Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 03/06/2025, n. 4189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4189 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04189/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06600/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6600 del 2024, proposto da
NC IT e IN TA, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Aiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli, via Diaz, n. 11.
per l'ottemperanza
alla sentenza di questo TAR Campania 4 marzo 2015, n. 1374 nella parte in cui contiene la condanna del “Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 1.000,00, in favore di IT NC e TA IN, in solido tra loro”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 1374/2015, pubblicata in data 04.03.2015 a definizione del ricorso n. R.G. 5617/2014, passata in cosa giudicata (come da attestato di Segreteria del 28/11/2024), notificata a fini esecutivi all’ente resistente in data 04/12/2015, con la quale è stata disposta, tra l’altro, la condanna del medesimo MIM al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese ed onorari di giudizio nella misura di complessivi euro 1.000.
Il MIM si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza camerale in data 20.03.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso deve essere accolto: il titolo di cui si è chiesta l’esecuzione, pronunciato da questo TAR, risulta, alla data odierna, passato in cosa giudicata, e la parte istante ha, altresì, assolto all’onere della prova su di essa gravante, dimostrando l’avvenuta notifica di esso in favore della parte resistente (cfr. all. 2 al ricorso).
In particolare, la sentenza risulta notificata in data 04.12.2015 all’Amministrazione debitrice, con conseguente decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, in forza del quale "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"; al contempo, il Comune di Frattamaggiore non ha provato l’avvenuto adempimento, come da suo onere processuale (cfr. SS. UU. 13533/2001).
l giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa riconosciuto antistatario (cfr TAR Campania, Sez.IV,16 ottobre 2014, n.5343, TAR Campania, Sez.VII, 4 settembre 2015, n.4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento, un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall’Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
La somma dovuta a titolo di spese giudiziali va maggiorata degli interessi legali (interessi corrispettivi, ex art. 1282 c.c.), a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo alla base della pretesa e fino al soddisfo.
Il conseguimento della rivalutazione monetaria sulla somma dovuta va invece escluso, rimanendo esclusa la possibilità del cumulo tra interessi e rivalutazione, salvo la prova del maggior danno subito dal creditore, ai sensi dell' art. 1224, comma 2, c.c. I compensi per prestazioni professionali di avvocato hanno, invero, natura di debiti di valuta e sono perciò soggetti al principio nominalistico di cui all' art. 1277 c.c. , sicché la rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, ulteriore rispetto a quello legato all'ordinaria fecondità del denaro (prova, nella specie, non fornita) (in termini: T.A.R. Napoli , sez. VII , 13/01/2020 , n. 141).
3. Parte resistente deve, dunque, essere condannata a provvedere alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, stabilisce che, alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza diritto al compenso e senza facoltà di delega.
Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penalità di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore. La penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.
4. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla sentenza ottemperanda di cui in epigrafe;
- dispone che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine di sessanta giorni, all’esecuzione provveda, nel termine di ulteriori trenta giorni, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito senza diritto al compenso e senza facoltà di delega;
- condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora, in caso di ritardo nell’esecuzione, nei termini specificati in motivazione.
- condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di lite, nella misura di euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione in favore dell’avvocato di parte ricorrente, Michele Aiello, che ne ha fatto richiesta dichiarandosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente
Paola Palmarini, Consigliere
Domenico De Falco, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Falco | Paolo Corciulo |
IL SEGRETARIO