CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 23/01/2026, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 981/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
LE CO, TO
MICCIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13316/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 REGISTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Le parti presenti in udienza si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione in atti specificato, notificatogli il 22.7.2025 e basato sul mancato pagamento di un avviso di accertamento e di numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito, limitatamente all'avviso di accertamento e a venti delle dette cartelle.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione, in sintesi, per: a) omessa notifica degli atti da cui quello gravato origina e degli atti da questi presupposti;
b) con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione, la decadenza;
c) la prescrizione, vuoi dei tributi, vuoi degli interessi e delle sanzioni, avuto riguardo anche al tempo trascorso dopo le (contestate) notifiche;
d) il difetto di motivazione, con riguardo alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni oggetto degli atti presupposti dell'intimazione; e) ancora il difetto di motivazione, per omessa specificazione del termine entro cui proporre ricorso e della Commissione tributaria competente, nonché per omessa allegazione all'atto impugnato di quelli da esso richiamati.
2.- Si sono costituite l'ADER, l'ADE (DP I e DP II), la Regione Lazio e le Camere di commercio di Roma e di Viterbo, che, dedotto il proprio difetto di legittimazione, hanno eccepito l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
3.- Disattesa, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, l'istanza di sospensiva per difetto del requisito del periculum, la trattazione nel merito è stata rinviata all'odierna udienza, all'esito della quale la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso non può essere accolto.
2.- Il motivo di censura sopra indicato alla lettera a) è infondato.
2.1.- Quanto alle cartelle poste a fondamento dell'intimazione opposta (una delle quali, la n.
09720060205783266000, per evidente mero errore materiale indicata in ricorso e nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza fissata per la decisione sulla sospensiva, come n.
09720060205785266000), la lamentata omessa notifica (la cui prova è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella stessa: tra le tante,
Cass. n. 17841 del 2023) è smentita dalla documentazione prodotta dall'ADER, da cui si evince che le notifiche sono state effettuate, vuoi direttamente dal messo notificatore con consegna a persona di famiglia e spedizione della successiva raccomandata informativa oppure secondo le regole della c.d. irreperibilità assoluta o relativa, vuoi direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata.
Va, d'altro canto, precisato sul punto, da un lato, che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non può ritenersi acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione “eccezione di inesistenza” della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso i cui si facciano valere – come nel caso di specie – eccezioni in senso stretto (art. 2697 co. 2 c.c.)» (Cass.
n. 8398 del 2013; conformi, Cass. n. 5369 del 2017, Cass. 10663 del 2021 e, recentemente, Cass. n.
20162 del 2025); dall'altro, che il contribuente, nel ricorso, ha lamentato che l'intimazione non è stata preceduta dalla notifica degli atti a essa sottesi e degli atti da questi presupposti, senza dolersi precipuamente di uno specifico vizio di nullità, e, d'altra parte, non si è avvalso delle facoltà di proporre motivi aggiunti attraverso i quali far valere, a fronte della documentazione ex adverso depositata, eventuali vizi di nullità non dedotti nell'atto introduttivo (essendosi limitato a depositare una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza fissata per la decisone sulla sospensiva).
2.1.1. - Quanto, invece, all'avviso di accertamento, la lamentata omessa notifica è smentita dalla documentazione prodotta dall'ADE-DP I, da cui si evince che essa è stata effettuata secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa.
2.2.- Nemmeno può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito IRPEF 2008 oggetto di tale avviso.
Premesso che la prescrizione in materia è decennale quanto all'imposta e quinquennale quanto agli interessi e alle sanzioni, va difatti rilevato che il ricorrente ha personalmente ricevuto, il 7.10.2023, una precedente intimazione (la n. 09720239073944329000) che contiene anche l'avviso in questione.
Della prescrizione eventualmente maturata prima di quest'atto non è, pertanto, dato discutere nel presente giudizio, poiché il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla impugnando tempestivamente l'atto stesso (Cass. n. 6436 del 2025 e Cass. 20476 del 2025), mentre essa all'evidenza non era nuovamente decorsa al momento della notifica dell'intimazione per cui è causa.
3.- L'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 con riguardo alle cartelle, e quella di omessa notifica degli atti da queste presupposti sono inammissibili, perché il contribuente avrebbe dovuto farle valere impugnando tempestivamente le cartelle medesime.
4- Sempre con riguardo alle cartelle, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione. Esse riguardano l'IRPEF 1999, 2000, 2003, 2005 e 2006 (del cui termine di prescrizione si è già detto), i diritti camerali
2008 e dal 2009 al 2014, che si prescrivono in cinque anni, e la tassa auto 2006 e dal 2009 al 2014, che si prescrive in tre anni.
