Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3210/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott. Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3210/2023 R.G./F avente per oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, Parte_1 nato a [...] il [...] (Cf. ) e residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Susa n. 17, presso l'Avv. Mariacristina Macrì (Cf. ), C.F._2 che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 nata a [...] il [...] (Cf. ) e residente in [...], elettivamente C.F._3 domiciliata in Ciriè, Via Cesare Battisti n. 23 presso lo studio dell'avv. Gianluca Garaffo (Cf. ) C.F._4 che la rappresenta e difende giusta procura in atti Parte Resistente Con l'intervento del Pubblico Ministero Collegio del 16.4.2025 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI All'esito del periodo di sperimentazione avviato a seguito degli accordi verbalizzati all'udienza del 21 giugno 2024 nonché all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2025, tenuta a riserva, le parti chiedono l'accoglimento delle infraspecificate conclusioni congiunte:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo: Dichiarare la cessazione degli effetti civili di matrimonio celebrato con il rito dei Testimoni di Geova nel comune di (TO), in data 18 settembre 2018 tra i Signori e mandando all'Ufficiale di Stato Civile di Caselle Torinese (TO) di Parte_1 Controparte_1 procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939 n. 1328. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, anche ai fini anagrafici, ed esercizio Per_1 separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
Prevedere che il padre possa incontrare liberamente compatibilmente con i suoi impegni e le sue esigenze previo accordo anche Per_1 telefonico con la Signora e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: CP_1
• un fine settimana a settimane alterne: dal venerdì sera dalle ore 18,00 fino alla domenica sera alle ore 18, quando il padre provvederà a riaccompagnare il bambino presso la madre,
pagina 1 di 3
• premesso che la congregazione religiosa della quale i signori e osservano i dettami non prevede la celebrazione delle CP_1 Pt_1 festività canoniche religiose, la calendarizzazione che segue viene disposta per consentire al minore, durante il periodo dalle pause scolastiche legate alle Festività ordinarie, di trascorrere tempo in egual misura con ciascun genitore, disciplinandosi quanto segue, con l'accordo tra le parti che, in caso di decisione condivisa, possano mantenere il calendario ordinario e fermo sempre restando il libero accordo tra i genitori: a) per le vacanze scolastiche natalizie: la vigilia di Natale e la cena con la famiglia di un genitore e il giorno di Natale con la famiglia dell'altro genitore - salve diverse esigenze individuali dei coniugi che prevedano una diversa organizzazione - e un anno dal 25 al 30 dicembre e quello successivo dal 31 al 6 gennaio con previsione che per l'anno 2025 l'alternanza si avvii con permanenza presso il padre per il primo periodo (25-30 dicembre - vigilia con la madre); b) le vacanze di Carnevale ad anni alterni con previsione che per quelle del 2025 stia con la madre;
Per_1
c) le vacanze di Pasqua ad anni alterni con previsione che in quelle del 2025 stia con il padre;
Per_1
d) in occasione delle altre festività infrasettimanali e i ponti alternandosi con l'altro genitore;
e) durante le vacanze estive trascorrerà con il padre due settimane consecutive nei periodi a scelta tra luglio, agosto e settembre, Per_1 con preavviso alla madre del luogo di soggiorno e periodo di vacanza almeno entro il 31 maggio di ogni anno e impegno della medesima a fornire al padre le stesse indicazioni nel medesimo termine. In caso di sovrapposizione dei periodi, i genitori si impegnano a rendere compatibili i rispettivi periodi di ferie e, in caso di impossibilità, negli anni pari prevarranno le esigenze materne e negli anni dispari quelle paterne. Per l'anno 2025 le due settimane di vacanza saranno non consecutive.
• Prevedere l'obbligo del genitore che tiene con sé di consentire videochiamate quotidiane all'altro genitore, nella fascia oraria dalle Per_1 ore 19,30 alle ore 21,00. Quanto ai profili economici, prevedere che il Sig. versi alla Signora entro il giorno 20 di ogni mese un contributo di Pt_1 CP_1
Euro 225,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento del figlio minore somma da rivalutarsi ogni anno (a decorrere Per_1 dall'anno successivo al deposito della sentenza divorzile) secondo gli indici ISTAT (FOI), oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate o necessitate e successivamente documentate, come da Protocollo di Intesa in essere presso il Tribunale di RE che le parti dichiarano di conoscere ed applicare. Permane la prescrizione al padre di rimanere munito di seggiolino per auto, corredi di ricambio di vestiario e tutta l'attrezzatura necessaria per la somministrazione delle terapie anti asma delle quali il bambino necessita, tra le quali si indicano il distanziatore, lo spray nasale isotonico, antistaminico, fiale per aerosol ipertonica e fiale di cortisone, saturimetro, fino al termine del bisogno del minore. I genitori si sono scambiati con separato foglio la tipologia specifica di ogni prodotto. L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla madre e le parti dovranno reciprocamente fornirsi tempestivamente l'idonea documentazione per il suo integrale ottenimento. Spese legali compensate”. Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti 20/02/2025 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda consensualizzata di cessazione degli effetti civili del matrimonio appare accoglibile, posto che Pt_1
e hanno contratto matrimonio l'8/09/2018 con rito della confessione cristiana dei
[...] Controparte_1
Testimoni di Geova in Caselle Torinese, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 9, Parte II, Serie A, Anno 2018). Dall'unione coniugale è nato il figlio (28/05/2020). I coniugi si Per_1 sono separati consensualmente con verbale del 12/07/2022 del tribunale di RE (Decreto di omologazione n. 3609/2022 del 18/08/2022). Ha agito parte ricorrente chiedendo la pronuncia divorzile. Si è costituita in giudizio parte resistente. A seguito degli accordi verbalizzati all'udienza del 21 giugno 2024 e dell'udienza del 12 febbraio 2025, le Parti hanno proposto conclusioni congiunte che il collegio ritiene accoglibili nella sopra vista formulazione anche visto il parere favorevole del PM. Stante la natura e l'esito della causa, le spese di lite vengono compensate tra le Parti.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di RE, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta consensualizzata Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 trascrizione indicata in parte motiva;
Dispone che l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle Torinese esegua le formalità di legge. Prende atto ex art 473 bis.51 cpc delle condizioni divorzili indicate dalle Parti sopra riportate e dispone in conformità. Dichiara le spese di lite integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di RE in data 16.4.2025 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3