Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
In tema di spaccio di sostanze stupefacenti, perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile ad una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2006, n. 36616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36616 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI LioneLL - Presidente - del 04/10/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1235
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 009420/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NC IG, N. IL 27/03/1975;
2) VI XH, N. IL 15/06/1969;
3) LL TM, N. IL 27/09/1965;
4) HA RE, N. IL 23/05/1972;
5) BU LL, N. IL 23/04/1971;
avverso SENTENZA del 22/10/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. COLOMBO GHERARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. MURA Antonio, che ha concluso per NC l'annullamento con rinvio, per HA l'inammissibilità per gli altri tre ricorrendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Grausi G. A. per NC, insiste per l'accoglimento del ricorso;
IT A. per VI, chiede l'accoglimento del ricorso, ossia annullamento con rinvio, ed per subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.. OSSERVA
La Corte d'AppeLL di Milano, con sentenza del 22.10.03, ha confermato la condanna (oltre che di un altro imputato per ricettazione) di AR OL, IG CI, IS FE (alias ET MI), AJ KR e PE UZ per reati in tema di stupefacenti previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, inflitta loro dal Tribunale di Milano il 12.12.02.
Ricorrono tutti i predetti.
CI, tramite difensore, propone due motivi.
Il primo lamenta inosservanza della legge e iLLgicità della motivazione sulla responsabilità.
La Corte d'appeLL afferma sul punto che dalle telefonate intercettate e riportate dalla sentenza di primo grado risulta che il contenuto delle medesime riguarda il traffico di stupefacenti ed in particolare che il ricorrente è al corrente dell'arresto, avvenuto il giorno prima, di Gega, ed è al corrente della vicenda che deve portare alla consegna di oltre otto chili di eroina da Genova a Roma. È difficile pensare alla connivenza quando l'imputato è al corrente di tutti i particolari della vicenda. Il fatto che egli non reagisca veementemente alla notizia dell'arresto non è determinante. Il ricorrente, citata ampiamente giurisprudenza sull'argomento, rileva che la Corte d'appeLL ha motivato la responsabilità esclusivamente sul fatto che egli era al corrente di tutta la vicenda, e quindi non da atto di alcun contributo causale da lui offerto al verificarsi dell'evento.
Il secondo motivo lamenta gli stessi vizi con riferimento all'aggravante dell'ingente quantità.
La sentenza impugnata sul punto ritiene condivisibili le considerazioni del primo giudice circa il ricorrere dell'ingente quantità, con l'ulteriore rilievo sulla opportunità di richiamare criteri ulteriori, come la pericolosità dei comportamenti ed il numero dei tossicodipendenti coinvolti. Richiama la giurisprudenza che afferma doversi far riferimento al quantitativo di principio attivo, da ritenersi ingente in base ad un raffronto con quantitativi diversi della stessa sostanza e con le variazioni della disponibilità sul mercato;
richiama una serie di decisioni dalle quali emerge che il concetto di ingente quantità corrisponde a un peso che coincide o supera tre chili di sostanza pura di eroina o cocaina. Escluso che si possa far riferimento alla saturazione del mercato, perché in tal caso l'aggravante non potrebbe mai essere applicata nei grandi comprensori, osserva che nel caso concreto la percentuale di principio attivo non poteva essere inferiore al 50%, e probabilmente si avvicinava al 100%, perché per quantitativi inferiori non sarebbe giustificato il gran numero di contatti e di persone coinvolte.
Secondo il ricorrente corretta è l'esposizione della giurisprudenza, ma lasciano perplessi le conseguenze che il giudice ne trae. Infatti, occorre far riferimento alla capienza del bacino di utenza per verificare il requisito dell'ingente quantità. La valutazione della percentuale di principio attivo si basa sul nulla, non esistendo alcun riscontro alla presunzione cui si richiama la Corte. OL, tramite difensore, presenta tre motivi di impugnazione. Con il primo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 143 c.p.p., dell'art. 6 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo e dell'art. 14 del Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici. L'imputato è albanese, non è provato che comprenda l'italiano (che in effetti non parla affatto), e ciò nonostante non sono stati tradotti nella sua lingua ne' la richiesta di rinvio a giudizio ne' l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, determinandosi così nullità ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. c).
Sul tema la sentenza impugnata ha affermato (richiamando alcune decisioni di questa Corte) che l'imputato straniero ha diritto a interprete o traduttore non appena si verifichi che non conosca la lingua italiana. E che il OL, essendo rimasto latitante, ha impedito al giudice di verificare se conoscesse o meno l'italiano. Il ricorrente, dopo aver precisato che l'eccezione era stata respinta in primo grado sul duplice presupposto della mancata verifica dell'ignoranza della lingua e della piena rappresentanza del latitante da parte del difensore, assume invece (richiamando la sentenza n. 10/93 della Corte costituzionale e citando altre decisioni di questa Corte) che l'ordinamento non prevederebbe alcuna presunzione di conoscenza dell'italiano da parte deLL straniero;
che in ogni caso risulta positivamente che il OL non conosce l'italiano (le intercettazioni a lui attribuite sono in albanese ed egli non risulta essere mai stato in Italia, secondo quanto riferito dal M.LL RA); che l'essere il OL latitante non ha alcun rilievo, poiché la rappresentanza di questi da parte del difensore (art. 165 c.p.p., comma 3), è ex lege limitata alle notificazioni, mentre il diritto alla traduzione della vocatio in iudicium è un diritto soggettivo perfetto che non può essere soddisfatto nel modo ritenuto dalla Corte d'appeLL.
Con il secondo motivo lamenta l'inosservanza delle norme circa l'errore sull'identità fisica dell'imputato, che sarebbe stata determinata attraverso atti acquisiti senza osservare la normativa sulle rogatorie internazionali, con violazione degli artt. 68 e 727 c.p.p., art. 78 disp. att. c.p.p., e conseguentemente art. 530 c.p.p., comma 2, e motivata per relationem in modo viziato.
Sul punto la sentenza impugnata ha precisato che secondo i motivi d'appeLL il teste M.LL RA ha riferito di aver chiesto al Ministero dell'Interno informazioni sull'identificazione dell'utente mobile albanese;
che in un primo tempo era stato ammesso l'esame del col. Ujlka della polizia albanese, tramite rogatoria;
che a seguito di risposte interlocutorie era stata ritenuta superflua la sua audizione;
che invece era necessaria la rogatoria internazionale perché la deposizione del M.LL RA, in assenza dell'audizione dell'ufficiale albanese sarebbe stata inutilizzabile ex art. 195 c.p.p., comma 3. Ha sostenuto l'inaccoglibilità dei motivi perché
"non sussistono motivi sufficienti per porre in dubbio l'identificazione dell'imputato OL con la persona che effettuava le telefonate intercettate di cui al capo d'imputazione n.
5...il mancato espletamento della rogatoria, prima avviata, poi bloccata, non è di ostacolo alla valutazione della piena attendibilità, sufficienza, utilizzabilità della deposizione del teste MA. RA" che "non ha riferito su dichiarazioni di terzi, ma ha riportato dati acquisiti personalmente nel corso delle indagini daLL stesso coordinate. In tale ottica l'espletamento della rogatoria estera e l'audizione dell'ufficiale albanese si presentano come operazioni non necessarie...".
Le censure del ricorrente sono articolate. Premesso che la questione è processuale e non di merito, egli sostiene che l'espressione usata dalla Corte d'appeLL "non sussistono motivi sufficienti per porre in dubbio..." non può giustificare l'affermazione di colpevolezza, e afferma che non sono state vagliate le censure sollevate in appeLL, poiché si è motivato per relationem alla decisione del Tribunale. Secondo il quale OL è stato esattamente identificato nell'interlocutore delle telefonate intervenute con CA OL il 16.8.98, perché il M.LL RA ha riferito di aver chiesto e ricevuto dalla polizia albanese, tramite Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell'Interno, anche lo sviluppo dell'utenza albanese interessata, ricevendo le generalità dell'imputato come intestatario della medesima. E secondo il quale non era necessario esaminare direttamente chi aveva sviluppato l'utenza, trattandosi di esiti d'indagine cui aveva partecipato il RA (esiti dei quali era a conoscenza), non avendo lo stesso riferito dichiarazioni di terzi ma avendo riportato un dato acquisto nel corso delle indagini. Secondo il ricorrente l'identificazione è avvenuta violando le norme processuali sulle modalità di acquisizione di prove all'estero, perché:
- il P.M. ha chiesto l'acquisizione di un documento DCSA contenente l'elenco degli intestatari di utenze mobili fornito dalla polizia albanese;
- il Tribunale ha respinto la richiesta, ritenendo non trattarsi di documento ne' di atto irripetibile;
- il P.M. ha poi esaminato il M.LL RA sulla nota 17.3.00 della Direzione Centrale della Polizia Criminale d'BA (allegata a missiva del Ministero dell'Interno del 21.10.02), a firma del T.Col. Ujlka, contenente indicazioni sull'identificazione di alcuni intestatari di utenze, tra i quali l'imputato;
- dall'esame del M.LL RA è emerso che il DCSA ha ricevuto, insieme alla nota, informazioni su utenze mobili albanesi, tra cui quella che qui rileva, poi trasmesse al GOA;
- la nota, all'esito dell'esame, è stata depositata dal P.M. ex art. 430 c.p.p., come indagine svolta nel corso del dibattimento;
- contestualmente una fotocopia di utenze fisse albanesi, da cui risulta la presenza anche di un OL AT, è stata acquisita al fascicolo per il dibattimento;
- successivamente il P.M. ha chiesto l'audizione del T.Col. Ujlka ritenendo necessario acquisire alcuni dati riportati dalla polizia albanese;
- il Tribunale ha ammesso l'esame;
- alla richiesta di citazione del teste è stato risposto che l'esame era inutile perché il T.Col. Ujlka si era limitato a firmare la nota;
- il Tribunale ha revocato l'ammissione del teste, perché superflua la sua audizione.
In questo quadro il ricorrente ritiene che non esista agli atti alcun elemento probatorio utilizzabile che dimostri la coincidenza dell'imputato con l'interlocutore, che parlava da cellulare albanese, delle telefonate in questione. La deposizione del M.LL RA sarebbe infatti inutilizzabile per violazione dell'art. 727 c.p.p., e art. 78 disp. att. c.p.p., comma 2, perché l'acquisizione probatoria all'estero:
- deve avvenire tramite rogatoria;
- e in ogni caso gli atti compiuti da polizia straniera possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento soltanto con il consenso delle parti o previo esame di chi li ha compiuti;
- e peraltro nel caso in esame, una volta che il Tribunale ha ritenuto la necessità di esaminare il teste Ujlka, le dichiarazioni del M.LL RA sono inutilizzabili nella parte in cui fanno riferimento ad attività del teste, senza che questi sia stato esaminato (art. 195 c.p.p., comma 3). Inoltre il ricorrente sostiene che non sono emersi elementi per ritenere che l'utenza fosse intestata o utilizzata dall'imputato; che più "AT" compaiono come interlocutori nelle telefonate intercettate;
che più OL vi sono tra gli intestatari di utenze fisse.
Con il terzo motivo denuncia l'omissione della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulle quali la Corte d'appeLL avrebbe ripreso la formulazione inespressiva del Tribunale, senza nemmeno considerare i motivi di gravame presentati sul punto e senza dir nulla sul giudizio di valenza, ed in ordine alla misura della pena. La Corte ha rigettato il motivo sostenendo la mancanza di elementi positivi, non essendo sufficiente la formale assenza di condanne, ed ha ritenuto la pena in linea con i dettati normativi, mancando elementi sufficienti per una riduzione. KR, in unico motivo, lamenta iLLgicità ed omessa motivazione sulla responsabilità sia per il reato associativo che per il commercio di stupefacenti.
La Corte d'appeLL ha ritenuto provata la partecipazione alla associazione riportando sul tema le considerazioni del Tribunale, che trascrive ritenendole condivisibili, e alle quali fa seguire l'osservazione che la posizione del ricorrente è analiticamente descritta nella sentenza appellata, con indicazione delle conversazioni da cui si ricavano con sufficiente precisione ruolo e compiti di autista-fattorino svolti dall'imputato nel contesto associativo.
Ha ritenuto provato il coinvolgimento nell'episodio di commercio poiché le telefonate intercettate consentivano di procedere all'arresto di Altin Hohxa, sulla vettura del ricorrente, con a bordo circa 20 chili di eroina. Il Tribunale ha ampiamente motivato sul fatto che il ricorrente non ignorava l'uso fatto della sua auto, in base alle intercettazioni successive all'episodio. Nella parte trascritta si sostiene l'esistenza di una comune provenienza deLL stupefacente soprattutto da BA e Turchia;
di legami familiari e o parafamiliari tra persone provenienti daLL stesso contesto geografico a forte identità culturale e con pressanti esigenze economiche;
dell'uso continuativo di mezzi (autovetture, telefoni cellulari, locali per riunioni e per il trattamento e il deposito deLL stupefacente), di un comune linguaggio di copertura (nelle conversazioni i termini usati per indicare i beni di imminente consegna sono sempre gli stessi con riferimento alle diverse tipologie di stupefacente) e di una comune dinamica di comportamento delittuoso;
della tutela dell'associato arrestato e dell'assistenza ai suoi familiari;
si individuano due gruppi di associati, uno composto dai capi e l'altro da chi svolgeva i ruoli più vari, finalizzati a frenetica attività di commercio di stupefacente, indicandone come partecipe il KR. Il ricorrente osserva che i giudici d'appeLL si sono riportati esclusivamente alle conclusioni della sentenza di primo grado, senza tener conto delle censure mosse nei motivi, ed in particolare della diversa ricostruzione dei fatti e della indicazione di telefonate il cui contenuto era utile per escludere l'elemento soggettivo. Anche con riferimento al reato fine è stato effettuato un sintetico rinvio alle considerazioni del Tribunale, senza evidenziare l'iter logico seguito a fronte degli argomenti svolti dalla difesa. ER, tramite difensori, propone tre motivi e ulteriori motivi aggiunti. Con il primo motivo lamenta il difetto di motivazione circa la mancata assoluzione dal reato associativo.
La sentenza richiama sul tema le considerazioni del Tribunale, che trascrive ritenendole condivisibili, e alle quali fa seguire l'osservazione che l'attività di ascolto ha evidenziato l'esistenza di ripetuti e non sporadici contatti tra gli indagati aventi per oggetto attività connesse al commercio di stupefacenti. La parte trascritta, se si eccettua l'evidenziazione dei nomi dei ricorrenti, è uguale a quella riportata nel trattare la posizione di KR. Il ricorrente sostiene che nella sentenza nulla individualizza la sua persona, che la motivazione è identica, salvo l'aggiunta in neretto del suo nome, a quella adottata per KR;
che la sua condotta non è qualificata, e che la motivazione apparente. Precisa che era stata proposta istanza di ricusazione (il cui testo è riportato nel ricorso) per incompatibilità. Afferma infine che le intercettazioni non evidenziano una sua presenza all'interno del sodalizio, e che la sua pretesa partecipazione a commercio di quantitativi non modesti non comporta automaticamente la dimostrazione della partecipazione all'associazione. Sostiene che manca inoltre la prova dell'elemento psicologico del reato.
Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla omessa assoluzione dai quattro episodi di commercio di stupefacente contestatigli.
La sentenza impugnata afferma che dalle intercettazioni risulta evidente il coinvolgimento, in quanto l'imputato riceve una richiesta per quantità 10, e pochi dubbi possono esservi sul fatto che i coLLqui avessero ad oggetto droga, viste le precauzioni nei dialoghi e visto che gli imputati non sono riusciti a dimostrare che c'erano altri traffici. Gli episodi contestati all'imputato sono tra loro analoghi, lo schema risulta identico con richiesta o offerta di 10 o 5. Non può trattarsi che di chili perché, se si trattasse di grammi, non sarebbero necessarie le cautele usate dagli interlocutori. La deposizione del maresciaLL RA, riportata nella sentenza di primo grado, non lascia dubbi sulla coincidenza dell'autore delle telefonate con l'imputato, la cui utenza tace dopo il suo arresto.
Sostiene il ricorrente che gli episodi gli vengono addebitati sulla base esclusiva delle intercettazioni telefoniche: non sono stati svolti servizi di osservazione e la dinamica è ricostruita a posteriori. In nessuna delle telefonate rilevanti per il ricorrente sono utilizzati termini riferibili inequivocabilmente aLL stupefacente (la parola roba usata in una conversazione non è significativa). Nemmeno può dirsi che siano utilizzati termini criptici, perché nessuno dei parametri fissati dal giudice per individuarli è applicabile alle telefonate che coinvolgono il ricorrente. L'identificazione del quale manca di prova, in quanto la testimonianza del maresciaLL RA fa emergere una lacuna insanabile, mancando un riconoscimento comparativo tra la persona arrestata dalla polizia di Savona e l'imputato, e mancando qualsiasi riscontro che colleghi la persona che aveva in uso l'utenza intercettata, l'arrestato e l'imputato.
Con il terzo motivo lamenta la iLLgicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. La sentenza impugnata riferisce che con i motivi d'appeLL si è contestato che i quantitativi fossero chili, e rinvia a quanto esposto a proposito di CI per la ricorrenza della ingente quantità, a quanto esposto in tema di responsabilità per quel che riguarda il peso. L'aggravante del numero delle persone ricorre risultando evidente il contatto dell'imputato con altre persone oltre il UZ.
Il ricorrente afferma che in primo luogo non è chiaro quale aggravante sia stata contestata, se quella dell'ingente quantità o quella del numero delle persone. In ogni caso entrambe vanno escluse. Non esiste l'ingente quantità perché non è certo se si parlava di chili o di pezzi di quantità imprecisata. La conclusione della Corte è fuorviante, perché considera solo chili e grammi e non altre unità di misura. Mancando una consulenza chimica non si può stabilire se la quantità fosse ingente e cioè idonea a fronteggiare un mercato metropolitano. Non sussiste l'aggravante del numero delle persone perché l'imputato al più concorre con UZ e non con coloro ai quali cede la sostanza.
I motivi aggiunti dettagliano ulteriormente gli argomenti esposti nei primi motivi. Essi si riferiscono al linguaggio utilizzato nelle conversazioni telefoniche, alla quantità deLL stupefacente, alla identificazione dell'indagato per ribadire la mancanza o iLLgicità o apoditticità della motivazione sui relativi punti, sottolineando tra l'altro la genericità della circostanza dell'avere l'utenza del ricorrente taciuto dopo il suo arresto. Contestano gravità, precisione ed univocità delle conversazioni intercettate, che non consentono di ritenere provata la responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. Escludono che possa essere affidabile il siLLgismo attraverso il quale si è ritenuto che le quantità si riferissero a chili, e prima ancora a stupefacenti. Lamentano che di fronte alle specifiche doglianze dell'imputato sull'insussistenza del reato associativo, la sentenza impugnata abbia risposto soltanto con parole vacue, riproponendo la generica motivazione del Tribunale ed omettendo così di dare la possibilità di ricostruire il percorso logico dell'apparato argomentativo della sentenza stessa. UZ propone quattro motivi. Il primo lamenta iLLgicità e carenza della motivazione sulla sua responsabilità in ordine ai due reati contestatigli, associazione finalizzata al commercio e commercio di stupefacenti.
A proposito del primo di essi la Corte rinvia alle considerazioni svolte trattando la posizione di ER, trascrivendo nuovamente la parte descrittiva del secondo gruppo, in cui compare anche il nominativo di UZ. Le attività di ascolto hanno evidenziato l'esistenza di contatti ripetuti e non sporadici tra gli imputati, aventi ad oggetto il commercio di stupefacenti. A proposito del secondo reato, il Tribunale riporta l'intercettazione del 26 novembre 1998, in cui ER riceve una richiesta di stupefacente per quantità 10, invia sul luogo della consegna UZ, cui dice di lasciare la roba sul posto, e gli da istruzioni sulle modalità della consegna. Il UZ è stato identificato tramite la deposizione del maresciaLL RA.
Secondo il ricorrente le conversazioni telefoniche possono essere interpretate diversamente, la responsabilità dell'imputato non è stata provata con certezza, e per la partecipazione all'associazione la sentenza si limita a sostenere genericamente la coLLcazione del ricorrente nel cosiddetto secondo gruppo, senza rispondere alle osservazioni esposte nell'atto di appeLL, secondo il quale lo stesso Tribunale aveva escluso una partecipazione ad attività diverse dall'episodio del 26 novembre, pur riconoscendo invece la sua partecipazione all'associazione. Egli, al contrario, è stato mero esecutore di disposizioni altrui in un solo episodio, senza sussistenza di stabilità del rapporto, consapevolezza di partecipazione ad un'associazione, e senza l'esistenza di una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'inserimento organico nella struttura criminosa, requisiti richiesti daLL stesso Tribunale per la configurazione del reato. Il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione della legge e l'iLLgicità della motivazione circa la ricorrenza dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacente. La Corte d'appeLL sull'argomento ha sostenuto che "appare decisamente strano che ER utilizzi un corriere, come UZ, facendogli affrontare un lungo viaggio in treno per consegnare appena 10 grammi di sostanza", ed ha richiamato gli argomenti esposti trattando la posizione CI circa i parametri utilizzati per ravvisare l'esistenza dell'aggravante.
Il ricorrente, premesso che la Corte ha ritenuto non possa prescindersi dal quantitativo di principio attivo puro, che comporta il ricorrere della aggravante quanto sia pari o superiore a tre chili, ed ha ritenuto che il principio attivo dovesse corrispondere ad oltre il 50% se non al 100% della sostanza complessiva, perché in caso contrario non si giustificherebbe il numero dei contatti e delle persone coinvolte, osserva che nella casistica giudiziaria il principio attivo generalmente si aggira intorno al 20% e non raggiunge mai il 100%. La Corte sostiene che non possa essere usato il parametro della saturazione del mercato, ma le Sezione unite hanno stabilito (sentenza n. 17 del 21 giugno 2002) che è necessario, perché si configuri l'aggravate, che la quantità superi notevolmente quella usualmente trattata nell'ambito territoriale in cui il giudice opera, requisiti che non ricorrono, nel caso concreto, con riferimento alla piazza di Milano. Il terzo motivo eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge e manifesta iLLgicità della motivazione circa la configurazione dell'aggravante del numero delle persone. La sentenza sostiene che dalle telefonate risulta evidente il contatto di ER con altre persone, tra cui il UZ, dovendo tali contatti riferirsi anche a quest'ultimo, già in contatto con ER. Sostiene il ricorrente da una parte che la giurisprudenza richiede, per configurarsi l'aggravante, che la pluralità di soggetti sia riferibile ad una condotta necessaria per l'integrazione del reato e, dall'altra, che la Corte ha indicato contatti con persone non coinvolte nel capo di imputazione. In realtà, essendo coinvolte nell'episodio acquirente, venditore e corriere, non era configurabile l'aggravante avendo ognuno dei tre un ruolo diverso.
Il quarto motivo lamenta gli stessi vizi di cui al motivo precedente circa la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha sostenuto la mancanza di elementi positivi per concedere il beneficio, affermando che la pretesa posizione non stabile e continuativa è stata valutata dal primo giudice nel determinare la continuazione. Il ricorrente afferma che la concessione delle attenuanti, anche con criterio di equivalenza, avrebbe consentito di adeguare la pena al ruolo effettivamente svolto.
Il ricorso di CI è fondato. Per quel che riguarda il primo motivo, è sufficiente richiamare la giurisprudenza riguardante l'irrilevanza della connivenza in ordine all'integrazione della fattispecie criminosa e i criteri di distinzione tra connivenza e concorso (v. p.es. Cass., 1^, n. 15023 del 14/02/2006 Rv. 234128), per notare che la motivazione è basata esclusivamente su elementi (essere al corrente di tutti i particolari della vicenda) che dimostrano appunto la connivenza ma non il concorso. Per quel che riguarda il secondo motivo, la motivazione è congetturale. Vero è che per verificare il ricorrere dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, non si può far riferimento alla saturazione del mercato (cfr. p.es. Cass., 6^, n. 7254 del 19/10/2004 Rv. 231313), ma è altrettanto vero che, per sostenere la sussistenza dell'elemento quantitativo, la Corte si basa esclusivamente su congetture non suffragate da alcun elemento che possa dar loro valore (Cass., 6^, n. 31706 del 07/03/2003 Rv. 228401, seppur in materia diversa, ha affermato che "Il controLL della Corte di Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta iLLgicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate. Ne consegue che la doglianza di iLLgicità può essere proposta quando il ragionamento non si fondi realmente su una massima di esperienza"). Lo stesso rilievo va fatto a proposito dei motivi riguardanti la stessa aggravante proposti da ER (motivo terzo) e UZ (motivo secondo), con l'ulteriore considerazione, con riguardo al motivo ER, che congetturale appare anche l'iter attraverso il quale si è giunti a ritenere che le espressioni numeriche riferite alla sostanza individuassero con certezza chilogrammi e non altre unità di misura (quali ad esempio pezzature, di peso diverso dai chili). In ordine ai motivi proposti con riferimento al reato associativo (NE AJ, UZ e ER, prima parte del primo motivo per i primi due, primo motivo per il terzo), occorre considerare che (Cass., 5^, n. 9457 del 24/09/1997 Rv. 209073) "la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa a carattere associativo;
l'accertamento deve essere particolarmente rigoroso quando la prova dell'accordo sia desunta da condotte svolte nell'ambito di un solo episodio criminoso o da comportamenti che possono anche essere il frutto di un aiuto episodico"; che (Cass., 6^, n. 403 del 16/06/1990 Rv. 186225) "perché taluno possa dirsi volontariamente e consapevolmente inserito in un'associazione criminosa è necessario dimostrare la sua consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente con il suo apporto alla vita di un'associazione nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà, fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune"; che (Cass., 6^, n. 49556 del 22/10/2003 Rv. 227826) "il vincolo associativo non può essere desunto unicamente in base alla partecipazione ai reati-fine di cessione di sostanze stupefacenti, in quanto tali condotte non sono inequivocabilmente dimostrative dell'adesione del soggetto al sodalizio criminoso, non potendo neppure escludersi che l'associazione utilizzi esecutori "arruolati" volta per volta, non necessariamente consapevoli della esistenza di una stabile realtà organizzativa e di operare in qualità di aderenti ad essa"; che (Cass., 6^, n. 5970 del 23/01/1997 Rv. 208306) "il dolo del delitto di associazione a delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Quando la condotta si esaurisca nella partecipazione ad un solo episodio criminoso, non è esclusa la responsabilità per il reato associativo, ma la prova della volontà di partecipare alla associazione deve essere particolarmente puntuale e rigorosa", elementi tutti in ordine ai quali manca qualsiasi motivazione riguardante specificamente ciascuno dei ricorrenti. Anche l'affermazione secondo cui "in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, la prova del vincolo permanente, nascente dall'accordo associativo, può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per il rifornimento della droga, le basi logistiche, le forme di copertura e i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive" (Cass., 4^, n. 4481 del 29/11/2005, Rv. 233247) è solo apparentemente rispettata dalla sentenza impugnata attraverso la trascrizione della parte della sentenza di primo grado dedicata all'associazione, mancando l'indicazione di elementi in base ai quali gli argomenti esposti siano applicabili ai ricorrenti.
Anche il motivo di UZ riguardante l'aggravante del numero delle persone è fondato. La sentenza impugnata si limita a rilevare che dalle telefonate intercettate e risulta evidente il contatto di ER con altre persone e la conseguente sussistenza della contestata aggravante, dovendo i contatti riguardare anche UZ, già in contatto con ER. Nulla però è detto in ordine alla effettiva esistenza di contatti tra il UZ e le altre persone citate, nonché in ordine alla natura di tali contatti e al loro rilievo in ordine alla verifica dell'esistenza dell'aggravante (e dalla lettura del capo di imputazione, peraltro, non emerge analiticamente la posizione di ciascuno nei vari reati contestati in continuazione). Non risulta quindi esser stata effettuata la verifica richiesta da Cass., 6^, n. 5993 del 16/04/1997 Rv. 208203, secondo la quale "in tema di spaccio di sostanze stupefacenti perché possa sussistere l'aggravante del concorso di tre o più persone occorre che la pluralità di soggetti sia riferibile a una delle condotte necessarie per l'integrazione del reato (offerta, eventuale intermediazione, acquisto) e non alla somma delle tre, poiché l'ordinamento connette uno specifico disvalore proprio al coinvolgimento di più persone nel medesimo ruolo. D'altro canto, trattandosi di reato a concorso necessario costituito daLL scambio tra almeno due persone che si realizza sovente attraverso l'intermediazione di terzi, l'aggravante sarebbe altrimenti pressoché implicita nella stessa ipotesi semplice". Sono invece infondati tutti gli altri motivi proposti. A proposito della contestazione a AJ, ER e UZ di specifici fatti di commercio di stupefacenti, e della identificazione del secondo, infatti, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la decisione. Nei confronti del primo (il cui motivo è peraltro alquanto generico), facendo riferimento al contenuto delle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado, legittimamente rinviando alle pagine della medesima in cui è stato effettuato l'esame delle intercettazioni, ed affermando come le stesse dimostrino la consapevolezza dell'uso che dell'auto avrebbero fatto i correi da parte del ricorrente. Nei confronti del secondo, correttamente riferendosi ancora al contenuto delle telefonate, alle precauzioni usate, alla mancata prospettazione di ipotesi alternative ed alla analogia dei quattro episodi. Il ricorso assume l'arbitrarietà dell'attribuzione al termine "roba" del significato di stupefacente, ma occorre tener conto che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio, eventualmente criptico o cifrato, adoperato dai soggetti intercettati, e comunque del contenuto delle intercettazioni, è questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito" (Cass., 4^, n. 117 del 28/10/2005 Rv. 232626) e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Cass., 6^, n. 35680 del 10/06/2005 Rv. 232576), logica e massime di esperienza alle quali è conforme ritenere che con "roba" si identifichi, anche in lingua straniera, stupefacente, specie quando la parola è collegata con termini indicativi di quantità. Infondate sono anche le questioni riguardanti l'identificazione del ricorrente (tema di fatto, che sfugge al sindacato in questa sede, Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369), in base alla testimonianza del Mito RA. Il riconoscimento fra il soggetto arrestato a Savona e l'imputato è stato ritenuto evidentemente superfluo per sufficienza degli elementi contenuti nella deposizione, ai quali correttamente è stato aggiunto il rilievo che l'utenza facente capo a ER abbia finito per tacere dopo il suo arresto (la contestazione dell'argomento, nei motivi aggiunti costituisce esclusivamente una asserzione priva di qualsiasi motivazione). Nei confronti del terzo ricorrente (il cui motivo è alquanto generico), a proposito del quale vanno ripetute le considerazioni svolte più sopra in ordine alla interpretazione delle telefonate intercettate. Assolutamente generico, e come tale da rigettare anche indipendentemente dal pur pregnante rilievo che (Cass., 6^, n. 7707 del 04/12/2003 Rv. 229768) "la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p., è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato", è il motivo proposto da UZ in ordine alla mancata concessione delle attenuanti. Nel corso della discussione orale, la difesa ER ha esplicitato l'ampio richiamo, contenuto nel motivo riguardante il reato associativo e del quale non era del tutto comprensibile la finalità, alla ricusazione proposta nei confronti di due dei componenti del collegio che ha giudicato il ricorrente in grado di appeLL:
l'incompatibilità rilevata sarebbe causa di nullità assoluta per inidoneità dei giudici all'esercizio della funzione, ai sensi quindi dell'articolo 178 c.p.p.. Una interpretazione diversa comporterebbe la incostituzionalità dell'art. 34 c.p.p., per contrasto con l'art. 111 Cost. (è stata richiamata in proposito C. Cost., n. 371/96), per mancanza di rimedi alla incompatibilità emersa successivamente alla decisione. La ricusazione (dichiarata inammissibile per tardività, come precisato dal difensore) era stata proposta con esplicito ed esclusivo riferimento all'accertamento della sussistenza del reato associativo, in ordine al quale la sentenza è stata annullata. L'annullamento, per i vizi più sopra evidenziati, della parte della sentenza con riferimento alla quale era stata prospettata l'incompatibilità e proposta la ricusazione poi dichiarata inammissibile, ha come conseguenza l'irrilevanza, nel presente giudizio, della questione di costituzionalità (subordinata al mancato annullamento della sentenza impugnata).
Tutti infondati sono i motivi proposti da OL.
In ordine al primo va richiamato il contenuto di Cass., 5^, n. 72 del 22.11.05, (la decisione è così massimata in Rv. 232532 come "è da considerare abnorme in quanto, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si coLLca però al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, con superamento di ogni ragionevole limite, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti conseguenti, facendola derivare dalla mancata traduzione di detto avviso nella lingua dell'imputato straniero, quando questi sia rimasto sempre irreperibile e non risulti comunque dagli atti la mancata conoscenza, da parte sua, della lingua italiana"), la quale condivisibilmente afferma che "innanzitutto le Sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 5052 del 2004) hanno chiarito che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, come intesa anche dalla dottrina, il presupposto che fa sorgere il diritto alla traduzione o all'interprete e, quindi, la situazione fattuale dalla quale l'ordinamento giuridico fa derivare il dovere per il giudice di disporre la traduzione di un provvedimento o di avvalersi di un interprete perché provveda ad illustrarne all'interessato il contenuto è costituito dall'accertamento in concreto della mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato. Da tale presupposto, soltanto, scaturisce da un lato il diritto dell'indagato alla traduzione o all'intervento dell'interprete e dall'altro l'obbligo per il giudice di consentirne l'esercizio. In altri termini, mentre per espressa previsione dell'art. 169 c.p.p., comma 3, l'atto notificato aLL straniero all'estero va senz'altro tradotto salvo che positivamente risulti la conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato, l'art. 143 c.p.p., enuncia una regola inversa, nel senso che l'obbligo di nominare il traduttore discende dal positivo accertamento della mancata conoscenza della lingua italiana. Da ciò discende che se l'indagato o l'imputato non ha avuto alcun contatto con il giudice e se "la non conoscenza della lingua italiana non risulta in altro modo dagli atti" il giudice non è tenuto alla traduzione del provvedimento da notificare.
