Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 316/24 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 4 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 316/24 R.G.L. e vertente
TRA
(p.i. ), in persona del Presidente del Parte_1 P.IVA_1
Cda, con sede in Messina, Viale Principe Umberto 89, ivi elettivamente domiciliata in Corso Cavour 178, presso lo studio dell'avv. Corrado Martelli, c.f. C.F._1
pec 0903710648, che la rappresenta e
[...] Email_1 difende-Appellante
CONTRO
nato a [...], il [...] e ivi residente C.da Grazia - CP_1
Castanea, c.f elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 dell'avv. Francesco Russo in Messina, Via S. Elia 11, c.f. , pec C.F._3
–Appellato Email_2
E nei confronti di
c.f. , con sede Controparte_2 P.IVA_2 in Roma Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente, rappresentato e difeso CP_ dall'avv. Michela Foti (c.f. – avv.michela. - C.F._4 Email_3 gov.it – fax 0905724777) dell'avvocatura dell'istituto, con la medesima elettiva- mente domiciliato anche in Messina Via Armeria 1. –Appellato
OGGETTO: tempo determinato- appello avverso la sentenza del Giudice del la- voro di Messina n° 1177 pubblicata in data 11 giugno 2024
CONCLUSIONI
Re: omissis- 2) Annullare e comunque riformare Parte_1
l'impugnata sentenza. 3) Condannare in caso di accoglimento il ricorrente alla restituzione delle somme liquidate ed incassate. 4) Con vittoria di spese ed onorari di causa del doppio grado.
: rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata con vittoria di CP_1
spese e competenze di entrambi i gradi.
Insiste, se del caso anche in punto prescrizione dei contributi previdenziali, CP_2 per una pronuncia secondo diritto e giustizia. Con ogni conseguente decisione in ordine alle spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina, narrava di essere Controparte_3 stato assunto in data 13 luglio 2016 dalla (di seguito Parte_1
") a tempo determinato, con termine fissato al 12 ottobre 2016. Narrava Parte_1 che il contratto di lavoro era stato prorogato al 10 gennaio 207, poi al 9 luglio 2017, all'8 gennaio 2018 e infine al 7 luglio 2018 e che, dopo la pausa estiva, Parte_1
l'aveva nuovamente assunto per sei mesi in data 27 ottobre 2018. Deduceva di avere sempre svolto le mansioni di ausiliario socio sanitario e lamentava che Parte_1 aveva ignorato la lettera dell'8 maggio 2019 di richiesta di assunzione a tempo indeterminato con diritto di precedenza ex art. 24 comma 1 D.LGS. 81/2015 e il messaggio pec 13 settembre 2019 in cui chiedeva la trasformazione in contratto a tempo indeterminato per illegittimità delle proroghe.
Chiedeva che, dichiarata l'illegittimità del contratto 13 luglio 2016 e delle proroghe ai sensi dell'art. 19 comma 2 D.LGS. 81/2015 e di quello del 27 ottobre
2018 per violazione dell'art. 19 comma 3, venisse dichiarata la conversione del contratto con condanna di al risarcimento del danno e all'integrazione di Parte_1 retribuzione e contributi.
Resistendo previa integrazione del contraddittorio nei confronti Parte_1 CP_ dell con sentenza n° 1177 depositata in data 11 giugno 2024 il giudice di primo grado il tribunale ha dichiarato la trasformazione a decorrere dalla stipula del con- tratto 27 ottobre 2018 e condannato la convenuta a pagare all'attore quattro mensi- lità dell'ultima retribuzione e a rimborsarle le spese, compensandole nei confronti CP_ dell ha proposto appello con ricorso depositato in data 4 luglio 2024. Nella Parte_1 CP_ resistenza di , costituitosi anche l la causa è stata trattata con CP_1 le forme dell'art. 127ter c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 4 febbraio 2025 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data.
Depositate tempestivamente le note, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Il tribunale ha ritenuto applicabile alla controversia il D.Lgs. 81/2015, e in par- ticolare l'art. 19 comma 2, constatando che, considerate le proroghe e l'ultimo rin- novo, il rapporto era durato oltre due anni, rilevando che l'ultimo contratto era stato stipulato dopo l'entrata in vigore del D.L. 87/2018. Ha dunque applicato l'art. 28 D.
Lgs. 81/2015 disponendo, oltre alla trasformazione, la condanna all'indennità onni- comprensiva al fine di ristorare le conseguenze retributive e contributive relative al n° 316/24 R.G.L.
periodo compreso fra la scadenza dell'ultimo termine e la pronuncia di ricostitu- zione del rapporto, limitandola a quattro mensilità tenendo conto dei parametri di cui all'art, 8 legge 604/1966.
2. lamenta con il primo motivo di appello che il Giudice a quo è incorso Parte_1 in un errore di diritto intertemporale, applicando una versione dell'art. 19 non ag- giornata. Evidenzia che il contratto originario del 2016 e le varie proroghe sono tutte intervenute prima dell'entrata in vigore del testo dell'art. 19, riformato dal D.L.
87/2018 come modificato con la legge di conversione 96/2018, e che il lavoratore aveva chiesto l'applicazione della disciplina anteriore. Sostiene che il tribunale avrebbe compiuto un'operazione "non certo compatibile con il rito del lavoro" ap- plicando la regola da mihi factum dabo tibi ius prescindendo dalle prospettazioni in diritto contenute nel ricorso.
In ogni caso, argomenta la appellante, il tribunale avrebbe dovuto segnalare alle parti tale diversa qualificazione della domanda, costituente a suo parere una modi- fica della causa petendi, per dar modo loro di interloquire.
Tutte queste argomentazioni costituiscono mere petizioni di principio. Il Giudice non solo può, ma deve applicare alla fattispecie concreta narratagli la legge che egli stesso individua, senza esser vincolato alla diversa ricostruzione in diritto contenuta negli atti di parte.
In ogni caso l'interpretazione che l'appellante opera del ricorso originario dell'Ar- rigo è forzata: quest'ultimo aveva infatti semplicemente indicato la norma di riferi- mento, che rimane pur sempre l'art. 19 D.Lgs. 81/2015, sostenendo che lo si dovesse applicare ratione temporis nella versione che fissava il limite complessivo a venti- quattro mesi. aveva dunque tutti gli elementi ab initio per difendersi at- Parte_1 traverso l'individuazione del diverso testo da applicare alla luce delle date di stipula e di rinnovo. In situazioni siffatte, il Giudice non è tenuto a sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c. Par
3- Più perspicua è la censura di merito. ST videnzia che il D.Lgs. 81/2015 fissava un termine massimo di trentasei mesi che non andava superato "per effetto di una successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari li- vello e categoria legale", l'art. 19 D.L. 87/2018 ha portato il limite a ventiquattro mesi ma la sua vigenza è limitata al periodo 14 luglio – 13 agosto 2018, e infine
(per quanto riguarda il presente giudizio) la legge di conversione 96/2018, nel con- fermare il limite a ventiquattro mesi, ha tuttavia introdotto una norma transitoria in base alla quale detto limite si sarebbe applicato soltanto ai contratti stipulati a partire dall'1 novembre, sicché il limite restava a trentasei fra il 13 agosto e il 31 ottobre
2018.
Osserva ST Re che, indubbia la durata complessiva di trenta mesi del rapporto con l , l'ultimo contratto è stato stipulato nella vigenza della legge 96/2018, CP_1 n° 316/24 R.G.L.
e il primo con successive proroghe nella vigenza dell'originale art. 19 D.Lgs.
81/2015, l'ultima essendosi esaurita il 7 luglio 2018. Sostiene dunque che il limite era in ogni caso di trentasei mesi.
Rispetto a questa puntuale allegazione, l null'altro fa se non citare testual- CP_1 mente il punto della motivazione della sentenza impugnata definendolo apodittica- mente "irreprensibile e scevro da qualsivoglia censura" e sostenendo che il contratto del 27 ottobre sarebbe "un nuovo contratto" perché "risulta difforme, tanto in ordine al riferimento normativo ivi richiamato, quanto alla causale, del tutto assente".
4- L'articolo 1 comma 2 d.l. 87/2018 aveva in effetti stabilito l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti di lavoro a termine stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (14 luglio 2018), nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. In sede di conversione il comma 2 (cfr. circolare Ministero del lavoro n° 17 del 31 ottobre 2018, punto 3) è stato però modificato proprio con riferimento al regime dei rinnovi e delle proroghe, nel senso indicato dalla appellante, in modo da "sottrarre i rinnovi e le proroghe in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti". Solo a partire dall'1 novembre
2018 trova piena applicazione il regime previsto dal D.L. 85/2015.
Il tribunale cade in effetti nella contraddizione, evidenziata nell'atto di appello, di affermare senz'altro che la decorrenza del nuovo limite è fissata al 31 ottobre 2018, salvo poi applicare tale disciplina ad un contratto stipulato il 27 ottobre.
Il Giudice a quo non ha spiegato come mai abbia applicato la norma a ritroso rispetto all'entrata in vigore. Spiegazione non può certamente essere considerata l'affermazione che la proroga al 31 ottobre valga solo "per i rinnovi e le proroghe" mentre "per il resto trovano applicazione con riferimento ai contratti stipulati suc- cessivamente alla data di entrata in vigore del decreto e quindi successivamente al
14.7.2018" (pag. 3 della motivazione), perché nel caso di specie ci si trova proprio davanti a rinnovi (uno) e proroghe (quattro). Lo stesso , a pag. 2 punto 4 del CP_1 ricorso introduttivo del primo grado, scriveva testualmente "in data 27.10.2018… veniva siglato -recte rinnovato- altro contratto di lavoro a termine, ai sensi del
D.Lgs n. 82/2015, con la medesima qualifica e per la durata di sei mesi", mentre nella lettera di messa in mora del 16 settembre 2019 qualificava (peraltro sba- gliando) il contratto come "proroga". Quel che può essere escluso è che il lavoratore abbia mai prospettato che l'ultimo contratto fosse avulso dalla sequenza, anche per- ché il suo interesse era quello di inserirvelo, in modo che la durata complessiva superasse i ventiquattro mesi.
Per rinnovo del contratto a tempo determinato si intende del resto la riassunzione a temine del lavoratore da parte dello stesso imprenditore dopo la scadenza del pre- cedente contratto a termine. Nel caso in esame è inoltre intercorso un periodo di tre mesi e venti giorni, superiore a quello che determina la presunzione di proroga, ma n° 316/24 R.G.L.
relativamente breve, sicchè non viene neanche in rilievo l'orientamento giurispru- denziale (App. Milano 11 novembre 2021) secondo il quale non si potrebbe parlare di rinnovo quando vi sia un notevole lasso temporale, misurabile in anni, rispetto alla cessazione del precedente contratto.
5- Resta così fra l'altro assorbito l'ulteriore motivo di appello con il quale Pt_1 lamenta proprio la contraddittorietà dell'inquadramento assegnato dal tribunale
[...] al contratto del 27 ottobre. Va poi da sé che, proroga o rinnovo che fosse, la conse- guenza sarebbe stata identica.
Resta anche assorbito l'ultimo motivo di appello, relativo alla condanna alle spese, che cade con la riforma nel merito. CP_ l in questa sede si rimette integralmente alle decisioni di questa Corte ri- guardo ai motivi di appello e pertanto non v'è necessità di dare conto delle argo- mentazioni contenute negli atti dell'istituto.
Considerata l'epoca in cui è stato introdotto il giudizio, in cui ancora non si era consolidata giurisprudenza rispetto alle riforme del 2018 in tema di contratto a tempo determinato, e valutate le condizioni delle parti, emergono circostanze gra- vissime ed eccezionali di rilevanza tale da potere essere assimilate a quelle indivi- duate dall'art. 92 c.p.c. ai fini della compensazione, alla luce dell'interpretazione offertane da C.Cost. 77 del 2018.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 4 luglio 2024 da
[...]
contro , avverso la sentenza del Giudice del lavoro Parte_1 CP_1 di Messina n° 1177 pubblicata in data 11 giugno 2024, in riforma della sentenza impugnata rigetta le domande di compensando integralmente le CP_1 spese del doppio grado.
Messina 5 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)