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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/02/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 250/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 250/2024
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo
Petronio e Rosa Petronio, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale per l'Emilia-Romagna dell' in Parma, Via Abbeveratoia 71/a; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 12.03.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio e esponendo: a) che la
[...] CP_1 Controparte_2
società era una nota impresa operante nel settore alimentare;
b) di Controparte_2
avere lavorato alle dipendenze della per il periodo dal 13.09.2010 al CP_2
27.06.2022 – data del licenziamento – in qualità di operaio di 4° livello, con mansioni di “capomacchina linee confezionatrici” e con inquadramento economico da ultimo al
3° livello del CCNL Industria Alimentare (doc.ti 1, 2 e 23 fasc. parte ricorrente); c) di avere, pertanto, svolto “opera manuale retribuita”, “alle dipendenze e sotto la direzione altrui” ai sensi dell'art. 4, n. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, e di essere stato, quindi, assicurato contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro;
d) di avere subito un infortunio sul lavoro in data 10.09.2020, ascrivibile ad esclusiva responsabilità di parte datoriale, infortunio a seguito del quale aveva riportato gravissimi danni alla caviglia sinistra;
e) che, in tale circostanza, il ricorrente, scendendo i cinque scalini metallici della linea di confezionamento n. 1 c.d. “trasparente” (marca e modello
ACMA FB450) – molto ravvicinati e quasi sovrapposti, con una sporgenza di appena
10 cm nonché assai ripidi e privi di corrimano – era scivolato sull'ultimo gradino
(doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); f) che la predetta linea, a conferma della sua pericolosità, era stata, nel 2021, completamente smontata e sostituita;
g) di essere stato trasportato, nell'immediatezza dell'incidente, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Montecchio Emilia, il quale diagnosticava al ricorrente un “trauma distorsivo caviglia sx dopo caduta accidentale dalle scale” e una “frattura clinica”, con una prognosi di 25 giorni (doc. 12 fasc. parte ricorrente). h) di essersi successivamente sottoposto a visite e cure le quali, purtroppo, non risultavano sufficienti, sicché era stato costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici in data 10.04.2021 e 10.09.2021 (doc.ti
13 e 14 fasc. parte ricorrente); i) che il Dott. in data 14.10.2022, Parte_2
redigeva due relazioni medico-legali, evidenziando che: “Nell'infortunio sul lavoro del giorno 10.09.2020 riportò un trauma distorsivo della caviglia sinistra con riscontro radiografico di frattura della corticale anteriore del calcagno. Fu confezionata fasciatura all'ossido di zinco per 5 giorni da sostituire successivamente con tutore bivalva e prescritto carico parziale e cure. Persistendo dolorabilità fu richiesta RMN che, effettuata il giorno 20.01.21, evidenziò, oltre a minimi fenomeni degenerativi della tibio -astragalica, ede ma del processo anteriore dell'astragalo riferibili a fatti contusivi - algodistrofici. Fu prescritta terapia. Una RMN del 12.03.21, a 6 mesi dopo il trauma, evidenziò segni di artropatia sottoastragalica e significative alterazioni degenerative subcondrali nella superficie articolare del calcagno;
si associa inoltre una piccola areola di displasia cistica nel corpo del calcagno. Segni di artropatia degenerativa sono presenti anche nell'articolazione cuboideo — calcaneale con discreto versamento intraarticolare. Fu successivamente preso in cura dall'
Ortopedico Specialista in Chirurgia del Piede Dott. che, in Persona_1
considerazione della persistente dolorabilità dovuta alla sfavorevole evoluzione della lesione con insorgenza di artrosi sottoastragalica e calcaneo - cuboidea post - traumatica, lo sottopose ad intervento chirurgico di artrodesi sottoastragalica sinistra con trapianto autoplastico dalla tibia. Per intolleranza ai mezzi di osteosintesi si rese successivamente necessario un secondo intervento chirurgico di rimozione. La relazione dell'Ortopedico deve essere considerata una valutazione tecnica parte integrante del presente parere medico legale. Residua grave artropatia post - traumatica di caviglia sinistra con anchilosi in varo -valgo e nei movimenti di lateralità e limitazione della flesso -estensione, dolorabilità nel carico e nella deambulazione, edema cronico di caviglia, ipomiotrofia dell'arto. Si tratta di postumi stabilizzati in rapporto causale col trauma de quo” (doc. 19 fasc. parte ricorrente); l) che il Dott. in particolare, riteneva che le menomazioni residuate avessero Pt_2
