Articolo 11 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 gennaio 1990
Art. 11. 1. Per novanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti comunali di cui all'articolo 5, le imprese che gia' esercitano l'attivita' prevista dall'articolo 1 sono autorizzate a continuare l'attivita'.
2. Nel caso in cui le imprese gia' esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5, il comune provvede, entro centoventi giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1990
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