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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RGAC 1274/2025
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1274/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PANTANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del pro tempore, CP_2 elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
, l Controparte_1 [...]
e ha chiesto “ Controparte_3
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013 (ingiustamente negato dall'Amministrazione) ai fini della progressione di carriera e stipendiale, con obbligo per il
di includere l'anno 2013 nel Controparte_1 calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive, con scatto stipendiale anticipato di 12 mesi e l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (21-28) a quella effettivamente riconosciuta (15-21) con un anno di anticipo, o della diversa classe stipendiale dovuta che dovesse essere accertata e nei diversi tempi che dovessero essere accertati;
2) condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari al suddetto riconoscimento ed a provvedere alla rettifica dell'inquadramento della ricorrente, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio, con ricostruzione della carriera e riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo, con scatto stipendiale anticipato di 12 mesi ed attribuzione della fascia stipendiale successiva (21-28) a quella effettivamente riconosciuta (15-21) con un anno di anticipo, o della diversa classe stipendiale dovuta che dovesse essere accertata e nei diversi tempi che dovessero essere accertati;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive derivanti dall'anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno nella fascia 15-21/21-28, in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, nei limiti della prescrizione quinquennale nella misura di €3.076,83 (lordi) pari ad €2.104,99 netti, relativi alla fascia 15, o, in subordine, nella misura di
€3.979,18 (lordi) pari ad €2.722,33 netti, relativi alla successiva fascia 21 (nel caso di scatto anticipato in questa fascia), determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca applicabili al periodo di riferimento, oltre interessi legali, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il T.F.R. e la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale. Oltre alle ulteriori somme maturande fino alla pronuncia della sentenza”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo di Scuola Secondaria di II grado nella scuola pubblica ed inquadramento nella fascia/classe 15 indicata nel CCNL Istruzione e ricerca – Comparto Scuola a partire dal 26/03/2001, ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche, e ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 Contr sia ai fini giuridici che economici, chiedendo la condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Contr Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda, ritendendola infondata in fatto e diritto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 10/12/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, sia ai fini Contr giuridici che economici, con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera incide negativamente sulla fascia stipendiale spettante. Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013). La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che “la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità 2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 può essere riconosciuto ai soli fini giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Il ricorso, dunque, può trovare parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici.
Le spese di lite, tenuto conto della novità e complessità delle questioni giuridiche sottese, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. Controparte_1
1274/2025 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013; b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 10/12/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la seguente Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 1274/2025, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PANTANO MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
, in Controparte_1 persona del pro tempore, CP_2 elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il
, l Controparte_1 [...]
e ha chiesto “ Controparte_3
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno di servizio 2013 (ingiustamente negato dall'Amministrazione) ai fini della progressione di carriera e stipendiale, con obbligo per il
di includere l'anno 2013 nel Controparte_1 calcolo dell'anzianità di servizio utile per il passaggio alle fasce stipendiali successive, con scatto stipendiale anticipato di 12 mesi e l'attribuzione della fascia stipendiale successiva (21-28) a quella effettivamente riconosciuta (15-21) con un anno di anticipo, o della diversa classe stipendiale dovuta che dovesse essere accertata e nei diversi tempi che dovessero essere accertati;
2) condannare l'Amministrazione resistente ad adottare tutti gli adempimenti necessari al suddetto riconoscimento ed a provvedere alla rettifica dell'inquadramento della ricorrente, includendo l'anno 2013 nel computo dell'anzianità di servizio, con ricostruzione della carriera e riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nel medesimo arco di tempo, con scatto stipendiale anticipato di 12 mesi ed attribuzione della fascia stipendiale successiva (21-28) a quella effettivamente riconosciuta (15-21) con un anno di anticipo, o della diversa classe stipendiale dovuta che dovesse essere accertata e nei diversi tempi che dovessero essere accertati;
3) condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive derivanti dall'anticipazione di uno scatto stipendiale di un anno nella fascia 15-21/21-28, in conseguenza del riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica, nei limiti della prescrizione quinquennale nella misura di €3.076,83 (lordi) pari ad €2.104,99 netti, relativi alla fascia 15, o, in subordine, nella misura di
€3.979,18 (lordi) pari ad €2.722,33 netti, relativi alla successiva fascia 21 (nel caso di scatto anticipato in questa fascia), determinabile sulla base delle tabelle stipendiali allegate al CCNL Comparto Istruzione e Ricerca applicabili al periodo di riferimento, oltre interessi legali, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa e/o che il giudice adito vorrà liquidare, anche con valutazione equitativa, nonché al pagamento di tutti gli emolumenti accessori e connessi alle suddette differenze retributive, inclusi il T.F.R. e la Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa, nei limiti della prescrizione quinquennale. Oltre alle ulteriori somme maturande fino alla pronuncia della sentenza”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente, premesso di essere docente di ruolo di Scuola Secondaria di II grado nella scuola pubblica ed inquadramento nella fascia/classe 15 indicata nel CCNL Istruzione e ricerca – Comparto Scuola a partire dal 26/03/2001, ha dedotto che non si è tenuto conto dell'anno 2013 ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio e delle progressioni economiche, e ha quindi chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'annualità 2013 Contr sia ai fini giuridici che economici, chiedendo la condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Contr Il si è costituito ed ha chiesto il rigetto della domanda, ritendendola infondata in fatto e diritto.
Ritenuta la causa documentalmente istruita, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'udienza del 10/12/2025, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Giova in via preliminare inquadrare il petitum e la causa petendi del giudizio.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, al riconoscimento del servizio prestato nell'annualità 2013, nella ricostruzione di carriera, sia ai fini Contr giuridici che economici, con condanna del al pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi.
Parte ricorrente ha, in particolare, contestato il mancato riconoscimento dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013 e ha evidenziato che tale mancato riconoscimento nella ricostruzione della carriera incide negativamente sulla fascia stipendiale spettante. Giova sul punto richiamare la normativa e la giurisprudenza di riferimento.
Il d.l. n. 78/2010 all'art. 9 comma 21, ha previsto che «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici».
Inoltre, al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013). La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia, è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Con riguardo, invece, all'annualità 2013 l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 è intervenuto a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012.
A dirimere tale quadro interpretativo è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 310 del 2023 che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco" (Corte Cost. n. 310/2013).
Il Giudice delle Leggi ha, infatti, ritenuto che mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2010/2013 avevano conseguito il passaggio (di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della "non utilità" a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento.
In altri termini la "sterilizzazione" si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, e da ultimo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1727/2025, non ravvisando profili di illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate sulla base del vaglio fornito dalla Corte Costituzionale, ha evidenziato che “la non utilità degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della sterilizzazione qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici”. La Cassazione nella sentenza n. 1727/2025, superando il precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 16133/2024 - limitatamente “alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali” -, ha dunque ritenuto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Orbene, nel caso oggetto di giudizio parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio prestato come docente nell'annualità 2013 sia ai fini giuridici sia ai fini economici, in funzione del corretto inserimento nella fascia stipendiale, con condanna al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità 2013.
Alla luce di principi sopra richiamati, deve ritenersi che il servizio prestato dalla parte ricorrente nell'annualità 2013 può essere riconosciuto ai soli fini giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Il ricorso, dunque, può trovare parziale accoglimento, nei limiti del riconoscimento dei soli effetti giuridici del servizio prestato nell'annualità 2013, essendo rigettato per la restante parte, quanto al riconoscimento ai fini economici.
Le spese di lite, tenuto conto della novità e complessità delle questioni giuridiche sottese, vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
, nella causa iscritta al n. Controparte_1
1274/2025 R.G.A.C, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'intero servizio prestato per l'annualità 2013; b) Rigetta per il resto il ricorso;
c) Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 11/12/2025
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Rossella Giusi Pastore