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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5755/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 9010459008 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 29520259010459008000 notificata in data 19-03-2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate-SC intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 4.046,37, con riferimento ai seguenti atti presupposti, mai notificati: - Cartella di pagamento n. 295 2014 0030091719 000, mai notificata, dell'importo totale di € 2.208,86, Ente Impositore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, relativo a IRPEF anno 2011; - Cartella di pagamento n. 295 2015 0002670345 000, mai notificata, dell'importo totale di € 1.837,51, Ente Impositore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, relativo a: - IRPEF, anno 2010.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Decadenza dell'Ente impositore dal diritto di esercitare il potere impositivo. Prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'atto impugnato. Non dovutezza delle somme richieste;
2) Nullità degli atti impugnati perché non preceduti dalla notifica degli atti presupposti;
3) Prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'atto impugnato. Non dovutezza delle somme richieste (credito costituito da interessi e sanzioni).
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio.
Con deduzioni del 22-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Precisava che le cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento erano state correttamente notificate alla contribuente.
Ometteva l'Agenzia Entrate SC di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione. Sul punto, la S.C. [Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4247 del 20/02/2013 (Rv. 625288 - 01)] ha fissato i seguenti principi interpretativi: “a) La legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. c) Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.”. È indubitabile, pertanto, che, alla luce di tali principi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, atteso che il ricorrente ha indicato come data di notifica dell'intimazione di pagamento il 19-03-2025 e proposto il ricorso in data 28-07-2025. Lo stesso non ha ulteriormente documentato la data in cui ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo.
Inoltre, l'Agenzia Entrate D.P. Messina ha documentato l'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento (contestate in uno con l'intimazione di pagamento). In merito alla regolarità di tali notifiche, la parte privata nulla ha eccepito, né con motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. 546/92 e neppure con mere memorie illustrative. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.300,00 in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente all'ADER non costituitasi in giudizio.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5755/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 9010459008 000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 706/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva all'intimazione di pagamento n. 29520259010459008000 notificata in data 19-03-2025 con la quale l'Agenzia delle Entrate-SC intimava il pagamento dell'importo complessivo di € 4.046,37, con riferimento ai seguenti atti presupposti, mai notificati: - Cartella di pagamento n. 295 2014 0030091719 000, mai notificata, dell'importo totale di € 2.208,86, Ente Impositore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, relativo a IRPEF anno 2011; - Cartella di pagamento n. 295 2015 0002670345 000, mai notificata, dell'importo totale di € 1.837,51, Ente Impositore
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Messina, relativo a: - IRPEF, anno 2010.
Nel chiedere l'annullamento del contestato atto, in particolare eccepiva quanto segue:
1) Decadenza dell'Ente impositore dal diritto di esercitare il potere impositivo. Prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'atto impugnato. Non dovutezza delle somme richieste;
2) Nullità degli atti impugnati perché non preceduti dalla notifica degli atti presupposti;
3) Prescrizione del presunto diritto di credito fatto valere con l'atto impugnato. Non dovutezza delle somme richieste (credito costituito da interessi e sanzioni).
Chiedeva la condanna alle spese di giudizio.
Con deduzioni del 22-10-2025 si costituiva l'Agenzia Entrate D.P. Messina la quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. Precisava che le cartelle prodromiche all'intimazione di pagamento erano state correttamente notificate alla contribuente.
Ometteva l'Agenzia Entrate SC di costituirsi nei modi e termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile, per intempestività della sua proposizione. Sul punto, la S.C. [Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4247 del 20/02/2013 (Rv. 625288 - 01)] ha fissato i seguenti principi interpretativi: “a) La legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1) fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. b) Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. c) Quando la decadenza sia rilevabile di ufficio, come nel caso dell'impugnativa degli atti tributari, l'onere probatorio gravante sul ricorrente risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.”. È indubitabile, pertanto, che, alla luce di tali principi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, atteso che il ricorrente ha indicato come data di notifica dell'intimazione di pagamento il 19-03-2025 e proposto il ricorso in data 28-07-2025. Lo stesso non ha ulteriormente documentato la data in cui ha ricevuto la notifica dell'atto introduttivo.
Inoltre, l'Agenzia Entrate D.P. Messina ha documentato l'avvenuta notifica delle due cartelle di pagamento (contestate in uno con l'intimazione di pagamento). In merito alla regolarità di tali notifiche, la parte privata nulla ha eccepito, né con motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. 546/92 e neppure con mere memorie illustrative. Il regime delle spese si informa al principio della soccombenza, non emergendo ragioni per derogarvi. La relativa liquidazione, operata tenendo conto dei vigenti parametri tariffari, è rimessa al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.300,00 in favore dell'Agenzia Entrate D.P. Messina. Nulla sulle spese relativamente all'ADER non costituitasi in giudizio.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile