Art. 2.
I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870 , per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.
I tributi speciali, diritti e compensi riscossi in base alla tabella A - titolo I, II e III - allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 , modificata dalla presente legge e quelli previsti dalla tabella allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 870 , per la parte afferente al personale di collaborazione delle Ipoteche, spettano per intero al personale delle Amministrazioni indicate nelle tabelle medesime, e vanno ripartiti secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.