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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1504/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9159/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015561842000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1248/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione e per decadenza dell'azione di finanza ex art. 25 dpr 602/73.
AdER ha controdedotto che le doglianze relative al procedimento impositivo vanno rivolte all'ente creditore, nel caso di specie la Regione Campania, e che la cartella è stata emessa entro il termine previsto dall'art. 25 dpr 602/73.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato, dal momento che la Regione Campania, pur avendo ricevuto la notificazione via pec del ricorso e nonostante l'indicazione della medesima nella nota di iscrizione a ruolo, non si è costituita in giudizio e in questo modo non ha risposto alla specifica contestazione della ricorrente, che ha contestato di avere ricevuto la notificazione dell'avviso prodromico alla cartella. Ne consegue che non vi è prova del fatto che la ricorrente abbia ricevuto l'avviso necessariamente prodromico alla cartella, sicché il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER, in solido, al rimborsoin favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in trecento,00 euro oltre rimborso spese generali, cap, iva e rimborso del cut, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente resosene antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIOFFI FURIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9159/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250015561842000 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1248/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto dalla Sig.ra Ricorrente_1, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 546/92, notificato telematicamente;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 tempestivamente;
si sono costituiti in giudizio gli uffici resistenti entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXII sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il giudice monocratico indicato in calce;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e le parti non hanno depositato altro entro il termine decadenziale ex art. 32; all'udienza fissata per la trattazione il giudice monocratico, come da verbale, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, ha pronunziato la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna una CARTELLA DI PAGAMENTO PER TASSA AUTO 2019, lamentando che nessun atto prodromico è mai stato notificato e comunque il tributo è ormai estinto per prescrizione e per decadenza dell'azione di finanza ex art. 25 dpr 602/73.
AdER ha controdedotto che le doglianze relative al procedimento impositivo vanno rivolte all'ente creditore, nel caso di specie la Regione Campania, e che la cartella è stata emessa entro il termine previsto dall'art. 25 dpr 602/73.
La Regione Campania non si è costituita in giudizio entro il termine decadenziale previsto dall'art. 32 dlgs n. 546/1992.
Il giudice monocratico osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato, dal momento che la Regione Campania, pur avendo ricevuto la notificazione via pec del ricorso e nonostante l'indicazione della medesima nella nota di iscrizione a ruolo, non si è costituita in giudizio e in questo modo non ha risposto alla specifica contestazione della ricorrente, che ha contestato di avere ricevuto la notificazione dell'avviso prodromico alla cartella. Ne consegue che non vi è prova del fatto che la ricorrente abbia ricevuto l'avviso necessariamente prodromico alla cartella, sicché il ricorso va accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania e AdER, in solido, al rimborsoin favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in trecento,00 euro oltre rimborso spese generali, cap, iva e rimborso del cut, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente resosene antistatario.