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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/10/2025, n. 1984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1984 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11093/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
Parte_1
Avv. SOCCIO GIOVANNI
ricorrente E
Controparte_1
Avv.ti RICCI OLGA - LA BE MA resistente
Oggetto: clausola sociale -assunzione MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, – premesso di aver Parte_1 prestato, sin dal 1998, la propria attività lavorativa nella gestione del servizio della sosta a pagamento nel territorio della città di Foggia, alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del relativo servizio appaltato dal – adiva l'intestato CP_2
Tribunale del Lavoro, esponendo: che, nel periodo dal 24.8.1998 al 30.6.2011 aveva lavorato alle dipendenze della , svolgendo, anche in Controparte_3 qualità di presidente della cooperativa e del Consorzio di cooperative sociali C.s.i., mansioni di direttore organizzativo dei servizi della cooperativa, gestione del personale nel servizio della sosta tariffata, rapporti con enti pubblici e privati, addetto alla segreteria e ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.10.2011 al 12.12.2015 aveva lavorato alle dipendenze della , in virtù di pluirimi contratti di lavoro di somministrazione CP_4
a tempo determinato con qualifica di ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.12.2015 al 12.6.2023, aveva lavorato alle dipendenze della Apcoa Parking Italia s.p.a., in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operatore della mobilità - ausiliario del traffico parametro;
che, all'esito della gara indetta in data 1.4.2022 per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia, l'Ente locale, con determinazione dirigenziale n. 1029 del 25.7.2022, aveva provveduto ad aggiudicare il predetto appalto alla che la Apcoa Controparte_1
Parking Italia s.p.a. aveva espletato la procedura di licenziamento collettivo e aveva prorogato il rapporto di lavoro con il ricorrente sino al 30.6.2023; che, la nuova società aggiudicataria dell'appalto aveva provveduto a confermare i rapporti di lavoro di 31 lavoratori (su un totale di 66), escludendo, in violazione della clausola sociale espressamente contemplata dal bando di gara nonché dalla contrattazione collettiva di settore, ben 35 dipendenti, tra cui esso istante, tutti occupati presso il precedente concessionario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto; che, la società aggiudicataria aveva provveduto a sottoscrivere i contratti di lavoro con i dipendenti selezionati;
che, con note del 6.7.2023, del 30.10.2023 e del 14.10.2024, il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto rilevava l'illegittimità della sua mancata assunzione, richiedendola a far data dal 13.6.2023 e mettendo, al contempo, a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Controparte_1
[...]
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente denunciava la violazione della clausola sociale contenuta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel C.C.N.L. di categoria. Lamentava la violazione degli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione italiana. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in applicazione della clausola sociale contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. alla assunzione a tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto Parte_1 di lavoro con la e per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
l'assunzione o il ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario del traffico, parametro 138, del CCNL Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario
Pag. 2 di 10 del traffico, parametro 138, del CCNL Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione a tempo indeterminato del Controparte_1 ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. …”. Vinte le spese di lite. La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, i principi compiutamente esposti nella sentenza emessa da altro Giudice del lavoro di questo tribunale, Dr. Ivano Caputo, nel giudizio R.G. 6320/2024. 2.1. Preliminarmente, giova precisare che parte ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali, come da verbale di udienza del 3.4.2025. Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...] ed attinente alla pretesa inammissibilità delle domande volte ad ottenere Controparte_1 la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, per mancata impugnazione da parte del ricorrente del licenziamento irrogatogli dal gestore uscente (art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604). Ed invero, secondo la prospettazione di parte resistente, avrebbe potuto Parte_1 legittimamente azionare tale pretesa in giudizio “soltanto a condizione: a) che il rapporto di lavoro con il gestore uscente fosse validamente ancora in essere;
oppure, b) che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento irrogatogli, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, al fine di ottenere la declaratoria di nullità
o illegittimità dello stesso (ai sensi dell'art. 6, L. 604/66)” (cfr., pag. 6 della memoria di costituzione).
Pag. 3 di 10 Soggiunge la resistente che, in difetto di una delle condizioni sopra richiamate, il Giudice non potrebbe nemmeno vagliare la fondatezza delle domande finalizzate ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, il suo ripristino, alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore abbia di fatto prestato la propria attività lavorativa fino alla data di effettivo subentro della società aggiudicataria nella gestione del servizio, e ciò in quanto il rapporto di lavoro con il gestore uscente era già cessato alla data di comunicazione del licenziamento, come evidenziato, del resto, dalla stessa Apcoa Parking s.p.a., nella comunicazione di proroga del periodo di preavviso (doc. 8, fascicolo di parte ricorrente), laddove aveva rimarcato
“la validità ed efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
2.2. L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che il ricorrente non avesse alcun onere di far precedere l'odierna azione da una impugnativa del licenziamento collettivo intimatogli dalla Apcoa Parking s.p.a. Difatti, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 31.1.2020, n. 2315, “l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza”. Tant'è vero che, “…da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n. 12136 del 2005; Cass. n. 4166 del 2006); d'altro canto, l'opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che da ciò si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007)” (così, in motivazione, Cass. n. 2315/2020 cit.). Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente invocato l'obbligo, posto a carico dell'impresa subentrante, di assumere ex novo il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell'appalto, prospettando solo in via subordinata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Ne consegue che il diritto fatto valere dal lavoratore s'appalesa del tutto autonomo rispetto a quello inerente al rapporto di lavoro già cessato con l'impresa uscente, sicché, non ravvisandosi alcun profilo d'inammissibilità, la domanda può essere scrutinata nel merito.
2.3. In questa prospettiva si osserva che è pacifico come l'odierna resistente sia subentrata alla precedente datrice di lavoro nell'appalto di servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia (si veda, in proposito, la determina di aggiudicazione n. 1029 del 25.7.2022, doc. 6, fascicolo di parte ricorrente). E' altrettanto incontroverso che la convenuta fosse tenuta al rispetto della c.d. clausola sociale, quale prevista, in particolare, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto,
Pag. 4 di 10 secondo cui: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente). Del resto, la stessa resistente ha dedotto che, allorquando ha proceduto all'assunzione delle 31 unità precedentemente occupate dal gestore uscente, quali risultanti dallo stralcio dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, “ha, senza ombra di dubbio, applicato correttamente la clausola sociale imposta dalle disposizioni di legge di cui il bando di gara e il Capitolato speciale d'appalto costituiscono espressione” (così, a pag. 8 della memoria).
2.4. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'esatta applicazione, da parte della convenuta, dell'anzidetta clausola sociale, sostenendosi da parte del ricorrente che la GPS avrebbe dovuto assumere, in maniera automatica e generalizzata, tutti i lavoratori impiegati nel servizio di appalto alle dipendenze dell'impresa uscente. La tesi propugnata dal lavoratore, nella sua assolutezza, non può essere condivisa. Vero è che la clausola di salvaguardia, operante nell'ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese, persegue la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto. Senonché, la portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost. Ne consegue, in generale, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796; 07/01/2019, n. 142). Si è anche affermato che, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
Pag. 5 di 10 In tal caso, un siffatto obbligo potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n. 2796).
2.5. In questa direzione s'è mossa pure la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; nonché, ex multis: T.A.R. Torino CP_5
Sez. I, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Controparte_6
Sez. II, 9 novembre 2012, n. 672)” (Cass. Sez. Lav. 10.1.2018, Controparte_7
n. 341). E l'esigenza di contemperare il riassorbimento dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'organizzazione aziendale scelta dall'impresa subentrante traspare, nel caso concreto, dallo stesso capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede che “Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”.
2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte – l'eventuale “non armonizzabilità” con l'organizzazione aziendale “rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: “esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente. Pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva” (Cass. Sez. Lav., 13.11.2023, n. 31491) La recentissima Cassazione n. 19114/2024 ha ribadito: “9. anche in assenza di accordo con le OO.SS. era dunque onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile;
a fronte delle allegazioni dei lavoratori (di possedere i requisiti professionali per l'applicazione della clausola sociale, in termini di anzianità di servizio sufficiente per l'assunzione prioritaria da parte del nuovo appaltatore), spettava a parte datoriale chiarire il possesso di titoli poziori da parte di altri lavoratori, in base al criterio di vicinanza della prova;
questo criterio non significa deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle
Pag. 6 di 10 situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022)”. Nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita sul punto dalla parte resistente, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che il ricorrente “Nello specifico …. non ha spuntato nessuna delle seguenti competenze: la capacità di utilizzo del software per la gestione delle procedure per il pagamento delle penali;
la gestione delle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la gestione dei parcometri, non avendo flaggato nessuna competenza inerente l'utilizzo del software di centralizzazione, l'esecuzione della manutenzione ordinaria, la sostituzione del rotolo dei ticket e delle batterie, le operazioni di svuotamento delle monete, la programmazione( orari, tariffe, messaggistica sul display) e la pulizia degli stessi. Attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio.” (v. ric. intr.).
Sicché, quanto dedotto dalla GPS appare smentito per tabulas dalle schede allegate, dalle quali emerge che altri dipendenti addetti – come – alle mansioni di Parte_1 parcheggiatore- ausiliario del traffico (e pacificamente assunti dalla subentrante), avevano spuntato le medesime caselle, rispetto a quelle riportate nella propria scheda di selezione. Dalla scheda di selezione del ricorrente in atti (doc. 8 ricorso 414 cpc) risulta che il sig.
addetto alle mansioni di ausiliario della sosta / operatore della Parte_1 mobilità, così come risulta, risulta aver spuntato le caselle “utilizzo palmare per la verifica della sosta”, “Corso di formazione per la sicurezza”, nonché “diploma scuola superiore” e conoscenza lingua “inglese”, oltre ad appartenere alle categorie protette. Dall'analisi delle schede depositate, si osserva che nessuno dei lavoratori assunto ha spuntato le competenze di cui riferisce la società resistente (ad eccezione di due lavoratori). Infatti, come evincibile dalle schede di selezione depositate, relative ad altri dipendenti originariamente assunti dalla convenuta, addetti come il ricorrente alle mansioni di ausiliario della sosta / operatore della mobilità, risulta come gli stessi abbiano spuntato le medesime caselle “utilizzo palmare per la verifica della sosta” e “Corso di formazione per la sicurezza”, risultando, però, possedere titolo di studio inferiore rispetto al ricorrente (licenzia media in luogo del diploma di scuola superiore posseduto dal ricorrente) - (si veda schede dipendenti assunti sig.ri , Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, , . Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Persona_9
In alcuni casi emerge, peraltro, come i lavoratori assunti (sig.ri , Pt_2 Per_2
, risultino non possedere alcuna competenza informatica – Per_6 Per_8 Per_10
a differenza del ricorrente che risulta possedere buona conoscenza del pacchetto office e
Pag. 7 di 10 navigazione web - o addirittura, alcuna conoscenza delle lingue straniere (sig.ri Per_6
e , oltre a non appartenere alle categorie protette (sig.ri Persona_9 Pt_2 Per_1
, , Per_2 Per_3 Per_6 Persona_7 Per_8 Per_11 Per_10
, . Per_12 Per_13
A ciò si aggiunga che dalla stessa scheda del sig. risulta come lo stesso sia Parte_1 munito di una serie di altre esperienze lavorative e competenze quali: direttore organizzativo dei servizi della gestione del personale nel servizio della sosta CP_3 tariffata per il Comune di Foggia;
gestione del servizio del personale nel servizio supplemento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Faeto (Fg) … , oltre ad essere iscritto al 3 anno del Corso di laurea di Consulente del lavoro ed esperto delle relazioni industriali presso l'Università di Foggia, come da c.v. allegato alla stessa scheda di selezione (doc. 8 ricorso 414 cpc). In ragione di tanto, quindi, pare di tutta evidenza come le competenze dell'odierno ricorrente siano addirittura superiori rispetto a quelle di molti lavoratori assunti dalla odierna convenuta. Cont Ne consegue che, non avendo la provato – com'era suo onere (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.) – la sussistenza di condizioni ostative al riassorbimento del lavoratore, non resta che dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze della società resistente, con decorrenza dal 13.6.2023 (data dell'effettivo subentro nell'appalto in questione) con la qualifica rivestita alle dipendenze dell'impresa uscente, ovvero quella di operatore della sosta in applicazione del CCNL di riferimento della nuova datrice di lavoro.
2.7. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la conservazione dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'impresa uscente. Invero, l'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli PL Mobilità) per il periodo dal 1° gennaio 2004 al Controparte_8
31 dicembre 2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato “Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 14 e 15, fascicolo di parte ricorrente). Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n. 2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in
Pag. 8 di 10 maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”. È appena il caso di rammentare – in linea con il precedente giurisprudenziale innanzi citato – che il trasferimento d'azienda si differenzia dalla successione nell'appalto perché comporta il passaggio in favore del cessionario del complesso organizzato dei beni dell'impresa cedente tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013); circostanza questa che, nel caso di specie, non solo non è stata oggetto di allegazione ma neppure di prova. Di fatto, invero nel ricorso introduttivo tale istanza è formulata nelle conclusioni, ma non è accompagnata da alcuna deduzione a sostegno della pretesa.
2.8. Residua la domanda di risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione. Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. Lav. n. 7858/2008), “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (cassiere/supervisore di parcheggio), maturate a decorrere dalla data di messa in mora fino all'attualità, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il Controparte_1
12/12/2024, nella causa iscritta al n. 11093/2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
Pag. 9 di 10 b) per l'effetto, ordina l'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente a decorrere dal 13.6.2023 con la qualifica di ausiliario della sosta in applicazione del CCNL di riferimento;
c) condanna la al risarcimento, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.6.2023 fino al ripristino, con gli accessori;
d) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre c.u. se versato, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione. Foggia, all'esito dell'udienza del 09/10/2025 Il Giudice Beatrice Notarnicola
Pag. 10 di 10
Il Giudice designato, dr.ssa Beatrice Notarnicola, nella causa iscritta al n. 11093/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, in data 09/10/2025 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc. ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa T R A
Parte_1
Avv. SOCCIO GIOVANNI
ricorrente E
Controparte_1
Avv.ti RICCI OLGA - LA BE MA resistente
Oggetto: clausola sociale -assunzione MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato in data 12.12.2024, – premesso di aver Parte_1 prestato, sin dal 1998, la propria attività lavorativa nella gestione del servizio della sosta a pagamento nel territorio della città di Foggia, alle dipendenze delle varie società avvicendatesi nella gestione del relativo servizio appaltato dal – adiva l'intestato CP_2
Tribunale del Lavoro, esponendo: che, nel periodo dal 24.8.1998 al 30.6.2011 aveva lavorato alle dipendenze della , svolgendo, anche in Controparte_3 qualità di presidente della cooperativa e del Consorzio di cooperative sociali C.s.i., mansioni di direttore organizzativo dei servizi della cooperativa, gestione del personale nel servizio della sosta tariffata, rapporti con enti pubblici e privati, addetto alla segreteria e ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.10.2011 al 12.12.2015 aveva lavorato alle dipendenze della , in virtù di pluirimi contratti di lavoro di somministrazione CP_4
a tempo determinato con qualifica di ausiliario del traffico;
che nel periodo dal 15.12.2015 al 12.6.2023, aveva lavorato alle dipendenze della Apcoa Parking Italia s.p.a., in virtù di contratto a tempo indeterminato part-time, con qualifica di operatore della mobilità - ausiliario del traffico parametro;
che, all'esito della gara indetta in data 1.4.2022 per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia, l'Ente locale, con determinazione dirigenziale n. 1029 del 25.7.2022, aveva provveduto ad aggiudicare il predetto appalto alla che la Apcoa Controparte_1
Parking Italia s.p.a. aveva espletato la procedura di licenziamento collettivo e aveva prorogato il rapporto di lavoro con il ricorrente sino al 30.6.2023; che, la nuova società aggiudicataria dell'appalto aveva provveduto a confermare i rapporti di lavoro di 31 lavoratori (su un totale di 66), escludendo, in violazione della clausola sociale espressamente contemplata dal bando di gara nonché dalla contrattazione collettiva di settore, ben 35 dipendenti, tra cui esso istante, tutti occupati presso il precedente concessionario al momento dell'aggiudicazione dell'appalto; che, la società aggiudicataria aveva provveduto a sottoscrivere i contratti di lavoro con i dipendenti selezionati;
che, con note del 6.7.2023, del 30.10.2023 e del 14.10.2024, il ricorrente aveva rivendicato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto rilevava l'illegittimità della sua mancata assunzione, richiedendola a far data dal 13.6.2023 e mettendo, al contempo, a disposizione le proprie energie lavorative in favore della Controparte_1
[...]
Tanto esposto in punto di fatto, il ricorrente denunciava la violazione della clausola sociale contenuta nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nel C.C.N.L. di categoria. Lamentava la violazione degli artt. 4, 35 e 36 della Costituzione italiana. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, in applicazione della clausola sociale contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. alla assunzione a tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto Parte_1 di lavoro con la e per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
l'assunzione o il ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario del traffico, parametro 138, del CCNL Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore della mobilità/ausiliario
Pag. 2 di 10 del traffico, parametro 138, del CCNL Autoferrotranvieri, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL Autoferrotranvieri, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione a tempo indeterminato del Controparte_1 ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. …”. Vinte le spese di lite. La società convenuta, ritualmente costituitasi, resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 9.10.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è parzialmente fondato e va, per quanto di ragione, accolto, sulla scorta dei motivi di seguito esposti, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, i principi compiutamente esposti nella sentenza emessa da altro Giudice del lavoro di questo tribunale, Dr. Ivano Caputo, nel giudizio R.G. 6320/2024. 2.1. Preliminarmente, giova precisare che parte ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla regolarizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali, come da verbale di udienza del 3.4.2025. Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...] ed attinente alla pretesa inammissibilità delle domande volte ad ottenere Controparte_1 la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, per mancata impugnazione da parte del ricorrente del licenziamento irrogatogli dal gestore uscente (art. 6 L. 15 luglio 1966, n. 604). Ed invero, secondo la prospettazione di parte resistente, avrebbe potuto Parte_1 legittimamente azionare tale pretesa in giudizio “soltanto a condizione: a) che il rapporto di lavoro con il gestore uscente fosse validamente ancora in essere;
oppure, b) che il lavoratore avesse impugnato il licenziamento irrogatogli, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, al fine di ottenere la declaratoria di nullità
o illegittimità dello stesso (ai sensi dell'art. 6, L. 604/66)” (cfr., pag. 6 della memoria di costituzione).
Pag. 3 di 10 Soggiunge la resistente che, in difetto di una delle condizioni sopra richiamate, il Giudice non potrebbe nemmeno vagliare la fondatezza delle domande finalizzate ad ottenere la prosecuzione del rapporto di lavoro e, per l'effetto, il suo ripristino, alle dipendenze del nuovo aggiudicatario, a nulla rilevando la circostanza che il lavoratore abbia di fatto prestato la propria attività lavorativa fino alla data di effettivo subentro della società aggiudicataria nella gestione del servizio, e ciò in quanto il rapporto di lavoro con il gestore uscente era già cessato alla data di comunicazione del licenziamento, come evidenziato, del resto, dalla stessa Apcoa Parking s.p.a., nella comunicazione di proroga del periodo di preavviso (doc. 8, fascicolo di parte ricorrente), laddove aveva rimarcato
“la validità ed efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
2.2. L'eccezione è infondata, dovendosi ritenere che il ricorrente non avesse alcun onere di far precedere l'odierna azione da una impugnativa del licenziamento collettivo intimatogli dalla Apcoa Parking s.p.a. Difatti, come puntualizzato da Cass. Sez. Lav. 31.1.2020, n. 2315, “l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza”. Tant'è vero che, “…da un canto, anche quando il lavoratore licenziato per perdita dell'appalto avrebbe un diritto all'assunzione da parte dell'impresa subentrante, tale diritto non esclude ma si aggiunge al diritto dello stesso lavoratore di impugnare il licenziamento della cessante (v. Cass. n. 12136 del 2005; Cass. n. 4166 del 2006); d'altro canto, l'opzione del lavoratore per la costituzione di un rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sé, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che da ciò si possa desumere accettazione o acquiescenza al licenziamento (Cass. n. 22121 del 2016; Cass. n. 12613 del 2007)” (così, in motivazione, Cass. n. 2315/2020 cit.). Nel caso di specie, il ricorrente ha espressamente invocato l'obbligo, posto a carico dell'impresa subentrante, di assumere ex novo il personale in forza presso il precedente aggiudicatario dell'appalto, prospettando solo in via subordinata l'ipotesi del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. Ne consegue che il diritto fatto valere dal lavoratore s'appalesa del tutto autonomo rispetto a quello inerente al rapporto di lavoro già cessato con l'impresa uscente, sicché, non ravvisandosi alcun profilo d'inammissibilità, la domanda può essere scrutinata nel merito.
2.3. In questa prospettiva si osserva che è pacifico come l'odierna resistente sia subentrata alla precedente datrice di lavoro nell'appalto di servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia (si veda, in proposito, la determina di aggiudicazione n. 1029 del 25.7.2022, doc. 6, fascicolo di parte ricorrente). E' altrettanto incontroverso che la convenuta fosse tenuta al rispetto della c.d. clausola sociale, quale prevista, in particolare, dall'art. 13 del capitolato speciale d'appalto,
Pag. 4 di 10 secondo cui: “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico- organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81” (doc. 3, fascicolo di parte ricorrente). Del resto, la stessa resistente ha dedotto che, allorquando ha proceduto all'assunzione delle 31 unità precedentemente occupate dal gestore uscente, quali risultanti dallo stralcio dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, “ha, senza ombra di dubbio, applicato correttamente la clausola sociale imposta dalle disposizioni di legge di cui il bando di gara e il Capitolato speciale d'appalto costituiscono espressione” (così, a pag. 8 della memoria).
2.4. Il nucleo centrale della controversia ruota, piuttosto, intorno all'esatta applicazione, da parte della convenuta, dell'anzidetta clausola sociale, sostenendosi da parte del ricorrente che la GPS avrebbe dovuto assumere, in maniera automatica e generalizzata, tutti i lavoratori impiegati nel servizio di appalto alle dipendenze dell'impresa uscente. La tesi propugnata dal lavoratore, nella sua assolutezza, non può essere condivisa. Vero è che la clausola di salvaguardia, operante nell'ipotesi di cessazione di un appalto e conseguente subentro di nuove imprese, persegue la finalità di garantire la continuità dell'occupazione in favore dei medesimi lavoratori già impiegati dall'impresa uscente nell'esecuzione dell'appalto. Senonché, la portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost. Ne consegue, in generale, che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore aggiudicatario (Consiglio di Stato sez. III, 28/07/2020, n. 4796; 07/01/2019, n. 142). Si è anche affermato che, sebbene finalizzato a favorire la continuità e stabilità occupazionale, l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori non può essere tale da comprimere le esigenze organizzative dell'impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
Pag. 5 di 10 In tal caso, un siffatto obbligo potrebbe essere assolto anche destinando solo parte dello stesso all'esecuzione di quel medesimo contratto (Consiglio di Stato sez. V, 04/05/2020, n. 2796).
2.5. In questa direzione s'è mossa pure la giurisprudenza di legittimità, statuendo che “le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5890; nonché, ex multis: T.A.R. Torino CP_5
Sez. I, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Sez. I, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Controparte_6
Sez. II, 9 novembre 2012, n. 672)” (Cass. Sez. Lav. 10.1.2018, Controparte_7
n. 341). E l'esigenza di contemperare il riassorbimento dei lavoratori impiegati nell'appalto con l'organizzazione aziendale scelta dall'impresa subentrante traspare, nel caso concreto, dallo stesso capitolato speciale d'appalto, nella parte in cui prevede che “Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato”.