A ciò si aggiunga che recentemente la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 c.p.p., comma 1, nella parte in cui non prevede che siano nulli gli atti del procedimento penale compiuti in lingua italiana ove l'imputato straniero non la comprenda e nella parte in cui non prevede che, a tale scopo, fin dal primo atto del procedimento lo straniero sia interpellato circa la conoscenza o meno della lingua italiana, ha nuovamente fatto applicazione di quel principio di concretezza dell'accertamento in positivo della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana (Corte Cost., ord. n. 212 del 2005). Da quanto innanzi esposto discende all'evidenza che la questione relativa alla necessità di traduzione di un provvedimento in una lingua comprensibile all'interessato neppure si pone nei procedimenti nei quali - come nella concreta fattispecie si è verificato nel momento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. - l'indagato o imputato risulti irreperibile al momento della notificazione del provvedimento e, dunque, per definizione sia mancato il "contatto con il giudice" e se "la non conoscenza della lingua italiana non risulta in altro modo dagli atti"", e non risulta positivamente che OL conoscesse la lingua italiana.
In ordine al secondo motivo, Cass., 3^, n. 41534 del 6.11.2002, Rv. 223200 afferma che "In tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, è legittima l'acquisizione all'estero da parte della polizia italiana di documentazione in collaborazione con le autorità locali, secondo modalità prescindenti dall'espletamento di rogatorie internazionali, in una fase antecedente l'accertamento della notitia criminis, nella quale non trovano ancora spazio le garanzie di cui all'art. 727 c.p.p., e segg.". Dalla decisione può desumersi che è necessario procedere nelle forme della rogatoria internazionale soltanto quando si tratti di acquisire atti per loro natura garantiti, quando già risulti possibile l'attivazione della garanzia. Nel caso in esame, attraverso le notizie comunicate dalla polizia straniera si è pervenuti alla identificazione di persona in precedenza ancora sconosciuta (e nei confronti della quale, in conseguenza, prima della completa identificazione non risultava possibile applicare alcuna garanzia) e per informazioni non garantite in sè, quale l'intestazione di una utenza telefonica, che (al contrario di informazioni "protette", quale ad esempio l'intestazione di un conto corrente bancario) non godono di alcuna tutela. Peraltro, non può ritenersi violato l'art. 195 c.p.p., poiché l'oggetto della testimonianza del M.LL RA non era costituito da dichiarazioni (tantomeno acquisite con le modalità di cui alla disposizione ora richiamata, comma 4), ma ad attività di istituto della polizia straniera, (in relazione alla quale, addirittura, "il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati, Cass., 6^, n. 14239 del 15/12/2003 Rv. 231457), con riferimento peraltro a dati che al maresciaLL risultavano nella veste di investigatore, con riferimento ad indagini alle quali aveva personalmente partecipato. Per quel che riguarda poi la materiale identificazione e l'ultima parte del secondo motivo, va solo osservato che esula dai poteri del giudice di legittimità ricostruire il fatto diversamente da quanto abbia fatto il giudice di merito in presenza di elementi di significato non univoco (Cass., 4^, n. 6552 del 06/04/2000 Rv. 216734) ovvero verificare se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, dovendosi limitare a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, essendogli esclusa la possibilità di dare una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove (Cass., 4^, n. 4842 del 02/12/2003 Rv. 229369). L'infondatezza dell'ultimo motivo risulta dal richiamo delle affermazioni di Cass., 6^, n. 36382 del 04/07/2003 Rv. 227142 ("la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controLL di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p."), 1^, n. 46954 del 04/11/2004 Rv. 230591 ("la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo"), 2^, n. 7842 del 28/05/1992 Rv. 191064 ("pur costituendo la adeguatezza della pena nella sua concretezza più il risultato di una intuizione che di un processo logico di natura analitica, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale di determinazione di essa, per evitare che la discrezionalità di trasformi in arbitrio, ha l'obbligo di enunciare, sia pure concisamente, le ragioni che l'hanno indotto alla decisione in concreto adottata sul punto") che pienamente si condividono. Richiamando il contenuto delle affermazioni del primo giudice, e sostenendo che non sussistono elementi di valenza positiva per la concessione delle attenuanti generiche, non ritenendosi sufficiente, nella fattispecie, la formale assenza di condanne sotto quelle generalità; ed affermando che la pena base e gli aumenti di pena per le aggravanti contestate appaiono congrui ed in linea con il dettato normativo, non essendovi motivi sufficienti per riduzioni di pena, la sentenza impugnata ha assolto l'obbligo di motivazione, palesando l'iter logico che ha portato alla conferma della sentenza di primo grado, specie se si tien conto che il ricorso si limita a denunciare carenza di motivazione senza indicare specifiche ragioni giustificatrici di una eventuale riduzione della pena (la censura sul giudizio di valenza è inconferente, non essendo stata riconosciuta alcuna attenuante).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di CI, nonché nei confronti di ER, AJ, UZ con riferimento per questi ultimi all'imputazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per UZ anche con riferimento alle aggravanti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 e art. 73, comma 6, per ER anche in riferimento all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appeLL di Milano;
rigetta nel resto i ricorsi di tali ricorrenti e di OL e condanna quest'ultimo alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il novembre 2006