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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/10/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 704 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Jose' Rafael Gabrielli del Foro di Teramo;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 30.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14 maggio 2011, i coniugi e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Colli del Tronto (AP), regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune;
- all'atto del matrimonio, i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio minore , in data 04 luglio 2012; Per_1
- la famiglia risiede in Colli del Tronto (AP), alla Via Salaria n. 248, presso l'immobile di proprietà esclusiva del Sig. ; Parte_1
- a causa di divergenze caratteriali e di insanabili contrasti, la convivenza tra i coniugi
è divenuta intollerabile, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto matrimoniale. Ogni tentativo di riconciliazione è risultato vano;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. Lo stesso avrà collocazione prevalente presso la casa familiare sita in Colli del Tronto, via Salaria n. 248 con la madre;
3. la detta casa familiare, sita in Colli del Tronto (AP), Via Salaria n. 248, di proprietà esclusiva del sig. , con quanto in essa contenuto, viene assegnata in Parte_1
godimento alla sig.ra , in quanto genitore collocatario del figlio Parte_2
minore ed in ragione di detta collocazione;
4. il padre ha già lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi in altra unità abitativa autonoma di sua proprietà sita al piano terra del medesimo immobile in cui è ubicata la casa coniugale;
5. il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni: il lunedì, dalle ore 17:00 fino all'ora di cena, che il minore consumerà con la madre;
il martedì e il giovedì, per la cena, a partire dalle ore 19:15;
a settimane alterne, il mercoledì o il venerdì, dalle ore 17:00 fino all'ora di cena, che il minore consumerà con la madre;
i fine settimana saranno alternati: un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) con il padre e quello successivo con la madre;
6. il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in maniera alternata tra i genitori
(nel senso che trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il primo gennaio, con uno la
Vigilia di Pasqua e Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, e così via in maniera alternata di anno in anno) così come le altre festività infra-annuali. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, i cui periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
7. il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. i genitori sosterranno le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Protocollo d'intesa in materia di famiglia del
Tribunale di Ascoli Piceno;
9. l'Assegno Unico Universale per il figlio a carico sarà percepito integralmente dalla
Sig.ra Parte_2
10. i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e pertanto non si prevede alcun assegno reciproco;
11. stante la conformazione delle utenze relative alle distinte unità abitate dai genitori si prevede quanto segue: Utenza elettrica: la Sig.ra si intesterà l'utenza Parte_2
esistente e ne sosterrà i costi;
il Sig. attiverà un'utenza autonoma per la Pt_1
propria abitazione. Utenza gas: la Sig.ra si intesterà il contratto e ne Parte_2
sosterrà i costi. Utenze idrica e Telefonica: rimarranno intestate al Sig. la Pt_1
Sig.ra verserà allo stesso, con cadenza semestrale, la cifra pari al 50% Parte_2
dell'importo complessivo delle bollette pagate.
Con decreto datato 03.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelli del figlio minore . Per_1
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colli del Tronto (AP) in quanto l'atto è stato iscritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 2011, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- spese compensate.
- Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 704 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 30.06.2025 da: nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Rosalinda Paolini del Foro di Ascoli Piceno e
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), residente in [...], C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Jose' Rafael Gabrielli del Foro di Teramo;
avente ad oggetto: separazione consensuale;
conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 30.06.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 14 maggio 2011, i coniugi e contraevano Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Colli del Tronto (AP), regolarmente trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune;
- all'atto del matrimonio, i coniugi optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione è nato il figlio minore , in data 04 luglio 2012; Per_1
- la famiglia risiede in Colli del Tronto (AP), alla Via Salaria n. 248, presso l'immobile di proprietà esclusiva del Sig. ; Parte_1
- a causa di divergenze caratteriali e di insanabili contrasti, la convivenza tra i coniugi
è divenuta intollerabile, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto matrimoniale. Ogni tentativo di riconciliazione è risultato vano;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente al Tribunale adito, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori, Per_1
con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di maggiore interesse relative alla sua istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore. Lo stesso avrà collocazione prevalente presso la casa familiare sita in Colli del Tronto, via Salaria n. 248 con la madre;
3. la detta casa familiare, sita in Colli del Tronto (AP), Via Salaria n. 248, di proprietà esclusiva del sig. , con quanto in essa contenuto, viene assegnata in Parte_1
godimento alla sig.ra , in quanto genitore collocatario del figlio Parte_2
minore ed in ragione di detta collocazione;
4. il padre ha già lasciato l'abitazione coniugale per stabilirsi in altra unità abitativa autonoma di sua proprietà sita al piano terra del medesimo immobile in cui è ubicata la casa coniugale;
5. il padre, salvo diversi accordi tra le parti, potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni: il lunedì, dalle ore 17:00 fino all'ora di cena, che il minore consumerà con la madre;
il martedì e il giovedì, per la cena, a partire dalle ore 19:15;
a settimane alterne, il mercoledì o il venerdì, dalle ore 17:00 fino all'ora di cena, che il minore consumerà con la madre;
i fine settimana saranno alternati: un fine settimana (dal sabato mattina alla domenica sera) con il padre e quello successivo con la madre;
6. il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali in maniera alternata tra i genitori
(nel senso che trascorrerà con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale, con un genitore il 31 dicembre e con l'altro il primo gennaio, con uno la
Vigilia di Pasqua e Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, e così via in maniera alternata di anno in anno) così come le altre festività infra-annuali. Durante le vacanze estive, il minore trascorrerà quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, i cui periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno;
7. il padre verserà alla madre a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio , la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), da Per_1
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario su conto corrente che verrà indicato dalla madre. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
8. i genitori sosterranno le spese straordinarie per il figlio nella misura del 50% ciascuno, secondo le linee guida del Protocollo d'intesa in materia di famiglia del
Tribunale di Ascoli Piceno;
9. l'Assegno Unico Universale per il figlio a carico sarà percepito integralmente dalla
Sig.ra Parte_2
10. i sig.ri e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Parte_2
autosufficienti e pertanto non si prevede alcun assegno reciproco;
11. stante la conformazione delle utenze relative alle distinte unità abitate dai genitori si prevede quanto segue: Utenza elettrica: la Sig.ra si intesterà l'utenza Parte_2
esistente e ne sosterrà i costi;
il Sig. attiverà un'utenza autonoma per la Pt_1
propria abitazione. Utenza gas: la Sig.ra si intesterà il contratto e ne Parte_2
sosterrà i costi. Utenze idrica e Telefonica: rimarranno intestate al Sig. la Pt_1
Sig.ra verserà allo stesso, con cadenza semestrale, la cifra pari al 50% Parte_2
dell'importo complessivo delle bollette pagate.
Con decreto datato 03.07.2025 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore, cui delegava la trattazione del procedimento, e fissava, per la comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del 18.09.2025, la quale veniva sostituita con lo scambio di note scritte.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta è fondata e merita, pertanto, accoglimento in quanto è venuta meno l'affezione, nonché la convivenza tra i coniugi, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dagli stessi. Osserva, altresì, il
Collegio che le condizioni concordemente stabilite dalle parti nei termini sopra riportati appaiono idonee ed adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime, nonché quelli del figlio minore . Per_1
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto tra le parti, ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2
indicate nel ricorso introduttivo per come sopra riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colli del Tronto (AP) in quanto l'atto è stato iscritto nel Registro atti di matrimonio di detto Comune all'Anno 2011, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1;
- spese compensate.
- Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 6/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi