Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Sentenza 29 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 29/08/2022, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/08/2022
N. 01372/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00234/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 234 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di GN IO in Lecce, via Scarambone, n. 56;
contro
Comune di Taranto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Maria Buccoliero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazzetta Montale, N. 2;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della graduatoria del 21 dicembre 2017 denominata "Comune di Taranto - CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE – PROVA PRESELETTIVA – ESITO NOMINATIVO” per mezzo della quale la Commissione giudicatrice, sulla scorta dei nuovi criteri di ammissione di cui al verbale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 23 novembre 2017, ha assegnato alla ricorrente il punteggio di 13,02 (inferiore al minimo di 18/30) collocandola, per l'effetto, al -OMISSIS- posto (su 400 ammissibili) e, dunque, in posizione non utile ai fini dell'ammissione alle prove selettive;
- della D.D. n. 103 del 15 febbraio 2018, per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato graduatoria del 21 dicembre 2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to L. Maruotti in sostituzione dell'avv.to G. Misserini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 17 febbraio 2018 e depositato in giudizio il 6 marzo 2018 la ricorrente, candidata che ha preso parte, per mezzo di domanda del 2 febbraio 2016 acquisita al prot. -OMISSIS-, alla procedura di reclutamento “per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti, nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C” indetta dal Comune di Taranto per mezzo di Avviso Pubblico del 16 agosto 2016, ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, la graduatoria del 21 dicembre 2017 denominata "Comune di Taranto - CONCORSO AGENTE POLIZIA LOCALE – PROVA PRESELETTIVA – ESITO NOMINATIVO” per mezzo della quale la Commissione giudicatrice della predetta procedura di reclutamento, sulla scorta dei nuovi criteri di ammissione di cui al verbale pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in data 23 novembre 2017, ha assegnato alla ricorrente il punteggio di 13,02 (inferiore al minimo di 18/30) collocandola, per l'effetto, al -OMISSIS- posto (su 400 ammissibili) e, dunque, in posizione non utile ai fini dell'ammissione alle prove selettive, la D.D. n. 103 del 15 febbraio 2018 per mezzo della quale la Direzione RR.UU. del Comune di Taranto ha approvato graduatoria del 21 dicembre 2017 contenente l'indicazione degli ammessi alle successive fasi concorsuali nonché il provvedimento, ivi contenuto, di rigetto dei reclami presentati ai sensi dell’art. 6, co. 8 del “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni”, la comunicazione della Commissione giudicatrice di cui si è data nota tra le “news” del sito istituzionale dell’Ente in data 23 novembre 2017 per mezzo del quale la predetta commissione, in relazione alla fase preselettiva, “ha stabilito di attribuire un punteggio pari a +1 per ogni risposta esatta; 0 per risposta non data; -0,33 per risposta sbagliata o multiple” nonché di ammettere “alla fase concorsuale successiva i candidati utilmente collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 200 volte il numero dei posti messi a concorso, nonché i candidati classificati ex – aequo all’ultimo posto utile che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30”, il “Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche - disciplina delle preselezioni” nella parte in cui, all’art. 7, co. 4, ultimo capoverso, prevede che la Commissione esaminatrice “stabilisce il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz” ove inteso nel senso di assegnare alla Commissione esaminatrice il potere di introdurre ex novo punteggi non preventivamente previsti dal Bando di concorso ed ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti, nel profilo professionale di agente di polizia locale categoria C, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del Disciplinare per la nomina ed il funzionamento delle commissioni giudicatrici nelle procedure concorsuali pubbliche -disciplina delle preselezioni, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento del potere pubblico, ingiustizia manifesta, illogicità e contraddittorietà dell’agere amministrativo;
2) sull’illegittima integrazione del bando di concorso posta in essere per mezzo della introduzione, da parte della commissione giudicatrice, dei punteggi da attribuire ad ogni domanda della prova preselettiva.
2. In data 30 marzo 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Taranto chiedendo di dichiarare l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso e della relativa istanza cautelare.
3. Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-.
4. Ad esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 5 aprile 2018, questa Sezione con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-del 6 aprile 2018 ha respinto la domanda cautelare proposta da parte ricorrente osservando che “allo stato e nei limiti della cognizione propri della presente fase, non accoglibile la spiegata istanza cautelare considerato che il Disciplinare della procedura selettiva, all’articolo 7, comma 4, prevede espressamente che la Commissione possa stabilire “il criterio di valutazione per ogni domanda del quiz”, previsione da intendersi, a parere del Collegio, nel senso di attribuire alla Commissione medesima il potere di introdurre punteggi specifici alle diverse tipologie di risposte – corretta, errata, omessa – fornite dai concorrenti alle domande del quiz di preselezione; ritenute, altresì, non condivisibili le altre censure formulate dalla ricorrente considerato che, secondo la condivisibile giurisprudenza, rientra comunque nella discrezionalità della Commissione di concorso – anche in assenza di una specifica previsione della relativa facoltà da parte della lex specialis – di stabilire un punteggio minimo di idoneità anche con riguardo alle prove preselettive (cfr Consiglio di Stato, Sezione V, 08/11/2005, n. 5346)”.
5. Con ordinanza cautelare n.-OMISSIS-del 25 maggio 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto ex art. 62 c.p.a. da parte ricorrente avverso la prefata ordinanza cautelare n.-OMISSIS-del 6 aprile 2018 di questa Sezione e, in riforma di quest’ultima, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado ai fini dell’ammissione con riserva dell’appellante al concorso osservando che “l’appello cautelare appare sostenuto da sufficienti elementi di fumus boni iuris, specie con riguardo alla previsione, inserita con la nota apposta nelle news del 23 novembre 2017, di ammissione alla selezione dei soli candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo di 18/30, non contemplata dall’avviso pubblico e neppure dal disciplinare per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici, ed idonea a restringere significativamente la platea degli ammessi al concorso (rispetto al criterio che fa riferimento ai candidati collocati nella graduatoria della preselezione in numero pari a 100 volte il numero di posti messi a concorso)”.
6. Con memoria depositata in data 6 aprile 2022 la ricorrente ha rappresentato che, pur ammessa con riserva alle successive fasi della procedura concorsuale di che trattasi in forza dell’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-del 25 maggio 2018 della Sezione Quinta del Consiglio di Stato, non ha superato le stesse e che, pertanto, “non ha più interesse alla decisione del proposto ricorso”.
7. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35 comma I lett. c) c.p.a..
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata memoria del 6 aprile 2022, la ricorrente ha domandato che venga dichiarata “la sopravvenuta carenza di interesse del ricorso” con compensazione delle spese legali.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione resa in tal senso dalla difesa della ricorrente, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche in considerazione della mancata opposizione delle altre parti, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.