Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3171/2023 RG avente ad
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria vertente TRA
rapp.ti e dif. dagli avv.ti ADRIANO CAFIERO e Parte_1
ALESSANDRA CAPUANO;
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dai funzionari CP_1 Controparte_2
Guillot Vittorio, AU IU, ON Raffaele, Napolitano Annibale, CP_3
, Salustri Marco, ,
[...] Controparte_4 CP_5
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso del 06/06/2023 la ricorrente, erede della sig.ra Persona_1 deceduta in data 08/03/2015, deduceva di aver presentato, in data 26/03/2015, domanda all per ottenere il pagamento degli arretrati dell'indennità di CP_1 accompagnamento spettanti alla madre per il periodo compreso Persona_1 dall'1/12/2012 al 31/03/2015, fornendo le coordinate del conto corrente postale cointestato con lo zio ([...]) ove Controparte_6
l'Ente avrebbe dovuto accreditare l'importo.
Rilevava, altresì, che a seguito di formale querela del 03/12/2019 veniva accertato che il pagamento era stato effettuato su un C/C Banco posta ([...]) riconducibile alla sig.ra Parte_2 priva di legami e/o frequentazioni con la sig.ra ed il sig. , e che Pt_1 CP_6 nella documentazione contenuta nella pratica dell si rinveniva un'ulteriore CP_1 richiesta di accreditamento stipendio pensione del 25/03/2015 su coordinate [...] riconducibile ad un soggetto estraneo alla vicenda. La ricorrente evidenziava che il relativo procedimento penale veniva archiviato per estinzione del reato per morte del reo. Ciò premesso, la ricorrente agiva in giudizio per ottenere la condanna dell al CP_1 pagamento della somma di € 14.058,70 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonchè al risarcimento a titolo di danno morale di una somma non inferiore ad € 10.000,00 con vittoria di spese e competenze di procedura. Si costituiva in giudizio l che eccepiva l'inammissibilità dell'azione per CP_1 carenza di inteesse ad agire nonchè l'infondatezza della domanda per intervenuta prescrizione. All'udienza del 13-5-2025, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva come dalla presente sentenza con motivazione contestuale. Va in limine esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall costituitosi CP_1 tempestivamente in giudizio. Posto che l ha invocato il termine di prescrizione quinquennale, trattandosi di CP_1 ratei liquidati, laddove parte ricorrente in sede di note ha sostenuto che nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione il termine decennale, occorre soffermarsi sul regime di prescrizione applicabile. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità alle componenti essenziali di ratei di prestazioni previdenziali o assistenziali non liquidate si applica la prescrizione ordinaria decennale e non la prescrizione quinquennale, che presuppone la liquidità del credito. Quanto alla nozione di liquidità del credito, si rileva che, sempre a mente dell'insegnamento della Cassazione, la stessa è da intendere, non secondo la nozione comune desumibile dall'art. 1282 cod. civ., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della spesa) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse". Ne consegue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma (ivi compresa quella per rivalutazione ed interessi, costituente parte integrante del credito base) che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti del citato art. 129. (cfr. per tutte Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 2563 del 09/02/2016, ma anche Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 18309 del 03/09/2020); di contro, l'applicazione dell'art. 2948 n.4 c.c richiede la liquidità e l'esigibilità del credito che deve essere "pagabile" ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Va allora osservato come in atti di parte ricorrente è versato il provvedimento dell del 24-3-2015 recante “comunicazione di liquidazione di pensione- CP_1
ELIMINATA A SOGGETTO DECEDUTO” indirizzata agli eredi ed al patronato in cui l'Istituto comunicava che la domanda della de cuius era stata accolta e che l'indennità di accompagnamento era stata liquidata con determinazione degli arretrati dall'1-12-2012 al 31-3-2015 in euro 14.058,70, precisandosi che stante il decesso il pagamento sarebbe avvenuto in favore degli eredi che ne avessero fatto richiesta. A tale comunicazione seguiva la successiva domanda di “rate maturate e non riscosse” inoltrata dalla ricorrente all in data 26-3-2015 tramite patronato nella CP_1 quale veniva, tra l'altro, indicato l'Iban [...] sul quale poi di fatto avveniva l'accredito (domanda anch'essa versata in atti di parte ricorrente). Posto che la ricezione da parte della ricorrente della comunicazione di liquidazione del 24-3-2015 appare pacifica (cfr. secondo capoverso di pag. 2 del ricorso), ad avviso del Giudice, il regime di prescrizione applicabile era quello quinquennale, come individuato dall in memoria, con dies a quo coincidente con la data CP_7 del 27-3-2015 indicata nel documento sub 2) della produzione di parte resistente. Né il fatto che la ricorrente (creditrice) fosse stata messa in condizione di riscuotere le somme si potrebbe seriamente mettere in discussione alla luce della circostanza che l'incasso da parte sua non andasse a buon fine, essendo ciò addebitabile ad un errore della stessa (o al più del patronato incaricato), come si evince dalla Pt_1 domanda del 26-3-2025 in cui veniva indicato l'Iban poi rivelatosi errato su cui l procedeva a versare le somme, domanda che per quanto detto è stata la stessa CP_1 ricorrente a produrre in giudizio (ed il cui contenuto è pertanto da presumere dalla stessa conosciuto). In conclusione, è evidente come nel caso di specie il procedimento amministrativo di liquidazione della spesa con riferimento a dette somme si era completato, essendo stata messa la ricorrente nelle condizioni di poter riscuotere il credito, cosa che non avveniva per causa non imputabile all . CP_7
Per completezza si rileva che nessun rilievo può rivestire a fini interruttivi della prescrizione la denuncia penale sporta nel 2019, epoca alla quale la ricorrente apprendeva dell'errore nel pagamento della prestazione, senza che tuttavia consti che la stessa mettesse in mora l'Istituto a procedere al pagamento nei propri confronti. Il ricorso va in conclusione respinto per intervenuta prescrizione. Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, le spese di lite sono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi. Nola, 13-5-2025 IL GIUDICE dott. Francesca Fucci