2.6. Occorre, tuttavia, evidenziare che – come recentemente puntualizzato dalla Suprema Corte – l'eventuale “non armonizzabilità” con l'organizzazione aziendale “rappresenta un fatto impeditivo per due concorrenti ragioni: “esso attiene a profili che ineriscono all'organizzazione dell'impresa subentrante e che, quindi, rientrano nella disponibilità e nella conoscenza (e quindi nella sfera giuridica) di quest'ultima, ossia esulano dalla sfera giuridica dei dipendenti dell'impresa uscente. Pertanto ai sensi dell'art. 2697 c.c. e del criterio della "vicinanza della prova", è a carico dell'impresa subentrante l'onere di dimostrare questa "non armonizzabilità", ad esempio per la mancanza di alcune figure professionali o di alcune mansioni nell'ambito della propria organizzazione tecnica o produttiva” (Cass. Sez. Lav., 13.11.2023, n. 31491) La recentissima Cassazione n. 19114/2024 ha ribadito: “9. anche in assenza di accordo con le OO.SS. era dunque onere della società spiegare i criteri seguiti per la selezione del personale transitato dall'appaltatore uscente a quello subentrante, mediante graduatoria o sistema similare, ma comunque espresso e conoscibile;
a fronte delle allegazioni dei lavoratori (di possedere i requisiti professionali per l'applicazione della clausola sociale, in termini di anzianità di servizio sufficiente per l'assunzione prioritaria da parte del nuovo appaltatore), spettava a parte datoriale chiarire il possesso di titoli poziori da parte di altri lavoratori, in base al criterio di vicinanza della prova;
questo criterio non significa deroga alla regola di cui all'art. 2697 c.c. (che impone all'attore di provare i fatti costitutivi del proprio diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive delle
Pag. 6 di 10 situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette due categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto, di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa prova (Cass. n. 12910/2022)”. Nella fattispecie in esame, alcuna prova è stata fornita sul punto dalla parte resistente, essendosi quest'ultima limitata ad asserire che il ricorrente “Nello specifico …. non ha spuntato nessuna delle seguenti competenze: la capacità di utilizzo del software per la gestione delle procedure per il pagamento delle penali;
la gestione delle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la gestione dei parcometri, non avendo flaggato nessuna competenza inerente l'utilizzo del software di centralizzazione, l'esecuzione della manutenzione ordinaria, la sostituzione del rotolo dei ticket e delle batterie, le operazioni di svuotamento delle monete, la programmazione( orari, tariffe, messaggistica sul display) e la pulizia degli stessi. Attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio.” (v. ric. intr.).
Sicché, quanto dedotto dalla GPS appare smentito per tabulas dalle schede allegate, dalle quali emerge che altri dipendenti addetti – come – alle mansioni di Parte_1 parcheggiatore- ausiliario del traffico (e pacificamente assunti dalla subentrante), avevano spuntato le medesime caselle, rispetto a quelle riportate nella propria scheda di selezione. Dalla scheda di selezione del ricorrente in atti (doc. 8 ricorso 414 cpc) risulta che il sig.
addetto alle mansioni di ausiliario della sosta / operatore della Parte_1 mobilità, così come risulta, risulta aver spuntato le caselle “utilizzo palmare per la verifica della sosta”, “Corso di formazione per la sicurezza”, nonché “diploma scuola superiore” e conoscenza lingua “inglese”, oltre ad appartenere alle categorie protette. Dall'analisi delle schede depositate, si osserva che nessuno dei lavoratori assunto ha spuntato le competenze di cui riferisce la società resistente (ad eccezione di due lavoratori). Infatti, come evincibile dalle schede di selezione depositate, relative ad altri dipendenti originariamente assunti dalla convenuta, addetti come il ricorrente alle mansioni di ausiliario della sosta / operatore della mobilità, risulta come gli stessi abbiano spuntato le medesime caselle “utilizzo palmare per la verifica della sosta” e “Corso di formazione per la sicurezza”, risultando, però, possedere titolo di studio inferiore rispetto al ricorrente (licenzia media in luogo del diploma di scuola superiore posseduto dal ricorrente) - (si veda schede dipendenti assunti sig.ri , Pt_2 Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
, , . Per_5 Per_6 Persona_7 Per_8 Persona_9
In alcuni casi emerge, peraltro, come i lavoratori assunti (sig.ri , Pt_2 Per_2
, risultino non possedere alcuna competenza informatica – Per_6 Per_8 Per_10
a differenza del ricorrente che risulta possedere buona conoscenza del pacchetto office e
Pag. 7 di 10 navigazione web - o addirittura, alcuna conoscenza delle lingue straniere (sig.ri Per_6
e , oltre a non appartenere alle categorie protette (sig.ri Persona_9 Pt_2 Per_1
, , Per_2 Per_3 Per_6 Persona_7 Per_8 Per_11 Per_10
, . Per_12 Per_13
A ciò si aggiunga che dalla stessa scheda del sig. risulta come lo stesso sia Parte_1 munito di una serie di altre esperienze lavorative e competenze quali: direttore organizzativo dei servizi della gestione del personale nel servizio della sosta CP_3 tariffata per il Comune di Foggia;
gestione del servizio del personale nel servizio supplemento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Faeto (Fg) … , oltre ad essere iscritto al 3 anno del Corso di laurea di Consulente del lavoro ed esperto delle relazioni industriali presso l'Università di Foggia, come da c.v. allegato alla stessa scheda di selezione (doc. 8 ricorso 414 cpc). In ragione di tanto, quindi, pare di tutta evidenza come le competenze dell'odierno ricorrente siano addirittura superiori rispetto a quelle di molti lavoratori assunti dalla odierna convenuta. Cont Ne consegue che, non avendo la provato – com'era suo onere (ex art. 2697, comma 2, cod. civ.) – la sussistenza di condizioni ostative al riassorbimento del lavoratore, non resta che dichiarare il diritto di parte ricorrente all'assunzione alle dipendenze della società resistente, con decorrenza dal 13.6.2023 (data dell'effettivo subentro nell'appalto in questione) con la qualifica rivestita alle dipendenze dell'impresa uscente, ovvero quella di operatore della sosta in applicazione del CCNL di riferimento della nuova datrice di lavoro.
2.7. Non può, invece, trovare accoglimento la domanda diretta ad ottenere la conservazione dell'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'impresa uscente. Invero, l'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli PL Mobilità) per il periodo dal 1° gennaio 2004 al Controparte_8
31 dicembre 2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato “Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 14 e 15, fascicolo di parte ricorrente). Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n. 2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in
Pag. 8 di 10 maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”. È appena il caso di rammentare – in linea con il precedente giurisprudenziale innanzi citato – che il trasferimento d'azienda si differenzia dalla successione nell'appalto perché comporta il passaggio in favore del cessionario del complesso organizzato dei beni dell'impresa cedente tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. n. 11918/2013); circostanza questa che, nel caso di specie, non solo non è stata oggetto di allegazione ma neppure di prova. Di fatto, invero nel ricorso introduttivo tale istanza è formulata nelle conclusioni, ma non è accompagnata da alcuna deduzione a sostegno della pretesa.
2.8. Residua la domanda di risarcimento del danno, quale conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo di assunzione. Secondo la Suprema Corte (v. Cass. Sez. Lav. n. 7858/2008), “Il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (cassiere/supervisore di parcheggio), maturate a decorrere dalla data di messa in mora fino all'attualità, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza della parte resistente e vengono distratte in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di con ricorso depositato il Controparte_1
12/12/2024, nella causa iscritta al n. 11093/2024, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, il ricorso;
Pag. 9 di 10 b) per l'effetto, ordina l'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente a decorrere dal 13.6.2023 con la qualifica di ausiliario della sosta in applicazione del CCNL di riferimento;
c) condanna la al risarcimento, in favore della parte Controparte_1 ricorrente, del danno commisurato alle retribuzioni maturate dal 13.6.2023 fino al ripristino, con gli accessori;
d) condanna la parte resistente alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00, oltre c.u. se versato, i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione. Foggia, all'esito dell'udienza del 09/10/2025 Il Giudice Beatrice Notarnicola
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