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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1985/2025 R.G. avente ad oggetto la
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Mele C.F._1
Annita, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loria Fiorella, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2015 ad oggi e che da predetta relazione sono nati due figli, il 20.02.2018 e il Per_1 Per_2
27.08.2021,hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i figli minori e sono affidati, in forma condivisa, ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e avranno residenza prevalente con la mamma presso l'abitazione sita in Nola (NA) alla via Aldo Moro n.13;
b) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi alla loro istruzione, educazione e salute;
c) i minori continueranno ad avere rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) i minori frequenteranno il padre secondo il calendario predisposto nell'allegato piano genitoriale che si intende parte integrante del presente atto e da intendersi ivi integralmente ripetuto e trascritto;
e) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 500,00 , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sull'iban
[...], intestato alla sig.ra , a Parte_1
decorrere dalla data del deposito del ricorso e rivalutabili annualmente secondo la variazione dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Nola ed il COA di predetto Tribunale;
f) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , è assegnata Parte_2
con i suoi arredi, alla sig.ra , sulla quale graveranno le spese di Pt_1 gestione ordinaria della stessa, dove lei continuerà a vivere con i suoi figli;
g) nessun assegno di mantenimento è previsto in favore dell'uno o dell'altra parte stante la loro indipendenza economica;
h) la sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico ed Pt_1
universale per i figli a carico;
i) il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025; Parte_2
j) i ricorrenti dichiarano che ad oggi non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse con il presente giudizio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
22.10.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con diritto di visita come da allegato piano genitoriale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata . Si reputa superflua l'audizione dei minori tenuto conto delle risultanze in atti e dell'equilibrato rapporto che le parti hanno dedotto di avere nell'espletamento della bigenitorialità.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 22/10/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1985/2025 R.G. avente ad oggetto la
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) promosso da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Mele C.F._1
Annita, dalla quale è rappresentata e difesa e da
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Loria Fiorella, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
1
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto, Parte_1 Parte_2 personalmente sottoscritto e depositato in data 23/07/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, premesso di avere intrattenuto una relazione more uxorio dal 2015 ad oggi e che da predetta relazione sono nati due figli, il 20.02.2018 e il Per_1 Per_2
27.08.2021,hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
a) i figli minori e sono affidati, in forma condivisa, ad entrambi Per_1 Per_2
i genitori e avranno residenza prevalente con la mamma presso l'abitazione sita in Nola (NA) alla via Aldo Moro n.13;
b) i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale adottando, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi alla loro istruzione, educazione e salute;
c) i minori continueranno ad avere rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
d) i minori frequenteranno il padre secondo il calendario predisposto nell'allegato piano genitoriale che si intende parte integrante del presente atto e da intendersi ivi integralmente ripetuto e trascritto;
e) il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 500,00 , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, sull'iban
[...], intestato alla sig.ra , a Parte_1
decorrere dalla data del deposito del ricorso e rivalutabili annualmente secondo la variazione dell'Indice ISTAT, oltre al 50% delle spese
2 straordinarie come previste e regolamentate dal Protocollo sottoscritto dalla
Presidenza del Tribunale di Nola ed il COA di predetto Tribunale;
f) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , è assegnata Parte_2
con i suoi arredi, alla sig.ra , sulla quale graveranno le spese di Pt_1 gestione ordinaria della stessa, dove lei continuerà a vivere con i suoi figli;
g) nessun assegno di mantenimento è previsto in favore dell'uno o dell'altra parte stante la loro indipendenza economica;
h) la sig.ra continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico ed Pt_1
universale per i figli a carico;
i) il sig. lascerà la casa familiare entro e non oltre il 30 giugno 2025; Parte_2
j) i ricorrenti dichiarano che ad oggi non sono pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse con il presente giudizio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al
22.10.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti la prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e dei figli.
3 In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso dei minori con diritto di visita come da allegato piano genitoriale da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata . Si reputa superflua l'audizione dei minori tenuto conto delle risultanze in atti e dell'equilibrato rapporto che le parti hanno dedotto di avere nell'espletamento della bigenitorialità.
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso il 22/10/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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