Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 17/12/2021, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01527/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01166/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1166 del 2020, proposto da
IN ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti 8;
contro
Comune di Treviso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Coniglione, Giampaolo De Piazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione della Giunta Comunale di Treviso in data 4.8.2020 n° 199, prot. n° 96597, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. ET ha dedotto di essere proprietario di un’area destinata a vivaio nel territorio del Comune di Treviso, interessata da attività ablatoria avviata dal Comune resistente.
Sulla scorta di tali premesse il ricorrente ha impugnato la delibera nr. 199/2020 con la quale l’Amministrazione resistente ha variato il progetto definitivo in precedenza approvato, riducendo l’estensione dell’area del ricorrente interessata dall’esproprio; avverso tale atto sono stati proposti i seguenti motivi di gravame:
1) con il primo motivo si deduce che il Comune avrebbe modificato il progetto iniziale, prevedendo di realizzare un semplice canale a cielo aperto all’interno della proprietà ET invece di dar corso a un intervento idraulico di carattere organico, esclusivamente per ragioni di ordine economico, estranee a ogni considerazione relativa alla funzionalità del progetto; si osserva, ancora, che l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 imporrebbe il rispetto dei vincoli e delle indicazioni del progetto preliminare, nonché dei relativi obiettivi, che, nel caso di specie, sarebbero stati stravolti dalla P.A. procedente; sarebbe stato, peraltro, violato l’art. 25 c. 2 lett. g) del Regolamento n° 207/2010, risultando del tutto carenti le motivazioni che avrebbero indotto l’Amministrazione ad apportare variazioni al progetto definitivo; si deduce, inoltre, che l’Amministrazione avrebbe potuto reperire le risorse necessarie a sostenere gli oneri del progetto iniziale convenendo con il proprietario la corresponsione degli importi in tempi posticipati, ovvero trovare diverse soluzioni;
2) con il secondo motivo si rappresenta che il progetto definitivo in variante, approvato con la deliberazione gravata, sarebbe carente dei contenuti normativamente previsti circa le indennità di espropriazione e gli asservimenti necessari per strade di accesso ed altre opere a servizio del manufatto realizzando sull’area del Sig. ET; difatti, il bacino di invaso in progetto sarebbe raggiungibile solo attraversando la proprietà di quest’ultimo e l’art. 31 del Regolamento al Codice dei Contratti pubblici stabilisce che uno dei contenuti del progetto definitivo dev’essere il “ piano particellare di esproprio ” che “ comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strada ed i corsi d’acqua e le altre interferenze che richiedono espropriazione (..)”: nel caso di specie questi contenuti mancherebbero e, quanto all’indennità di esproprio, sarebbe stata indicata una semplice cifra totale senza specificazione di criteri, metodologie e norme in base ai quali si sarebbe giunti alla relativa determinazione;
3) si lamenta, infine, che nel determinare l’indennità da corrispondere l’Amministrazione avrebbe dovuto tenere in considerazione le norme del regolamento comunale per il verde pubblico e privato.
Si è costituito in giudizio il Comune di Treviso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di lesività dell’atto gravato, e deducendone nel merito l’infondatezza; con la memoria di replica il Comune, ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso alla luce dell’adozione degli ulteriori atti della procedura ablatoria, non gravati dal Sig. ET.
All’udienza in data 11 novembre 2021, il Collegio ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cpa, della sussistenza di una questione inerente alla giurisdizione, idonea a definire parzialmente il giudizio; all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio il Sig. ET ha impugnato la delibera con cui il Comune di Treviso ha deliberato, modificando le determinazioni originariamente assunte, di ridurre la superficie dell’area in proprietà del ricorrente da acquisire tramite espropriazione: il privato, infatti, non contesta la scelta dell’Amministrazione resistente di esercitare poteri ablatori in riferimento al terreno del quale egli è titolare, ma lamenta che il Comune di Treviso avrebbe dovuto procedere all’esproprio dell’intero compendio e non già di una sola parte di esso.
2. Il ricorso è in parte da respingere in quanto infondato, e in parte da dichiarare inammissibile nella parte in cui con esso sono state introdotte domande rientranti nell’ambito della giurisdizione del G.O.: per queste ragioni, è possibile prescindere da una compiuta disamina delle eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente, salvo quanto si dirà in prosieguo in riferimento alla parziale inammissibilità del secondo motivo di gravame per carenza di interesse.
Con il primo motivo di censura il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto a relativo fondamento sarebbero state poste ragioni di carattere squisitamente economico: il Comune, infatti, avendo ritenuto di non disporre di fondi sufficienti a consentire l’acquisizione dell’intera proprietà del Sig. ET, avrebbe deciso di variare il progetto originariamente elaborato e, di conseguenza, di ridurre l’estensione della superficie esproprianda a solo un terzo di quella originariamente prevista. Si assume che, al contrario, l’Amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione solo la funzionalità delle opere pubbliche da realizzare; si osserva, inoltre, che sarebbero state violate le disposizione del codice dei contratti pubblici che imporrebbero che il progetto definitivo venga redatto nel rispetto dei vincoli e delle indicazioni del progetto preliminare, nonché l’adeguata esternazione delle motivazioni che avrebbero indotto a prevedere le varianti in commento.
Come anticipato, il motivo è infondato.
Emerge dagli atti che il Comune di Treviso, nell’anno 2014, avviava un’analisi specialistica per definire un progetto di sistemazione idraulica volto a superare alcune criticità evidenziatesi in vaste aree del territorio comunale: in particolare, per l’area ove insiste la proprietà del ricorrente veniva in un primo momento prevista la realizzazione di una vasca di invaso con interessamento dell’intera proprietà fondiaria ( cfr . docc. 5 e 9 della produzione di parte resistente); in seguito, avendo il privato contestato la quantificazione dell’indennità di esproprio proposta dal Comune, l’ente decideva di ridimensionare l’intervento da effettuare, riducendo l’ampiezza della vasca di espansione e di conseguenza variando il progetto definitivo con l’atto in questa sede gravato.
Ciò posto, non è possibile convenire con quanto sostenuto dal ricorrente relativamente al fatto che la disponibilità finanziaria dell’ente, da destinare alla spesa per l’esproprio in corso, costituirebbe un elemento del tutto irrilevante rispetto alle scelte, ampiamente discrezionali, che l’ente era chiamato a effettuare: al contrario, la mancata adeguata ponderazione del limite costituito dalle risorse pubbliche concretamente disponibili, avrebbe esposto l’ente, alternativamente, all’impossibilità di erogare il dovuto a titolo di indennità, ovvero a una non corretta quantificazione dello stesso, in entrambi i casi con prevedibili esiti giudiziari che avrebbero inciso sui tempi dell’azione amministrativa, e sulla relativa efficacia ed efficienza (del resto, è pacifico tra le parti che la prima quantificazione dell’indennità non era stata condivisa dal ricorrente): peraltro, lo stesso codice dei contratti pubblici richiamato dalla parte ricorrente impone, all’art. 21, che la programmazione dei lavori pubblici abbia luogo “in coerenza con il bilancio”.
E’ ancora da osservare che parte ricorrente, pur lamentando che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato l’aspetto della funzionalità delle opere da eseguire, non ha allegato, né dimostrato, che il progetto concretamente approvato, pur di minori dimensioni, sia inadeguato, dal punto di vista tecnico, rispetto al perseguimento delle finalità di sistemazione idraulica avute di mira (nell’atto gravato si legge, sul punto, che “ la funzionalità del sistema idraulico di progetto è assicurata realizzando un bacino di laminazione con volumetria utile pari a 3500,00 mc ”: cfr . all. 2 alla produzione di parte ricorrente).
