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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott. Giovanna Caso Giudice dott. Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6860 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2018, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025
tra
C.F.: ammessa al gratuito patrocinio rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Giovanni Battista Di Matteopresso cui è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, C.F.: , ammesso al gratuito patrocinio rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._2 dall' Avv. Gianfranco D'Angelo (c.f. ), presso cui è elettivamente C.F._3 domiciliata, giusta procura in atti
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: ZI
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 11/07/2025 i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti introduttivi. Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/07/2018, la ricorrente esponeva di essere separata legalmente dal resistente in virtù della sentenza n. 3764/15 del Tribunale di S. Maria C.V pubblicata in data
11.11.2015; aggiungeva che dalla unione era nata in data [...] una figlia, . Persona_1
Riferiva la ricorrente che la sentenza disponeva il pagamento di €250,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia minore oltre al pagamento delle spese straordinarie (mediche, sportive e scolastiche) nella misura del 50% ciascuno ed assumeva che, mentre la situazione economica del resistente era migliorata, quella della ricorrente era decisamente peggiorata.
Pertanto, la ricorrente, sul presupposto del protrarsi della separazione da oltre un anno e persistendo l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento condiviso della figlia, l'obbligo per il padre a versare un assegno di mantenimento dell'importo complessivo di € 300,00 mensili, per la figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% con disciplina delle modalità di visita.
In data 03/05/2019 si costituiva il resistente aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili della ricorrente ma contestando il miglioramento delle proprie condizioni economiche. In particolare, il resistente precisava che nel 2016 era stato assunto con le mansioni di cuoco presso un ristorante in
Santa Maria C.V., ma in data 7/1/2019 era stato licenziato per la cessazione dell'attività commerciale della predetta ditta, percependo poi unicamente l'indennità di disoccupazione con consequenziale flessione del reddito.
Precisava, altresì, che nell'anno 2003 aveva acquistato un immobile in Salorno (BZ), in regime di comunione legale per adibirlo a casa coniugale, stipulando un contratto di mutuo con una rata mensile dapprima di € 850,00 ed in seguito di € 570,00. Successivamente al trasferimento a Santa Maria C.V per avvicinarsi alla figlia convivente con la madre in Macerata Campania, aveva continuato a versare le rate del mutuo e contestualmente il canone di affitto per un appartamento locato in Santa Maria
C.V. per l'importo mensile di € 200,00. Aggiungeva, infine, che l'immobile sito in Salorno (BZ) non era riuscito ad alienarlo per la mancata collaborazione della moglie, non avendo voluto prestare consenso, nonostante avesse anche trovato un acquirente. Alla luce della contrazione del reddito come sopra precisato, richiedeva una riduzione dell'assegno di mantenimento da € 250,00 ad € 200,00 con pagamento del 50% delle spese straordinarie nonché la disciplina del diritto di visita alla figlia.
All'udienza di comparizione delle parti del 16.05.19, preso atto del fallito tentativo di conciliazione nonché della indisponibilità delle parti a pervenire ad una soluzione conciliativa, non essendo stata provata alcuna nuova circostanza rilevante, erano confermati i provvedimenti della separazione.
All'udienza del 09.03.21, innanzi al G.I. erano concessi alle parti i termini di cui all'art.183 cpc.
2 Il giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed all'esito dell'udienza cartolare del 11/07/2025, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ridotti.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiesta anche da parte resistente, è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza n. 3764/2015, pubblicata in data 11/11/2015 e passata in giudicato. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nulla va disposto sull'affido condiviso essendo la figlia divenuta maggiorenne nel corso del giudizio e va confermato l'obbligo a carico del resistente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia.
Quanto al predetto assegno, occorre considerare la capacità economica delle parti : il ricorrente è stato dipendente in precedenza un ristorante percependo circa € 1330,00 al mese netti per dodici mensilità
(cfr. CU2019) e successivamente disoccupato (cfr. verbale INPS del 05/10/2023); la resistente invece, non ha prodotto alcuna documentazione in merito al reddito anche se è stata ammessa al gratuito patrocinio. Tanto premesso, il Collegio reputa congruo confermare l'importo nella misura di €
250,00 mensile a carico del padre a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra-assegno, non potendosi consentire in assenza di domanda della figlia maggiorenne il versamento diretto dell'assegno alla medesima come pure richiesto dal resistente ( in questo senso, ex plurimis , Cass. 2021\34100).
Attesa la natura del giudizio e le ragioni sottese alla pronuncia, sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.08.2001, trascritto nei registri di matrimonio del Comune di San Prisco (CE) (Atto di matrimonio n.31, parte II s.A. anno 2001);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Prisco (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3 3) dispone che il resistente dovrà contribuire al mantenimento della figlia versando alla ricorrente la somma mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno;
4) spese compensate.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 04/11/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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