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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25555/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSSANO Parte_1 GIAMPAOLO che la rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONTRO Controparte_1 CP_2 che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANGANO il 02/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/12/2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03/06/2024.
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con residenza presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla Controparte_1 Sig.ra la somma di Euro 400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, ricreative, sportive, straordinarie tutte, sostenute dalla moglie per il figlio, debitamente documentate e concordate – salvo necessitate -che il marito dovrà rifondere alla moglie entro giorni 10 dall'esibizione dei relativi giustificativi di spesa. Per quanto non contemplato varrà tra le parti quanto disposto dal “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, con suddivisione fra i coniugi dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascuno.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio come da sentenza Controparte_1 Per_1 di separazione. A far data dal mese di marzo 2025 il sig. potrà vedere e tenere con Controparte_1 sé il figlio a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21. Potrà inoltre vedere e tenere con sè il figlio nei giorni di martedi e mercoledì, con pernottamento, quando non trascorrerà con il padre il weekend successivo e il martedì fino alle 21 quando il padre Per_1 trascorrerà col minore il weekend successivo.
PRENDE ATTO che le parti concordano che nell'eventualità in cui vi siano impegni lavorativi possano essere i nonni ad occuparsi direttamente del minore.
DISPONE che i coniugi alternino equamente gli incontri con il minore durante le festività pasquali (ovverosia con riferimento ai giorni di Pasqua e di Pasquetta), natalizie (ovverosia con riferimento ai giorni di Natale e di Santo Stefano) e ricorrenze varie (compreso il giorno di Capodanno ed il giorno del compleanno del figlio).
DISPONE che durante le vacanze estive il Sig. abbia la facoltà di tenere con sé il Controparte_1 figlio per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando detto periodo a sua scelta alla Sig.ra Durante entro il 30 maggio di ciascun anno. Egual periodo competerà alla Sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si dànno atto del fatto di avere risolto fra loro tutte le questioni patrimoniali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare a coltivare l'azione penale Parte_1 contro il marito ed il Sig. dichiara di rinunciare a iniziare azioni penali contro la Controparte_1 moglie per fatti pregressi.
PRENDE ATTO che i coniugi separati riconoscono che la crisi matrimoniale sia stata originata da condotte di entrambi e non solo di come indicato in sentenza di separazione. Controparte_1
PRENDE ATTO che le parti si impegnano nell'interesse del minore a far prendere in carico Per_1 il medesimo dal Servizio di Neuropsichiatria infantile già a far data dal settembre 2024, accordandosi sin d'ora nel dare mandato a riguardo al Dr. per le cure ed il sostegno di , Controparte_3 Per_1 suddividendone i relativi costi al 50%.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25555/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MUSSANO Parte_1 GIAMPAOLO che la rappresenta e difende ricorrente
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CONTRO Controparte_1 CP_2 che lo rappresenta e difende ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in SANGANO il 02/07/2016.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SANGANO (atto n. 3 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 04/12/2019. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 03/06/2024.
Con ricorso depositato il 29/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANGANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore resti affidato in maniera condivisa ad entrambi i coniugi, con residenza presso l'abitazione materna.
DISPONE che il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo alla Controparte_1 Sig.ra la somma di Euro 400,00 mensili, entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, delle spese scolastiche, ricreative, sportive, straordinarie tutte, sostenute dalla moglie per il figlio, debitamente documentate e concordate – salvo necessitate -che il marito dovrà rifondere alla moglie entro giorni 10 dall'esibizione dei relativi giustificativi di spesa. Per quanto non contemplato varrà tra le parti quanto disposto dal “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c.”, con suddivisione fra i coniugi dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascuno.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio come da sentenza Controparte_1 Per_1 di separazione. A far data dal mese di marzo 2025 il sig. potrà vedere e tenere con Controparte_1 sé il figlio a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica alle ore 21. Potrà inoltre vedere e tenere con sè il figlio nei giorni di martedi e mercoledì, con pernottamento, quando non trascorrerà con il padre il weekend successivo e il martedì fino alle 21 quando il padre Per_1 trascorrerà col minore il weekend successivo.
PRENDE ATTO che le parti concordano che nell'eventualità in cui vi siano impegni lavorativi possano essere i nonni ad occuparsi direttamente del minore.
DISPONE che i coniugi alternino equamente gli incontri con il minore durante le festività pasquali (ovverosia con riferimento ai giorni di Pasqua e di Pasquetta), natalizie (ovverosia con riferimento ai giorni di Natale e di Santo Stefano) e ricorrenze varie (compreso il giorno di Capodanno ed il giorno del compleanno del figlio).
DISPONE che durante le vacanze estive il Sig. abbia la facoltà di tenere con sé il Controparte_1 figlio per quindici giorni anche non consecutivi, comunicando detto periodo a sua scelta alla Sig.ra Durante entro il 30 maggio di ciascun anno. Egual periodo competerà alla Sig.ra Pt_1
PRENDE ATTO che i coniugi si dànno atto del fatto di avere risolto fra loro tutte le questioni patrimoniali e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di mantenimento personale, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
PRENDE ATTO che la Sig.ra dichiara di rinunciare a coltivare l'azione penale Parte_1 contro il marito ed il Sig. dichiara di rinunciare a iniziare azioni penali contro la Controparte_1 moglie per fatti pregressi.
PRENDE ATTO che i coniugi separati riconoscono che la crisi matrimoniale sia stata originata da condotte di entrambi e non solo di come indicato in sentenza di separazione. Controparte_1
PRENDE ATTO che le parti si impegnano nell'interesse del minore a far prendere in carico Per_1 il medesimo dal Servizio di Neuropsichiatria infantile già a far data dal settembre 2024, accordandosi sin d'ora nel dare mandato a riguardo al Dr. per le cure ed il sostegno di , Controparte_3 Per_1 suddividendone i relativi costi al 50%.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/6/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.