Da quanto precede discende che la determinazione gravata, con cui l’Amministrazione ha variato il progetto definitivo in un primo momento approvato, risulta sostenuta da una motivazione sufficientemente enucleata nell’atto impugnato, e non affetta da palese arbitrarietà o illogicità: come noto, l'individuazione delle modalità di realizzazione di un'opera pubblica o delle relative aree costituisce una scelta tecnico-discrezionale di stretto merito dell'Amministrazione, rispetto alla quale le posizioni dei privati sono necessariamente recessive. Per loro natura quindi tali determinazioni possono essere sindacate nel merito solo per palesi errori di fatto, abnormità e irrazionalità delle stesse, fatti naturalmente salvi i casi di indiscutibile, assoluta, totale e manifesta illogicità ed irrazionalità ovvero nei casi di palese contrasto tra la natura dei beni interessati e la loro destinazione ( cfr ., ex multis ,Tar Napoli, Sez. V, 12 maggio 2020, nr. 2020).
Vi è peraltro da osservare che la variante in commento non ha inciso sulla proprietà privata nel senso di ampliare il vincolo espropriativo già appostovi: al contrario l’Amministrazione, lungi dal dar corso a uno “stravolgimento” del progetto iniziale, ha solo ridotto l’estensione dell’area originariamente interessata dalla procedura ablatoria, in ragione del ridimensionamento dell’opera pubblica da installarvi; in questo quadro, l’interesse del privato a vedersi espropriato l’intero compendio non può, dunque, assurgere al rango di interesse al quale riconoscere tutela prevalente rispetto all’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione, ferma restando la necessità di considerare il decremento di valore subito dal fondo solo parzialmente ablato in sede di determinazione dell’indennità dovuta, giusto il disposto dell’art. 33 del T.U. espropri (ove ne ricorrano i presupposti).
Con il secondo motivo si lamenta la mancata indicazione, nel progetto variato, delle indennità di espropriazione e degli asservimenti che si renderanno necessari per strade di accesso ed altre opere a servizio del manufatto realizzando sull’area del Sig. ET: in particolare, quanto all’indennità, vi sarebbe l’indicazione di un importo totale, senza specificazione dei criteri osservati per determinarlo; con il terzo motivo si contesta, poi, il quantum dell’indennizzo, non essendo stata svolta adeguata istruttoria in ordine alle caratteristiche del patrimonio arboreo presente sul fondo del ricorrente.
Il Collegio osserva in proposito che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dalla relazione peritale sulla variante di progetto emergono anche le indicazioni relative alle opere accessorie effettuande per raggiungere la vasca di invaso ( cfr . doc. 25 della produzione di parte resistente); quanto alle censure svolte sull’indennità di esproprio, in parte le stesse sono inammissibili in quanto non sussiste alcun interesse alla relativa disamina, essendo stato, nelle more del giudizio, adottato il decreto di esproprio che ha quantificato l’indennità con indicazione dei criteri alla base della relativa determinazione ( cfr . doc. 34 della produzione del Comune resistente); in parte, esse sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito, ove si intende contestare la quantificazione operata dall’Amministrazione relativamente alle somme dovute all’interessato; in termini: “ Qualsiasi domanda attinente alla determinazione o al pagamento della indennità di esproprio, quale che sia il vizio dedotto contro il provvedimento che la dispone, è appannaggio della giurisdizione del giudice ordinario, anche se concernente la scelta dei criteri in base ai quali liquidare l’indennità, se proposta dall’amministrazione per recuperare l’indennità indebitamente versata ad un privato, se connessa a quella risarcitoria da perdita del terreno, e financo se esercitata in sede di reclamo sulle determinazioni del commissario ad acta ” ( cfr . T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 13/07/2021, n.352).
3. Conclusivamente, il ricorso è in parte da respingere e in parte da dichiararsi inammissibile.
Quanto al regolamento delle spese di lite, alla luce della complessiva vicenda in esame, appare opportuno procedere all’integrale compensazione di esse tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daria Valletta | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO