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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10269 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 22864/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22864/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pietro Colletta 35 Parte_1
presso l'avv. Damiano Iuliano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine del ricorso introduttivo
ATTORE
E
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, in persona dell'amministratore p.t. avv.
LI ER, con studio in Napoli al Vico Tre Re a Toledo 60
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in Avellino alla Galleria Ciardiello 20 Controparte_1
presso l'avv. LI Di Vito, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
CONVENUTI
Nonché
in persona di un procuratore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi 82 presso l'avv. Giuliana Sepe, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia 62 presso l'avv. Fabrizio Errico, dal quale è rappresenta e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATE IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in appartamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei confronti del convenuto , così come va accolta la domanda di garanzia del convenuto CP_1
nei confronti della chiamata;
la domanda dell'attore nei CP_1 Controparte_2
confronti del convenuto Condominio va rigettata, mentre sulla domanda di garanzia del convenuto Condominio nei confronti della chiamata CP_3
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo di dichiarare e il Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, Controparte_1
a risarcire i danni subiti dall'attore per infiltrazioni verificatesi a partire dall'estate 2018 nel suo appartamento sito in Napoli al Viale Raffaello 18 con accesso indipendente dal giardino del Condominio in Napoli, Piazzetta Cacciottoli 5 – danni da liquidare in €
8.023,55, nonché in € 14.400 o nella diversa somma ritenuta equa per mancata fruizione dell'immobile, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati a e al;
si è costituito Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo: “2. nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dell'esimente del caso fortuito, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso, con esclusione del nesso causale tra evento e danno non imputabile al sig.
3. sempre nel merito, in subordine, rigettare ogni avversa Controparte_1
domanda in quanto non provata ed infondata in fatto e in diritto;
4. in via subordinata, dichiarare la responsabilità del nella Controparte_6
determinazione dell'evento dannoso;
5. nella denegata ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante accerti la responsabilità del resistente, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; 6. dichiarare che la chiamata in causa in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., con sede legale alla Via Imperia, 35 - Milano, sia tenuta a manlevare il resistente sig. da ogni pretesa condannando la stessa a rifondere al Controparte_1
sig. quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte ricorrente;
7. Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudicante accerti la responsabilità del resistente, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; 8. con condanna, per quanto di ragione, nei confronti del ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”; il Condominio in Napoli, Viale
Raffaello 18, chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, o rigettarla perché
pagina 3 di 13 infondata, o subordinatamente applicare il concorso di colpa, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha chiamato in causa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di condannare la compagnia assicurativa chiamata a
[...]
manlevarlo di ogni somma che fosse stato condannato a pagare all'attore; si è costituita concludendo “- Perché sia rigettata la richiesta di manleva Controparte_7
formulata dal sig. per perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1915 del Codice Civile, stante l'inosservanza degli obblighi contrattuali. - Per il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che esagerata nel quantum, e, comunque, non provata. - Perché sia dichiarata la responsabilità del nella determinazione Controparte_6
dell'evento dannoso. - Perché sia ritenuto pienamente satisfattivo l'importo di
€.1.829,00 già corrisposto dalla Crédit Agricole al sig. con Parte_1
assegno n. 2300640221-09 emesso il 07/12/2021. - In ogni caso, perché sia tenuta al pagamento la … Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”; il Controparte_8
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, ha chiamato in causa CP_3
chiedendo di condannarla a manlevare il comparente di ogni somma che
[...]
fosse stato condannato a pagare all'attore; si è costituita chiedendo 1) CP_3
rigettare la domanda di garanzia, qualora emergesse la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dalla polizza;
2) rigettare, altresì, la domanda principale;
3) in linea del tutto subordinata, determinare l'onere indennitario a carico della comparente in base alle disposizioni di polizza attinenti alla fattispecie e la franchigia di
€ 300,00; 4) escludere, ex art. 1915 c.c., gli effetti del ritardo nell'esecuzione dei lavori e nella presentazione della denunzia, limitando conseguentemente l'obbligazione della compagnia al valore del danno stimato all'epoca del fatto;
5) ripartire l'esborso, ex art. 1910 c.c., con la;
6) condannare chi di ragione, in base alla Controparte_9
soccombenza, alla rifusione delle spese competenze di lite, escludendo in ogni caso il rimborso di quelle affrontate dall'assicurato;”; il rito sommario di cognizione è stato pagina 4 di 13 mutato in rito ordinario;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2
Preliminarmente, essendo stato convertito il rito sommario di cognizione in rito ordinario, ogni eccezione circa l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc viene a cadere. Il mancato previo espletamento di un accertamento tecnico preventivo non rende in alcun modo improcedibile la domanda, anche se naturalmente potrebbe rendere più difficile per l'attore provare il diritto vantato. Il convenuto Condominio ha eccepito che non siano state espletate le procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
tuttavia, il presente giudizio di risarcimento danni da infiltrazioni in immobile non rientra tra quei giudizi per i quali la mediazione è obbligatoria;
e neanche tra quelli per i quali è obbligatoria la negoziazione assistita, poiché la domanda potenzialmente eccede gli € 50.000: nel ricorso introduttivo si chiede, tra l'altro, di condannare le parti convenute a risarcire il danno subito dall'attore per non aver potuto fruire del proprio appartamento, da liquidare in € 14.400 o nella “diversa somma che il Giudice riterrà dovuta”, quindi eventualmente anche una somma maggiore di € 50.000.
Nel merito, il CTU ha individuato una sola causa certa di infiltrazioni nell'appartamento
, ossia la rottura di una tubazione di carico al servizio dell'appartamento Parte_1
, precisamente il flessibile di uno scaldabagno, che ha provocato l'allagamento CP_1
dell'appartamento e conseguentemente fenomeni di infiltrazione e CP_1
percolamento nella proprietà . Anche se, come riferito dal teste , Parte_1 Tes_2
tale perdita venne riparata in data 15/9/2018, essa è stata idonea a produrre i danni riscontrati dal CTU nell'immobile dell'attore. Il flessibile dello scaldabagno è certamente posto oltre il punto di diramazione tra le tubazioni condominiali e l'impianto idrico a servizio esclusivo dell'appartamento , e quindi quest'ultimo è CP_1
esclusivamente responsabile della sua rottura (si veda Cass. 27248/2018: “La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa pagina 5 di 13 nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).”. Il CTU ha anche individuato una seconda possibile causa di danni nell'immobile dell'attore: “un pozzetto al piede di una pluviale condominiale situato sul terrazzino da cui si accede all'appartamento ex . Si tratterebbe dunque di una perdita localizzata che Parte_1
avrebbe agito nel tempo, in corrispondenza di eventi meteorici: l'acqua, fuoriuscita dal pozzetto a causa di una qualche rottura del sistema condotte - pozzetto, avrebbe aumentato il grado di umidità del terreno circostante e tramite questo imbibito la vicina parete contro terra dell'appartamento . C'è da dire che, al momento Parte_1
dell'accesso, il pozzetto che raccoglieva le acque della pluviale risulta essere stato dismesso: la pluviale è stata deviata ed ora scarica liberamente sul tratto di strada adiacente al terrazzino da cui si accede all'appartamento ex (cosa di per sé Parte_1
non contemplata dai regolamenti comunali a riguardo) ed il terrazzino – a detta dei presenti – è stato ripavimentato provvedendo ad impermeabilizzare la pavimentazione che prima, invece, non era impermeabilizzata così da impedire ogni altro apporto idrico al terrapieno sottostante.”. Tuttavia, non è provato che dal pozzetto sia provenuta umidità nell'appartamento , e non si può desumere che le infiltrazioni Parte_1
lamentate dalla parte attrice siano provenute dal pozzetto condominiale, dalla mera circostanza che il pozzetto è stato dismesso (in data ignota) e che il terrazzino è stato ripavimentato;
possono esserci stati vari motivi, non tutti implicanti infiltrazioni rilevanti nell'immobile . Nella perizia asseverata (presso il GdP di Parte_1
Napoli/Barra) del geom. , prodotta dalla parte attrice, si afferma che “I Persona_1
danni appaiono palesemente provocati dall'allagamento del soprastante quartino di proprietà … e dalla tracimazione delle acque che hanno interessato gli CP_1
pagina 6 di 13 ambienti sottostanti della proprietà . Dai sopralluoghi tecnici effettuati si è Parte_1
inoltre rilevato un inizio di rigonfiamento della pavimentazione esterna a livello del calpestio del locale servizio dell'immobile di proprietà . Tale rigonfiamento CP_1
risultava localizzato nella zona circostante il pozzetto di smistamento delle acque reflue provenienti dai piani superiori del fabbricato”; come si vede nella stessa perizia di parte attrice i danni venivano attribuiti all'evento verificatosi nell'appartamento , e CP_1
ci si limitava a segnalare il rigonfiamento della pavimentazione circostante il pozzetto, senza specificare l'eventuale apporto causale di tale circostanza sui danni lamentati da
; si noti che il CTP dell'odierno attore proseguiva precisando “che lo stato di Parte_1
cose presentava evidenti implicazioni condominiali in quanto l'infiltrazione ed i suoi effetti avrebbero potuto interessare parti comuni del fabbricato e per esse si richiese la pronta attivazione dell'amministratore condominiale, oltre che del responsabile dell'allagamento, al fine di preservare la proprietà comune”: dunque, le parti condominiali erano indicate non come possibile concausa dei danni nell'immobile
, bensì come possibile ulteriore entità danneggiata delle infiltrazioni Parte_1
provenienti dall'immobile . Si aggiunga questa osservazione del CTU: “ove la CP_1
seconda causa di infiltrazione sia effettivamente stata attiva, non è possibile neanche determinare se ed in che misura l'apporto di umidità al muro contro terra sia dovuto alla rottura del sistema condotte – pozzetto ed in che misura all'umidità di risalita ed alle infiltrazioni dall'esterno citate nelle dichiarazioni a verbale (terzo accesso) dell'ing.
“ (CTP del Condominio durante le operazioni peritali) “…e da questi ritenute Tes_3
fisiologiche per la natura dell'immobile. Va da sé che i possibili apporti di umidità dovuti al contatto diretto della parete contro terra con il terrapieno agirebbero da sempre e continuerebbero a sussistere mentre eventuali infiltrazioni dall'esterno a causa della rottura del sistema condotte-pozzetto avrebbero agito dal momento – ignoto – della rottura fino ai lavori che hanno eliminato del tutto le condotte ed il pozzetto incriminati.
Infine, eventuali apporti dovuti a infiltrazioni di acqua piovana dalla pavimentazione del terrazzino avrebbero parimenti agito da sempre e sino all'impermeabilizzazione del pagina 7 di 13 pavimento dello stesso terrazzino contestuale ai lavori per l'eliminazione del pozzetto.
C'è da dire che, alla data dell'accesso all'immobile, la parete contro terra non ha mostra segnali di umidità se non quelli di seguito descritti. Una ultima nota – infatti – è da riportare in merito alle infiltrazioni sulla parete in facciata, al di sotto del davanzale del finestrino posto in alto in prossimità della parete contro terra dell'appartamento ex
. Per ammissione dell'attuale proprietà i lavori di ristrutturazione eseguiti Parte_1
dopo l'acquisto dell'immobile non hanno comportato anche la sostituzione degli infissi e dei davanzali delle finestre. Ad oggi sono di nuovo ben visibili gli effetti di una infiltrazione idrica al di sotto del finestrino in oggetto (Fig. 5). Ciò fa intendere che detta infiltrazione sia dovuta alla permeabilità del sistema finestra – davanzale. In ogni caso i danni dovuti all'allagamento dell'appartamento UD si sono estesi anche alla parete in facciata e, quindi, il ripristino di questa parete sarebbe comunque da computare anche in presenza di una concausa indipendente dalle due cause di infiltrazioni lamentate in atti.”. Come si vede, non c'è modo di stabilire se davvero i danni lamentati dall'attore siano stati concausati da parti condominiali, e la domanda nei confronti del convenuto
Condominio va rigettata, per cui non c'è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal Condominio nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile. Il CTU ha poi individuato una terza possibile causa di infiltrazioni a partire dal secondo bagno dell'appartamento UD, ma del danno provocato da tale concausa non c'è attualmente traccia.
Per inciso il CTU non ha riscontrato, nell'immobile , danni causati da difetti Parte_1
dello stesso appartamento dell'attore, salvo rilevare la permeabilità del sistema finestra/davanzale che causa danni alla parete in facciata;
ma come si vede le infiltrazioni provenienti dall'immobile hanno interessato anche la parete in CP_1
facciata dell'appartamento , e tali danni vanno risarciti. I danni riscontrati, si Parte_1
ripete, sono riferibili alla rottura di una parte dell'impianto idrico dell'immobile di
, che è dunque responsabile ex art. 2051 cc, non avendo dimostrato il caso CP_1
fortuito.
pagina 8 di 13 L'immobile, quando iniziarono le infiltrazioni, era disabitato, e si era in estate: quindi,
non può essere considerato responsabile di non avere denunciato per tempo Parte_1
il verificarsi di infiltrazioni, delle quali non è provato e non è presumibile che fosse a conoscenza: quindi, all'attore non può essere imputato di avere aggravato il danno al proprio appartamento con una condotta inerte.
In data 6/5/2021 ha promesso di vendere a una terza persona Parte_1
l'immobile per i cui danni è causa, e nel contratto si precisava che il prezzo era stato convenuto “essendosi tra le parti tenuto conto dei danni subiti dall'unità immobiliare promessa in vendita, per infiltrazioni provenienti dai corpi di fabbrica adiacenti e soprastanti, e della circostanza che il risarcimento dei suindicati danni sarà totalmente a vantaggio della parte promittente venditrice”; la stipula del definitivo veniva fissata per il 30/9/2021, ossia due giorni dopo che il presente procedimento venne iscritto a ruolo;
pertanto, anche se ha alienato l'immobile, resta titolare del diritto al Parte_1
risarcimento; e del resto, se l'immobile fosse stato alienato, come sembra, quando il presente giudizio era già iniziato, si applica l'art. 111.1 cpc per il quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.”.
I danni subiti dall'appartamento dell'attore sono stati calcolati dal CTU in € 4.027,43, all'attualità, considerando il coefficiente di vetustà. Ecco, sul punto, come ha risposto al
CTP di parte attrice (lo stesso autore della perizia asseverata di cui si è detto), che gli chiedeva di inserire una serie di ulteriori riparazioni: “Occorre a tale proposito che il
CTU ha computato i lavori per i ripristini dei danni accertati in sede di CTU, ossia dei danni di cui ha avuto chiara evidenza. Per tale motivo non sono stati computati i costi relativi alla sostituzione della pavimentazione, delle pareti e del cielo del bagno nonché delle pedate delle scale: nelle foto presentate, non si evidenzia alcun danno agli elementi suddetti;
si intravede solo una esfoliazione della vernice sulla parte del cielo del bagno maggiormente distante dall'unica comunicazione con l'esterno (la porta di ingresso dello stesso bagno), ma senza evidenti tracce di umidità che facciano presumere che la causa pagina 9 di 13 sia l'allagamento invece che l'umidità che si crea in uno spazio angusto e, talvolta, saturo di vapore. Tanto più che il suddetto cielo del bagno è fisicamente separato dalla cassa scale dai punti delle presunte infiltrazioni (cfr. fig. 4) e, pertanto, è improbabile che sia stato danneggiato dalle stesse.”. Nonostante parte attrice ritenga che gli ulteriori danni richiesti possano facilmente desumersi da tutto quanto si sa sulle infiltrazioni verificatesi, resta il fatto che parte attrice all'epoca dei fatti non ha fatto espletare un accertamento tecnico preventivo, e che i danni lamentati non si rilevano dalle fotografie disponibili – come ritenuto dal CTU – e che sarebbe stato estremamente semplice per parte attrice fotografare lo stato dei luoghi nella immediatezza, documentando la necessità delle riparazioni per le quali è chiesto il risarcimento in questa sede;
e se non lo ha fatto, verosimilmente è perché tali ulteriori danni non sono verificati. Pertanto, il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma di € CP_1 Parte_1
4.047,23, ma da tale somma vanno detratti gli € 1829 pagati all'attore da Controparte_2
con assegno circolare del 7/12/2021.
Nel ricorso introduttivo si legge: “Al danno diretto va ad aggiungersi, quindi, un danno indiretto determinato dalla mancata fruizione dell'immobile da parte del resistente che non ha potuto né utilizzarlo, né locarlo per un periodo ormai triennale che è del tutto indipendente da qualunque ben minore tempo tecnico di riparazione, mentre è invece riferibile alla negligenza dei resistenti nel porre in atto ripristini e risarcimenti dovuti.
Tale danno è equivalente ai frutti civili che si sarebbero tratti dall'immobile se lo stesso avesse potuto essere fruito e va quindi com-parato al canone di locazione secondo valore di mercato per immobile simi-lare nella medesima zona, pari a €. 400,00/mese e quindi, complessivamente ad €. 14.400,00. Sul risarcimento dei danni indiretti ad es. Cass. n.
6128/2012.”. Come affermato da Cass. 10477/2024: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga pagina 10 di 13 provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli).”. Parte attrice, come si vede, non ha nemmeno allegato elementi specifici idonei a presumere che il suo appartamento, ove non fosse stato danneggiato dalle infiltrazioni per cui è causa, sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, o che l'attore ne avrebbe tratto utilità. L'appartamento di
, come riferito dai testi escussi e com'è pacifico, quando si verificarono le Parte_1
infiltrazioni per cui è causa era disabitato, e l'ultimo rapporto locativo era cessato nel
2015, né risulta che l'attore nel periodo 2015/2018 abbia tentato di affittarlo o di abitarlo. Pertanto, questo capo della domanda va rigettato.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma di € CP_1
(4047,23 – 1829=) 2218,23; oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15/9/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla presente pronuncia;
oltre interessi legali su € 2218,23 dalla pronuncia al soddisfo.
In base alla polizza per la responsabilità civile in atti, la convenuta è Controparte_2
tenuta a rivalere il convenuto da ogni somma che questi dovrà pagare CP_1
all'attore in forza della presente sentenza;
erano coperti i danni a terzi da rotture pagina 11 di 13 accidentali di tubazioni o condutture, come quello per cui è causa. Parte chiamata sostiene che non abbia adempiuto l'obbligo previsto dall'art.
1.1.2 delle CP_1
condizioni generali di polizza, per il quale “L'assicurato è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all'abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.” -ma è una clausola non inserita nella sezione danni a terzi, bensì in quella “incendio ed altri eventi”. Inoltre, la compagnia assicurativa invoca l'art. 1915 cc, ma anche ammesso che l'assicurato abbia in questo caso violato l'obbligo di avviso, non è provato il pregiudizio che ne avrebbe sofferto l'assicuratore, il quale comunque, neanche avvisato, ha offerto di risarcire integralmente il danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22864/2021 tra:
, attore;
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, e Parte_1 CP_1
convenuti; e chiamate in
[...] Controparte_2 Controparte_3
causa; così provvede:
1) Condanna a pagare a titolo di risarcimento all'attore la somma di € Controparte_1
2218,23; oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15/9/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla presente pronuncia;
oltre interessi legali su €
2218,23 dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare all'attore ogni somma che questi dimostri Controparte_1
di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti pagina 12 di 13 3) Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
85,05 per esborsi ed € 2600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4) Condanna a rimborsare a ogni somma che questi dovrà Controparte_2 CP_1
pagare all'attore in forza dei punti 1, 2 e 3;
5) Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del Condominio convenuto;
6) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal
Condominio convenuto nei confronti della chiamata CP_3
7) Condanna l'attore a rimborsare al Condominio convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Massimo ER;
8) Condanna l'attore a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € CP_3
3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 10/11/2025 Il giudice unico pagina 13 di 13
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 22864/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Pietro Colletta 35 Parte_1
presso l'avv. Damiano Iuliano, dal quale è rappresentato e difeso come da procura a margine del ricorso introduttivo
ATTORE
E
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, in persona dell'amministratore p.t. avv.
LI ER, con studio in Napoli al Vico Tre Re a Toledo 60
pagina 1 di 13 elettivamente domiciliato in Avellino alla Galleria Ciardiello 20 Controparte_1
presso l'avv. LI Di Vito, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
CONVENUTI
Nonché
in persona di un procuratore, elettivamente Controparte_2
domiciliata in Napoli al Vico Tutti i Santi 82 presso l'avv. Giuliana Sepe, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_3
domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia 62 presso l'avv. Fabrizio Errico, dal quale è rappresenta e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CHIAMATE IN CAUSA
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in appartamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore è fondata e va accolta, per quanto di ragione, nei confronti del convenuto , così come va accolta la domanda di garanzia del convenuto CP_1
nei confronti della chiamata;
la domanda dell'attore nei CP_1 Controparte_2
confronti del convenuto Condominio va rigettata, mentre sulla domanda di garanzia del convenuto Condominio nei confronti della chiamata CP_3
pagina 2 di 13 Con ricorso ex art. 702 bis cpc ha adito questo Tribunale Parte_1
chiedendo di dichiarare e il Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, Controparte_1
a risarcire i danni subiti dall'attore per infiltrazioni verificatesi a partire dall'estate 2018 nel suo appartamento sito in Napoli al Viale Raffaello 18 con accesso indipendente dal giardino del Condominio in Napoli, Piazzetta Cacciottoli 5 – danni da liquidare in €
8.023,55, nonché in € 14.400 o nella diversa somma ritenuta equa per mancata fruizione dell'immobile, oltre rivalutazione ed interessi legali, con vittoria delle spese di lite;
il ricorso ed il decreto di fissazione di udienza sono stati regolarmente notificati a e al;
si è costituito Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
chiedendo: “2. nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza dell'esimente del caso fortuito, ovvero l'esclusiva responsabilità del danneggiato nella determinazione dell'evento dannoso, con esclusione del nesso causale tra evento e danno non imputabile al sig.
3. sempre nel merito, in subordine, rigettare ogni avversa Controparte_1
domanda in quanto non provata ed infondata in fatto e in diritto;
4. in via subordinata, dichiarare la responsabilità del nella Controparte_6
determinazione dell'evento dannoso;
5. nella denegata ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante accerti la responsabilità del resistente, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; 6. dichiarare che la chiamata in causa in persona del Controparte_2
legale rapp.te p.t., con sede legale alla Via Imperia, 35 - Milano, sia tenuta a manlevare il resistente sig. da ogni pretesa condannando la stessa a rifondere al Controparte_1
sig. quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte ricorrente;
7. Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui codesto On.le Giudicante accerti la responsabilità del resistente, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art. 1227 c.c.; 8. con condanna, per quanto di ragione, nei confronti del ricorrente alla rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.”; il Condominio in Napoli, Viale
Raffaello 18, chiedendo di dichiarare la domanda improcedibile, o rigettarla perché
pagina 3 di 13 infondata, o subordinatamente applicare il concorso di colpa, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
ha chiamato in causa Controparte_1 Controparte_2
chiedendo di condannare la compagnia assicurativa chiamata a
[...]
manlevarlo di ogni somma che fosse stato condannato a pagare all'attore; si è costituita concludendo “- Perché sia rigettata la richiesta di manleva Controparte_7
formulata dal sig. per perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi Controparte_1
dell'art. 1915 del Codice Civile, stante l'inosservanza degli obblighi contrattuali. - Per il rigetto della domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto, oltre che esagerata nel quantum, e, comunque, non provata. - Perché sia dichiarata la responsabilità del nella determinazione Controparte_6
dell'evento dannoso. - Perché sia ritenuto pienamente satisfattivo l'importo di
€.1.829,00 già corrisposto dalla Crédit Agricole al sig. con Parte_1
assegno n. 2300640221-09 emesso il 07/12/2021. - In ogni caso, perché sia tenuta al pagamento la … Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”; il Controparte_8
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, ha chiamato in causa CP_3
chiedendo di condannarla a manlevare il comparente di ogni somma che
[...]
fosse stato condannato a pagare all'attore; si è costituita chiedendo 1) CP_3
rigettare la domanda di garanzia, qualora emergesse la sussistenza di una delle cause di esclusione previste dalla polizza;
2) rigettare, altresì, la domanda principale;
3) in linea del tutto subordinata, determinare l'onere indennitario a carico della comparente in base alle disposizioni di polizza attinenti alla fattispecie e la franchigia di
€ 300,00; 4) escludere, ex art. 1915 c.c., gli effetti del ritardo nell'esecuzione dei lavori e nella presentazione della denunzia, limitando conseguentemente l'obbligazione della compagnia al valore del danno stimato all'epoca del fatto;
5) ripartire l'esborso, ex art. 1910 c.c., con la;
6) condannare chi di ragione, in base alla Controparte_9
soccombenza, alla rifusione delle spese competenze di lite, escludendo in ogni caso il rimborso di quelle affrontate dall'assicurato;”; il rito sommario di cognizione è stato pagina 4 di 13 mutato in rito ordinario;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e ora la causa va decisa. Testimone_1 Testimone_2
Preliminarmente, essendo stato convertito il rito sommario di cognizione in rito ordinario, ogni eccezione circa l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc viene a cadere. Il mancato previo espletamento di un accertamento tecnico preventivo non rende in alcun modo improcedibile la domanda, anche se naturalmente potrebbe rendere più difficile per l'attore provare il diritto vantato. Il convenuto Condominio ha eccepito che non siano state espletate le procedure di mediazione e di negoziazione assistita;
tuttavia, il presente giudizio di risarcimento danni da infiltrazioni in immobile non rientra tra quei giudizi per i quali la mediazione è obbligatoria;
e neanche tra quelli per i quali è obbligatoria la negoziazione assistita, poiché la domanda potenzialmente eccede gli € 50.000: nel ricorso introduttivo si chiede, tra l'altro, di condannare le parti convenute a risarcire il danno subito dall'attore per non aver potuto fruire del proprio appartamento, da liquidare in € 14.400 o nella “diversa somma che il Giudice riterrà dovuta”, quindi eventualmente anche una somma maggiore di € 50.000.
Nel merito, il CTU ha individuato una sola causa certa di infiltrazioni nell'appartamento
, ossia la rottura di una tubazione di carico al servizio dell'appartamento Parte_1
, precisamente il flessibile di uno scaldabagno, che ha provocato l'allagamento CP_1
dell'appartamento e conseguentemente fenomeni di infiltrazione e CP_1
percolamento nella proprietà . Anche se, come riferito dal teste , Parte_1 Tes_2
tale perdita venne riparata in data 15/9/2018, essa è stata idonea a produrre i danni riscontrati dal CTU nell'immobile dell'attore. Il flessibile dello scaldabagno è certamente posto oltre il punto di diramazione tra le tubazioni condominiali e l'impianto idrico a servizio esclusivo dell'appartamento , e quindi quest'ultimo è CP_1
esclusivamente responsabile della sua rottura (si veda Cass. 27248/2018: “La presunzione di proprietà comune dell'impianto idrico di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa pagina 5 di 13 nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno alle diramazioni che, innestandosi nel tratto di proprietà esclusiva, anche se questo sia allacciato a quello comune, servono ad addurre acqua negli appartamenti degli altri proprietari. (La S.C. ha enunciato il detto principio in una fattispecie in cui le infiltrazioni erano state causate dalla rottura della chiave di stacco dell'acqua sita nella cucina dell'appartamento sovrastante).”. Il CTU ha anche individuato una seconda possibile causa di danni nell'immobile dell'attore: “un pozzetto al piede di una pluviale condominiale situato sul terrazzino da cui si accede all'appartamento ex . Si tratterebbe dunque di una perdita localizzata che Parte_1
avrebbe agito nel tempo, in corrispondenza di eventi meteorici: l'acqua, fuoriuscita dal pozzetto a causa di una qualche rottura del sistema condotte - pozzetto, avrebbe aumentato il grado di umidità del terreno circostante e tramite questo imbibito la vicina parete contro terra dell'appartamento . C'è da dire che, al momento Parte_1
dell'accesso, il pozzetto che raccoglieva le acque della pluviale risulta essere stato dismesso: la pluviale è stata deviata ed ora scarica liberamente sul tratto di strada adiacente al terrazzino da cui si accede all'appartamento ex (cosa di per sé Parte_1
non contemplata dai regolamenti comunali a riguardo) ed il terrazzino – a detta dei presenti – è stato ripavimentato provvedendo ad impermeabilizzare la pavimentazione che prima, invece, non era impermeabilizzata così da impedire ogni altro apporto idrico al terrapieno sottostante.”. Tuttavia, non è provato che dal pozzetto sia provenuta umidità nell'appartamento , e non si può desumere che le infiltrazioni Parte_1
lamentate dalla parte attrice siano provenute dal pozzetto condominiale, dalla mera circostanza che il pozzetto è stato dismesso (in data ignota) e che il terrazzino è stato ripavimentato;
possono esserci stati vari motivi, non tutti implicanti infiltrazioni rilevanti nell'immobile . Nella perizia asseverata (presso il GdP di Parte_1
Napoli/Barra) del geom. , prodotta dalla parte attrice, si afferma che “I Persona_1
danni appaiono palesemente provocati dall'allagamento del soprastante quartino di proprietà … e dalla tracimazione delle acque che hanno interessato gli CP_1
pagina 6 di 13 ambienti sottostanti della proprietà . Dai sopralluoghi tecnici effettuati si è Parte_1
inoltre rilevato un inizio di rigonfiamento della pavimentazione esterna a livello del calpestio del locale servizio dell'immobile di proprietà . Tale rigonfiamento CP_1
risultava localizzato nella zona circostante il pozzetto di smistamento delle acque reflue provenienti dai piani superiori del fabbricato”; come si vede nella stessa perizia di parte attrice i danni venivano attribuiti all'evento verificatosi nell'appartamento , e CP_1
ci si limitava a segnalare il rigonfiamento della pavimentazione circostante il pozzetto, senza specificare l'eventuale apporto causale di tale circostanza sui danni lamentati da
; si noti che il CTP dell'odierno attore proseguiva precisando “che lo stato di Parte_1
cose presentava evidenti implicazioni condominiali in quanto l'infiltrazione ed i suoi effetti avrebbero potuto interessare parti comuni del fabbricato e per esse si richiese la pronta attivazione dell'amministratore condominiale, oltre che del responsabile dell'allagamento, al fine di preservare la proprietà comune”: dunque, le parti condominiali erano indicate non come possibile concausa dei danni nell'immobile
, bensì come possibile ulteriore entità danneggiata delle infiltrazioni Parte_1
provenienti dall'immobile . Si aggiunga questa osservazione del CTU: “ove la CP_1
seconda causa di infiltrazione sia effettivamente stata attiva, non è possibile neanche determinare se ed in che misura l'apporto di umidità al muro contro terra sia dovuto alla rottura del sistema condotte – pozzetto ed in che misura all'umidità di risalita ed alle infiltrazioni dall'esterno citate nelle dichiarazioni a verbale (terzo accesso) dell'ing.
“ (CTP del Condominio durante le operazioni peritali) “…e da questi ritenute Tes_3
fisiologiche per la natura dell'immobile. Va da sé che i possibili apporti di umidità dovuti al contatto diretto della parete contro terra con il terrapieno agirebbero da sempre e continuerebbero a sussistere mentre eventuali infiltrazioni dall'esterno a causa della rottura del sistema condotte-pozzetto avrebbero agito dal momento – ignoto – della rottura fino ai lavori che hanno eliminato del tutto le condotte ed il pozzetto incriminati.
Infine, eventuali apporti dovuti a infiltrazioni di acqua piovana dalla pavimentazione del terrazzino avrebbero parimenti agito da sempre e sino all'impermeabilizzazione del pagina 7 di 13 pavimento dello stesso terrazzino contestuale ai lavori per l'eliminazione del pozzetto.
C'è da dire che, alla data dell'accesso all'immobile, la parete contro terra non ha mostra segnali di umidità se non quelli di seguito descritti. Una ultima nota – infatti – è da riportare in merito alle infiltrazioni sulla parete in facciata, al di sotto del davanzale del finestrino posto in alto in prossimità della parete contro terra dell'appartamento ex
. Per ammissione dell'attuale proprietà i lavori di ristrutturazione eseguiti Parte_1
dopo l'acquisto dell'immobile non hanno comportato anche la sostituzione degli infissi e dei davanzali delle finestre. Ad oggi sono di nuovo ben visibili gli effetti di una infiltrazione idrica al di sotto del finestrino in oggetto (Fig. 5). Ciò fa intendere che detta infiltrazione sia dovuta alla permeabilità del sistema finestra – davanzale. In ogni caso i danni dovuti all'allagamento dell'appartamento UD si sono estesi anche alla parete in facciata e, quindi, il ripristino di questa parete sarebbe comunque da computare anche in presenza di una concausa indipendente dalle due cause di infiltrazioni lamentate in atti.”. Come si vede, non c'è modo di stabilire se davvero i danni lamentati dall'attore siano stati concausati da parti condominiali, e la domanda nei confronti del convenuto
Condominio va rigettata, per cui non c'è luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal Condominio nei confronti della propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile. Il CTU ha poi individuato una terza possibile causa di infiltrazioni a partire dal secondo bagno dell'appartamento UD, ma del danno provocato da tale concausa non c'è attualmente traccia.
Per inciso il CTU non ha riscontrato, nell'immobile , danni causati da difetti Parte_1
dello stesso appartamento dell'attore, salvo rilevare la permeabilità del sistema finestra/davanzale che causa danni alla parete in facciata;
ma come si vede le infiltrazioni provenienti dall'immobile hanno interessato anche la parete in CP_1
facciata dell'appartamento , e tali danni vanno risarciti. I danni riscontrati, si Parte_1
ripete, sono riferibili alla rottura di una parte dell'impianto idrico dell'immobile di
, che è dunque responsabile ex art. 2051 cc, non avendo dimostrato il caso CP_1
fortuito.
pagina 8 di 13 L'immobile, quando iniziarono le infiltrazioni, era disabitato, e si era in estate: quindi,
non può essere considerato responsabile di non avere denunciato per tempo Parte_1
il verificarsi di infiltrazioni, delle quali non è provato e non è presumibile che fosse a conoscenza: quindi, all'attore non può essere imputato di avere aggravato il danno al proprio appartamento con una condotta inerte.
In data 6/5/2021 ha promesso di vendere a una terza persona Parte_1
l'immobile per i cui danni è causa, e nel contratto si precisava che il prezzo era stato convenuto “essendosi tra le parti tenuto conto dei danni subiti dall'unità immobiliare promessa in vendita, per infiltrazioni provenienti dai corpi di fabbrica adiacenti e soprastanti, e della circostanza che il risarcimento dei suindicati danni sarà totalmente a vantaggio della parte promittente venditrice”; la stipula del definitivo veniva fissata per il 30/9/2021, ossia due giorni dopo che il presente procedimento venne iscritto a ruolo;
pertanto, anche se ha alienato l'immobile, resta titolare del diritto al Parte_1
risarcimento; e del resto, se l'immobile fosse stato alienato, come sembra, quando il presente giudizio era già iniziato, si applica l'art. 111.1 cpc per il quale “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.”.
I danni subiti dall'appartamento dell'attore sono stati calcolati dal CTU in € 4.027,43, all'attualità, considerando il coefficiente di vetustà. Ecco, sul punto, come ha risposto al
CTP di parte attrice (lo stesso autore della perizia asseverata di cui si è detto), che gli chiedeva di inserire una serie di ulteriori riparazioni: “Occorre a tale proposito che il
CTU ha computato i lavori per i ripristini dei danni accertati in sede di CTU, ossia dei danni di cui ha avuto chiara evidenza. Per tale motivo non sono stati computati i costi relativi alla sostituzione della pavimentazione, delle pareti e del cielo del bagno nonché delle pedate delle scale: nelle foto presentate, non si evidenzia alcun danno agli elementi suddetti;
si intravede solo una esfoliazione della vernice sulla parte del cielo del bagno maggiormente distante dall'unica comunicazione con l'esterno (la porta di ingresso dello stesso bagno), ma senza evidenti tracce di umidità che facciano presumere che la causa pagina 9 di 13 sia l'allagamento invece che l'umidità che si crea in uno spazio angusto e, talvolta, saturo di vapore. Tanto più che il suddetto cielo del bagno è fisicamente separato dalla cassa scale dai punti delle presunte infiltrazioni (cfr. fig. 4) e, pertanto, è improbabile che sia stato danneggiato dalle stesse.”. Nonostante parte attrice ritenga che gli ulteriori danni richiesti possano facilmente desumersi da tutto quanto si sa sulle infiltrazioni verificatesi, resta il fatto che parte attrice all'epoca dei fatti non ha fatto espletare un accertamento tecnico preventivo, e che i danni lamentati non si rilevano dalle fotografie disponibili – come ritenuto dal CTU – e che sarebbe stato estremamente semplice per parte attrice fotografare lo stato dei luoghi nella immediatezza, documentando la necessità delle riparazioni per le quali è chiesto il risarcimento in questa sede;
e se non lo ha fatto, verosimilmente è perché tali ulteriori danni non sono verificati. Pertanto, il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma di € CP_1 Parte_1
4.047,23, ma da tale somma vanno detratti gli € 1829 pagati all'attore da Controparte_2
con assegno circolare del 7/12/2021.