integrato un danno biologico permanente quantificabile “in Infortunistica lavorativa
(tabelle ) nella misura del 15% (quindici)” e un danno biologico “quantificabile CP_1
nella misura del 15%”, precisando che l'incidenza negativa delle menomazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente aveva cagionato ai danni del ricorrente un danno alla capacità di lavoro specifica “quantificabile nella misura del
10-15%” e riconoscendo a quest'ultimo un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 2 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale pari per i primi 60 giorni al 75%, per i successivi 60 giorni al 50% e per i successivi 180 giorni al 25%;
m) che il Dott. inoltre, affermava che: “considerata la natura delle lesioni Pt_2
ed il decorso clinico come documentato ritengo che tutto il periodo di assenza lavorativa riferibile alla patologia traumatica della caviglia sinistra debba essere riconosciuto dall' come conseguenza dell'infortunio sul lavoro 10.09.2020”; n) CP_1
di avere, pertanto, denunciato il predetto infortunio sul lavoro dinnanzi all' di CP_1
Parma, il quale rigettava l'istanza non riscontrando alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica (doc. 16 fasc. parte ricorrente); o) di avere, dunque, presentato ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di rigetto, ricorso all'esito del quale l' riconosceva al ricorrente un grado di inabilità pari al 3% (doc. 17 fasc. parte CP_1
ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente agiva in giudizio tanto nei riguardi di quanto nei riguardi di parte datoriale, instando per l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previe le CC.TT.UU. contabili, medico -legali e d'altro genere che siano del caso;
previa, occorrendo, declaratoria che il sig. ha subito l'infortunio sul Parte_1
lavoro di cui in premesse per colpa anche penale della datrice di lavoro, quantificando il grado dell'invalidità conseguitane;
previa acquisizione al giudizio presso l' e l' di Parma di tutti gli CP_3 CP_1
accertamenti ed i certificati medici relativi al caso;
previ gli ordini di esibizione e di acquisizione richiesti;
A) accertata l'esistenza di una invalidità nella misura del 15% (ovvero nella diversa misura meglio vista dal Giudice), dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' CP_1 a corrispondere al medesimo ricorrente tutte le prestazioni per legge a suo carico in conseguenza dell'infortunio occorsogli e del grado effettivamente riconosciuto dell'invalidità residua, con liquidazione dal 10 . 9.202 0 (o dalla diversa data da determinarsi in corso di giudizio) dell'indennità temporanea e della rendita o dell'indennizzo spettante, anche con riferimento ai periodi di assenza lavorativa dal
10.9.2020 in avanti in quanto tutti riferibili all'infortunio de quo, nella misura che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.U.;
B) accertata l'esistenza di un 'invalidità nella misura del 15% (ovvero nella diversa misura meglio vista dal Giudice), condannare a risarcire al sig. Controparte_2
, tutti i danni da esso patiti e patiendi (danni patrimoniali e non;
danni da Pt_1
inabilità temporanea, di tipo biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla professionalità, danno alla generica ed alla specifica capacità di lavoro, ecc. …), con deduzione di quanto da corrispondere per gli stessi titoli dall' per la somma CP_1
che sarà determinata sulla base dell'espletanda C.T.U. medico -legale ovvero, ove del caso, in via di equità.
Oltre interessi moratori (ovvero, almeno, rivalutazione monetaria ed interessi legali) sulle somme che risulteranno spettanti e con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014,
a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa , nonché oltre alle spese di C.T.P. (ad oggi pari ad € 250,00#: doc. 26)”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 23.04.2024, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Controparte_2
Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Reggio Emilia, e contestando, nel merito, la fondatezza delle argomentazioni attoree.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 2.05.2024 si costituiva in giudizio
, contestando la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un danno permanente CP_1 superiore a quello già riconosciuto da e rilevando, in via subordinata, CP_1
l'eccessiva quantificazione del danno eventualmente indennizzabile.
1.4. Con ordinanza del 7.08.2024, il Giudice disponeva la separazione della causa proposta da nei confronti di e della causa proposta da Parte_1 CP_1
nei confronti di dichiarando, Parte_1 Controparte_2
limitatamente a quest'ultima, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Reggio Emilia e fissando, dunque, il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Giudice territorialmente competente.
1.5. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versta in atti dalle parti nonché delle risultanze della consulenza medico-legale disposta sulla persona del ricorrente.
1.6. All'udienza del 7.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.2. In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente sia stato vittima dell'infortunio sul lavoro citato nell'atto introduttivo, allorché, scivolando sui gradini della macchina contafette e cadendo accidentalmente, ha riportato un “Trauma distorsivo tibiotarsica sinistra con frattura tra apofisi anteriore del calcagno e cuboide.”
L' , invero, dopo aver istruito la pratica, non ha riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio indennizzabile ai sensi d.lgs 38/00, riscontrando una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 3% e limitandosi a riconoscere, dunque, un indennizzo in relazione al periodo di inabilità temporanea assoluta limitatamente al periodo dal 10.09.2020 al 10.11.2020.
Il ricorrente ha contestato la valutazione dell'Ente, dapprima in sede amministrativa,
e, successivamente, in sede giurisdizionale, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che, dall'infortunio occorso in data 10.09.2020, è derivata una inabilità permanente pari al 15% nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta, ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall' , limitatamente all'intervallo di tempo CP_1
ricompreso tra il 9.04.2021 ed il 16.07.2021.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della valutazione operata CP_1
dall'Istituto in via amministrativa, non risultando postumi di invalidità permanente, quale conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.
Su richiesta della parte ricorrente, dunque, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di accertare, da un lato, il grado di invalidità permanente conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente, e, dall'altro, se il periodo di malattia dal 09.04.2021 al 16.07.2021, qualificato dall' convenuto a titolo di malattia CP_1
comune, debba, per contro, ritenersi eziologicamente riconducibile all'infortunio per cui è causa
2.3. Ciò posto sul piano fattuale, occorre precisare – in punto di diritto – quanto segue.
In materia di infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio CP_1
avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
In tal caso, le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2.4. Tanto premesso, il nominato CTU - dott. - sulla base della Persona_2
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato:
“Nell'evento lesivo per cui è causa il Sig. riportò: “Trauma distorsivo Pt_1
tibiotarsica sinistra con frattura tra apofisi anteriore del calcagno e cuboide.”
La lesione è coerente con il descritto meccanismo lesivo, è stata riconosciuta dall' come infortunio lavorativo, ed è stata trattata con fasciatura ossido di zinco CP_1
per 4 - 5 gg;
tutore bivalva per 25 gg;
carico parziale per 20 gg. Poi carico progressivo
a tolleranza e graduale mobilizzazione caviglia sino a ripresa del lavoro avvenuta a
62 giorni dal trauma.
Per persistente dolore al carico, una Risonanza Magnetica eseguita a distanza di circa
6 mesi mostrava una artropatia astragalo-calcaneare e la presenza di una complicanza algodistrofica, che ha ulteriormente aggravato il quadro anatomo- clinico.
Dalla disamina comparativa con le precedenti immagini non si evidenzia la preesistenza di tale artropatia (contrariamente a quanto affermato da parte ), la CP_1
cui manifestazione è pertanto da ritenersi in rapporto quantomeno concausale con
l'infortunio del lavoro del lavoro per cui è causa.
Tutto ciò ha poi portato alla necessità di sottoporre il Sig. ad intervento di Pt_1
artrodesi sottoastragalica per poter alleviare almeno parzialmente il forte dolore tarsale residuato al trauma de quo.
Residuano attualmente: “Esiti consolidati della frattura calcaneare;
quadro di artrosi sottoastragalica trattato chirurgicamente con artrodesi.”
La menomazione post traumatica può essere quindi assimilata, come da Tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000, al punto 294 (“anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico … fino a 15”), per cui considerando la conservazione parziale dei movimenti di caviglia possiamo assegnare il valore del 9%.
Conseguentemente va riconosciuto, altresì, il periodo di temporanea inabilità lavorativa intercorrente dal 09/04/2021 al 16/07/2021, come ricaduta dell'infortunio”.
Osserva il giudice che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico ha sviluppato ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, anche stante la mancata contestazione delle risultanze peritali ad opera dei consulenti di parte.
2.5. Tanto premesso in ordine alle risultanze peritali, sotto il profilo normativo, deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Pertanto, deve essere riconosciuta alla parte ricorrente un indennizzo erogato in conto capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico, in misura complessivamente pari al 9%.
L' deve, quindi, essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la CP_1
prestazione sopra indicata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell convenuto. CP_1
Anche le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che, a causa dell'infortunio occorso in data 10.09.2020, al ricorrente è derivata una menomazione della sua integrità psico- fisica in misura pari al 9 %.
2. Condanna l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1
indennizzo erogato in conto capitale ai sensi dell'art. 13, lettera a), comma secondo,
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al
9%, oltre accessori, con decorrenza di legge.
3. Accerta e dichiara che il periodo di malattia dal 09.04.2021 al 16.07.2021, qualificato dall' convenuto a titolo di malattia comune, è eziologicamente CP_1
riconducibile all'infortunio per cui è causa, e, per l'effetto, condanna l'istituto convenuto alla corresponsione, a favore del ricorrente, delle relative indennità.
4. Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, spese che si liquidano CP_1
in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2,
D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente in capo ad le spese di C.T.U. come separatamente CP_1
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 250/2024
R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in Parte_1
calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro Mazzoni, Matteo
Petronio e Rosa Petronio, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
Controparte_1
- in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Catamo del Foro di Parma, giusta procura generale ad lites, ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura
Regionale per l'Emilia-Romagna dell' in Parma, Via Abbeveratoia 71/a; CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 12.03.2024 e ritualmente notificato, Pt_1
conveniva in giudizio e esponendo: a) che la
[...] CP_1 Controparte_2
società era una nota impresa operante nel settore alimentare;
b) di Controparte_2
avere lavorato alle dipendenze della per il periodo dal 13.09.2010 al CP_2
27.06.2022 – data del licenziamento – in qualità di operaio di 4° livello, con mansioni di “capomacchina linee confezionatrici” e con inquadramento economico da ultimo al
3° livello del CCNL Industria Alimentare (doc.ti 1, 2 e 23 fasc. parte ricorrente); c) di avere, pertanto, svolto “opera manuale retribuita”, “alle dipendenze e sotto la direzione altrui” ai sensi dell'art. 4, n. 1 del D.P.R. n. 1124/1965, e di essere stato, quindi, assicurato contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro;
d) di avere subito un infortunio sul lavoro in data 10.09.2020, ascrivibile ad esclusiva responsabilità di parte datoriale, infortunio a seguito del quale aveva riportato gravissimi danni alla caviglia sinistra;
e) che, in tale circostanza, il ricorrente, scendendo i cinque scalini metallici della linea di confezionamento n. 1 c.d. “trasparente” (marca e modello
ACMA FB450) – molto ravvicinati e quasi sovrapposti, con una sporgenza di appena
10 cm nonché assai ripidi e privi di corrimano – era scivolato sull'ultimo gradino
(doc.ti 10 e 11 fasc. parte ricorrente); f) che la predetta linea, a conferma della sua pericolosità, era stata, nel 2021, completamente smontata e sostituita;
g) di essere stato trasportato, nell'immediatezza dell'incidente, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale
Civile di Montecchio Emilia, il quale diagnosticava al ricorrente un “trauma distorsivo caviglia sx dopo caduta accidentale dalle scale” e una “frattura clinica”, con una prognosi di 25 giorni (doc. 12 fasc. parte ricorrente). h) di essersi successivamente sottoposto a visite e cure le quali, purtroppo, non risultavano sufficienti, sicché era stato costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici in data 10.04.2021 e 10.09.2021 (doc.ti
13 e 14 fasc. parte ricorrente); i) che il Dott. in data 14.10.2022, Parte_2
redigeva due relazioni medico-legali, evidenziando che: “Nell'infortunio sul lavoro del giorno 10.09.2020 riportò un trauma distorsivo della caviglia sinistra con riscontro radiografico di frattura della corticale anteriore del calcagno. Fu confezionata fasciatura all'ossido di zinco per 5 giorni da sostituire successivamente con tutore bivalva e prescritto carico parziale e cure. Persistendo dolorabilità fu richiesta RMN che, effettuata il giorno 20.01.21, evidenziò, oltre a minimi fenomeni degenerativi della tibio -astragalica, ede ma del processo anteriore dell'astragalo riferibili a fatti contusivi - algodistrofici. Fu prescritta terapia. Una RMN del 12.03.21, a 6 mesi dopo il trauma, evidenziò segni di artropatia sottoastragalica e significative alterazioni degenerative subcondrali nella superficie articolare del calcagno;
