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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2024, n. 27653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27653 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da OR AN, nato a [...] il [...] NO ME, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/10/2023 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto, ai sensi dell'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen. l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis cod. pen. del procedimento a carico di EA DR per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27653 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 23/05/2024 2. Avverso l'ordinanza di archiviazione hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro difensore, le persone offese AN OR e ME NO, articolando un unico motivo: violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. pen. e apparenza della motivazione, risultante dal testo dell'atto impugnato. I ricorrenti deducono, in primo luogo, che l'ordinanza di archiviazione, emessa in esito all'udienza camerale di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non contiene alcuna motivazione in ordine alle specifiche ragioni di dissenso da loro evidenziate in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, ma si limita a richiamare in maniera acritica le argomentazioni del pubblico ministero. Rilevano, in secondo luogo, il carattere meramente apparente della motivazione, che menziona circostanze totalmente disancorate dalle emergenze investigative che nulla hanno a che fare con i fatti denunciati dai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv 275723). A sostegno della opposta tesi i ricorrenti richiamano una recente pronuncia di questa sezione (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti, Rv 285604) secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa per particolare tenuità del fatto, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Il richiamo, però, non è pertinente, perché la sentenza citata attiene unicamente alla posizione dell'indagato, e non a quella della persona offesa. L'impugnabilità è stata, infatti, affermata alla luce della natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che presuppone 2 l'accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue. Risolvendo un contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni unite hanno ritenuto che tale provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione;
l'iscrizione assolve esclusivamente a una funzione di memorizzazione destinata a esplicare i suoi effetti nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463). In altri termini, l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore e, in tale prospettiva, hanno rilievo anche gli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Per questo motivo il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto impugnabile dall'indagato, nei limiti in cui venga allegato un interesse concreto ed attuale alla sua rimozione. Tale schema argonnentativo non è applicabile alla persona offesa, cui non può derivare alcun pregiudizio dall'iscrizione nel casellario giudiziale dell'archiviazione pronunciata nei confronti dell'indagato. 3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
49 0.1 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024.
udita la relazione svolta dal consigliere Federica Tondin;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Cimmino, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero, ha disposto, ai sensi dell'art. 411, comma 1- bis, cod. proc. pen. l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis cod. pen. del procedimento a carico di EA DR per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. Penale Sent. Sez. 6 Num. 27653 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 23/05/2024 2. Avverso l'ordinanza di archiviazione hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro difensore, le persone offese AN OR e ME NO, articolando un unico motivo: violazione di legge, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 411, comma 1-bis, cod. pen. e apparenza della motivazione, risultante dal testo dell'atto impugnato. I ricorrenti deducono, in primo luogo, che l'ordinanza di archiviazione, emessa in esito all'udienza camerale di cui all'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., non contiene alcuna motivazione in ordine alle specifiche ragioni di dissenso da loro evidenziate in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione, ma si limita a richiamare in maniera acritica le argomentazioni del pubblico ministero. Rilevano, in secondo luogo, il carattere meramente apparente della motivazione, che menziona circostanze totalmente disancorate dalle emergenze investigative che nulla hanno a che fare con i fatti denunciati dai ricorrenti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione, questo, che è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne la illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Fascetto Sivillo, Rv 275723). A sostegno della opposta tesi i ricorrenti richiamano una recente pronuncia di questa sezione (Sez. 6, n. 611 del 22/11/2023, Conforti, Rv 285604) secondo cui l'ordinanza di archiviazione emessa per particolare tenuità del fatto, ex art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell'indagato, è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. Il richiamo, però, non è pertinente, perché la sentenza citata attiene unicamente alla posizione dell'indagato, e non a quella della persona offesa. L'impugnabilità è stata, infatti, affermata alla luce della natura decisoria del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, che presuppone 2 l'accertamento di un fatto reato, sebbene particolarmente tenue. Risolvendo un contrasto profilatosi sul punto, le Sezioni unite hanno ritenuto che tale provvedimento debba essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione;
l'iscrizione assolve esclusivamente a una funzione di memorizzazione destinata a esplicare i suoi effetti nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione ex art. 131-bis (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino, Rv. 276463). In altri termini, l'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. può essere ravvisata non solo in presenza di condanne irrevocabili, ma anche di altri fatti illeciti della stessa indole commessi dal medesimo autore e, in tale prospettiva, hanno rilievo anche gli eventuali altri reati commessi dal medesimo autore e ritenuti non punibili ai sensi dell'art. 131- bis cod. pen. Per questo motivo il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto è stato ritenuto impugnabile dall'indagato, nei limiti in cui venga allegato un interesse concreto ed attuale alla sua rimozione. Tale schema argonnentativo non è applicabile alla persona offesa, cui non può derivare alcun pregiudizio dall'iscrizione nel casellario giudiziale dell'archiviazione pronunciata nei confronti dell'indagato. 3. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
49 0.1 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/05/2024.