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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Lauro Giuseppe e Lauro Serena ricorrente contro
CP_1 entato e difeso dall'Avv. Nannizzi Silvia
resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/01/2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché provvedesse a: “- Ordinare all' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c, di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione in possesso dell'Istituto relativa alla patologia denunciata dalla parte ricorrente;
- Accertare
e dichiarare che il sig. è affetto dalla seguente malattia di origine professionale: “Spondilodiscopatie Parte_1 lombari con disturbi neurotrofici cronici”. - Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente, giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000, nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto - condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta dal ricorrente, in misura corrispondente alla percentuale di danno biologico accertato giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000 e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica
1 d'Ufficio, sino all'effettivo soddisfo. - Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì l'ammissione di CTU, nonché di prova testimoniale.
Rappresentava di aver svolto dal 1996 a oggi, alle dipendenze di varie aziende, attività lavorativa con mansione di manovale edile/conducente furgoni addetto carico-scarico merci/e dal 2015 all'attualità del ricorso, quale carpentiere navale.
Lamentava che tutte le mansioni cui esso è stato adibito hanno determinato la genesi della patologia di cui chiede il riconoscimento quale malattia professionale. Sottolineava che la suddetta malattia professionale rientra nell'ambito delle malattie tabellate. Afferma infatti che: “Nel caso del sig. , è tabellata sia la Parte_1 patologia da cui è affetto, ossia “Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi neurotrofici cronici”, sia le lavorazioni a cui è stato adibito che, come visto, rientrano perfettamente tra le “attività di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” cosi come previsto dal codice m47.8 della nuova tabella delle malattie professionali in industria ed agricoltura introdotta con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 e la denuncia della malattia professionale è avvenuta entro il termine massimo di indennizzabilità, per cui si ritiene debba pienamente operare il cd. principio di presunzione legale d'origine restando in capo al ricorrente solo l'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver sviluppato la patologia e di aver denunciato nel termine prescritto dalla legge dalla cessazione dell'attività lavorativa”.
Il ricorrente, documentava che per la patologia lamentata che in data 03/03/2022 presentava all CP_1 domanda di riconoscimento che, tuttavia, veniva respinta in data 03/08/2022, mentre l'opposizione presentata in data 17/11/2022 non ha avuto esito.
L' si costituiva tempestivamente e pur non contestando le mansioni svolte, contestava CP_1 integralmente, in fatto e in diritto, quando dedotto in ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, sottolineava che non si tratta di malattia tabellata e in quanto tale l'onere della prova della sua esistenza, dell'esposizione a rischio, della durata di tale esposizione e del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, grava sul ricorrente.
Rilevava che non vi era stato il riconoscimento della suddetta malattia professionale in quanto vi era inidoneità del rischio lavorativo, e contestando l'entità dei postumi richiesti, faceva presente che: “Si richiama però l'attenzione sul questionario del datore di lavoro (doc. n.3) e sul DVR (doc. n. 4) che evidenziano un rischio posture incongrue: TRASCURABILE/ACCETTABILE.
L'attività lavorativa dichiarata testimonia una movimentazione manuale dei carichi che non veniva eseguitoa in maniera continua.”
2 Osservava, pertanto, che trattasi di una patologia ad eziologia multifattoriale e faceva rinvio alla relazione medica della dott.ssa , alla luce della quale non è ravvisabile un nesso di dipendenza causale tra la Per_1 patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta neanche quale fondata probabilità.
Venivano escussi i testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente.
Parte ricorrente depositava in data 26/11/2024 note disposte dal giudice in cui esponeva la riconducibilità della malattia professionale richiesta nell'alveo delle malattie tabellate e insisteva nell'espletamento di CTU.
Veniva, quindi, espletata c.t.u. medica finalizzata a verificare la sussistenza della malattia professionale denunciata e il nesso tra la stessa e lo svolgimento delle mansioni svolte da parte ricorrente.
L' con note a trattazione scritta del 15/10/2025 riportandosi alla relazione del CTU, concludeva CP_1 chiedendo “il rigetto del ricorso in quanto il punteggio non raggiunge il minimo indennizzabile e nel rito previdenziale non sono ammesse sentenze di mero accertamento”.
Parte ricorrente con note a trattazione scritta del 26/11/2025 riportandosi integralmente a quanto dedotto in ricorso ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate, confermava le contestazioni e osservazioni fatte alla
CTU chiedendo quindi “Alla luce di quanto esposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di accogliere integralmente la domanda, accertando e dichiarando l'origine professionale della patologia diagnosticata come “spondilodiscoartrosi lombare con disturbi neurotrofici cronici”, e attribuendo, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico permanente in misura almeno pari al 6%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa a seguito di una rivalutazione peritale da parte dell'Ill.mo Giudicante nella sua qualità di peritus peritorum”.
In caso contrario, chiedeva in subordine che il CTU venisse chiamato a chiarimenti o, in ulteriore subordine, il rinnovo della CTU con nomina di un nuovo perito. Nell'ipotesi, poi, di rigetto della domanda, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza cartolare, previa disposizione di scambio di note scritte, la causa è stata decisa come da sentenza
***
Il ricorso è infondato
Il CTU, dottor , pur avendo confermato la sussistenza della patologia lamentata e il nesso Persona_2 eziologico con l'attività lavorativa, ha riconosciuto, tuttavia, un punteggio inferiore al minimo indennizzabile.
Nello specifico, il CTU ha precisato che: “Le risultanze dell'indagine anamnestica indicano l'esordio della sintomatologia dolorosa a carico del rachide lombare nel 2020 successivamente indagata nel 2022 con indagine RM del rachide lombo-sacrale che pose in evidenza un diffuso quadro di degenerazione disco-somatica caratterizzato da “A L3-L4
3 modesta protrusione discale circonferenziale con debole impronta sul sacco durale e parziale estensione nel versante inferiore dei forami. A L4-L5 protrusione discale circonferenziale che impronta debolmente la parete del sacco durale e si estende nel versante inferiore dei forami, con parziale mascheramento del tessuto adiposo periradicolare, specie a sinistra. A L5-S1 modesta protrusione del disco con debole impronta sul tessuto peridurali. Iniziali note disidratative con riduzione di spessore a carico di disco intersomatico L3-L4. Diffuse irregolarità delle limitanti affrontate per la presenza di piccole ernie intraspongiose a livello lombare, in particolare tra L2-L5, su base mista, anche per effetto di una lipomatosi retrodurale”. E' plausibile ritenere che il suddetto diffuso quadro degenerativo disco-somatico del rachide dorso-lombare evidenziato dall'indagine
RM del 2022 non fosse né di recente insorgenza né unicamente riconducibile alle mansioni lavorative svolte fino a quel momento dal , è tuttavia motivato affermare che tale condizione - relativamente alle attività lavorative di operaio Parte_1 edile e carpentiere navale - abbia indubbiamente contribuito ad amplificarne la vulnerabilità alle sollecitazioni della cerniera dorso lombare, stante la minore elasticità delle strutture muscolo-legamentose e dei dischi intervertebrali, nonché per i già compromessi rapporti tra i metameri vertebrali.
Preso pertanto atto dell'attività lavorativa di operaio edile e di operaio carpentiere navale, svolta dal sig. Parte_1 nei periodi sopra specificati, mansioni caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, per l'espletamento delle quali, per modalità e tempi di esecuzione, da ritenere idonee al determinismo di ripetute sollecitazioni della cerniera dorso-lombare, resa maggiormente vulnerabile da preesistenze degenerative disco-somatiche. Ciò premesso, pare quindi giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbiano equamente concorso le mansioni lavorative di operaio edile e operaio carpentiere navale, espletate dal Ricorrente e la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discosomatica con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali. In conclusione, l'attuale menomazione dell'integrità psico- fisica del rachide lombare da riconoscersi quale MP comporta, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m.
