 9,30/10,00 e mi trovavo a piedi a San Giorgio
a Cremano alla Via Pini di Solimene ed ero appena uscito da una farmacia ivi esistente. Ho
visto ad una distanza da me di circa 4-5 metri che una Nissan di colore bianco, guidata da una
donna, rallentava causa traffico, quando un auto RD di colore grigio chiaro, condotta da una
donna, la tamponava nel lato posteriore. Preciso non ricordo se era a doppio senso di
circolazione la strada teatro del sinistro ma era in leggera discesa nella direzione Barra,
direzione delle auto coinvolte nel sinistro, e ricordo che il fondo stradale era viscido atteso che
pioveva. Preciso che la RD scivolando andava ad appoggiarsi sul lato posteriore della Nissan
con il proprio lato anteriore. La donna della Nissan scese dall'auto per constatare i danni al
lato posteriore e cominciò ad inveire contro la donna della RD […] Ho avuto modo di
constatare che l'auto Nissan riportò danni al lato posteriore in particolare al paraurti che
mostrava leggermente rientrato ed al portello posteriore che non si chiudeva più bene […]”.
Ebbene, alla luce delle dichiarazioni su riportate, non vi è la possibilità di accertare se l'evento di danno si sia effettivamente verificato e se questo sia avvenuto secondo le modalità descritte dal danneggiato col proprio atto introduttivo.
Difatti, oltre all'episodio dell'alterco tra i due soggetti coinvolti nel giudizio, i testimoni, non hanno fornito una versione univoca dei fatti di causa tale da poter ritenere che lo scontro tra gli autoveicoli si sia realmente verificato.
Tale prova neppure può desumersi dagli ulteriori elementi probatori in atti, come, invece,
diversamente poteva risultare in presenza di un verbale d'intervento delle autorità (mai allertate e giunte sui luoghi di cui è causa), ovvero, dalla produzione dei rilievi fotografici ritraenti i veicoli venuti in collisione in occasione del sinistro.
Nemmeno, a tal scopo, può ritenersi utile la perizia tecnica espletata in primo grado dal perito
, nella sua qualità di CTU. Persona_1 Invero, in base al giudizio espresso dal CTU, del tutto condivisibile perché adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e scientifici, non è stata possibile accertare la compatibilità tra l'evento di sinistro ed i danni patiti dai veicoli coinvolti, ma solo la loro astratta coerenza.
Il consulente d'ufficio, infatti, pur “in mancanza di reali elementi riscontrabili e probanti, non
potendo avere alcuna agnizione della tridimensionalità delle deformazioni sui veicoli interpreti
della collisione grazie all'assenza di questi durante le fasi di operazioni peritali” ha fornito il proprio giudizio alla luce “delle deformazioni che appaiono nei rilievi depositati”.
Posto quanto precede, è necessario osservare che coerenza e compatibilità attengono a due concetti tecnicamente diversi.
Difatti, per coerenza si intende l'astratta possibilità che dalla descritta dinamica dell'evento di sinistro ne siano conseguiti determinati danni, mentre, la compatibilità è il concetto secondo cui,
in base ad una valutazione tecnica – scientifica, si esprime un giudizio di certezza rispetto al rapporto causa – effetto che lega determinati danni ad un determinato evento dannoso.
In altre parole, un danno si definisce “coerente” se può essere conseguente alla dinamica che si assume averlo causato, mentre ai fini della “compatibilità” occorre considerare se le deformazioni da cui è costituito il danno subito siano corrispondenti, per natura, forma ed altezza, con quelle presenti sul veicolo che le ha causate.
Ebbene, applicando quanto sopra al caso di specie, il CTU, previamente dando atto dell'impossibilità di ispezionare i veicoli, dei quali non ne ha avuto la disponibilità, ha riferito di non aver potuto esprimere un giudizio circa la compatibilità tra i danni subiti dalle automobili per cui è causa e l'evento di sinistro come narrato dal danneggiato.
Invero, come esattamente ritenuto dal consulente “La metodologia dell'indagine per potere
esprimere un parere sulla compatibilità dei danni tra i due corpi coinvolti dovrebbe fondarsi su
un bilancio energetico, che prevede sia il calcolo dei carichi di rottura provinati (0) in relazione
alle caratteristiche morfologiche delle deformazioni allo stato plastico terminale sulle strutture
coinvolte dei corpi in fase post interazione su entrambi veicoli sia la comparazione di queste. Tale operazione resta unica prova scientifica”.
Dunque, il CTU “pur riconoscendo comunque una possibile riferibilità alla dinamica del
sinistro come risulta espressa nella domanda”, non ha potuto “esprimere un giudizio avveduto
sulla compatibilità dei danni”.
In sostanza, è giusto affermare che, i danni presenti sul veicolo dell'appellante, così come raffigurati nei rilievi fotografici, potrebbero essere astrattamente coerenti con la dinamica del tamponamento da questi descritta ma, al contempo, non possono ritenersi corrispondenti per natura, forma e altezza a quelli riportati dall'autovettura dell'appellato e, dunque, compatibili con l'evento di sinistro per cui è causa.
Pertanto, per quanto è dato conoscere, i danni visibili nei rilievi fotografici prodotti in atti dalle parti, non possono essere causalmente riconducibili al sinistro denunciato dall'attore del primo grado, nonché odierno appellante.
In definitiva, posto tutto quanto precede, difettando la domanda attorea della prova certa dell'accadimento del fatto, alla luce pure dell'impossibilità di accertare il nesso eziologico tra i danni lamentati dall'istante e l'evento di sinistro, la pretesa dell'appellante resta sfornita della necessaria dimostrazione dei suoi elementi costituitivi.
Conseguentemente, in forza del principio di cui all'art. 2697 c.c., deve ritenersi che Pt_1
non abbia adeguatamente soddisfatto l'onus probandi in capo a lui gravante e, dunque,
[...]
l'appello va rigettato.
Ne segue la conferma della sentenza di primo grado.
3.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena,
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano complessivamente in euro 1.000,00, per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
- c) Ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.P.R. 115/02 come modif. dalla L. 228/12, si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Napoli il 23.12.25
Il Giudice Dott.ssa Angela Arena