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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/10/2025, n. 4370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4370 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 9644 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO
– SEZ. III CIVILE – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9644 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva , in persona dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Ernesto Maria Ruffini nella qualità di Procuratore, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Artemio BALDI (c.f. ) con studio in AV E' EN (Sa) C.F._1 al Corso Principe Amedeo n. 17 Appellante E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Giovanni LONGOBARDI (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del difensore, in Angri (Sa) alla via Madonna delle Grazie n.120 Appellata NONCHÉ
(c.f. ) in persona del suo Prefetto p. t., domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso la sede alla Piazza della Libertà n. 14 Appellata contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2342/2021 (RG n. 842/2021), pubblicata in data 09.06.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attrice in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1025/2014, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140005736801 000, di importo pari ad euro 2.092,31, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS – annualità 2012, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 2342/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata e Pt_1 deducendo quali motivi di censura: l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della rituale notifica della cartella ad esso sottesa, la correttezza dell'iter notificatorio e la valenza probatoria della documentazione prodotta in primo grado.
1.2 Mentre la , nonostante ritualmente evocata in giudizio, sceglieva di non Controparte_2 costituirsi (di talché ne va dichiarata la contumacia), con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellata eccependo in via preliminare Controparte_1 l'inammissibilità/nullità dell'atto di appello per mancanza di interesse alla pronuncia per cessata materia del contendere, oltre che perché disposto in violazione dell'art. 342 e dell'art. 345 cpc. Deduceva l'interesse ad agire in prime cure, oltre che la non corretta procedura adottata per la notifica della cartella in parola, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Instava, quindi, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 08.12.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 09.06.2021. Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza. 2.1 Tanto chiarito, procedendo in ordine sistematico, occorre in apertura vagliare le eccezioni proposte dalla parte appellata avverso il gravame che ci occupa. Si evidenzia che priva di pregio risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare, atteso che in primo grado “il convenuto (ente Controparte_2 creditore) ritualmente citato nel giudizio di primo grado non si era costituito, rimaneva inerte, evidentemente essendosi accorto della mancata notifica della cartella o dell'atto sotteso, seppur com'è di tutta evidenza, non comunicando lo sgravio all'agente per la riscossione” (cfr. pag. 3 comparsa di riposta in appello). La sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte. In base a tale principio, più volte rimarcato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 5133/2007; 10747/2012), l'interesse ad impugnare deve considerarsi insito nella decisione infausta per la parte che lo promuove. La nozione di interesse ad impugnare è correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011). Sicché il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995). I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009). Ora, l'interesse ad impugnare, nella fattispecie che ci occupa, può ritenersi sussistente anche solo in rapporto alle richieste formulate dall'appellante di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e di condanna al pagamento dell'appellata alle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. 2.2 Proseguendo nella disamina delle eccezioni proposte dall'appellata al presente gravame, si osserva che è, altresì, da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 345 cpc, per aver l'appellante, proposto “quale unico motivo di appello un'eccezioni riguardante una presunta violazione dell'art.615 del c.p.c. per la prima volta nel presente grado di giudizio” (cfr. pag. 5 comparsa), parimenti risulta essere priva di pregio. Invero, l'art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ebbene, non può considerarsi che la pretesa dell'appellante sia diversa in questo grado di giudizio, laddove resta finalizzata al rigetto della domanda svolta in primo grado, attraverso la riforma della sentenza gravata. 2.3 Ciò posto si rileva che il presente appello debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita. 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 2342/2021 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda promossa da CP_1
.
[...]
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO
– SEZ. III CIVILE – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 9644 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente TRA
(P. Iva , in persona dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1 Ernesto Maria Ruffini nella qualità di Procuratore, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Artemio BALDI (c.f. ) con studio in AV E' EN (Sa) C.F._1 al Corso Principe Amedeo n. 17 Appellante E
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Giovanni LONGOBARDI (c.f. , elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 del difensore, in Angri (Sa) alla via Madonna delle Grazie n.120 Appellata NONCHÉ
(c.f. ) in persona del suo Prefetto p. t., domiciliata Controparte_2 P.IVA_2 presso la sede alla Piazza della Libertà n. 14 Appellata contumace Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 2342/2021 (RG n. 842/2021), pubblicata in data 09.06.2021, non notificata
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di opposizione ex art 615 c.p.c., l'attrice in primo grado impugnava l'estratto di ruolo n. 1025/2014, così come trasfuso nella cartella di pagamento recante n. 10020140005736801 000, di importo pari ad euro 2.092,31, concernente sanzioni amministrative pecuniarie ex lege 689/1981, irrogate a fronte di violazioni del CdS – annualità 2012, domandando l'accertamento negativo del credito, stante l'omessa notificazione della cartella di pagamento riferita al ruolo oggetto di impugnazione e l'intervenuta prescrizione del credito recato dal medesimo estratto di ruolo. Con sentenza n. 2342/2021, il Giudice adito riconosceva la fondatezza della domanda attorea, per essere intervenuta la prescrizione del credito. Accoglieva, dunque, l'opposizione e per l'effetto dichiarava la non debenza delle somme di cui alla cartella opposta, con condanna dell'ente convenuto al pagamento delle spese di lite. 1.1 L proponeva gravame domandando l'integrale riforma della decisione impugnata e Pt_1 deducendo quali motivi di censura: l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della rituale notifica della cartella ad esso sottesa, la correttezza dell'iter notificatorio e la valenza probatoria della documentazione prodotta in primo grado.
1.2 Mentre la , nonostante ritualmente evocata in giudizio, sceglieva di non Controparte_2 costituirsi (di talché ne va dichiarata la contumacia), con propria comparsa si costituiva, in questo grado di giudizio, l'appellata eccependo in via preliminare Controparte_1 l'inammissibilità/nullità dell'atto di appello per mancanza di interesse alla pronuncia per cessata materia del contendere, oltre che perché disposto in violazione dell'art. 342 e dell'art. 345 cpc. Deduceva l'interesse ad agire in prime cure, oltre che la non corretta procedura adottata per la notifica della cartella in parola, con conseguente e sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria per prescrizione. Instava, quindi, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
2. In via preliminare rispetto all'esame del merito deve esser verificata, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla relativa doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello proposto da sotto il profilo del rispetto del Parte_1 termine per l'impugnazione. Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto, sospensione inapplicabile in materia di opposizione all'esecuzione) e decorre dalla pubblicazione della sentenza. Premesso che la sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante, deve ritenersi che l'appello, proposto con ricorso notificato in data 08.12.2021, è stato formulato nel rispetto del termine di sei mesi (con l'inapplicabilità, ratione materiae, della sospensione feriale dei termini per l'impugnazione) decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che è stata effettuata in data 09.06.2021. Pertanto, stante la tempestività dell'appello, deve essere valutata nel merito la sua fondatezza. 2.1 Tanto chiarito, procedendo in ordine sistematico, occorre in apertura vagliare le eccezioni proposte dalla parte appellata avverso il gravame che ci occupa. Si evidenzia che priva di pregio risulta essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad impugnare, atteso che in primo grado “il convenuto (ente Controparte_2 creditore) ritualmente citato nel giudizio di primo grado non si era costituito, rimaneva inerte, evidentemente essendosi accorto della mancata notifica della cartella o dell'atto sotteso, seppur com'è di tutta evidenza, non comunicando lo sgravio all'agente per la riscossione” (cfr. pag. 3 comparsa di riposta in appello). La sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, presuppone una soccombenza della parte. In base a tale principio, più volte rimarcato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. nn. 5133/2007; 10747/2012), l'interesse ad impugnare deve considerarsi insito nella decisione infausta per la parte che lo promuove. La nozione di interesse ad impugnare è correlata ad una prospettiva utilitaristica, che si declina nella finalità - negativa - perseguita dal soggetto legittimato di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella - positiva - del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011). Sicché il fondamento dell'interesse si incentra sulla correlazione tra effetti primari e diretti del provvedimento e potenziale risultato dell'impugnazione, e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella esistente (cfr. per tutte Sez. U, n. 42 del 13/12/1995). I requisiti di concretezza ed attualità implicano, inoltre, che il risultato perseguito debba essere in grado di incidere sulla situazione sfavorevole determinata dalla pronuncia impugnata (concretezza) e che l'interesse deve persistere sino al momento della decisione (attualità), e vanno verificati in relazione all'idoneità dell'impugnazione a rimuovere gli effetti che si assumono pregiudizievoli (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009). Ora, l'interesse ad impugnare, nella fattispecie che ci occupa, può ritenersi sussistente anche solo in rapporto alle richieste formulate dall'appellante di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado e di condanna al pagamento dell'appellata alle spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio. 2.2 Proseguendo nella disamina delle eccezioni proposte dall'appellata al presente gravame, si osserva che è, altresì, da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 345 cpc, per aver l'appellante, proposto “quale unico motivo di appello un'eccezioni riguardante una presunta violazione dell'art.615 del c.p.c. per la prima volta nel presente grado di giudizio” (cfr. pag. 5 comparsa), parimenti risulta essere priva di pregio. Invero, l'art. 345 c.c. primo comma pone il divieto di proposizione di nuove domande in appello, le quali devono essere dichiarate inammissibili d'ufficio: per la giurisprudenza maggioritaria si ha una domanda nuova “quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio” (Cass. Civ., sez. II, 06.06.2017 n. 14023). Ebbene, non può considerarsi che la pretesa dell'appellante sia diversa in questo grado di giudizio, laddove resta finalizzata al rigetto della domanda svolta in primo grado, attraverso la riforma della sentenza gravata. 2.3 Ciò posto si rileva che il presente appello debba essere accolto in ordine al motivo concernente l'inammissibilità dell'originaria opposizione per carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado. Sul punto, ritiene questo giudice che – ai fini della verifica dell'interesse ad agire nel caso di opposizione diretta avverso il ruolo esattoriale (questione devoluta nella presente sede per effetto del gravame) – assuma rilievo la sopravvenuta novella normativa di cui all'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021, convertito dalla legge n. 215 del 2021, disposizione con la quale è stato aggiunto il comma 4- bis all'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, successivamente, sostituito dall'art. 12, comma 1 del D.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, con cui è previsto che “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ”. Si tratta, peraltro, di una previsione che ha carattere generale e che riguarda tutti i crediti per i quali trova applicazione la procedura di riscossione mediante ruolo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 e, segnatamente, sia quelli di natura tributaria, che quelli c.d. extra-tributari (ivi compresi, quindi, i crediti nascenti dai verbali di contestazione delle contravvenzioni per violazione del codice della strada). Sotto tale profilo, infatti, la conclusione in questione discende dagli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46 del 1999 (per i crediti contributivi e previdenziali), dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 206 del D. Lgs. n. 285 del 1992 (per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, anche per contravvenzioni al codice della strada), atteso che la riscossione di tali somme è espressamente disciplinata mediante rinvio alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette (si ribadisce, il D.P.R. n. 602 del 1973). Sulla questione erano già intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 19704/2015, con cui si è ammesso che l'intimato che non avesse avuto conoscenza del ruolo per l'omessa o invalida notifica della cartella di pagamento, potesse impugnare l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, al fine di ottenere una tutela anticipatoria del patrimonio, e più in particolare di evitare indebite compressioni o ritardi nella tutela giurisdizionale. Ciononostante, la prevalente giurisprudenza di legittimità aveva escluso la sussistenza di un interesse ad agire 'automatico' con l'opposizione ex art 615 c.p.c., a fronte della prova della notificazione della cartella e, soprattutto, nel caso in cui l'intimato intendesse “far valere fatti estintivi successivi (quali la prescrizione del credito), non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa esecutiva sia stata intrapresa dall'amministrazione” (cfr. Cass 7353/2022). Di poi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espressamente affermato il principio per cui “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata” (Cass. Sez. Un. 6 settembre 2022, n. 26283). Con riferimento alla disciplina di cui al d.lgs. n. 110/2024 - il cui art. 12 ha aggiunto le lettere d) ed e) all'articolo 12, comma 4- bis, d.P.R. 602/1973, la Suprema Corte (cfr. sul punto Cass. 6292/2025) ha, da ultimo, chiarito come non vi sia dubbio che la nuova casistica si applichi ai processi pendenti,
“poiché individua l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata
o invalidamente notificata, aggiungendo specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale;
in tal modo, detta norma, come la precedente già esaminata dalle S.U., ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura
“dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione”. Nel caso di specie, quindi, la sopravvenuta previsione così introdotta comporta – in via del tutto assorbente rispetto ad ogni altra considerazione – l'accoglimento del gravame e la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione: invero, l'originario opponente non ha provato, né allegato (neppure nel presente grado di giudizio) l'esistenza di un pregiudizio derivante dall'iscrizione del proprio nominativo nel ruolo esattoriale nei termini prescritti dal sopra citato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale arresto giurisprudenziale è stato, invero, seguito dalle sezioni semplici della Suprema Corte, che hanno precitato come la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire sia coerente con l'insegnamento della Corte, secondo cui “non è configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in difetto di una situazione di obiettiva incertezza, allorquando nessuna iniziativa sia stata intrapresa dall'Amministrazione” (cfr. ex multis Cass 7353/2022). Ne deriva che dell'interesse ad agire – che conforma il bisogno di tutela giurisdizionale – è necessario fornire una dimostrazione, che si può dare anche nel corso dei giudizi pendenti e può essere allegato anche nel giudizio di legittimità. Ed infatti, la Corte ha in plurimi pronunciamenti dichiarato inammissibile i ricorsi innanzi ad essa promossi rilevando che “la ricorrente non aveva proceduto a depositare, entro l'adunanza camerale, documentazione ex art 372 c.p.c. attestante la sussistenza del proprio interesse ad agire”, e conseguenzialmente “deve trovare conferma la statuizione del giudice di merito di inammissibilità per difetto di interesse ad agire dell'opposizione intentata” (cfr. Cass. n. 5756/2022). In considerazione di quanto esposto, atteso che l'attore in primo grado ha eccepito il decorso del termine di prescrizione in mancanza di ulteriori atti interruttivi, l'appello è fondato in relazione al dedotto difetto di interesse dell'attore in primo grado. Ciò in quanto, lo stesso, nell'incardinare l'opposizione, si è limitato ad impugnare estratto esattoriale, della pretesa indicata come prescritta, non avendo prodotto né allegato od in altro modo fornito dimostrazione in ordine agli ulteriori specifici elementi disponibili, dai quali emerga quello stato d'incertezza fonte di pregiudizio che sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., vieppiù atteso che non risulta provata alcuna minaccia di esazione della pretesa creditoria da parte dell'Agente tenuto alla riscossione. Inoltre, il difetto di interesse a proporre la domanda ex art. 100 c.p.c. da parte dell'attore può essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio, trattandosi di una condizione dell'azione e, quindi, la cui sussistenza è necessaria dall'instaurazione della controversia e fino alla sua definizione (cfr. Cass. 26119/2021; Cass. 22999/2010). Pertanto, accertata la carenza di interesse ad agire dell'attore in primo grado, ogni ulteriore censura avverso la sentenza impugnata è da ritenersi assorbita. 3. Con riguardo al governo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., questo Tribunale ritiene equo disporre, tra le parti, la compensazione delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, in ragione del fatto che le questioni trattate sono state recentemente oggetto di riconsiderazione da parte della giurisprudenza di legittimità.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede: 1. dichiara la contumacia della , in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in revisione della sentenza n. 2342/2021 emessa dal Giudice di Pace di Salerno, dichiara inammissibile la domanda promossa da CP_1
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[...]
3. Spese di doppio grado di giudizio compensate.
Così deciso in Salerno, lì 31.10.25
Il Giudice
(Dott.ssa Alessia Pecoraro)