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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 1966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1966 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1369/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
dott. LA CO Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle cause di grado di appello riunite sub proc. n. 1369 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso le sentenze del Tribunale di Firenze recanti i nn. 1742/2021 e . 1783/2021
promosse da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
OV AV che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CP_1
LL ND che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OSTI ND CP_2 che la rappresenta e difende come da mandato e art. 83 c.p.c. in atti
- parte appellata-
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
(nel proc. n. 1369/2021 R.G.)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare:
1) annullare e/o riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado n. 1783/2021 pubbl. il 22/06/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. 13868/2018 del Tribunale di Firenze;
2) accogliere le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte con il presente appello, ivi compresa in via istruttoria l'ammissione di C.T.U. e prova testimoniale come dedotta;
3) per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in I° grado:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria domanda istanza ed eccezione : in via preliminare e incidentale, Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti i) “preventivo di vendita n. 14/00063 del 07/07/2014 dell e ii) “Atto di riconoscimento di CP_2
debito IG.ra allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nel giudizio Pt_1
incardinato dinanzi al Tribunale di Firenze e recante n. RG 11565/2018;
b) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati;
c) escludere tali documenti dalle fonti probatorie introdotte nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 11565/2018; sempre in via preliminare, in seguito all'esclusione dei documenti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c. della signor Pt_1
nel merito:
-annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze nel Pt_1
procedimento R.G. n. 11565/2018;
2 -accertare l'infondatezza delle ragioni creditorie fatte valere dalla nei CP_2
confronti della signor;
Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte chieda che il Giudice ordini la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettare la richiesta” ;
(nel proc. n. 1370/2021 R.G.)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare:
1) annullare e/o riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado n. 1742/2021 iscritta al r.g. 13868/2018del Tribunale di Firenze;
2) accogliere le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte con il presente appello, ivi compresa in via istruttoria l'ammissione di C.T.U. e prova testimoniale come dedotta;
3) accogliere le conclusioni formulate in primo grado e qui di seguito espressamente riproposte: in via preliminare e/o incidentale: accertare e dichiarare che vi è la litispendenza tra il presente giudizio R.G. N.
13868/2018 e il procedimento R.G.N. 14410/2018, e conseguentemente, trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale onde disporne la riunione e/o le determinazioni del caso;
sempre in via preliminare, stante la querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio RG 14410/2018, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della pronuncia in ordine alla querela proposta;
nel merito:
-annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze nel Pt_1
procedimento R.G. n. 11565/2018;
-accertare e/o dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza delle ragioni creditorie fatte valere dalla e/o dalla nei confronti della signora CP_2 CP_1 Parte_1
[...]
3 -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla e/o dall dichiarare la compensazione del credito con i danni CP_2 CP_1
relativi alla non corretta esecuzione dei lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della sig.r Pt_1
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte chieda che l'Ill.mo Giudicante ordini la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettare la richiesta”
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
( Quanto al giudizio di appello RG 1369 / 21 )
- NEL MERITO, rigettare l'appello della IG.r perchè infondato in Parte_1
fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1783/2021 resa nel procedimento RG 14410/18 del Tribunale di Firenze, con consequenziale rigetto di tutte le domande e di tutte le istanze avanzate dalla IG.r , anche in Parte_1
via istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
( Quanto al giudizio di appello RG 1370 / 21 )
- NEL MERITO, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1742/21 resa nel procedimento RG
1368/18 del 22.06.21 del Tribunale di Firenze, con consequenziale rigetto di tutte le domande e di tutte le istanze avanzate dalla IG.r . Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
- in SUBORDINE IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella ammissione delle prove testimoniali non ammesse in Primo Grado e di cui alle memorie ex art. 183 VI c. n. 2-
3 depositate in primo grado con i testi ivi indicati, con rigetto di tutte le istanze istruttorie della IG.r ivi incluso la richiesta di CTU. Pt_1
4 Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
per la parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
NEL MERITO:
Rigettare l'appello proposto dalla IG.r , in quanto inammissibile e/o Parte_1
improcedibile e/o infondato in fatto e diritto, per i motivi riportati in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, da liquidarsi anche ex art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Rigettare le istanze istruttorie di controparte poiché inammissibili e/o irrilevanti e inconferenti.”
Per il PROCURATORE GENERALE:
“Con richiesta di rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Il procedimento monitorio e il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data
28.08.2018 su ricorso e nell'interesse della società era ingiunto alla CP_2 [...]
e alla IG.ra , il pagamento in solido tra loro della Parte_2 Parte_1
somma di € 14.748,00 oltre interessi e spese del procedimento, per il saldo di n. 2 fatture, in atti indicate, emesse dalla società ricorrente per il saldo della fornitura di beni e materiali commissionata da impresa edile incaricata dei lavori CP_1
di ristrutturazione presso l'immobile di Firenze Via Rondinella 26 dalla IG. Parte_1
(la quale si era impegnata al relativo pagamento in solido, a semplice
[...]
richiesta, come da dichiarazione allegata sub 2 al ricorso monitorio).
