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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/11/2025, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10605 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DE CESARE Gianluca ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Dalmazia, n. 179
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 25.07.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1 formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.05.2024), oltre spese di lite. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “esiti di Quart mammella dx già sottoposta a RT per CA in situ, pregresso infarto miocardico acuto (SCA-NSTEMI) sottoposto a rivascolarizzazione chirurgica, ipertensione arteriosa, osteoartrosi, sindrome ansioso depressiva”, con la conferma della valutazione di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% con revisione prevista nel mese di giugno 2025 senza beneficio dell'indennità di accompagnamento” espressa dalla
Commissione Invalidi Civili di Modugno (A.S.L. BA) in data 03.06.2024.
Infatti, a seguito di esame obiettivo, sono state riscontrate “discrete condizioni generali di nutro-sanguificazione”; l'istante è parsa “vigile, orientata, collaborante”, con deambulazione e cambi posturali “autonomi”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella riproposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u., che, in sede di replica alle osservazioni alla bozza peritale, aveva precisato che “la sig.ra risulta autonoma sia per quanto riguarda le capacità deambulatorie, sia per quanto riguarda gli atti quotidiani della vita, così come si può facilmente dedurre dall'esame obiettivo dell'elaborato peritale e dall'attenta analisi delle patologie descritte nelle conclusioni”.
pag. 2/3 Di talché, la domanda va rigettata.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in persona del Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Luisa
TRAVERSA, all'udienza del 20 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c.
nella causa di previdenza iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10605 dell'anno 2025
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. DE CESARE Gianluca ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla via Dalmazia, n. 179
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. PUNZI Cosimo Nicola, elettivamente domiciliato presso la propria avvocatura distrettuale in Bari, alla via Putignani, n. 108
- Resistente -
FATTO E DIRITTO
In data 25.07.2025 entro il termine perentorio di trenta giorni dalla Parte_1 formulazione della dichiarazione di dissenso, depositava il ricorso introduttivo del giudizio di merito e contestava le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, chiedendo il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1, legge n. 18 del 1980, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (22.05.2024), oltre spese di lite. L' si costituiva in giudizio ed eccepiva l'infondatezza della domanda. CP_1
Il ricorso è infondato.
L'art. 1 della legge n. 18 del 1980 prevede il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento in favore di soggetti ciechi assoluti, mutilati ed invalidi civili, totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli artt. 2 e 12 della legge n.
118 del 1971, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie abbiano accertato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, poiché non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.
Nel caso di specie, la ricorrente è risultata affetta da “esiti di Quart mammella dx già sottoposta a RT per CA in situ, pregresso infarto miocardico acuto (SCA-NSTEMI) sottoposto a rivascolarizzazione chirurgica, ipertensione arteriosa, osteoartrosi, sindrome ansioso depressiva”, con la conferma della valutazione di soggetto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98) grave 100% con revisione prevista nel mese di giugno 2025 senza beneficio dell'indennità di accompagnamento” espressa dalla
Commissione Invalidi Civili di Modugno (A.S.L. BA) in data 03.06.2024.
Infatti, a seguito di esame obiettivo, sono state riscontrate “discrete condizioni generali di nutro-sanguificazione”; l'istante è parsa “vigile, orientata, collaborante”, con deambulazione e cambi posturali “autonomi”.
Ciò posto, occorre evidenziare che i motivi di contestazione addotti nella presente fase di merito consistono esclusivamente nella riproposizione di doglianze già sottoposte alla valutazione del c.t.u., che, in sede di replica alle osservazioni alla bozza peritale, aveva precisato che “la sig.ra risulta autonoma sia per quanto riguarda le capacità deambulatorie, sia per quanto riguarda gli atti quotidiani della vita, così come si può facilmente dedurre dall'esame obiettivo dell'elaborato peritale e dall'attenta analisi delle patologie descritte nelle conclusioni”.
pag. 2/3 Di talché, la domanda va rigettata.
Va dichiarato il non luogo a provvedere in merito alle spese di lite, atteso il deposito dell'autodichiarazione sottoscritta dalla parte, che attesta, ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., il diritto all'esenzione dal relativo pagamento per i redditi percepiti nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 25.07.2025, nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara il non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Bari, 20 novembre 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Luisa Traversa
pag. 3/3