Anche al riguardo va osservato che, prima di quella per cui è causa, al contribuente sono state notificate le intimazioni n. 09720239073944329000 (il 7.10.2023, mediante consegna personalmente destinatario)
e n. 09720249010212422000 (il 19.3.2024, mediante raccomandata consegnata al portiere, dovendosi precisare che, come noto, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, come nella specie, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario), che complessivamente contengono le cartelle in questione: vale, pertanto, quanto detto al punto 2.2.
5.- La censura di difetto di motivazione non può essere accolta, dal momento che: i) come recentemente osservato dalla S.C. (nel disattendere la doglianza di lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi), «la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti» (Cass. 27504 del 2024), dovendosi solo aggiungere che l'intimazione oggetto del giudizio non reca sanzioni ulteriori rispetto a quella portate dalle cartelle;
ii) la mancata indicazione del termine per impugnare e dell'autorità giurisdizionale competente a decidere sull'eventuale ricorso non comporta l'invalidità dell'atto (Cass. n. 10702 del 2024);
iii) il contribuente era già legalmente a conoscenza delle cartelle sottese all'intimazione (il cui contenuto è peraltro dettagliatamente riprodotto nell'intimazione stessa).
6.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 6.000,00 in favore dell'ADE-DP II, euro 4500,00 in favore dell'ADE-DP I, euro 700,00 favore di ciascuna Camera di commercio ed euro 7.200,00 in favore dell'ADER.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice rel. Il Presidente
RA LE RT TI
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
LE CO, TO
MICCIO FABIO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13316/2025 depositato il 26/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_4
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_5 Camera Di Commercio Rieti E Viterbo
elettivamente domiciliato presso Email_6
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CCIA 2021
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CIA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2000
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TARI 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 REGISTRO 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259052312891000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso
Resistente/Appellato: Le parti presenti in udienza si riportano agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di intimazione in atti specificato, notificatogli il 22.7.2025 e basato sul mancato pagamento di un avviso di accertamento e di numerose cartelle esattoriali e avvisi di addebito, limitatamente all'avviso di accertamento e a venti delle dette cartelle.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'intimazione, in sintesi, per: a) omessa notifica degli atti da cui quello gravato origina e degli atti da questi presupposti;
b) con riguardo alle cartelle sottese all'intimazione, la decadenza;
c) la prescrizione, vuoi dei tributi, vuoi degli interessi e delle sanzioni, avuto riguardo anche al tempo trascorso dopo le (contestate) notifiche;
d) il difetto di motivazione, con riguardo alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni oggetto degli atti presupposti dell'intimazione; e) ancora il difetto di motivazione, per omessa specificazione del termine entro cui proporre ricorso e della Commissione tributaria competente, nonché per omessa allegazione all'atto impugnato di quelli da esso richiamati.
2.- Si sono costituite l'ADER, l'ADE (DP I e DP II), la Regione Lazio e le Camere di commercio di Roma e di Viterbo, che, dedotto il proprio difetto di legittimazione, hanno eccepito l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
3.- Disattesa, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, l'istanza di sospensiva per difetto del requisito del periculum, la trattazione nel merito è stata rinviata all'odierna udienza, all'esito della quale la Corte ha deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso non può essere accolto.
2.- Il motivo di censura sopra indicato alla lettera a) è infondato.
2.1.- Quanto alle cartelle poste a fondamento dell'intimazione opposta (una delle quali, la n.
09720060205783266000, per evidente mero errore materiale indicata in ricorso e nella memoria illustrativa depositata in prossimità dell'udienza fissata per la decisione sulla sospensiva, come n.
09720060205785266000), la lamentata omessa notifica (la cui prova è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella stessa: tra le tante,
Cass. n. 17841 del 2023) è smentita dalla documentazione prodotta dall'ADER, da cui si evince che le notifiche sono state effettuate, vuoi direttamente dal messo notificatore con consegna a persona di famiglia e spedizione della successiva raccomandata informativa oppure secondo le regole della c.d. irreperibilità assoluta o relativa, vuoi direttamente dal concessionario a mezzo raccomandata.
Va, d'altro canto, precisato sul punto, da un lato, che, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, «non può ritenersi acquisito al “thema decidendum” l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio in conseguenza della mera proposizione “eccezione di inesistenza” della notifica, non essendo dato ravvisare una relazione di continenza tra la inesistenza ed i vizi di nullità dell'atto notificatorio: ciò, infatti, comporterebbe una inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la proposta eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali la eccezione si fonda e che sostanzia l'onere di allegazione ricadente esclusivamente sulla parte nel caso i cui si facciano valere – come nel caso di specie – eccezioni in senso stretto (art. 2697 co. 2 c.c.)» (Cass.
n. 8398 del 2013; conformi, Cass. n. 5369 del 2017, Cass. 10663 del 2021 e, recentemente, Cass. n.
20162 del 2025); dall'altro, che il contribuente, nel ricorso, ha lamentato che l'intimazione non è stata preceduta dalla notifica degli atti a essa sottesi e degli atti da questi presupposti, senza dolersi precipuamente di uno specifico vizio di nullità, e, d'altra parte, non si è avvalso delle facoltà di proporre motivi aggiunti attraverso i quali far valere, a fronte della documentazione ex adverso depositata, eventuali vizi di nullità non dedotti nell'atto introduttivo (essendosi limitato a depositare una memoria illustrativa in prossimità dell'udienza fissata per la decisone sulla sospensiva).
2.1.1. - Quanto, invece, all'avviso di accertamento, la lamentata omessa notifica è smentita dalla documentazione prodotta dall'ADE-DP I, da cui si evince che essa è stata effettuata secondo il rito della c.d. irreperibilità relativa.
2.2.- Nemmeno può essere accolta l'eccezione di prescrizione del credito IRPEF 2008 oggetto di tale avviso.
Premesso che la prescrizione in materia è decennale quanto all'imposta e quinquennale quanto agli interessi e alle sanzioni, va difatti rilevato che il ricorrente ha personalmente ricevuto, il 7.10.2023, una precedente intimazione (la n. 09720239073944329000) che contiene anche l'avviso in questione.
Della prescrizione eventualmente maturata prima di quest'atto non è, pertanto, dato discutere nel presente giudizio, poiché il ricorrente avrebbe dovuto eccepirla impugnando tempestivamente l'atto stesso (Cass. n. 6436 del 2025 e Cass. 20476 del 2025), mentre essa all'evidenza non era nuovamente decorsa al momento della notifica dell'intimazione per cui è causa.
3.- L'eccezione di decadenza, sollevata ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 con riguardo alle cartelle, e quella di omessa notifica degli atti da queste presupposti sono inammissibili, perché il contribuente avrebbe dovuto farle valere impugnando tempestivamente le cartelle medesime.
4- Sempre con riguardo alle cartelle, va altresì disattesa l'eccezione di prescrizione. Esse riguardano l'IRPEF 1999, 2000, 2003, 2005 e 2006 (del cui termine di prescrizione si è già detto), i diritti camerali
2008 e dal 2009 al 2014, che si prescrivono in cinque anni, e la tassa auto 2006 e dal 2009 al 2014, che si prescrive in tre anni.
Anche al riguardo va osservato che, prima di quella per cui è causa, al contribuente sono state notificate le intimazioni n. 09720239073944329000 (il 7.10.2023, mediante consegna personalmente destinatario)
e n. 09720249010212422000 (il 19.3.2024, mediante raccomandata consegnata al portiere, dovendosi precisare che, come noto, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, come nella specie, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario), che complessivamente contengono le cartelle in questione: vale, pertanto, quanto detto al punto 2.2.
5.- La censura di difetto di motivazione non può essere accolta, dal momento che: i) come recentemente osservato dalla S.C. (nel disattendere la doglianza di lacunosità della motivazione delle intimazioni di pagamento in ordine al calcolo degli interessi), «la motivazione relativa al calcolo degli interessi va ricercata nel presupposto atto impositivo e nella presupposta cartella, essendo sufficiente, ai fini della motivazione dell'intimazione di pagamento, il mero richiamo a tali atti» (Cass. 27504 del 2024), dovendosi solo aggiungere che l'intimazione oggetto del giudizio non reca sanzioni ulteriori rispetto a quella portate dalle cartelle;
ii) la mancata indicazione del termine per impugnare e dell'autorità giurisdizionale competente a decidere sull'eventuale ricorso non comporta l'invalidità dell'atto (Cass. n. 10702 del 2024);
iii) il contribuente era già legalmente a conoscenza delle cartelle sottese all'intimazione (il cui contenuto è peraltro dettagliatamente riprodotto nell'intimazione stessa).
6.- Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 6.000,00 in favore dell'ADE-DP II, euro 4500,00 in favore dell'ADE-DP I, euro 700,00 favore di ciascuna Camera di commercio ed euro 7.200,00 in favore dell'ADER.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Il giudice rel. Il Presidente
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