CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI IBnese - 03218520793
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006150414000 CONSORZIO BONIF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006150414000 CONSORZIO BONIF 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250006150414000, notificata da ADER il 14.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica
TI IBnese, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica TI IBnese, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva e non vi è nella specie alcun litisconsorzio necessario ben potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n. 7514/2022; Cass. n. 13921/2018) escludendosi, quindi,
l'ordine di integrazione del contraddittorio e incombendo, piuttosto, sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre,
Cass. n. 14991/2020).
Ciò precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e questi, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva. A tanto non può che conseguire la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica TI IBnese al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
CA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1483/2025 depositato il 01/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - IB Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica TI IBnese - 03218520793
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006150414000 CONSORZIO BONIF 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250006150414000 CONSORZIO BONIF 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 151/2026 depositato il
20/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 1.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920250006150414000, notificata da ADER il 14.11.2025 e intimante il pagamento degli importi ivi indicati a titolo di contributi consortili per gli anni 2019/2020 pretesi dal Consorzio di Bonifica
TI IBnese, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, il difetto del presupposto impositivo per assenza del beneficio di natura fondiaria nonché l'omessa notifica degli atti presupposti.
ADER si costituiva in giudizio con memoria depositata il 7.1.2026 eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Consorzio di Bonifica TI IBnese, benché citato, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, anzitutto, essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente.
Al riguardo va rilevato che l'agente della riscossione è titolare dell'azione esecutiva per la riscossione del crediti esattoriali sicchè sussiste la sua legittimazione passiva e non vi è nella specie alcun litisconsorzio necessario ben potendo il contribuente agire indifferentemente nei confronti tanto dell'ente impositore quanto dell'agente della riscossione (cfr., tra le altre, Cass. n. 7514/2022; Cass. n. 13921/2018) escludendosi, quindi,
l'ordine di integrazione del contraddittorio e incombendo, piuttosto, sull'agente della riscossione, che non voglia rispondere dell'esito della lite, l'onere della chiamata in causa del titolare della pretesa (cfr. tra le altre,
Cass. n. 14991/2020).
Ciò precisato, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 188/2018 del 25.9.2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11
(Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio».
Ora, nella specie, parte ricorrente ha contestato che l'immobile di proprietà abbia tratto beneficio dall'attività svolta dal Consorzio e questi, rimanendo contumace, non ha assolto l'onere della prova relativo agli effettivi benefici arrecati all'immobile oggetto della pretesa impositiva. A tanto non può che conseguire la declaratoria di non debenza delle somme pretese con la cartella di pagamento impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
condanna ADER ed il Consorzio di Bonifica TI IBnese al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite che liquida in complessive € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.