Nel ricorso introduttivo si legge: “Al danno diretto va ad aggiungersi, quindi, un danno indiretto determinato dalla mancata fruizione dell'immobile da parte del resistente che non ha potuto né utilizzarlo, né locarlo per un periodo ormai triennale che è del tutto indipendente da qualunque ben minore tempo tecnico di riparazione, mentre è invece riferibile alla negligenza dei resistenti nel porre in atto ripristini e risarcimenti dovuti.
Tale danno è equivalente ai frutti civili che si sarebbero tratti dall'immobile se lo stesso avesse potuto essere fruito e va quindi com-parato al canone di locazione secondo valore di mercato per immobile simi-lare nella medesima zona, pari a €. 400,00/mese e quindi, complessivamente ad €. 14.400,00. Sul risarcimento dei danni indiretti ad es. Cass. n.
6128/2012.”. Come affermato da Cass. 10477/2024: “Il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga pagina 10 di 13 provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto non dimostrato il danno patito in conseguenza della negligenza dell'impresa appaltatrice nell'esecuzione delle opere di abbattimento e ricostruzione di un immobile, sebbene il proprietario avesse allegato di aver contratto un mutuo per il suo acquisto, chiedendo le agevolazioni fiscali per la prima casa, di non aver potuto ricostruire l'immobile destinato a sua abitazione - in quanto, scaduto il permesso a costruire, la nuova costruzione non era più assentibile in base al nuovo PUC nelle more varato dal Comune - e di essere stato costretto a vivere con la famiglia in condizioni più disagevoli).”. Parte attrice, come si vede, non ha nemmeno allegato elementi specifici idonei a presumere che il suo appartamento, ove non fosse stato danneggiato dalle infiltrazioni per cui è causa, sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero, o che l'attore ne avrebbe tratto utilità. L'appartamento di
, come riferito dai testi escussi e com'è pacifico, quando si verificarono le Parte_1
infiltrazioni per cui è causa era disabitato, e l'ultimo rapporto locativo era cessato nel
2015, né risulta che l'attore nel periodo 2015/2018 abbia tentato di affittarlo o di abitarlo. Pertanto, questo capo della domanda va rigettato.
In definitiva, il convenuto va condannato a pagare all'attore la somma di € CP_1
(4047,23 – 1829=) 2218,23; oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15/9/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla presente pronuncia;
oltre interessi legali su € 2218,23 dalla pronuncia al soddisfo.
In base alla polizza per la responsabilità civile in atti, la convenuta è Controparte_2
tenuta a rivalere il convenuto da ogni somma che questi dovrà pagare CP_1
all'attore in forza della presente sentenza;
erano coperti i danni a terzi da rotture pagina 11 di 13 accidentali di tubazioni o condutture, come quello per cui è causa. Parte chiamata sostiene che non abbia adempiuto l'obbligo previsto dall'art.
1.1.2 delle CP_1
condizioni generali di polizza, per il quale “L'assicurato è tenuto alla chiusura del rubinetto/valvola idrica di adduzione all'abitazione assicurata in caso di assenza per periodi superiori ai sette giorni.” -ma è una clausola non inserita nella sezione danni a terzi, bensì in quella “incendio ed altri eventi”. Inoltre, la compagnia assicurativa invoca l'art. 1915 cc, ma anche ammesso che l'assicurato abbia in questo caso violato l'obbligo di avviso, non è provato il pregiudizio che ne avrebbe sofferto l'assicuratore, il quale comunque, neanche avvisato, ha offerto di risarcire integralmente il danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore
Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 22864/2021 tra:
, attore;
Condominio in Napoli, Viale Raffaello 18, e Parte_1 CP_1
convenuti; e chiamate in
[...] Controparte_2 Controparte_3
causa; così provvede:
1) Condanna a pagare a titolo di risarcimento all'attore la somma di € Controparte_1
2218,23; oltre interessi legali sulla somma devalutata al 15/9/2018 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla presente pronuncia;
oltre interessi legali su €
2218,23 dalla pronuncia al soddisfo;
2) Condanna a rimborsare all'attore ogni somma che questi dimostri Controparte_1
di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti pagina 12 di 13 3) Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite, che liquida in € Controparte_1
85,05 per esborsi ed € 2600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
4) Condanna a rimborsare a ogni somma che questi dovrà Controparte_2 CP_1
pagare all'attore in forza dei punti 1, 2 e 3;
5) Rigetta la domanda dell'attore nei confronti del Condominio convenuto;
6) Dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia proposta dal
Condominio convenuto nei confronti della chiamata CP_3
7) Condanna l'attore a rimborsare al Condominio convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Massimo ER;
8) Condanna l'attore a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € CP_3
3000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 10/11/2025 Il giudice unico pagina 13 di 13