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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1093/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.06.2025
da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maria Mastropierro, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nata a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GI SI, in virtù di procura alle liti in atti;
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle condizioni di cui al predetto ricorso, qui ad intendersi integralmente richiamato e trascritto.
A sostegno della spiegata domanda hanno dedotto di aver contratto matrimonio, con rito civile, in Molfetta, il 12.02.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel
Comune, sotto il n. 5, parte I, per l'anno 2015), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, hanno ulteriormente dedotto che dalla unione coniugale non sono nati figli e di essere separati a far dal 02.09.2024, data in cui è stata pubblicata la sentenza, emessa da questo Tribunale (passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.03.2025) che ha recepito la convenzione sottoscritta depositata dalle parti.
Le parti con il predetto ricorso introduttivo, esercitando la relativa facoltà, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle stesse con il deposito di note scritte;
quindi, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dato atto della comune volontà di non riconciliarsi e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 03.11.2025.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
In ordine alle spese di lite, la volontà delle parti e il favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie delle controversie, depongono nel senso di ritenerle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in Molfetta, il
12.02.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune, sotto il n. 5, parte I, per l'anno 2015) da e , alle condizioni di cui al Parte_1 CP_1 ricorso congiunto depositato il 04.06.2025, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) compensa le spese di lite;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Francesco Pellecchia Presidente
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel.
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 04.06.2025
da
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Maria Mastropierro, in virtù di procura alle liti in atti;
e
, nata a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
GI SI, in virtù di procura alle liti in atti;
- Ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio tra loro contratto, alle condizioni di cui al predetto ricorso, qui ad intendersi integralmente richiamato e trascritto.
A sostegno della spiegata domanda hanno dedotto di aver contratto matrimonio, con rito civile, in Molfetta, il 12.02.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel
Comune, sotto il n. 5, parte I, per l'anno 2015), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dunque, hanno ulteriormente dedotto che dalla unione coniugale non sono nati figli e di essere separati a far dal 02.09.2024, data in cui è stata pubblicata la sentenza, emessa da questo Tribunale (passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 14.03.2025) che ha recepito la convenzione sottoscritta depositata dalle parti.
Le parti con il predetto ricorso introduttivo, esercitando la relativa facoltà, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle stesse con il deposito di note scritte;
quindi, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno dato atto della comune volontà di non riconciliarsi e hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto in data 03.11.2025.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non è contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
In ordine alle spese di lite, la volontà delle parti e il favor dell'ordinamento per le soluzioni bonarie delle controversie, depongono nel senso di ritenerle integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto, con rito civile, in Molfetta, il
12.02.2015 (trascritto negli atti dello stato civile di quel Comune, sotto il n. 5, parte I, per l'anno 2015) da e , alle condizioni di cui al Parte_1 CP_1 ricorso congiunto depositato il 04.06.2025, che qui si intende richiamato e trascritto;
2) compensa le spese di lite;
3) manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Molfetta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 18.11.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli dott. Francesco Pellecchia