Ordinanza cautelare 7 giugno 2022
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/09/2025, n. 16324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16324 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16324/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04776/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4776 del 2022, proposto da
DI Di Lelio, rappresentato e difeso dagli avvocati Ida Tomasiello, Andrea De' Longis, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del provvedimento di rigetto della richiesta di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania datato 20 gennaio 2022;
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 giugno 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Ministero resistente ha rigettato la richiesta di riconoscimento ai fini dell’abilitazione all’insegnamento in Italia della qualifica professionale conseguita in Romania;
Rilevato che in vista dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato una nota con la quale dichiara che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione del ricorso, è venuto meno l’interesse a coltivare le domande proposte nell’ambito del presente giudizio stante il conseguimento dell’abilitazione a livello nazionale e la successiva immissione in ruolo;
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, infine, che l’andamento del giudizio giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Massimiliano Balloriani, Presidente FF
Francesco Elefante, Consigliere
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Massimiliano Balloriani |
IL SEGRETARIO