12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 5% (cinque per cento), dalla data della domanda.”
In data 27/06/2025 il difensore di parte ricorrente faceva pervenire osservazioni, secondo cui: “(…..) la difesa del sig. desidera sottoporLe osservazioni in merito alla proposta riduzione del 50% dei postumi Parte_1 riconducibili alla patologia di origine professionale, riduzione motivata dalla presenza di presunte “cause extralavorative” che, allo stato, non risultano puntualmente descritte né comprovate nella bozza di consulenza. In tema di nesso causale, nell'ambito delle malattie professionali, vige il principio di equivalenza causale, senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (art. 41 c.p.).”
Nel dettaglio contestava che: “In particolare, l'affermazione contenuta nella bozza: “È plausibile ritenere che il suddetto diffuso quadro degenerativo discosomatico del rachide dorso-lombare evidenziato dall'indagine RM del 2022 non fosse né di recente insorgenza né unicamente riconducibile alle mansioni lavorative svolte fino a quel momento dal ...” non Parte_1 risulta supportata da alcun dato probatorio che abbia dignità nel presente procedimento (…..) All'interno della bozza ricevuta non è presente alcuna specificazione in ordine ai fattori estranei alle lavorazioni svolte negli anni dal ricorrente che abbiano
4 potuto, con ragionevole probabilità, causare la patologia denunciata. Non risultano, infatti, descritti la tipologia, la durata e l'intensità delle supposte concause, né sono richiamate fonti bibliografiche sul loro potere patogenetico. Andrebbe poi considerato che, in tema di valutazione del danno, nel particolare ambito delle malattie professionali, la riduzione per causa extralavorativa, è possibile solo se la causa extralavorativa risulti esclusiva o prevalente. In mancanza di prova rigorosa, il danno rimane interamente indennizzabile. In definitiva, nella bozza si conclude per un danno biologico permanente indennizzabile, o meglio non indennizzabile essendo al di sotto della franchigia, pari al 5%”. Concludeva, quindi, le osservazioni affermando che: “Sarebbe auspicabile per una corretta valutazione del danno l'integrazione della visita con scale clinimetriche validate – Oswestry Disability Index e RolandMorris per la disabilità lombare, test di HO modificato e prova di Kramer-Biering-Sørensen per la mobilità, nonché, se del caso, 2.0 per la disabilità globale – tutte CP_2 raccomandate dalle Linee Guida SIMLA-SIML 2024 e idonee a tradurre la menomazione in punti tabellari. Alla luce delle norme e dei precedenti giurisprudenziali richiamati, la decurtazione proposta appare priva di adeguato fondamento sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello metodologico. Con la massima deferenza, si confida pertanto in una rivalutazione della quantificazione del danno indennizzabile in misura pari al 10% o nella percentuale anche minore, ma comunque superiore al 6%, affinché la relazione definitiva rispecchi fedelmente il dettato normativo e la consolidata interpretazione della
Suprema Corte”.
Il CTU rispondeva a tali osservazioni precisando che: “Il Legale di parte Ricorrente ritiene che nella bozza ricevuta non sia presente alcuna specificazione in ordine ai fattori estranei alle lavorazioni svolte negli anni dal ricorrente che abbiano potuto, con ragionevole probabilità , causare la patologia denunciata, trattasi, tuttavia, di lagnanza infondata tenuto conto dell'ineludibile matrice discale degenerativa del rachide lombare del non riconducibile, in virtù del principio del più Parte_1 probabile che non, alle mansioni lavorative saltuariamente svolte dal medesimo.
Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dell'Avv. Lauro sulla inidoneità del rischio derivante dal questionario redatto dal datore di lavoro dal quale risultava che il rischio movimentazione manuale dei carichi fosse da ritenersi trascurabile/accettabile Parte_ e che la non veniva eseguita in maniera continua. Ciò nonostante, seppur con qualche indulgenza, si è comunque ammessa una minimale efficienza lesiva delle “seppur saltuarie” mansioni lavorative caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e/o posture incongrue, in virtù di una maggior vulnerabilità rappresentata dalle preesistenze degenerative disco-somatiche. Sul punto è bene precisare che tali preesistenze rilevano sia come concausa di lesione, determinando quindi una maggior fragilità del distretto a sollecitazioni che, in soggetto con rachide lombare integro, non sarebbero state lesive, sia come concausa di menomazione.
Il Legale, nelle sue osservazioni, afferma che nella bozza pervenuta non risulterebbero descritti la tipologia, la durata e l'intensità delle supposte concause, né sarebbero richiamate fonti bibliografiche sul loro potere patogenetico.”
Richiamando quindi l'esito della RM rachide lombo sacrale dell'08/02/2022, il CTU rilevava che: “le riscontrate plurime degenerazioni discali in soggetto 48enne non possono certamente essere qualificate parafisiologiche, bensì
5 francamente patologiche e non vi sarebbe certo la necessità di scomodare fonti bibliografiche per affermarlo, essendo sufficienti i fondamentali della scienza medica che fanno parte del patrimonio di ciascun medico”
Esponeva quindi fonti bibliografiche e concludeva che: “Tornando alla valutazione del danno, sotto il profilo medico-legale ed anatomopatologico, non v'è quindi alcun dubbio nell'affermare che nel caso del sig. la patologica Parte_1 degenerazione discale del rachide lombare unitamente all'assetto scoliotico, rappresentano una causa prevalente nel determinismo di buona parte del quadro menomativo riscontrato a tale livello, configurando, pertanto, una concausa di menomazione.
In conclusione, è quindi giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbiano equamente concorso le mansioni lavorative di operaio edile e operaio carpentiere navale, espletate dal Ricorrente e la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discale spontanea con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali, strumentalmente documentata con certezza.
L'attuale menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare da riconoscersi quale MP comporta quindi, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m. 12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 5% (cinque per cento), dalla data della domanda”
Questa Giudice, tenuto conto anche delle osservazioni mosse alla CTU e le repliche da parte del consulente stesso, ritiene che le conclusioni della consulenza intervenuta dopo un'accurata anamnesi, esame obiettivo ed analisi degli esami strumentali e documentazione prodotti dalla ricorrente, vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N°
17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
6 Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia oggetto del presente giudizio, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
Tuttavia, la domanda della ricorrente deve essere respinta, avendo il CTU riconosciuto un punteggio pari al
5%.
Il D.lgs. n. 38/2000 all'art. 13, commi 2 e 3, prevede, infatti, che, in tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al
6%. Un danno di percentuale inferiore non è dunque idoneo a determinare il diritto all'indennizzo.
Del resto, con il ricorso introduttivo, il ricorrente non si è limitato a chiedere l'accertamento del nesso causale tra la l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, ma ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in rendita o capitale. CP_1
Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione ha in ogni caso affermato che “Costituisce principio consolidato che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” Cass. n. 16149/2018 (si veda anche Cass n.
17971/2010, ord. n 3480/2013, ord. n 14961/2015).”
Le spese di lite sono compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. e quelle di CTU, liquidate CP_ come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 27 novembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
7 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 112/2023 promossa da:
Parte_1
Avv.ti Lauro Giuseppe e Lauro Serena ricorrente contro
CP_1 entato e difeso dall'Avv. Nannizzi Silvia
resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30/01/2023 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché provvedesse a: “- Ordinare all' , ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c, di esibire e CP_1
depositare tutta la documentazione in possesso dell'Istituto relativa alla patologia denunciata dalla parte ricorrente;
- Accertare
e dichiarare che il sig. è affetto dalla seguente malattia di origine professionale: “Spondilodiscopatie Parte_1 lombari con disturbi neurotrofici cronici”. - Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa della predetta tecnopatia presenta una riduzione dell'integrità psico-fisica permanente, giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000, nella misura del 12% o nella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito della Consulenza Tecnica
d'Ufficio, che sin d'ora si richiede, e per l'effetto - condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 alla corresponsione delle prestazioni economico/assistenziali di cui ha diritto il ricorrente a seguito della malattia professionale contratta dal ricorrente, in misura corrispondente alla percentuale di danno biologico accertato giusta la tabella delle menomazioni istituita con il D.M. 12 luglio 2000 e che sarà meglio quantificato a seguito della Consulenza Tecnica
1 d'Ufficio, sino all'effettivo soddisfo. - Condannare la resistente al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì l'ammissione di CTU, nonché di prova testimoniale.
Rappresentava di aver svolto dal 1996 a oggi, alle dipendenze di varie aziende, attività lavorativa con mansione di manovale edile/conducente furgoni addetto carico-scarico merci/e dal 2015 all'attualità del ricorso, quale carpentiere navale.
Lamentava che tutte le mansioni cui esso è stato adibito hanno determinato la genesi della patologia di cui chiede il riconoscimento quale malattia professionale. Sottolineava che la suddetta malattia professionale rientra nell'ambito delle malattie tabellate. Afferma infatti che: “Nel caso del sig. , è tabellata sia la Parte_1 patologia da cui è affetto, ossia “Spondilodiscoartrosi lombare con disturbi neurotrofici cronici”, sia le lavorazioni a cui è stato adibito che, come visto, rientrano perfettamente tra le “attività di movimentazione manuale di carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci” cosi come previsto dal codice m47.8 della nuova tabella delle malattie professionali in industria ed agricoltura introdotta con il Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000 e la denuncia della malattia professionale è avvenuta entro il termine massimo di indennizzabilità, per cui si ritiene debba pienamente operare il cd. principio di presunzione legale d'origine restando in capo al ricorrente solo l'onere di provare di essere stato adibito alla lavorazione tabellata, di aver sviluppato la patologia e di aver denunciato nel termine prescritto dalla legge dalla cessazione dell'attività lavorativa”.
Il ricorrente, documentava che per la patologia lamentata che in data 03/03/2022 presentava all CP_1 domanda di riconoscimento che, tuttavia, veniva respinta in data 03/08/2022, mentre l'opposizione presentata in data 17/11/2022 non ha avuto esito.
L' si costituiva tempestivamente e pur non contestando le mansioni svolte, contestava CP_1 integralmente, in fatto e in diritto, quando dedotto in ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, sottolineava che non si tratta di malattia tabellata e in quanto tale l'onere della prova della sua esistenza, dell'esposizione a rischio, della durata di tale esposizione e del nesso eziologico tra l'attività lavorativa e la patologia, grava sul ricorrente.
Rilevava che non vi era stato il riconoscimento della suddetta malattia professionale in quanto vi era inidoneità del rischio lavorativo, e contestando l'entità dei postumi richiesti, faceva presente che: “Si richiama però l'attenzione sul questionario del datore di lavoro (doc. n.3) e sul DVR (doc. n. 4) che evidenziano un rischio posture incongrue: TRASCURABILE/ACCETTABILE.
L'attività lavorativa dichiarata testimonia una movimentazione manuale dei carichi che non veniva eseguitoa in maniera continua.”
2 Osservava, pertanto, che trattasi di una patologia ad eziologia multifattoriale e faceva rinvio alla relazione medica della dott.ssa , alla luce della quale non è ravvisabile un nesso di dipendenza causale tra la Per_1 patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta neanche quale fondata probabilità.
Venivano escussi i testi che hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione del ricorrente.
Parte ricorrente depositava in data 26/11/2024 note disposte dal giudice in cui esponeva la riconducibilità della malattia professionale richiesta nell'alveo delle malattie tabellate e insisteva nell'espletamento di CTU.
Veniva, quindi, espletata c.t.u. medica finalizzata a verificare la sussistenza della malattia professionale denunciata e il nesso tra la stessa e lo svolgimento delle mansioni svolte da parte ricorrente.
L' con note a trattazione scritta del 15/10/2025 riportandosi alla relazione del CTU, concludeva CP_1 chiedendo “il rigetto del ricorso in quanto il punteggio non raggiunge il minimo indennizzabile e nel rito previdenziale non sono ammesse sentenze di mero accertamento”.
Parte ricorrente con note a trattazione scritta del 26/11/2025 riportandosi integralmente a quanto dedotto in ricorso ed insistendo nelle conclusioni ivi formulate, confermava le contestazioni e osservazioni fatte alla
CTU chiedendo quindi “Alla luce di quanto esposto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito di accogliere integralmente la domanda, accertando e dichiarando l'origine professionale della patologia diagnosticata come “spondilodiscoartrosi lombare con disturbi neurotrofici cronici”, e attribuendo, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000 e del D.M. 12 luglio 2000, un danno biologico permanente in misura almeno pari al 6%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa a seguito di una rivalutazione peritale da parte dell'Ill.mo Giudicante nella sua qualità di peritus peritorum”.
In caso contrario, chiedeva in subordine che il CTU venisse chiamato a chiarimenti o, in ulteriore subordine, il rinnovo della CTU con nomina di un nuovo perito. Nell'ipotesi, poi, di rigetto della domanda, chiedeva la compensazione delle spese di lite.
All'udienza cartolare, previa disposizione di scambio di note scritte, la causa è stata decisa come da sentenza
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Il ricorso è infondato
Il CTU, dottor , pur avendo confermato la sussistenza della patologia lamentata e il nesso Persona_2 eziologico con l'attività lavorativa, ha riconosciuto, tuttavia, un punteggio inferiore al minimo indennizzabile.
Nello specifico, il CTU ha precisato che: “Le risultanze dell'indagine anamnestica indicano l'esordio della sintomatologia dolorosa a carico del rachide lombare nel 2020 successivamente indagata nel 2022 con indagine RM del rachide lombo-sacrale che pose in evidenza un diffuso quadro di degenerazione disco-somatica caratterizzato da “A L3-L4
3 modesta protrusione discale circonferenziale con debole impronta sul sacco durale e parziale estensione nel versante inferiore dei forami. A L4-L5 protrusione discale circonferenziale che impronta debolmente la parete del sacco durale e si estende nel versante inferiore dei forami, con parziale mascheramento del tessuto adiposo periradicolare, specie a sinistra. A L5-S1 modesta protrusione del disco con debole impronta sul tessuto peridurali. Iniziali note disidratative con riduzione di spessore a carico di disco intersomatico L3-L4. Diffuse irregolarità delle limitanti affrontate per la presenza di piccole ernie intraspongiose a livello lombare, in particolare tra L2-L5, su base mista, anche per effetto di una lipomatosi retrodurale”. E' plausibile ritenere che il suddetto diffuso quadro degenerativo disco-somatico del rachide dorso-lombare evidenziato dall'indagine
RM del 2022 non fosse né di recente insorgenza né unicamente riconducibile alle mansioni lavorative svolte fino a quel momento dal , è tuttavia motivato affermare che tale condizione - relativamente alle attività lavorative di operaio Parte_1 edile e carpentiere navale - abbia indubbiamente contribuito ad amplificarne la vulnerabilità alle sollecitazioni della cerniera dorso lombare, stante la minore elasticità delle strutture muscolo-legamentose e dei dischi intervertebrali, nonché per i già compromessi rapporti tra i metameri vertebrali.
Preso pertanto atto dell'attività lavorativa di operaio edile e di operaio carpentiere navale, svolta dal sig. Parte_1 nei periodi sopra specificati, mansioni caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, per l'espletamento delle quali, per modalità e tempi di esecuzione, da ritenere idonee al determinismo di ripetute sollecitazioni della cerniera dorso-lombare, resa maggiormente vulnerabile da preesistenze degenerative disco-somatiche. Ciò premesso, pare quindi giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbiano equamente concorso le mansioni lavorative di operaio edile e operaio carpentiere navale, espletate dal Ricorrente e la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discosomatica con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali. In conclusione, l'attuale menomazione dell'integrità psico- fisica del rachide lombare da riconoscersi quale MP comporta, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m.
12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 5% (cinque per cento), dalla data della domanda.”
In data 27/06/2025 il difensore di parte ricorrente faceva pervenire osservazioni, secondo cui: “(…..) la difesa del sig. desidera sottoporLe osservazioni in merito alla proposta riduzione del 50% dei postumi Parte_1 riconducibili alla patologia di origine professionale, riduzione motivata dalla presenza di presunte “cause extralavorative” che, allo stato, non risultano puntualmente descritte né comprovate nella bozza di consulenza. In tema di nesso causale, nell'ambito delle malattie professionali, vige il principio di equivalenza causale, senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra (art. 41 c.p.).”
Nel dettaglio contestava che: “In particolare, l'affermazione contenuta nella bozza: “È plausibile ritenere che il suddetto diffuso quadro degenerativo discosomatico del rachide dorso-lombare evidenziato dall'indagine RM del 2022 non fosse né di recente insorgenza né unicamente riconducibile alle mansioni lavorative svolte fino a quel momento dal ...” non Parte_1 risulta supportata da alcun dato probatorio che abbia dignità nel presente procedimento (…..) All'interno della bozza ricevuta non è presente alcuna specificazione in ordine ai fattori estranei alle lavorazioni svolte negli anni dal ricorrente che abbiano
4 potuto, con ragionevole probabilità, causare la patologia denunciata. Non risultano, infatti, descritti la tipologia, la durata e l'intensità delle supposte concause, né sono richiamate fonti bibliografiche sul loro potere patogenetico. Andrebbe poi considerato che, in tema di valutazione del danno, nel particolare ambito delle malattie professionali, la riduzione per causa extralavorativa, è possibile solo se la causa extralavorativa risulti esclusiva o prevalente. In mancanza di prova rigorosa, il danno rimane interamente indennizzabile. In definitiva, nella bozza si conclude per un danno biologico permanente indennizzabile, o meglio non indennizzabile essendo al di sotto della franchigia, pari al 5%”. Concludeva, quindi, le osservazioni affermando che: “Sarebbe auspicabile per una corretta valutazione del danno l'integrazione della visita con scale clinimetriche validate – Oswestry Disability Index e RolandMorris per la disabilità lombare, test di HO modificato e prova di Kramer-Biering-Sørensen per la mobilità, nonché, se del caso, 2.0 per la disabilità globale – tutte CP_2 raccomandate dalle Linee Guida SIMLA-SIML 2024 e idonee a tradurre la menomazione in punti tabellari. Alla luce delle norme e dei precedenti giurisprudenziali richiamati, la decurtazione proposta appare priva di adeguato fondamento sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello metodologico. Con la massima deferenza, si confida pertanto in una rivalutazione della quantificazione del danno indennizzabile in misura pari al 10% o nella percentuale anche minore, ma comunque superiore al 6%, affinché la relazione definitiva rispecchi fedelmente il dettato normativo e la consolidata interpretazione della
Suprema Corte”.
Il CTU rispondeva a tali osservazioni precisando che: “Il Legale di parte Ricorrente ritiene che nella bozza ricevuta non sia presente alcuna specificazione in ordine ai fattori estranei alle lavorazioni svolte negli anni dal ricorrente che abbiano potuto, con ragionevole probabilità , causare la patologia denunciata, trattasi, tuttavia, di lagnanza infondata tenuto conto dell'ineludibile matrice discale degenerativa del rachide lombare del non riconducibile, in virtù del principio del più Parte_1 probabile che non, alle mansioni lavorative saltuariamente svolte dal medesimo.
Corre l'obbligo di richiamare l'attenzione dell'Avv. Lauro sulla inidoneità del rischio derivante dal questionario redatto dal datore di lavoro dal quale risultava che il rischio movimentazione manuale dei carichi fosse da ritenersi trascurabile/accettabile Parte_ e che la non veniva eseguita in maniera continua. Ciò nonostante, seppur con qualche indulgenza, si è comunque ammessa una minimale efficienza lesiva delle “seppur saltuarie” mansioni lavorative caratterizzate da movimentazione manuale di carichi e/o posture incongrue, in virtù di una maggior vulnerabilità rappresentata dalle preesistenze degenerative disco-somatiche. Sul punto è bene precisare che tali preesistenze rilevano sia come concausa di lesione, determinando quindi una maggior fragilità del distretto a sollecitazioni che, in soggetto con rachide lombare integro, non sarebbero state lesive, sia come concausa di menomazione.
Il Legale, nelle sue osservazioni, afferma che nella bozza pervenuta non risulterebbero descritti la tipologia, la durata e l'intensità delle supposte concause, né sarebbero richiamate fonti bibliografiche sul loro potere patogenetico.”
Richiamando quindi l'esito della RM rachide lombo sacrale dell'08/02/2022, il CTU rilevava che: “le riscontrate plurime degenerazioni discali in soggetto 48enne non possono certamente essere qualificate parafisiologiche, bensì
5 francamente patologiche e non vi sarebbe certo la necessità di scomodare fonti bibliografiche per affermarlo, essendo sufficienti i fondamentali della scienza medica che fanno parte del patrimonio di ciascun medico”
Esponeva quindi fonti bibliografiche e concludeva che: “Tornando alla valutazione del danno, sotto il profilo medico-legale ed anatomopatologico, non v'è quindi alcun dubbio nell'affermare che nel caso del sig. la patologica Parte_1 degenerazione discale del rachide lombare unitamente all'assetto scoliotico, rappresentano una causa prevalente nel determinismo di buona parte del quadro menomativo riscontrato a tale livello, configurando, pertanto, una concausa di menomazione.
In conclusione, è quindi giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbiano equamente concorso le mansioni lavorative di operaio edile e operaio carpentiere navale, espletate dal Ricorrente e la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discale spontanea con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali, strumentalmente documentata con certezza.
L'attuale menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare da riconoscersi quale MP comporta quindi, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m. 12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 5% (cinque per cento), dalla data della domanda”
Questa Giudice, tenuto conto anche delle osservazioni mosse alla CTU e le repliche da parte del consulente stesso, ritiene che le conclusioni della consulenza intervenuta dopo un'accurata anamnesi, esame obiettivo ed analisi degli esami strumentali e documentazione prodotti dalla ricorrente, vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n.
5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N°
17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004,
10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
6 Può quindi ritenersi comprovata l'origine “professionale” della malattia oggetto del presente giudizio, non essendovi ragionevoli dubbi in ordine al rapporto causale intercorrente tra mansioni svolte, esposizione a rischio e patologie contratte, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005 n°
753).
Tuttavia, la domanda della ricorrente deve essere respinta, avendo il CTU riconosciuto un punteggio pari al
5%.
Il D.lgs. n. 38/2000 all'art. 13, commi 2 e 3, prevede, infatti, che, in tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale o da infortunio sul lavoro è indennizzabile solo se pari o superiore al
6%. Un danno di percentuale inferiore non è dunque idoneo a determinare il diritto all'indennizzo.
Del resto, con il ricorso introduttivo, il ricorrente non si è limitato a chiedere l'accertamento del nesso causale tra la l'attività lavorativa svolta e la malattia denunciata, ma ha altresì chiesto la condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in rendita o capitale. CP_1
Sul punto si ricorda che la Corte di Cassazione ha in ogni caso affermato che “Costituisce principio consolidato che in caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita, non suscettibile di autonomo accertamento risolvendosi in accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé
e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” Cass. n. 16149/2018 (si veda anche Cass n.
17971/2010, ord. n 3480/2013, ord. n 14961/2015).”
Le spese di lite sono compensate stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c. e quelle di CTU, liquidate CP_ come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Compensa le spese CP_
- Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
Lucca, 27 novembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
7 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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