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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/12/2024, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6229/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 29/10/2024
Da: , Parte_1
con l'avv. VASCELLARI GIOVANNA
e: , Parte_2
con l'avv. BREDA ELISABETTA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per Per_ ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli e nati Per_2
a Conegliano, rispettivamente il 08/06/2017 e il 23/07/2019 dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 20 e 25 novembre 2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
Per_ 1) I figli e saranno affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la residenza Per_2
della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore interesse dei minori e precisamente quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale i figli si troveranno in quel momento. I genitori si impegnano alla massima comunicazione e collaborazione tra loro nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena e favorire la continuità del rapporto degli stessi con entrambi in via paritaria, nonché con i parenti di entrambi.
2) Il IG. rimarrà nell'immobile già casa familiare, di proprietà del medesimo, mentre la Pt_2
IG.ra si allontanerà dalla stessa per trasferirsi con i figli entro e non oltre il giorno 10 Pt_1
novembre 2024. Ella asporterà, entro la medesima data, gli effetti personali propri e dei figli, biancheria propria e dei figli, complementi di arredo e suppellettili di sua proprietà (come da elenco allegato sottoscritto dalle parti).
3) Fermo il più ampio potere di visita, il padre starà con i figli secondo le seguenti modalità a settimane alterne:
- durante la prima settimana, il lunedì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola e il venerdì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino alle ore 21,00 quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
nell'altra settimana, dal venerdì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino al Per_ martedì mattina quando li accompagnerà a scuola. I figli e proseguiranno nella pratica Per_2
sportiva del rugby presso A.S.D. Conegliano Rugby in Conegliano (TV) con orario 18.30-19.30 nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì e saranno accompagnati dal genitore al quale in quel momento saranno affidati. Qualora le esigenze organizzative dovessero modificarsi, previo accordo scritto con un anticipo di almeno 2 giorni fra i genitori, il padre terrà con sé i figli almeno due giorni di cui almeno uno con pernotto durante la settimana e, a settimane alterne, durante il fine settimana.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori favoriranno la parità dei giorni goduti;
i figli trascorrendo il giorno di Natale con l'uno e il giorno di Capodanno con l'altro genitore, indicativamente dalla fine delle lezioni scolastiche al 30.12. ore 18.00 con un genitore e dalla sera del
30.12 al rientro a scuola con l'altro, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro, precisamente dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua ore 20.00 con uno e dalle 20.00 del giorno di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternandolo negli anni;
i figli Per_
e trascorreranno il Natale 2024 con il padre e quindi la Pasqua 2025 con la madre. Per_2
I genitori favoriranno l'alternarsi nei giorni festivi/ponti (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il ponte di “tutti i santi”, 8 dicembre) e nella richiesta di eventuali permessi “per malattia figlio” o per necessità di tipo medico-sanitario dei minori.
Si informeranno reciprocamente in relazione agli impegni lavorativi con sufficiente anticipo e sui luoghi ove i figli trascorreranno soggiorni o vacanze con l'uno o l'altro, garantendo sempre un contatto quotidiano telefonico con i minori.
Le suddette condizioni di esercizio della genitorialità potranno essere modificate concordemente per necessità dei genitori o dei figli.
Le suddette indicazioni debbono intendersi quali “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in via anticipata, entro e non oltre il giorno 15 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, mediante bonifico bancario la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT in via automatica, prendendo come data di riferimento il giorno del provvedimento giudiziale.
5) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori per la quota di metà ciascuno, per la cui regolamentazione si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, precisando sin d'ora che le spese straordinarie superiori a 50 Euro andranno previamente concordate, nelle spese straordinarie da dividersi al 50% è ricompresa la retta di € 180,00 mensili per la Scuola Materna di
. Il rimborso pro quota dovrà essere corrisposto al genitore che ha anticipato l'intera somma Per_2
entro 15 giorni dalla richiesta scritta.
6) L'assegno unico, attualmente di € 398,80 continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre
. La deduzione degli oneri di famiglia, di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986 e successive Parte_1
modifiche, relativa ai figli, verrà beneficiata dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa. 7) Le parti dichiarano di aver definito compiutamente con atto separato ogni altra questione economica- finanziaria.
8) I ricorrenti prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio del passaporto per l'espatrio dei figli minori.
9) Le condizioni di cui al presente ricorso si applicheranno dalla data in cui la IG.ra lascerà Pt_1
la casa familiare per trasferirsi nella nuova casa con i figli. Qualora il trasferimento avvenga in data successiva al 7 novembre 2024, la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verrà ridotta proporzionalmente per la mensilità di novembre 2024.
10) Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 6229/2024
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso con ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473bis.51 cod. proc. civ. depositato il 29/10/2024
Da: , Parte_1
con l'avv. VASCELLARI GIOVANNA
e: , Parte_2
con l'avv. BREDA ELISABETTA
Conclusioni congiunte delle parti:
Le parti concludono come da ricorso e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale per Per_ ottenere la regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra questi e i figli e nati Per_2
a Conegliano, rispettivamente il 08/06/2017 e il 23/07/2019 dalla relazione more uxorio dei ricorrenti. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in data 20 e 25 novembre 2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti che di seguito si riportano integralmente:
Per_ 1) I figli e saranno affidati congiuntamente ai genitori con collocazione presso la residenza Per_2
della madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso per le decisioni di maggiore interesse dei minori e precisamente quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, che saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori. Le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale i figli si troveranno in quel momento. I genitori si impegnano alla massima comunicazione e collaborazione tra loro nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena e favorire la continuità del rapporto degli stessi con entrambi in via paritaria, nonché con i parenti di entrambi.
2) Il IG. rimarrà nell'immobile già casa familiare, di proprietà del medesimo, mentre la Pt_2
IG.ra si allontanerà dalla stessa per trasferirsi con i figli entro e non oltre il giorno 10 Pt_1
novembre 2024. Ella asporterà, entro la medesima data, gli effetti personali propri e dei figli, biancheria propria e dei figli, complementi di arredo e suppellettili di sua proprietà (come da elenco allegato sottoscritto dalle parti).
3) Fermo il più ampio potere di visita, il padre starà con i figli secondo le seguenti modalità a settimane alterne:
- durante la prima settimana, il lunedì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino al martedì mattina quando li accompagnerà a scuola e il venerdì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino alle ore 21,00 quando li accompagnerà a casa della madre dopo avere cenato con loro;
nell'altra settimana, dal venerdì dall'orario del termine della scuola ove li preleverà sino al Per_ martedì mattina quando li accompagnerà a scuola. I figli e proseguiranno nella pratica Per_2
sportiva del rugby presso A.S.D. Conegliano Rugby in Conegliano (TV) con orario 18.30-19.30 nei pomeriggi di martedì, mercoledì e venerdì e saranno accompagnati dal genitore al quale in quel momento saranno affidati. Qualora le esigenze organizzative dovessero modificarsi, previo accordo scritto con un anticipo di almeno 2 giorni fra i genitori, il padre terrà con sé i figli almeno due giorni di cui almeno uno con pernotto durante la settimana e, a settimane alterne, durante il fine settimana.
Durante le vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno tre settimane anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno.
Durante le festività natalizie e pasquali i genitori favoriranno la parità dei giorni goduti;
i figli trascorrendo il giorno di Natale con l'uno e il giorno di Capodanno con l'altro genitore, indicativamente dalla fine delle lezioni scolastiche al 30.12. ore 18.00 con un genitore e dalla sera del
30.12 al rientro a scuola con l'altro, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua con l'uno e il giorno di Pasquetta con l'altro, precisamente dalla fine delle lezioni alla sera di Pasqua ore 20.00 con uno e dalle 20.00 del giorno di Pasqua al rientro a scuola con l'altro, alternandolo negli anni;
i figli Per_
e trascorreranno il Natale 2024 con il padre e quindi la Pasqua 2025 con la madre. Per_2
I genitori favoriranno l'alternarsi nei giorni festivi/ponti (Carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, il ponte di “tutti i santi”, 8 dicembre) e nella richiesta di eventuali permessi “per malattia figlio” o per necessità di tipo medico-sanitario dei minori.
Si informeranno reciprocamente in relazione agli impegni lavorativi con sufficiente anticipo e sui luoghi ove i figli trascorreranno soggiorni o vacanze con l'uno o l'altro, garantendo sempre un contatto quotidiano telefonico con i minori.
Le suddette condizioni di esercizio della genitorialità potranno essere modificate concordemente per necessità dei genitori o dei figli.
Le suddette indicazioni debbono intendersi quali “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa.
4) Il sig. corrisponderà alla sig.ra in via anticipata, entro e non oltre il giorno 15 di Pt_2 Pt_1 ogni mese, mediante bonifico bancario la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, da rivalutarsi, annualmente, secondo gli indici ISTAT in via automatica, prendendo come data di riferimento il giorno del provvedimento giudiziale.
5) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori per la quota di metà ciascuno, per la cui regolamentazione si rinvia al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, precisando sin d'ora che le spese straordinarie superiori a 50 Euro andranno previamente concordate, nelle spese straordinarie da dividersi al 50% è ricompresa la retta di € 180,00 mensili per la Scuola Materna di
. Il rimborso pro quota dovrà essere corrisposto al genitore che ha anticipato l'intera somma Per_2
entro 15 giorni dalla richiesta scritta.
6) L'assegno unico, attualmente di € 398,80 continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre
. La deduzione degli oneri di famiglia, di cui all'art. 12 del D.P.R. 917/1986 e successive Parte_1
modifiche, relativa ai figli, verrà beneficiata dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa. 7) Le parti dichiarano di aver definito compiutamente con atto separato ogni altra questione economica- finanziaria.
8) I ricorrenti prestano sin d'ora il loro assenso al rilascio del passaporto per l'espatrio dei figli minori.
9) Le condizioni di cui al presente ricorso si applicheranno dalla data in cui la IG.ra lascerà Pt_1
la casa familiare per trasferirsi nella nuova casa con i figli. Qualora il trasferimento avvenga in data successiva al 7 novembre 2024, la somma di € 350,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli verrà ridotta proporzionalmente per la mensilità di novembre 2024.
10) Spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/11/2024
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca