Articolo 6 della Legge 5 giugno 1989, n. 219
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 giugno 1989
Art. 6. 1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all' articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non possono essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell' art. 90 della Costituzione si vedano le note all'art. 5.
- Il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 68 della Costituzione e' il seguente: "Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento puo' essere sottoposto a procedimento penale; ne' puo' essere arrestato, o altrimenti privato della liberta' personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale e' obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione e' richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".
Entrata in vigore il 7 giugno 1989
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