5 Con atto di citazione notificato in data 16.10.2018, la IG.ra Parte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo nonché, in via incidentale,
querela di falso, chiedendo all'intestato Tribunale: a) di dichiarare la falsità della sottoscrizione del “preventivo” e dell'“atto di riconoscimento di debito” prodotti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
b) di ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali e l'esclusione di tali documenti dalla fonti probatorie;
c) di dichiarare il difetto di legittimazione passiva ex art.100 cpc della IG.ra d) di annullare Pt_1
e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della
IG.ra Pt_1
Con ulteriore atto di citazione notificato in data 08.10.2018, la proponeva CP_1
anch'essa opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in tesi,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, previa declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte della alla CP_1 CP_2
la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata che venisse dichiarata la IG.ra unica obbligata al pagamento di quanto ingiunto dalla con condanna Pt_1 CP_2
della stessa a rilevare indenne la da qualsivoglia domanda e/o Pt_1 CP_1
pretesa venisse accolta a favore della nei confronti della;
in via CP_2 CP_1
riconvenzionale concludeva ai fini della condanna della IG. al pagamento Pt_1
delle somme dovute a saldo dei lavori di ristrutturazione da essa eseguiti nell'immobile di proprietà della suddeta, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio in entrambi i giudizi, si costituivano le parti formulando e , in termini reciproci, le proprie richieste anche in CP_1 Parte_1
via riconvenzionale.
Disposta la riunione dei procedimenti come sopra instaurati, il Tribunale, espletati gli incombenti di rito, emetteva la sentenza parziale n. 3089/2019, pubblicata in data
22.10.2019, con la quale , in accoglimento della eccezione preliminare formulata da nel procedimento instaurato dalla odierna appellante, dichiarava CP_2
l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4197/2018 perché tardiva e, per l'effetto, dichiarava definitivo
6 nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..;
quindi, il Tribunale, disponeva la separazione delle cause già riunite che pertanto proseguivano, rispettivamente (nel procedimento iscritto con il n. 14410/2018 ) limitatamente alla sola domanda riconvenzionale proposta dalla società CP_1
per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile posto in Firenze Via Della Rondinella n. 26, nei termini sopra riportati e (nel procedimento iscritto con il n. 13868/2018) limitatamente alla sola domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della società Parte_1 CP_1
per la non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati ed
[...]
eseguiti a Firenze Via della Rondinella n. 26.
Espletati gli incombenti previsti per la trattazione nel merito delle questioni sopra richiamate, il Tribunale emetteva nel procedimento 13868/2018 la sentenza n.
1742/2021 con il seguente dispositivo:
“Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla societ CP_1
Condanna la sig.ra a corrispondere alla società in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t. la somma di €. 7.525,00 Iva inclusa
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte in Parte_1 Parte_3
persona del suo legale rappresentante p.t. le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge se dovuti e 15 % per spese generali….”.
L'ulteriore procedimento (n. 14410/2018) si concludeva con sentenza n. 1783/2021, con la quale il Tribunale pronunciava il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla IG. in ragione della dedotta non regolare esecuzione dei lavori e la Pt_1
condannava a rimborsare alla parte le spese di lite, come liquidate in atti. CP_1
2. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati la IG. ha Parte_1
proposto appello avverso le suddette sentenze articolando i motivi di seguito riportati nella parte motiva.
Le società appellate si costituivano in entrambi i giudizi resistendo alle pretese avversarie e anzi chiedendo, la l'applicazione dell'art. 4, comma 8, del d.m. CP_2
7 n. 55/2014 in materia di liquidazione del compenso legale attesa la manifesta fondatezza delle ragioni da essa sostenute.
Previa trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 le cause di appello come sopra instaurate erano riunite per ragioni di connessione;
ad esito di trattazione cartolare la Corte,
raccolte le conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3. Con gli atti di gravame proposti l'appellante assume, in sede di primo motivo articolato in entrambi i procedimenti instaurati, che le sentenze impugnate avrebbero erroneamente tenuto conto della produzione in giudizio di due documenti la cui
“paternità” sarebbe erroneamente riferita alla sig.ra ma in relazione ai quali Pt_1
ella aveva disconosciuto la firma con richiesta di apposita querela di falso (che in questa sede viene comunque dalla stessa riproposta); deduce in particolare che il mancato accoglimento della querela di falso avrebbe indotto il Giudice di primo grado a un errore nella qualificazione giuridica del rapporto, intercorso esclusivamente tra essa appellante e la sulla quale gravava la fornitura dei materiali, ed a CP_1
cui conseguiva, anche a seguito della sentenza parziale, l'applicazione del regime IVA
ordinario al 22% con ingiustificato aggravio di spese in capo ad essa appellante.
Osserva la Corte che, come peraltro rilevato dalle parti appellate nei rispettivi scritti difensivi, le questioni prospettate risultano coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza parziale n. 3089/2019 con la quale il Tribunale di Firenze dichiarava
“…l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4197/2018 perché tardiva”, così sancendo la definitività del decreto ingiuntivo sopra indicato. Tanto rende ultroneo ogni ulteriore esame delle questioni poste, anche in relazione alla proposta querela di falso, come peraltro già
rilevato dal primo Giudice con l'ordinanza del 05.12.2020, con la quale era rigettata detta istanza in quanto irrilevante, secondo il rilievo “che la querela di falso riguarda l'accertamento della veridicità di due documenti: il preventivo di vendita n. 14/00063
8 del 07/03/2014 della sub doc. 1 e sub doc. 2 ; l'atto di CP_2 CP_2 CP_1
riconoscimento di debito IG.r (sub doc. e sub doc. che Pt_1 CP_2 CP_1
sono stati prodotti dall per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo N. CP_2
4197/2018 e dimostrare la solidarietà passiva dell e della sig.r CP_1 Parte_1
per il pagamento della somma dovuta in relazione alla fornitura di beni e
[...]
materiali”; alla stregua di quanto sopra, deve pertanto escludersi alcun rilievo dei documenti sopra richiamati in ragione della sentenza N. 3089/2019, passata in giudicato, in forza della quale l'opposizione proposta da era Parte_1
dichiarata inammissibile perché tardiva, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Deve infatti rilevarsi che la dichiarata inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo determinava la caducazione di tutte le domande, anche accessorie e riconvenzionali, ivi formulate e, pertanto, anche della richiesta di querela di falso, proposta in via incidentale in quanto afferente la documentazione prodotta per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (risultando di contro essa del tutto ininfluente in ordine alle questioni ancora controverse).
Il primo motivo è pertanto infondato.
4. Passando all'esame delle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue.
L'atto di gravame avverso la sentenza n. 1783/2021, con la quale il Tribunale definiva i reciproci rapporti tra e la con specifico riferimento alla Pt_1 CP_1
domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima ai fini del pagamento del corrispettivo ancora dovuto per il rapporto di appalto intercorso, risulta articolato sulle censure di seguito indicate:
1) L'erroneità della ricostruzione in fatto formulata dal Giudice di Primo Grado
sarebbe desumibile dagli estratti del verbale dell'udienza fissata per l'escussione dei testimoni del 27 maggio 2021 ricavandosi dall'esame dei testi indotti da essa appellante l'integrale pagamento del dovuto.
2) La sentenza sarebbe viziata anche laddove il Giudice di Primo grado riteneva erroneamente che la sig. fosse tenuta al pagamento di Parte_1
9 lavori eseguiti in favore di una vicina, tale Dott.ssa (essendo stata Per_1
imputata a tale titolo la somma di Euro 9.651,00 relativi a lavori eseguiti per un soggetto del tutto estraneo, cosicché risulterebbe anzi il pagamento dell'importo di circa euro 2000 eccedente il dovuto).
3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste formulate, sussisterebbero comunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite, o comunque per la loro rideterminazione, risultando l'importo per cui è
condanna molto vicino ai minimi dello scaglione di riferimento (mentre l'importo liquidato corrisponde ai valori medi di detto scaglione).
A fronte di tali censure, la ha dedotto la pretestuosità della lettura CP_1
fornita ex adverso delle prove testimoniali assunte in giudizio, stante la corrispondenza delle fatture emesse rispetto ai lavori svolti come da capitolato ovvero extracapitolato, e le conferme a riguardo acquisite in sede testimoniale;
conclusivamente contesta le deduzioni avversarie in tema di estinzione dell'obbligazione, assumendo, quanto al quarto motivo che risultavano correttamente applicati i valori medi relativi allo scaglione di riferimento.
Tanto premesso, rileva la Corte la infondatezza del secondo e terzo motivo, come sopra articolati, che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Quanto alle critiche alla ricostruzione in fatto operata dal primo Giudice, di cui al secondo motivo, in merito ai pagamenti effettuati da essa appellante e alla relativa esaustività, si osserva che l'atto di gravame contiene una serie di considerazioni critiche del tutto frammentarie e rimaste prive delle caratteristiche di specificità
previste dall'art. 342 c.p.c. (in quanto attuate mediante una serie di richiami testuali di estratti delle prove testimoniali, in alcun modo tra loro collegati sul piano concettuale così da non consentire la compiuta individuazione dei singoli passaggi oggetto di censura e la analitica illustrazione della corretta ricostruzione dei fatti).
Quanto al corretto computo del dovuto, dato atto che risulta dimostrato che l'importo dei lavori era stato conteggiato in € 59.158,00 oltre iva, come da Offerta economica di massima (all. 4) elaborata dal geom. risulta opportuno richiamare CP_3
10 quanto affermato dal primo Giudice con riferimento limitato ai punti interessati da più specifiche doglianze in sede di gravame: “Pertanto, nel richiedere il saldo per €
20.593,10 oltre iva, il direttore dei lavori comprendeva in detto importo sia la somma di € 6.284,00 oltre IVA pagata dalla AR alla Termogram per lavori extracontabilità accettati e commissionati dalla committenza, come provato con le dichiarazioni rese dagli stessi interessati, sia l'importo delle opere eseguite per conto di altra parente, la cugina della sig.ra Dott.ssa di € 9.651,00, somma che veniva poi Pt_1 Per_1
successivamente pagata dalla diretta interessata come anticipato dallo stess Pt_4
nella email del 30.01.17”.
[...]
Risulta pertanto evidente la correttezza del conteggio elaborato dal primo Giudice – rispetto al quale l'appellante non muove specifiche e dettagliate contestazioni - che perveniva ad accertare un residuo dovuto di € 10.942,10 oltre Iva, tenuto conto che la stessa aveva estinto direttamente il proprio debito per gli interventi dalla stessa Per_1
fruiti (coerentemente a quanto indicato dal IG. nella mail allegata Parte_4
sub 11 da mentre, di contro, era incluso il residuo dovuto alla CP_1
Termogram per la seconda parte dei lavori, ad essa anticipato da (cfr. CP_1
deposizione titolare di Termogram); ne consegue che operata la detrazione Tes_1
del bonifico di € 3.800,00 eseguito successivamente alla emissione della fattura 27/17,
rispetto al residuo dovuto di € 11.325,00 iva inclusa, risulta ancora dovuta la somma di € 7.525,00 Iva inclusa, per cui è condanna.
Risulta pure infondato il quarto motivo relativo alla quantificazione delle spese,
risultando la liquidazione operata - pacificamente rientrante nello scaglione di valore applicato – comunque rispettosa dei parametri complessivamente fissati (secondo l'art. 5, comma 1, D.M. 127/2004 “Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice”).
11 Quanto alla sentenza resa con il n. 1742/2021, avente per oggetto la pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dalla IG. nei confronti di Pt_1 CP_1
per la non corretta esecuzione delle opere, l'appellante deduce i seguenti motivi:
II° MOTIVO: non corretta esecuzione dei lavori da parte della (assumendo CP_1
che dalla documentazione allegata emergerebbe che i vizi delle opere erano stati denunciati più volte all'impresa e pertanto criticando la pronuncia impugnata laddove non valutava la mail del 9 dicembre 2014 inviata dal IG al IG. Parte_4
e poi da quest'ultimo girato escludendone il rilievo Persona_2 CP_1
probatorio, laddove – nell'altro procedimento – risultava il soggetto che aveva conferito incarico all'impresa realizzatrice dei lavori).
III° MOTIVO: ritardo (assumendo che sarebbe erroneo il giudizio espresso dal
Tribunale circa la mancata previsione di un termine contrattuale per la esecuzione dei lavori, giacché secondo gli accordi intercorsi tra le parti i lavori dovevano essere eseguiti nell'arco temporale di circa tre mesi, mentre rispetto a tale programmazione si era determinato un ritardo di circa tre mesi, nel corso dei quali essa aveva dovuto sostenere un canone di locazione di € 626 al mese in relazione ad altra sistemazione abitativa (sostenendo pertanto un onere extra di complessivi Euro 1.878,00).
La controinteressata contestava tali assunti richiamando gli argomenti CP_1
esposti nella sentenza impugnata e pertanto chiedendone la conferma.
Gli argomenti sostenuti dall'appellante sono palesemente infondati essendo evidente la ininfluenza, quale denuncia ai fini della garanzia ex art. 1667 c.c., della mail inviata dal IG. peraltro non direttamente a anche ove attribuito al Parte_4 CP_1
medesimo il ruolo di referente di fatto per la odierna appellante dovendo la denuncia provenire dal committente o comunque da soggetto investito di poteri di rappresentanza e comunque essere indirizzata all'appaltatore.
Quanto ai ritardi l'odierna appellante non ha fornito alcuna prova in ordine alle asserite intese circa la tempistica della esecuzione dei lavori, risultando tale circostanza meramente allegata, in termini peraltro del tutto generici.
12 L'atto di gravame avverso la suddetta sentenza risulta pertanto integralmente infondato e deve essere disatteso.
Tali decisive carenze istruttorie non possono, con ogni evidenza, essere colmate dalla relazione di parte redatta dal Geom. CP_3
Ne consegue pertanto anche il rigetto di tale atto di gravame.
3.2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri forensi vigenti ratione temporis, tenuto conto della concreta difficoltà delle questioni trattate e del corrispondente scaglione di valore
(valore indeterminabile/complessità media per e valore CP_1
indeterminabile/complessità bassa per detratta la fase istruttoria che non si è CP_2
tenuta (con aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 nei confronti di per la evidente fondatezza delle ragioni addotte da quest'ultima CP_2
in relazione alla propria estraneità alle questioni controverse all'attualità).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge gli appelli proposti nelle cause riunite e per l'effetto conferma le sentenze impugnate, emesse dal Tribunale di Firenze con i nn. 1742/2021 e
. 1783/2021 ;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di €
4.236.00, oltre R.F. e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2
processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di € 3.820,30,
oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
4) raddoppio del C.U., ove dovuto, nei confronti dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
LA CO
13 NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai IGg.ri Magistrati:
dott. LA CO Presidente rel. dott. Leonardo Scionti Consigliere dott. Chiara Ermini Consigliere
ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nelle cause di grado di appello riunite sub proc. n. 1369 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso le sentenze del Tribunale di Firenze recanti i nn. 1742/2021 e . 1783/2021
promosse da
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
OV AV che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CP_1
LL ND che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. OSTI ND CP_2 che la rappresenta e difende come da mandato e art. 83 c.p.c. in atti
- parte appellata-
Con l'intervento ex lege del Procuratore Generale La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
(nel proc. n. 1369/2021 R.G.)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare:
1) annullare e/o riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado n. 1783/2021 pubbl. il 22/06/2021 pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al r.g. 13868/2018 del Tribunale di Firenze;
2) accogliere le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte con il presente appello, ivi compresa in via istruttoria l'ammissione di C.T.U. e prova testimoniale come dedotta;
3) per l'effetto, accogliere le conclusioni formulate in I° grado:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria domanda istanza ed eccezione : in via preliminare e incidentale, Voglia l'Ecc.mo. Tribunale adito, contrariis reiectis:
a) dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta in calce ai documenti i) “preventivo di vendita n. 14/00063 del 07/07/2014 dell e ii) “Atto di riconoscimento di CP_2
debito IG.ra allegati al ricorso per decreto ingiuntivo nel giudizio Pt_1
incardinato dinanzi al Tribunale di Firenze e recante n. RG 11565/2018;
b) ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali dei documenti impugnati;
c) escludere tali documenti dalle fonti probatorie introdotte nel ricorso per decreto ingiuntivo n. 11565/2018; sempre in via preliminare, in seguito all'esclusione dei documenti, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva ex art. 100 c.p.c. della signor Pt_1
nel merito:
-annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze nel Pt_1
procedimento R.G. n. 11565/2018;
2 -accertare l'infondatezza delle ragioni creditorie fatte valere dalla nei CP_2
confronti della signor;
Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte chieda che il Giudice ordini la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettare la richiesta” ;
(nel proc. n. 1370/2021 R.G.)
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita così giudicare:
1) annullare e/o riformare i capi impugnati della sentenza di primo grado n. 1742/2021 iscritta al r.g. 13868/2018del Tribunale di Firenze;
2) accogliere le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado ed espressamente riproposte con il presente appello, ivi compresa in via istruttoria l'ammissione di C.T.U. e prova testimoniale come dedotta;
3) accogliere le conclusioni formulate in primo grado e qui di seguito espressamente riproposte: in via preliminare e/o incidentale: accertare e dichiarare che vi è la litispendenza tra il presente giudizio R.G. N.
13868/2018 e il procedimento R.G.N. 14410/2018, e conseguentemente, trasmettere gli atti al Presidente del Tribunale onde disporne la riunione e/o le determinazioni del caso;
sempre in via preliminare, stante la querela di falso proposta in via incidentale nel giudizio RG 14410/2018, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione della pronuncia in ordine alla querela proposta;
nel merito:
-annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di efficacia nei confronti della signora il decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze nel Pt_1
procedimento R.G. n. 11565/2018;
-accertare e/o dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza delle ragioni creditorie fatte valere dalla e/o dalla nei confronti della signora CP_2 CP_1 Parte_1
[...]
3 -nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla e/o dall dichiarare la compensazione del credito con i danni CP_2 CP_1
relativi alla non corretta esecuzione dei lavori eseguiti nell'immobile di proprietà della sig.r Pt_1
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui controparte chieda che l'Ill.mo Giudicante ordini la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 cpc, rigettare la richiesta”
Per la parte appellata Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvedere:
( Quanto al giudizio di appello RG 1369 / 21 )
- NEL MERITO, rigettare l'appello della IG.r perchè infondato in Parte_1
fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1783/2021 resa nel procedimento RG 14410/18 del Tribunale di Firenze, con consequenziale rigetto di tutte le domande e di tutte le istanze avanzate dalla IG.r , anche in Parte_1
via istruttoria. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
( Quanto al giudizio di appello RG 1370 / 21 )
- NEL MERITO, rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto e conseguentemente confermare la sentenza n. 1742/21 resa nel procedimento RG
1368/18 del 22.06.21 del Tribunale di Firenze, con consequenziale rigetto di tutte le domande e di tutte le istanze avanzate dalla IG.r . Con vittoria di Parte_1
spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio.
- in SUBORDINE IN VIA ISTRUTTORIA, si insiste nella ammissione delle prove testimoniali non ammesse in Primo Grado e di cui alle memorie ex art. 183 VI c. n. 2-
3 depositate in primo grado con i testi ivi indicati, con rigetto di tutte le istanze istruttorie della IG.r ivi incluso la richiesta di CTU. Pt_1
4 Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori come per legge di entrambi i gradi di giudizio”;
per la parte appellata : CP_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
NEL MERITO:
Rigettare l'appello proposto dalla IG.r , in quanto inammissibile e/o Parte_1
improcedibile e/o infondato in fatto e diritto, per i motivi riportati in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per legge, da liquidarsi anche ex art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Rigettare le istanze istruttorie di controparte poiché inammissibili e/o irrilevanti e inconferenti.”
Per il PROCURATORE GENERALE:
“Con richiesta di rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Il procedimento monitorio e il giudizio di primo grado.
Con decreto ingiuntivo n. 4197/2018 emesso dal Tribunale di Firenze in data
28.08.2018 su ricorso e nell'interesse della società era ingiunto alla CP_2 [...]
e alla IG.ra , il pagamento in solido tra loro della Parte_2 Parte_1
somma di € 14.748,00 oltre interessi e spese del procedimento, per il saldo di n. 2 fatture, in atti indicate, emesse dalla società ricorrente per il saldo della fornitura di beni e materiali commissionata da impresa edile incaricata dei lavori CP_1
di ristrutturazione presso l'immobile di Firenze Via Rondinella 26 dalla IG. Parte_1
(la quale si era impegnata al relativo pagamento in solido, a semplice
[...]
richiesta, come da dichiarazione allegata sub 2 al ricorso monitorio).
5 Con atto di citazione notificato in data 16.10.2018, la IG.ra Parte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo nonché, in via incidentale,
querela di falso, chiedendo all'intestato Tribunale: a) di dichiarare la falsità della sottoscrizione del “preventivo” e dell'“atto di riconoscimento di debito” prodotti nel ricorso per decreto ingiuntivo;
b) di ordinare la cancellazione di tali sottoscrizioni dagli originali e l'esclusione di tali documenti dalla fonti probatorie;
c) di dichiarare il difetto di legittimazione passiva ex art.100 cpc della IG.ra d) di annullare Pt_1
e/o revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto nei confronti della
IG.ra Pt_1
Con ulteriore atto di citazione notificato in data 08.10.2018, la proponeva CP_1
anch'essa opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo in tesi,
l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in ipotesi, previa declaratoria di non debenza di alcuna somma da parte della alla CP_1 CP_2
la revoca del decreto ingiuntivo;
in via subordinata che venisse dichiarata la IG.ra unica obbligata al pagamento di quanto ingiunto dalla con condanna Pt_1 CP_2
della stessa a rilevare indenne la da qualsivoglia domanda e/o Pt_1 CP_1
pretesa venisse accolta a favore della nei confronti della;
in via CP_2 CP_1
riconvenzionale concludeva ai fini della condanna della IG. al pagamento Pt_1
delle somme dovute a saldo dei lavori di ristrutturazione da essa eseguiti nell'immobile di proprietà della suddeta, con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio in entrambi i giudizi, si costituivano le parti formulando e , in termini reciproci, le proprie richieste anche in CP_1 Parte_1
via riconvenzionale.
Disposta la riunione dei procedimenti come sopra instaurati, il Tribunale, espletati gli incombenti di rito, emetteva la sentenza parziale n. 3089/2019, pubblicata in data
22.10.2019, con la quale , in accoglimento della eccezione preliminare formulata da nel procedimento instaurato dalla odierna appellante, dichiarava CP_2
l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4197/2018 perché tardiva e, per l'effetto, dichiarava definitivo
6 nei confronti di quest'ultima il decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 647 c.p.c..;
quindi, il Tribunale, disponeva la separazione delle cause già riunite che pertanto proseguivano, rispettivamente (nel procedimento iscritto con il n. 14410/2018 ) limitatamente alla sola domanda riconvenzionale proposta dalla società CP_1
per il pagamento del saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile posto in Firenze Via Della Rondinella n. 26, nei termini sopra riportati e (nel procedimento iscritto con il n. 13868/2018) limitatamente alla sola domanda riconvenzionale proposta dalla nei confronti della società Parte_1 CP_1
per la non corretta esecuzione dei lavori di ristrutturazione commissionati ed
[...]
eseguiti a Firenze Via della Rondinella n. 26.
Espletati gli incombenti previsti per la trattazione nel merito delle questioni sopra richiamate, il Tribunale emetteva nel procedimento 13868/2018 la sentenza n.
1742/2021 con il seguente dispositivo:
“Accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla societ CP_1
Condanna la sig.ra a corrispondere alla società in Parte_1 CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t. la somma di €. 7.525,00 Iva inclusa
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte in Parte_1 Parte_3
persona del suo legale rappresentante p.t. le spese di lite, che si liquidano in € 4.835,00 per diritti ed onorari, oltre accessori di legge se dovuti e 15 % per spese generali….”.
L'ulteriore procedimento (n. 14410/2018) si concludeva con sentenza n. 1783/2021, con la quale il Tribunale pronunciava il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla IG. in ragione della dedotta non regolare esecuzione dei lavori e la Pt_1
condannava a rimborsare alla parte le spese di lite, come liquidate in atti. CP_1
2. Con distinti atti di citazione ritualmente notificati la IG. ha Parte_1
proposto appello avverso le suddette sentenze articolando i motivi di seguito riportati nella parte motiva.
Le società appellate si costituivano in entrambi i giudizi resistendo alle pretese avversarie e anzi chiedendo, la l'applicazione dell'art. 4, comma 8, del d.m. CP_2
7 n. 55/2014 in materia di liquidazione del compenso legale attesa la manifesta fondatezza delle ragioni da essa sostenute.
Previa trasmissione degli atti al Procuratore Generale per consentirne l'intervento, con ordinanza in data 20 febbraio 2024 le cause di appello come sopra instaurate erano riunite per ragioni di connessione;
ad esito di trattazione cartolare la Corte,
raccolte le conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
3. Con gli atti di gravame proposti l'appellante assume, in sede di primo motivo articolato in entrambi i procedimenti instaurati, che le sentenze impugnate avrebbero erroneamente tenuto conto della produzione in giudizio di due documenti la cui
“paternità” sarebbe erroneamente riferita alla sig.ra ma in relazione ai quali Pt_1
ella aveva disconosciuto la firma con richiesta di apposita querela di falso (che in questa sede viene comunque dalla stessa riproposta); deduce in particolare che il mancato accoglimento della querela di falso avrebbe indotto il Giudice di primo grado a un errore nella qualificazione giuridica del rapporto, intercorso esclusivamente tra essa appellante e la sulla quale gravava la fornitura dei materiali, ed a CP_1
cui conseguiva, anche a seguito della sentenza parziale, l'applicazione del regime IVA
ordinario al 22% con ingiustificato aggravio di spese in capo ad essa appellante.
Osserva la Corte che, come peraltro rilevato dalle parti appellate nei rispettivi scritti difensivi, le questioni prospettate risultano coperte dal giudicato formatosi sulla sentenza parziale n. 3089/2019 con la quale il Tribunale di Firenze dichiarava
“…l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 4197/2018 perché tardiva”, così sancendo la definitività del decreto ingiuntivo sopra indicato. Tanto rende ultroneo ogni ulteriore esame delle questioni poste, anche in relazione alla proposta querela di falso, come peraltro già
rilevato dal primo Giudice con l'ordinanza del 05.12.2020, con la quale era rigettata detta istanza in quanto irrilevante, secondo il rilievo “che la querela di falso riguarda l'accertamento della veridicità di due documenti: il preventivo di vendita n. 14/00063
8 del 07/03/2014 della sub doc. 1 e sub doc. 2 ; l'atto di CP_2 CP_2 CP_1
riconoscimento di debito IG.r (sub doc. e sub doc. che Pt_1 CP_2 CP_1
sono stati prodotti dall per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo N. CP_2
4197/2018 e dimostrare la solidarietà passiva dell e della sig.r CP_1 Parte_1
per il pagamento della somma dovuta in relazione alla fornitura di beni e
[...]
materiali”; alla stregua di quanto sopra, deve pertanto escludersi alcun rilievo dei documenti sopra richiamati in ragione della sentenza N. 3089/2019, passata in giudicato, in forza della quale l'opposizione proposta da era Parte_1
dichiarata inammissibile perché tardiva, con conseguente esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Deve infatti rilevarsi che la dichiarata inammissibilità per tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo determinava la caducazione di tutte le domande, anche accessorie e riconvenzionali, ivi formulate e, pertanto, anche della richiesta di querela di falso, proposta in via incidentale in quanto afferente la documentazione prodotta per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo (risultando di contro essa del tutto ininfluente in ordine alle questioni ancora controverse).
Il primo motivo è pertanto infondato.
4. Passando all'esame delle ulteriori doglianze, si osserva quanto segue.
L'atto di gravame avverso la sentenza n. 1783/2021, con la quale il Tribunale definiva i reciproci rapporti tra e la con specifico riferimento alla Pt_1 CP_1
domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima ai fini del pagamento del corrispettivo ancora dovuto per il rapporto di appalto intercorso, risulta articolato sulle censure di seguito indicate:
1) L'erroneità della ricostruzione in fatto formulata dal Giudice di Primo Grado
sarebbe desumibile dagli estratti del verbale dell'udienza fissata per l'escussione dei testimoni del 27 maggio 2021 ricavandosi dall'esame dei testi indotti da essa appellante l'integrale pagamento del dovuto.
2) La sentenza sarebbe viziata anche laddove il Giudice di Primo grado riteneva erroneamente che la sig. fosse tenuta al pagamento di Parte_1
9 lavori eseguiti in favore di una vicina, tale Dott.ssa (essendo stata Per_1
imputata a tale titolo la somma di Euro 9.651,00 relativi a lavori eseguiti per un soggetto del tutto estraneo, cosicché risulterebbe anzi il pagamento dell'importo di circa euro 2000 eccedente il dovuto).
3) Nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste formulate, sussisterebbero comunque i presupposti per la compensazione delle spese di lite, o comunque per la loro rideterminazione, risultando l'importo per cui è
condanna molto vicino ai minimi dello scaglione di riferimento (mentre l'importo liquidato corrisponde ai valori medi di detto scaglione).
A fronte di tali censure, la ha dedotto la pretestuosità della lettura CP_1
fornita ex adverso delle prove testimoniali assunte in giudizio, stante la corrispondenza delle fatture emesse rispetto ai lavori svolti come da capitolato ovvero extracapitolato, e le conferme a riguardo acquisite in sede testimoniale;
conclusivamente contesta le deduzioni avversarie in tema di estinzione dell'obbligazione, assumendo, quanto al quarto motivo che risultavano correttamente applicati i valori medi relativi allo scaglione di riferimento.
Tanto premesso, rileva la Corte la infondatezza del secondo e terzo motivo, come sopra articolati, che vengono trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
Quanto alle critiche alla ricostruzione in fatto operata dal primo Giudice, di cui al secondo motivo, in merito ai pagamenti effettuati da essa appellante e alla relativa esaustività, si osserva che l'atto di gravame contiene una serie di considerazioni critiche del tutto frammentarie e rimaste prive delle caratteristiche di specificità
previste dall'art. 342 c.p.c. (in quanto attuate mediante una serie di richiami testuali di estratti delle prove testimoniali, in alcun modo tra loro collegati sul piano concettuale così da non consentire la compiuta individuazione dei singoli passaggi oggetto di censura e la analitica illustrazione della corretta ricostruzione dei fatti).
Quanto al corretto computo del dovuto, dato atto che risulta dimostrato che l'importo dei lavori era stato conteggiato in € 59.158,00 oltre iva, come da Offerta economica di massima (all. 4) elaborata dal geom. risulta opportuno richiamare CP_3
10 quanto affermato dal primo Giudice con riferimento limitato ai punti interessati da più specifiche doglianze in sede di gravame: “Pertanto, nel richiedere il saldo per €
20.593,10 oltre iva, il direttore dei lavori comprendeva in detto importo sia la somma di € 6.284,00 oltre IVA pagata dalla AR alla Termogram per lavori extracontabilità accettati e commissionati dalla committenza, come provato con le dichiarazioni rese dagli stessi interessati, sia l'importo delle opere eseguite per conto di altra parente, la cugina della sig.ra Dott.ssa di € 9.651,00, somma che veniva poi Pt_1 Per_1
successivamente pagata dalla diretta interessata come anticipato dallo stess Pt_4
nella email del 30.01.17”.
[...]
Risulta pertanto evidente la correttezza del conteggio elaborato dal primo Giudice – rispetto al quale l'appellante non muove specifiche e dettagliate contestazioni - che perveniva ad accertare un residuo dovuto di € 10.942,10 oltre Iva, tenuto conto che la stessa aveva estinto direttamente il proprio debito per gli interventi dalla stessa Per_1
fruiti (coerentemente a quanto indicato dal IG. nella mail allegata Parte_4
sub 11 da mentre, di contro, era incluso il residuo dovuto alla CP_1
Termogram per la seconda parte dei lavori, ad essa anticipato da (cfr. CP_1
deposizione titolare di Termogram); ne consegue che operata la detrazione Tes_1
del bonifico di € 3.800,00 eseguito successivamente alla emissione della fattura 27/17,
rispetto al residuo dovuto di € 11.325,00 iva inclusa, risulta ancora dovuta la somma di € 7.525,00 Iva inclusa, per cui è condanna.
Risulta pure infondato il quarto motivo relativo alla quantificazione delle spese,
risultando la liquidazione operata - pacificamente rientrante nello scaglione di valore applicato – comunque rispettosa dei parametri complessivamente fissati (secondo l'art. 5, comma 1, D.M. 127/2004 “Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice”).
11 Quanto alla sentenza resa con il n. 1742/2021, avente per oggetto la pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta dalla IG. nei confronti di Pt_1 CP_1
per la non corretta esecuzione delle opere, l'appellante deduce i seguenti motivi:
II° MOTIVO: non corretta esecuzione dei lavori da parte della (assumendo CP_1
che dalla documentazione allegata emergerebbe che i vizi delle opere erano stati denunciati più volte all'impresa e pertanto criticando la pronuncia impugnata laddove non valutava la mail del 9 dicembre 2014 inviata dal IG al IG. Parte_4
e poi da quest'ultimo girato escludendone il rilievo Persona_2 CP_1
probatorio, laddove – nell'altro procedimento – risultava il soggetto che aveva conferito incarico all'impresa realizzatrice dei lavori).
III° MOTIVO: ritardo (assumendo che sarebbe erroneo il giudizio espresso dal
Tribunale circa la mancata previsione di un termine contrattuale per la esecuzione dei lavori, giacché secondo gli accordi intercorsi tra le parti i lavori dovevano essere eseguiti nell'arco temporale di circa tre mesi, mentre rispetto a tale programmazione si era determinato un ritardo di circa tre mesi, nel corso dei quali essa aveva dovuto sostenere un canone di locazione di € 626 al mese in relazione ad altra sistemazione abitativa (sostenendo pertanto un onere extra di complessivi Euro 1.878,00).
La controinteressata contestava tali assunti richiamando gli argomenti CP_1
esposti nella sentenza impugnata e pertanto chiedendone la conferma.
Gli argomenti sostenuti dall'appellante sono palesemente infondati essendo evidente la ininfluenza, quale denuncia ai fini della garanzia ex art. 1667 c.c., della mail inviata dal IG. peraltro non direttamente a anche ove attribuito al Parte_4 CP_1
medesimo il ruolo di referente di fatto per la odierna appellante dovendo la denuncia provenire dal committente o comunque da soggetto investito di poteri di rappresentanza e comunque essere indirizzata all'appaltatore.
Quanto ai ritardi l'odierna appellante non ha fornito alcuna prova in ordine alle asserite intese circa la tempistica della esecuzione dei lavori, risultando tale circostanza meramente allegata, in termini peraltro del tutto generici.
12 L'atto di gravame avverso la suddetta sentenza risulta pertanto integralmente infondato e deve essere disatteso.
Tali decisive carenze istruttorie non possono, con ogni evidenza, essere colmate dalla relazione di parte redatta dal Geom. CP_3
Ne consegue pertanto anche il rigetto di tale atto di gravame.
3.2. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri forensi vigenti ratione temporis, tenuto conto della concreta difficoltà delle questioni trattate e del corrispondente scaglione di valore
(valore indeterminabile/complessità media per e valore CP_1
indeterminabile/complessità bassa per detratta la fase istruttoria che non si è CP_2
tenuta (con aumento del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.m. n. 55/2014 nei confronti di per la evidente fondatezza delle ragioni addotte da quest'ultima CP_2
in relazione alla propria estraneità alle questioni controverse all'attualità).
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge gli appelli proposti nelle cause riunite e per l'effetto conferma le sentenze impugnate, emesse dal Tribunale di Firenze con i nn. 1742/2021 e
. 1783/2021 ;
2) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di €
4.236.00, oltre R.F. e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Parte_1 CP_2
processuali del presente grado, che si liquidano nella misura di € 3.820,30,
oltre R.F. 15% e, ove dovute, C.A.P. 4% e I.V.A. 22%;
4) raddoppio del C.U., ove dovuto, nei confronti dell'appellante.
Firenze, 7 ottobre 2025
IL PRESIDENTE Est.
LA CO
13 NOTA: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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