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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 28/01/2026, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1239/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10658/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011805735000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720259011805735000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 09720160124104622000, che si assume notificata in data 01/10/2016 di € 206,52 la cartella n. 097201700051930840000 che si assume notificata in data 19/01/2018 di € 201,37, la cartella n. 09720170194910757000 che si assume notificata in data 06/08/2018 di € 197,72, la cartella n.
09720190005500956000 che si assume notificata in data 31/01/2020 di € 191,87, le nn.
09720170051930840000, 09720170194910757000 e 09720190005500956000 (rispettivamente, a titolo di
TAS 2013, 2014, 2015 e 2016).
Eccepisce il vizio della notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa erariale, con conseguente nullità dell'atto impugnato. Ciò in quanto l'avviso di intimazione costituisce atto consequenziale che presuppone, quale condizione indefettibile di legittimità, la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità della pretesa, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso. Nel merito, contestava la prescrizione della pretesa, stante la previa notifica delle cartelle citate come da produzione in copia depositata. Inoltre, deduceva che il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale è stato sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ed è stato prorogato al 31.12.2023 dall'art. 12
D.Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020). Con vittoria di spese.
La Regione Lazio si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso producendo il proseptto rendiweb dal quale risulta la notifica di ciascuna cartella.
Con successive memorie, la ricorrente contesta la mancata prova della notifica di tutti gli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, non essendo agli atti valida prova della notifica di tre delle cartelle impugnate, relative a tributi (TAS dal 2013 al 2016) soggetti a prescrizione triennale mentre, per la residua cartella, non risulta successivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Precisamente, per la cartella 09720170051930840000 e la cartella 09720190005500956000, l'addetto si limitava ad annotare nella relata che la contribuente risultava "sconosciuto", senza dare atto di ricerche svolte in merito, adempimento quest'ultimo che, invece, era necessario. In un caso analogo, la Cassazione, con l'ordinanza n. 23743 depositata il 23 agosto 2025 affermava che per certificare l'irreperibilità assoluta del contribuente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, "senza limitarsi ad una espressione (“non anagrafato”) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto”. Anche per la cartella 09720170194910757000, notificata il 06/08/2018 per compiuta giacenza, non vi è adeguato riscontro documentale sulla correttezza della procedura seguita. In particolare, nella notifica della cartella in parola, era necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione, da ultimo, con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022.
Invece, la cartella 09720160124104622000 risulta notificata in data 01/10/2016 con consegna in mani proprie ma, successivamente, non vi è prova che il termine prescrizionale sia stato tempestivamente interrotto. Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese processuali sono poste a carico delle due resistenti in solido.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ADER e la Regione Lazio, in solido, alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 250,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori, oltre contributo unificato.
Roma 23.1.2026
Il Giudice
NA FI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GARUFI CATERINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10658/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259011805735000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 675/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720259011805735000 e le sottese cartelle di pagamento nn. 09720160124104622000, che si assume notificata in data 01/10/2016 di € 206,52 la cartella n. 097201700051930840000 che si assume notificata in data 19/01/2018 di € 201,37, la cartella n. 09720170194910757000 che si assume notificata in data 06/08/2018 di € 197,72, la cartella n.
09720190005500956000 che si assume notificata in data 31/01/2020 di € 191,87, le nn.
09720170051930840000, 09720170194910757000 e 09720190005500956000 (rispettivamente, a titolo di
TAS 2013, 2014, 2015 e 2016).
Eccepisce il vizio della notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa erariale, con conseguente nullità dell'atto impugnato. Ciò in quanto l'avviso di intimazione costituisce atto consequenziale che presuppone, quale condizione indefettibile di legittimità, la rituale notifica delle cartelle di pagamento.
Conclude chiedendo dichiararsi l'illegittimità della pretesa, con vittoria di spese.
L'Agenzia delle entrate-Riscossione, tempestivamente citata, si costituisce in giudizio, chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile il ricorso. Nel merito, contestava la prescrizione della pretesa, stante la previa notifica delle cartelle citate come da produzione in copia depositata. Inoltre, deduceva che il termine prescrizionale dell'esazione esattoriale è stato sospeso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 dall'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia), ed è stato prorogato al 31.12.2023 dall'art. 12
D.Lgs. n. 159/2015 (espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 68 D.L. n. 18/2020). Con vittoria di spese.
La Regione Lazio si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso producendo il proseptto rendiweb dal quale risulta la notifica di ciascuna cartella.
Con successive memorie, la ricorrente contesta la mancata prova della notifica di tutti gli atti prodromici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto, non essendo agli atti valida prova della notifica di tre delle cartelle impugnate, relative a tributi (TAS dal 2013 al 2016) soggetti a prescrizione triennale mentre, per la residua cartella, non risulta successivamente interrotto il decorso della prescrizione.
Precisamente, per la cartella 09720170051930840000 e la cartella 09720190005500956000, l'addetto si limitava ad annotare nella relata che la contribuente risultava "sconosciuto", senza dare atto di ricerche svolte in merito, adempimento quest'ultimo che, invece, era necessario. In un caso analogo, la Cassazione, con l'ordinanza n. 23743 depositata il 23 agosto 2025 affermava che per certificare l'irreperibilità assoluta del contribuente all'atto della notifica delle cartelle di pagamento, il messo notificatore deve effettuare delle ricerche approfondite ed attestarne l'esito, "senza limitarsi ad una espressione (“non anagrafato”) puramente burocratica, peraltro smentita dal certificato di residenza storico prodotto”. Anche per la cartella 09720170194910757000, notificata il 06/08/2018 per compiuta giacenza, non vi è adeguato riscontro documentale sulla correttezza della procedura seguita. In particolare, nella notifica della cartella in parola, era necessario, ai fini del suo perfezionamento, l'effettuazione di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione, da ultimo, con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022.
Invece, la cartella 09720160124104622000 risulta notificata in data 01/10/2016 con consegna in mani proprie ma, successivamente, non vi è prova che il termine prescrizionale sia stato tempestivamente interrotto. Pertanto, il ricorso è accolto.
Le spese processuali sono poste a carico delle due resistenti in solido.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'ADER e la Regione Lazio, in solido, alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 250,00 oltre spese generali al 15%, oltre accessori, oltre contributo unificato.
Roma 23.1.2026
Il Giudice
NA FI