si associa inoltre una piccola areola di displasia cistica nel corpo del calcagno. Segni di artropatia degenerativa sono presenti anche nell'articolazione cuboideo — calcaneale con discreto versamento intraarticolare. Fu successivamente preso in cura dall'
Ortopedico Specialista in Chirurgia del Piede Dott. che, in Persona_1
considerazione della persistente dolorabilità dovuta alla sfavorevole evoluzione della lesione con insorgenza di artrosi sottoastragalica e calcaneo - cuboidea post - traumatica, lo sottopose ad intervento chirurgico di artrodesi sottoastragalica sinistra con trapianto autoplastico dalla tibia. Per intolleranza ai mezzi di osteosintesi si rese successivamente necessario un secondo intervento chirurgico di rimozione. La relazione dell'Ortopedico deve essere considerata una valutazione tecnica parte integrante del presente parere medico legale. Residua grave artropatia post - traumatica di caviglia sinistra con anchilosi in varo -valgo e nei movimenti di lateralità e limitazione della flesso -estensione, dolorabilità nel carico e nella deambulazione, edema cronico di caviglia, ipomiotrofia dell'arto. Si tratta di postumi stabilizzati in rapporto causale col trauma de quo” (doc. 19 fasc. parte ricorrente); l) che il Dott. in particolare, riteneva che le menomazioni residuate avessero Pt_2
integrato un danno biologico permanente quantificabile “in Infortunistica lavorativa
(tabelle ) nella misura del 15% (quindici)” e un danno biologico “quantificabile CP_1
nella misura del 15%”, precisando che l'incidenza negativa delle menomazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente aveva cagionato ai danni del ricorrente un danno alla capacità di lavoro specifica “quantificabile nella misura del
10-15%” e riconoscendo a quest'ultimo un periodo di inabilità temporanea biologica assoluta di 2 giorni e un periodo di inabilità temporanea parziale pari per i primi 60 giorni al 75%, per i successivi 60 giorni al 50% e per i successivi 180 giorni al 25%;
m) che il Dott. inoltre, affermava che: “considerata la natura delle lesioni Pt_2
ed il decorso clinico come documentato ritengo che tutto il periodo di assenza lavorativa riferibile alla patologia traumatica della caviglia sinistra debba essere riconosciuto dall' come conseguenza dell'infortunio sul lavoro 10.09.2020”; n) CP_1
di avere, pertanto, denunciato il predetto infortunio sul lavoro dinnanzi all' di CP_1
Parma, il quale rigettava l'istanza non riscontrando alcuna menomazione dell'integrità psico-fisica (doc. 16 fasc. parte ricorrente); o) di avere, dunque, presentato ricorso amministrativo avverso il predetto provvedimento di rigetto, ricorso all'esito del quale l' riconosceva al ricorrente un grado di inabilità pari al 3% (doc. 17 fasc. parte CP_1
ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, parte ricorrente agiva in giudizio tanto nei riguardi di quanto nei riguardi di parte datoriale, instando per l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previe le CC.TT.UU. contabili, medico -legali e d'altro genere che siano del caso;
previa, occorrendo, declaratoria che il sig. ha subito l'infortunio sul Parte_1
lavoro di cui in premesse per colpa anche penale della datrice di lavoro, quantificando il grado dell'invalidità conseguitane;
previa acquisizione al giudizio presso l' e l' di Parma di tutti gli CP_3 CP_1
accertamenti ed i certificati medici relativi al caso;
previ gli ordini di esibizione e di acquisizione richiesti;
A) accertata l'esistenza di una invalidità nella misura del 15% (ovvero nella diversa misura meglio vista dal Giudice), dichiarare tenuto e per l'effetto condannare l' CP_1 a corrispondere al medesimo ricorrente tutte le prestazioni per legge a suo carico in conseguenza dell'infortunio occorsogli e del grado effettivamente riconosciuto dell'invalidità residua, con liquidazione dal 10 . 9.202 0 (o dalla diversa data da determinarsi in corso di giudizio) dell'indennità temporanea e della rendita o dell'indennizzo spettante, anche con riferimento ai periodi di assenza lavorativa dal
10.9.2020 in avanti in quanto tutti riferibili all'infortunio de quo, nella misura che risulterà in corso di giudizio, anche all'esito di apposita C.T.U.;
B) accertata l'esistenza di un 'invalidità nella misura del 15% (ovvero nella diversa misura meglio vista dal Giudice), condannare a risarcire al sig. Controparte_2
, tutti i danni da esso patiti e patiendi (danni patrimoniali e non;
danni da Pt_1
inabilità temporanea, di tipo biologico, morale, esistenziale, alla vita di relazione, alla professionalità, danno alla generica ed alla specifica capacità di lavoro, ecc. …), con deduzione di quanto da corrispondere per gli stessi titoli dall' per la somma CP_1
che sarà determinata sulla base dell'espletanda C.T.U. medico -legale ovvero, ove del caso, in via di equità.
Oltre interessi moratori (ovvero, almeno, rivalutazione monetaria ed interessi legali) sulle somme che risulteranno spettanti e con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014,
a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa , nonché oltre alle spese di C.T.P. (ad oggi pari ad € 250,00#: doc. 26)”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 23.04.2024, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Controparte_2
Tribunale di Parma in favore del Tribunale di Reggio Emilia, e contestando, nel merito, la fondatezza delle argomentazioni attoree.
1.3. Con memoria difensiva depositata in data 2.05.2024 si costituiva in giudizio
, contestando la ricorrenza, nella fattispecie in esame, di un danno permanente CP_1 superiore a quello già riconosciuto da e rilevando, in via subordinata, CP_1
l'eccessiva quantificazione del danno eventualmente indennizzabile.
1.4. Con ordinanza del 7.08.2024, il Giudice disponeva la separazione della causa proposta da nei confronti di e della causa proposta da Parte_1 CP_1
nei confronti di dichiarando, Parte_1 Controparte_2
limitatamente a quest'ultima, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Reggio Emilia e fissando, dunque, il termine di trenta giorni per la riassunzione della causa innanzi al Giudice territorialmente competente.
1.5. La causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versta in atti dalle parti nonché delle risultanze della consulenza medico-legale disposta sulla persona del ricorrente.
1.6. All'udienza del 7.02.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e - sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti – decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
2.2. In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente sia stato vittima dell'infortunio sul lavoro citato nell'atto introduttivo, allorché, scivolando sui gradini della macchina contafette e cadendo accidentalmente, ha riportato un “Trauma distorsivo tibiotarsica sinistra con frattura tra apofisi anteriore del calcagno e cuboide.”
L' , invero, dopo aver istruito la pratica, non ha riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio indennizzabile ai sensi d.lgs 38/00, riscontrando una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica pari al 3% e limitandosi a riconoscere, dunque, un indennizzo in relazione al periodo di inabilità temporanea assoluta limitatamente al periodo dal 10.09.2020 al 10.11.2020.
Il ricorrente ha contestato la valutazione dell'Ente, dapprima in sede amministrativa,
e, successivamente, in sede giurisdizionale, chiedendo al giudice di accertare e dichiarare che, dall'infortunio occorso in data 10.09.2020, è derivata una inabilità permanente pari al 15% nonché un periodo di inabilità temporanea assoluta, ulteriore rispetto a quello riconosciuto dall' , limitatamente all'intervallo di tempo CP_1
ricompreso tra il 9.04.2021 ed il 16.07.2021.
Si è costituito in giudizio l' sostenendo la correttezza della valutazione operata CP_1
dall'Istituto in via amministrativa, non risultando postumi di invalidità permanente, quale conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.
Su richiesta della parte ricorrente, dunque, è stata ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di accertare, da un lato, il grado di invalidità permanente conseguenza dell'infortunio occorso al ricorrente, e, dall'altro, se il periodo di malattia dal 09.04.2021 al 16.07.2021, qualificato dall' convenuto a titolo di malattia CP_1
comune, debba, per contro, ritenersi eziologicamente riconducibile all'infortunio per cui è causa
2.3. Ciò posto sul piano fattuale, occorre precisare – in punto di diritto – quanto segue.
In materia di infortuni sul lavoro, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di infortunio CP_1
avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2).
In tal caso, le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
2.4. Tanto premesso, il nominato CTU - dott. - sulla base della Persona_2
documentazione sanitaria in atti e visitata la parte ricorrente, ha così accertato:
“Nell'evento lesivo per cui è causa il Sig. riportò: “Trauma distorsivo Pt_1
tibiotarsica sinistra con frattura tra apofisi anteriore del calcagno e cuboide.”
La lesione è coerente con il descritto meccanismo lesivo, è stata riconosciuta dall' come infortunio lavorativo, ed è stata trattata con fasciatura ossido di zinco CP_1
per 4 - 5 gg;
tutore bivalva per 25 gg;
carico parziale per 20 gg. Poi carico progressivo
a tolleranza e graduale mobilizzazione caviglia sino a ripresa del lavoro avvenuta a
62 giorni dal trauma.
Per persistente dolore al carico, una Risonanza Magnetica eseguita a distanza di circa
6 mesi mostrava una artropatia astragalo-calcaneare e la presenza di una complicanza algodistrofica, che ha ulteriormente aggravato il quadro anatomo- clinico.
Dalla disamina comparativa con le precedenti immagini non si evidenzia la preesistenza di tale artropatia (contrariamente a quanto affermato da parte ), la CP_1
cui manifestazione è pertanto da ritenersi in rapporto quantomeno concausale con
l'infortunio del lavoro del lavoro per cui è causa.
Tutto ciò ha poi portato alla necessità di sottoporre il Sig. ad intervento di Pt_1
artrodesi sottoastragalica per poter alleviare almeno parzialmente il forte dolore tarsale residuato al trauma de quo.
Residuano attualmente: “Esiti consolidati della frattura calcaneare;
quadro di artrosi sottoastragalica trattato chirurgicamente con artrodesi.”
La menomazione post traumatica può essere quindi assimilata, come da Tabella allegata al D.M. 12 luglio 2000, al punto 294 (“anchilosi in posizione favorevole della caviglia e del complesso sottoastragalico … fino a 15”), per cui considerando la conservazione parziale dei movimenti di caviglia possiamo assegnare il valore del 9%.
Conseguentemente va riconosciuto, altresì, il periodo di temporanea inabilità lavorativa intercorrente dal 09/04/2021 al 16/07/2021, come ricaduta dell'infortunio”.
Osserva il giudice che la relazione del consulente tecnico dallo stesso nominato è esauriente e priva di vizi logici, in quanto il medico ha sviluppato ampie, circostanziate e documentate valutazioni medico legali, per cui non sussistono motivi per disattenderne la valutazione, anche stante la mancata contestazione delle risultanze peritali ad opera dei consulenti di parte.
2.5. Tanto premesso in ordine alle risultanze peritali, sotto il profilo normativo, deve osservarsi che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 prevede che le prestazioni dell'assicurazione consistono, o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea, o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66).
Per le malattie professionali denunciate a decorrere dal 25 luglio 2000, la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000,
n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico, purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%.
L'indennizzo in questione è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato: a) in capitale per le menomazioni inferiori al 16%; b) in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%. Qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16%, viene inoltre erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella.
Pertanto, deve essere riconosciuta alla parte ricorrente un indennizzo erogato in conto capitale, ai sensi dell'art. 13, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 38 del 2000, in ragione di una percentuale di danno biologico, in misura complessivamente pari al 9%.
L' deve, quindi, essere condannato ad erogare in favore della parte ricorrente la CP_1
prestazione sopra indicata con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nella misura di legge.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza
(art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico dell convenuto. CP_1
Anche le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che, a causa dell'infortunio occorso in data 10.09.2020, al ricorrente è derivata una menomazione della sua integrità psico- fisica in misura pari al 9 %.
2. Condanna l' a corrispondere, in favore della parte ricorrente, un CP_1
indennizzo erogato in conto capitale ai sensi dell'art. 13, lettera a), comma secondo,
D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 in ragione di una percentuale di danno biologico pari al
9%, oltre accessori, con decorrenza di legge.
3. Accerta e dichiara che il periodo di malattia dal 09.04.2021 al 16.07.2021, qualificato dall' convenuto a titolo di malattia comune, è eziologicamente CP_1
riconducibile all'infortunio per cui è causa, e, per l'effetto, condanna l'istituto convenuto alla corresponsione, a favore del ricorrente, delle relative indennità.
4. Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, spese che si liquidano CP_1
in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2,
D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Pone definitivamente in capo ad le spese di C.T.U. come separatamente CP_1
liquidate in corso di causa.
Così deciso in Parma, il 7 febbraio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri