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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG NA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249012580750000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.4.25 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 29820249012580750/000, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione, Agente della Riscossione – prov. di
Siracusa - notificata in data 18.03.2025, con la quale veniva contestato il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 29820200008096919000 e cartella n. 29820210037474887000, mai notificate all'odierna ricorrente per mancato pagamento bollo auto 2017 e 2018, eccependo altresì l'avvenuto pagamento tempestivo del bollo auto per le annualità richieste.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, l'annullamento del'atto.
Si costituiva l'ER eccependo la regolarità del proprio operato e la inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio dell'Ente impositore.
Rigettata la istanza di sospensione, alla udienza del 6.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente si osserva che dalla documentazione in atti si riscontra la regolare notifica delle cartelle sottese alla intimazione in data 30.3.23 a mani della stessa ricorrente e mai opposte;
per quanto attiene invece l'avvenuto pagamento del bollo auto per gli anni 2017 e 2018 osserva questo
Giudice che la eccezione è fondata stante la documentazione in atti, comprovante il pagamento per le annulaità richieste, nulla rilevando che non sia stata evocata in giudizio la Regione Siciliana.
Ne discende, quindi, la fondatezza della doglianza con conseguente annullamento della intimazione opposta ma con compensazione delle spese stante l'accoglimento parziale del ricorso e la correttezza dell'operato di ER .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione.
Compensa le spese.
Siracusa, 6.2.2026
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UG NA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 745/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820249012580750000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.4.25 Ricorrente_1 impugnava la intimazione di pagamento n. 29820249012580750/000, emessa dall'Agenzia Entrate Riscossione, Agente della Riscossione – prov. di
Siracusa - notificata in data 18.03.2025, con la quale veniva contestato il mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: cartella n. 29820200008096919000 e cartella n. 29820210037474887000, mai notificate all'odierna ricorrente per mancato pagamento bollo auto 2017 e 2018, eccependo altresì l'avvenuto pagamento tempestivo del bollo auto per le annualità richieste.
Chiedeva pertanto, previa sospensione, l'annullamento del'atto.
Si costituiva l'ER eccependo la regolarità del proprio operato e la inammissibilità del ricorso per la mancata chiamata in giudizio dell'Ente impositore.
Rigettata la istanza di sospensione, alla udienza del 6.2.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle doglianze del ricorrente si osserva che dalla documentazione in atti si riscontra la regolare notifica delle cartelle sottese alla intimazione in data 30.3.23 a mani della stessa ricorrente e mai opposte;
per quanto attiene invece l'avvenuto pagamento del bollo auto per gli anni 2017 e 2018 osserva questo
Giudice che la eccezione è fondata stante la documentazione in atti, comprovante il pagamento per le annulaità richieste, nulla rilevando che non sia stata evocata in giudizio la Regione Siciliana.
Ne discende, quindi, la fondatezza della doglianza con conseguente annullamento della intimazione opposta ma con compensazione delle spese stante l'accoglimento parziale del ricorso e la correttezza dell'operato di ER .
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione.
Compensa le spese.
Siracusa, 6.2.2026
IL Giudice
dott. Adriana Puglisi