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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10643 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5055/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 5055/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...], il [...], C.F.: , tutti rapp.ti e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv. Domenico Romano del Foro di Nola, Codice Fiscale:
, giusta procura in atti, con il quale sono elett.te dom.ti in Pomi- C.F._4
gliano d'Arco (NA) al V.le Giovanni Falcone n. 52.
- Appellanti
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. CORRADO VINCENZO (c.f.: dal C.F._5
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi e , nella qualità di genitori titolari della responsa- Parte_1 Parte_2
bilità genitoriale sul minore , hanno inteso proporre appello avverso la Persona_1
sentenza del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Nicola Di Foggia, n. 34361/23, depositata il
1
30 agosto 2023 nel procedimento R.G. 50097/20, che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni correlato al sinistro stradale descritto in citazione.
La sentenza, pur dichiarando la domanda ammissibile e procedibile, l'ha ritenuta infondata nel merito, compensando le spese di lite e ponendo a carico degli attori quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo la narrazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il 23 maggio 2018, in Piazza Mercato, Napoli, il minore, mentre percorreva in bicicletta il margine destro della carreggiata, veniva urtato da un'autovettura rimasta sconosciuta, che si dava alla fuga senza prestare soccorso.
L'impatto causava la caduta del minore e lesioni personali, accertate presso l'PE OB, con postumi permanenti stimati al 2-3% e un periodo di inabilità temporanea.
Non essendo stato possibile identificare il veicolo, i genitori convenivano in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, chiedendo il risarcimento entro il limite di € 5.200,00.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, fondando la decisione su due profili: la mancata proposizione di denuncia-querela e la ritenuta inattendibilità della testimo- nianza resa dallo zio del minore.
Gli appellanti censurano tale impostazione, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità escluda che la querela sia condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, trattandosi di mero indizio valutabile unitamente ad altri elementi.
Contestano inoltre la valutazione del teste, che ha fornito dettagli precisi sulla dina- mica del sinistro, e stigmatizzano le illogiche considerazioni del Giudice circa la possibili- tà di fuga del veicolo e una presunta culpa in vigilando dei genitori.
Richiamano, a sostegno, le risultanze della CTU medico-legale, che ha confermato il nesso causale tra l'impatto e la frattura del capitello radiale, quantificando il danno biologico e le inabilità temporanee per un importo complessivo di € 3.769,68.
Gli appellanti chiedono, pertanto, la riforma integrale della sentenza, con dichiarazio- ne della piena responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata (rimasto
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ignoto), condanna di al pagamento dell'indennizzo ex artt. 283 e Controparte_2
287 del Codice delle Assicurazioni, oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vitti- Controparte_2
me della Strada per la Regione Campania, si costituisce, sostenendo che gli appellanti si limitano a chiedere un riesame dell'istruttoria senza individuare puntualmente i capi censurati e le relative doglianze, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, difende la correttezza della sentenza impugnata, richiamando CP_2
l'art. 116 c.p.c. e il principio del prudente apprezzamento delle prove libere: il Giudice di
Pace ha motivato in modo congruo e razionale la scelta degli elementi probatori, ritenendo inattendibile la testimonianza dello zio del minore e valorizzando la mancanza di denuncia-querela, non come condizione di proponibilità, ma quale indizio rilevante nell'ambito di una valutazione complessiva di inattendibilità del teste.
La compagnia sottolinea che, in tema di sinistri causati da veicoli non identificati, grava sul danneggiato l'onere di provare le circostanze del sinistro, la condotta colposa del conducente e l'impossibilità di identificare il veicolo per cause non imputabili a negligenza propria. Nel caso di specie, tale prova non sarebbe stata fornita, sia per le lacune della deposizione testimoniale, sia per l'omessa denuncia alle autorità.
Generali evidenzia inoltre che la dinamica del sinistro non è stata chiarita, non essen- do emerso cosa abbia fatto il minore per evitare l'impatto, e richiama la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., applicabile anche ai velocipedi, che non risulta superata.
Richiama altresì la possibile culpa in vigilando dei genitori, assenti al momento del fatto, per la quale non è stata fornita prova liberatoria.
Quanto al danno biologico, la compagnia contesta il nesso causale tra l'evento e la lesione certificata, rilevando l'assenza di escoriazioni o ecchimosi tipiche di una caduta rovinosa, con conseguente mancato rispetto dei criteri medico-legali (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa). Infine, si oppone alla richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, richiamando l'art.1224, comma 2, c.c., che lo esclude salvo prova del maggior danno.
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In conclusione, chiede il rigetto dell'appello perché inammissibile e infonda- CP_2
to, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata alla data del 17 novem- bre 2025 per la decisione a norma degli art.350 bis e 281 sexies c.p.c., previa sostituzio- ne dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti qualifi- canti della motivazione adottata dal Giudice di Pace nell'affermare l'inattendibilità del teste escusso ed il conseguente difetto di prova del fatto storico posto a base della domanda indennitaria avanzata in sede giudiziale;
tali punti sono:
a) l'omessa presentazione di una denunzia-querela da parte degli attori;
b) la genericità delle dichiarazioni dell'unico teste (zio della vittima) e l'implausibilità dell'assunto secondo cui nessuno sarebbe stato in grado di rilevare la targa dell'autoveicolo investitore, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato;
c) rilievo della culpa in vigilando dei genitori;
d) incoerenza tra dinamica del sinistro, come descritta in citazione e dal teste, e le lesioni accertate in sede di accesso al P.S., attesa l'assenza di ecchimosi e/o esco- riazioni.
L'appellante si duole, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adottato avuto particolare riguardo all'affermata rilevanza dell'omessa proposizione di denun- zia/querela e della carenza di sorveglianza del minore da parte dei genitori;
ha, inoltre, richiamato i contenuti della ctu medico legale che, a suo dire, confermerebbero la ricostruzione della prospettata dinamica.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività della mancata proposizione di una denunzia/querela in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obiettivamente noti;
allo stesso modo condivisi- bile è la censura dell'erroneo richiamo ad una presunta rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda indennitaria, dell'omessa vigilanza dei genitori.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del
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compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, volto a verificare se esso adeguatamente supporti la prova del fatto storico come descritto in citazione e possa, pertanto, dirsi sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinviene la laconica affermazione che il minore (all'epoca dei fatti undicenne) in Persona_1
qualità di ciclista veniva investito da un'auto pirata; senza specificare l'esatto punto della (vasta) Piazza Mercato ove ebbe a verificarsi il sinistro, la parte riferisce che l'auto pirata urtava il minore mentre era a bordo della bici e procedeva sul margine destro della strada;
viene anche riferito che il minore, per effetto dell'urto, rovinava al suolo;
non vengono chiariti i punti d'urto, né viene chiarito su quale lato sarebbe caduto il ciclista;
ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di Pronto Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che è ricorso alle cure Persona_1
dell'PE OB (con accesso autonomo alle ore 20:20 della data del sinistro indicata); in tale occasione chi accompagnò il minore (ovvero il padre) ebbe a riferire che il minore era rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi in pari data alle ore 17:30 in
Piazza Mercato, a causa dell'urto di un'autovettura.
Occorre parimenti evidenziare che gli attori, nell'introdurre il giudizio di primo grado, non solo hanno omesso di allegare una relazione medico legale volta a quantificare i danni fisici patiti (in termini di IP, ITT ed ITP), ma hanno finanche omesso di individuare quali postumi permanenti sarebbero concretamente esitati a seguito della certificata guarigione, genericamente individuando una percentuale del 3%, priva di qualsivoglia supporto argomentativo;
inutile dire che è parimenti mancata qualsivoglia quantifica- zione del credito risarcitorio, genericamente contenuto nei limiti di euro 5.200,00.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso un unico teste, il signor
[...]
, dichiaratosi zio del minore;
parte attrice ha, inoltre, depositato: a) copia CP_3
della lettera in mora inoltrata a mezzo pec alla convenuta compagnia in data 16 dicem- bre 2019 (a fronte di un sinistro asseritamente verificatosi in data 23 maggio 2018 ed una certificazione di guarigione con postumi del 18 luglio 2018).
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inat- tendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce
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delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 16 dicembre 2019 ovvero a distanza di 19 mesi dal verificarsi del sinistro e di 17 mesi dalla certificata guarigione) ed in atto di citazione, notificato in data 09 luglio 2020, non viene indi- cato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dagli appellanti (trattandosi, peraltro, dello zio del minore); orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (sep- pur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in pa- lese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di det- ti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmen- te additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridi- cità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, per-tanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza- to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di ini- doneità ai fini probatori;
va, inoltre, segnalato e valorizzato l'irragionevole ritardo con cui gli attori hanno provveduto a costituire in mora la convenuta compagnia di assicurazione, condotta che ha obiettivamente ostacolato qualsivoglia ragione- vole verifica di plausibilità della ricostruzione operata e fondante la legittimazione passiva della compagnia;
➢ l'omessa indicazione del nominativo del testimone si è perpetuata pur all'esito dell'espresso invito proveniente dall'appellata che, nell'allegata missiva CP_2
del 29 dicembre 2019 (cfr. allegato della produzione di parte attrice), ha espressa-
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mente invitato la parte ha fornire il nominativo di eventuali testimoni e le relative dichiarazioni;
tale invito è stato irragionevolmente disatteso e si traduce in un ulte- riore elemento di inattendibilità e credibilità del teste escusso;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che gli appellanti abbiano totalmente omesso di prontamente denunziare l'accaduto alle Forze di Polizia e di indicare il testimone (poi escusso nel corso del giudizio di primo grado) al fine di consentire l'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consentito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del
Comune di Napoli ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla piazza). Tali gravi omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibilità della doman- da risarcitoria, si traducono in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che gli appellanti abbiano omesso di segnalare l'accaduto alle Forze di Polizie per av- viare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del te- stimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti;
in ordine alla valuta- zione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
«il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fon- do di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducen- te di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass.
1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fon- darsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare fro- di assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una di- mostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una
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posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il sogget- to ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vitti- ma, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass.
9939/12); nel caso in esame la censura è ancor più grave, avendo la parte non solo omesso di indicare il teste, ma finanche di proporre querela;
➢ non occorrono certo approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per valutare l'obiettiva implausibilità del quadro clinico, quale emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso l'PE OB in occasione dell'accesso del 23 maggio 2018, e la dinamica descritta in citazione, ove si assu- me un urto del minore, a bordo della bicicletta, con un auto pirata ed una rovinosa caduta al suolo;
orbene la dinamica del sinistro appena descritto appare in parte obiettivamente incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del tempo (1 ora e mezza circa) in cui il paziente ri- cevette le cure;
in tale occasione, invero, i sanitari, pur a fronte del riferito trauma, si limitarono ad affermare l'esistenza di un infrazione del capitello radiale a dx, diagnosticata all'esito di una radiografia al gomito destro;
tale quadro clinico, pro- prio in assenza dell'evidenziazione di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contu- sione che inevitabilmente avrebbero accompagnato il sinistro, ove verificatosi se- condo le modalità descritte, integra, a parere di questo Giudice, condizione obiet- tivamente incompatibile con un violento urto ad opera di un'autovettura pirata e con la conseguente caduta al suolo. Né rileva la prodotta ctu medico legale, a firma del dottor , che si palese, sotto il profilo della valutazione della Persona_2
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compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, obiettivamente neutra, atteso che, ad esser chiari, le incertezze ricostruttive non investono la circostanza che il minore abbia subito la frattura dopo essere caduto al suolo, ma, piuttosto, la circo- stanza che tale caduta fu determinato dall'impatto contro un'autovettura mentre era a bordo di una bicicletta;
➢ obiettivamente ambigua ed irragionevole appare la circostanza che il padre del minore, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, abbia omesso di riferire che l'urto avvenne con un'auto rimasta non identificata che ebbe ad allontanarsi, sen- za prestare soccorsi, limitandosi a dichiarare l'urto da parte di un'autovettura, in assenza di ulteriori specificazioni; invero tale puntualizzazione ben avrebbe potu- to avviare le indagini in via officiosa da parte delle Autorità di Polizia;
➢ il testimone escusso, il signor , ha espressamente dichiarato di Controparte_4
essere lo zio del minore infortunato;
tale circostanza ha imposto, da parte del Giu- dice di Pace, una valutazione quanto mai rigorosa delle dichiarazioni rese proprio in ragione del rapporto di parentela e del concreto rischio di dichiarazioni compia- centi;
è inevitabile, pertanto, che le laconiche dichiarazioni rese dal teste in sede giudiziale vengano a combinarsi con una, parimenti laconica, attività deduttiva ed al complesso ed articolato quadro circostanziale sopra delineato, tale da depoten- ziare sino a completamente neutralizzare qualsivoglia valenza probatoria di dette dichiarazioni.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del
2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
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contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da e , quali genitori titolari Parte_1 Parte_2
della responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_1
➢ condanna e , quali genitori titolari della responsabili- Parte_1 Parte_2
tà genitoriale sul minore , alla refusione delle spese di lite in Persona_1
favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro CP_2
1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e , quali genitori titolari della responsabili- Parte_1 Parte_2
tà genitoriale sul minore , di un ulteriore importo a titolo di Persona_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 18 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. nella causa iscritta al n. 5055/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: e (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nella qualità di genitori titolari della responsabilità genitoriale sul minore Per_1
, nato a [...], il [...], C.F.: , tutti rapp.ti e
[...] C.F._3
difesi dall'Avv. Domenico Romano del Foro di Nola, Codice Fiscale:
, giusta procura in atti, con il quale sono elett.te dom.ti in Pomi- C.F._4
gliano d'Arco (NA) al V.le Giovanni Falcone n. 52.
- Appellanti
E
FGVS (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to presso lo studio dell'Avv. CORRADO VINCENZO (c.f.: dal C.F._5
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti.
- Appellato
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi e , nella qualità di genitori titolari della responsa- Parte_1 Parte_2
bilità genitoriale sul minore , hanno inteso proporre appello avverso la Persona_1
sentenza del Giudice di Pace di Napoli, Dott. Nicola Di Foggia, n. 34361/23, depositata il
1
30 agosto 2023 nel procedimento R.G. 50097/20, che ha respinto la loro domanda di risarcimento danni correlato al sinistro stradale descritto in citazione.
La sentenza, pur dichiarando la domanda ammissibile e procedibile, l'ha ritenuta infondata nel merito, compensando le spese di lite e ponendo a carico degli attori quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio medico legale espletata nel corso del giudizio di primo grado.
Secondo la narrazione contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, il 23 maggio 2018, in Piazza Mercato, Napoli, il minore, mentre percorreva in bicicletta il margine destro della carreggiata, veniva urtato da un'autovettura rimasta sconosciuta, che si dava alla fuga senza prestare soccorso.
L'impatto causava la caduta del minore e lesioni personali, accertate presso l'PE OB, con postumi permanenti stimati al 2-3% e un periodo di inabilità temporanea.
Non essendo stato possibile identificare il veicolo, i genitori convenivano in giudizio quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Controparte_2
Strada, chiedendo il risarcimento entro il limite di € 5.200,00.
Il Giudice di Pace ha rigettato la domanda, fondando la decisione su due profili: la mancata proposizione di denuncia-querela e la ritenuta inattendibilità della testimo- nianza resa dallo zio del minore.
Gli appellanti censurano tale impostazione, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità escluda che la querela sia condizione di proponibilità dell'azione risarcitoria, trattandosi di mero indizio valutabile unitamente ad altri elementi.
Contestano inoltre la valutazione del teste, che ha fornito dettagli precisi sulla dina- mica del sinistro, e stigmatizzano le illogiche considerazioni del Giudice circa la possibili- tà di fuga del veicolo e una presunta culpa in vigilando dei genitori.
Richiamano, a sostegno, le risultanze della CTU medico-legale, che ha confermato il nesso causale tra l'impatto e la frattura del capitello radiale, quantificando il danno biologico e le inabilità temporanee per un importo complessivo di € 3.769,68.
Gli appellanti chiedono, pertanto, la riforma integrale della sentenza, con dichiarazio- ne della piena responsabilità del conducente dell'autovettura non identificata (rimasto
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ignoto), condanna di al pagamento dell'indennizzo ex artt. 283 e Controparte_2
287 del Codice delle Assicurazioni, oltre interessi, rivalutazione e spese di entrambi i gradi di giudizio.
La società quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vitti- Controparte_2
me della Strada per la Regione Campania, si costituisce, sostenendo che gli appellanti si limitano a chiedere un riesame dell'istruttoria senza individuare puntualmente i capi censurati e le relative doglianze, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel merito, difende la correttezza della sentenza impugnata, richiamando CP_2
l'art. 116 c.p.c. e il principio del prudente apprezzamento delle prove libere: il Giudice di
Pace ha motivato in modo congruo e razionale la scelta degli elementi probatori, ritenendo inattendibile la testimonianza dello zio del minore e valorizzando la mancanza di denuncia-querela, non come condizione di proponibilità, ma quale indizio rilevante nell'ambito di una valutazione complessiva di inattendibilità del teste.
La compagnia sottolinea che, in tema di sinistri causati da veicoli non identificati, grava sul danneggiato l'onere di provare le circostanze del sinistro, la condotta colposa del conducente e l'impossibilità di identificare il veicolo per cause non imputabili a negligenza propria. Nel caso di specie, tale prova non sarebbe stata fornita, sia per le lacune della deposizione testimoniale, sia per l'omessa denuncia alle autorità.
Generali evidenzia inoltre che la dinamica del sinistro non è stata chiarita, non essen- do emerso cosa abbia fatto il minore per evitare l'impatto, e richiama la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., applicabile anche ai velocipedi, che non risulta superata.
Richiama altresì la possibile culpa in vigilando dei genitori, assenti al momento del fatto, per la quale non è stata fornita prova liberatoria.
Quanto al danno biologico, la compagnia contesta il nesso causale tra l'evento e la lesione certificata, rilevando l'assenza di escoriazioni o ecchimosi tipiche di una caduta rovinosa, con conseguente mancato rispetto dei criteri medico-legali (cronologico, topografico, adeguatezza qualitativa e quantitativa). Infine, si oppone alla richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, richiamando l'art.1224, comma 2, c.c., che lo esclude salvo prova del maggior danno.
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In conclusione, chiede il rigetto dell'appello perché inammissibile e infonda- CP_2
to, con condanna degli appellanti alle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata alla data del 17 novem- bre 2025 per la decisione a norma degli art.350 bis e 281 sexies c.p.c., previa sostituzio- ne dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
***
Prima di passare ad esaminare i motivi di appello, occorre individuare i punti qualifi- canti della motivazione adottata dal Giudice di Pace nell'affermare l'inattendibilità del teste escusso ed il conseguente difetto di prova del fatto storico posto a base della domanda indennitaria avanzata in sede giudiziale;
tali punti sono:
a) l'omessa presentazione di una denunzia-querela da parte degli attori;
b) la genericità delle dichiarazioni dell'unico teste (zio della vittima) e l'implausibilità dell'assunto secondo cui nessuno sarebbe stato in grado di rilevare la targa dell'autoveicolo investitore, tenuto conto delle condizioni di luogo e di tempo in cui il sinistro si sarebbe verificato;
c) rilievo della culpa in vigilando dei genitori;
d) incoerenza tra dinamica del sinistro, come descritta in citazione e dal teste, e le lesioni accertate in sede di accesso al P.S., attesa l'assenza di ecchimosi e/o esco- riazioni.
L'appellante si duole, sotto vari profili, dell'impianto motivazionale adottato avuto particolare riguardo all'affermata rilevanza dell'omessa proposizione di denun- zia/querela e della carenza di sorveglianza del minore da parte dei genitori;
ha, inoltre, richiamato i contenuti della ctu medico legale che, a suo dire, confermerebbero la ricostruzione della prospettata dinamica.
Sicuramente condivisibili appaiono le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla non decisività della mancata proposizione di una denunzia/querela in applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati ed obiettivamente noti;
allo stesso modo condivisi- bile è la censura dell'erroneo richiamo ad una presunta rilevanza, ai fini dell'accoglimento della domanda indennitaria, dell'omessa vigilanza dei genitori.
Ciò non esime, tuttavia, questo Giudice dal compiere un'approfondita analisi del
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compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio di primo grado, volto a verificare se esso adeguatamente supporti la prova del fatto storico come descritto in citazione e possa, pertanto, dirsi sorto l'obbligo indennitario dell'appellato FGVS.
Occorre prendere le mosse dalla descrizione contenuta in citazione ove si rinviene la laconica affermazione che il minore (all'epoca dei fatti undicenne) in Persona_1
qualità di ciclista veniva investito da un'auto pirata; senza specificare l'esatto punto della (vasta) Piazza Mercato ove ebbe a verificarsi il sinistro, la parte riferisce che l'auto pirata urtava il minore mentre era a bordo della bici e procedeva sul margine destro della strada;
viene anche riferito che il minore, per effetto dell'urto, rovinava al suolo;
non vengono chiariti i punti d'urto, né viene chiarito su quale lato sarebbe caduto il ciclista;
ha, inoltre, sostenuto di aver subito lesioni come da referto di Pronto Soccorso allegato;
tale ultimo documento documenta che è ricorso alle cure Persona_1
dell'PE OB (con accesso autonomo alle ore 20:20 della data del sinistro indicata); in tale occasione chi accompagnò il minore (ovvero il padre) ebbe a riferire che il minore era rimasto coinvolto in un sinistro verificatosi in pari data alle ore 17:30 in
Piazza Mercato, a causa dell'urto di un'autovettura.
Occorre parimenti evidenziare che gli attori, nell'introdurre il giudizio di primo grado, non solo hanno omesso di allegare una relazione medico legale volta a quantificare i danni fisici patiti (in termini di IP, ITT ed ITP), ma hanno finanche omesso di individuare quali postumi permanenti sarebbero concretamente esitati a seguito della certificata guarigione, genericamente individuando una percentuale del 3%, priva di qualsivoglia supporto argomentativo;
inutile dire che è parimenti mancata qualsivoglia quantifica- zione del credito risarcitorio, genericamente contenuto nei limiti di euro 5.200,00.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato escusso un unico teste, il signor
[...]
, dichiaratosi zio del minore;
parte attrice ha, inoltre, depositato: a) copia CP_3
della lettera in mora inoltrata a mezzo pec alla convenuta compagnia in data 16 dicem- bre 2019 (a fronte di un sinistro asseritamente verificatosi in data 23 maggio 2018 ed una certificazione di guarigione con postumi del 18 luglio 2018).
Ciò chiarito, ritiene questo Giudice che debba addivenirsi ad una valutazione di inat- tendibilità e non credibilità del teste escusso nel giudizio di primo grado, ciò alla luce
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delle seguenti argomentazioni che vanno a confermare ed integrare la valutazione di omesso raggiungimento della prova del fatto storico operata dal Giudice di prime cure:
➢ nella lettera di messa in mora (inoltrata a mezzo pec in data 16 dicembre 2019 ovvero a distanza di 19 mesi dal verificarsi del sinistro e di 17 mesi dalla certificata guarigione) ed in atto di citazione, notificato in data 09 luglio 2020, non viene indi- cato il nominativo del teste, poi concretamente escusso nel corso del giudizio di primo grado, sebbene persona ovviamente già precedentemente identificata dagli appellanti (trattandosi, peraltro, dello zio del minore); orbene l'omessa indicazione delle generalità dei testi, oltre ad integrare una violazione degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in ordine ai contenuti di detta comunicazione (sep- pur non prevista a pena di inammissibilità della prova testimoniale), si pone in pa- lese contrasto delle comuni regole di buon senso, atteso che la trasmissione di det- ti nominativi alla compagnia di assicurazione (ancor più in fattispecie generalmen- te additate a sospetto quale quella in esame, per il coinvolgimento di veicolo non identificato, per l'anomalia della dinamica ed in assenza di intervento di autorità di polizia), consentendo a quest'ultima di acquisire informazioni in ordine alla veridi- cità del sinistro, avrebbe sicuramente incrementato le possibilità di una definizione in via stragiudiziale della vicenda risarcitoria. Assolutamente irragionevole appare, per-tanto, detta omissione che assume in ogni caso significativa rilevanza nell'ambito della valutazione di attendibilità e credibilità del teste escusso che il giudice è chiamato ad operare, potendo, come nel caso di specie, essere valorizza- to, unitamente ad ulteriori circostanze, al fine di addivenire all'affermazione di ini- doneità ai fini probatori;
va, inoltre, segnalato e valorizzato l'irragionevole ritardo con cui gli attori hanno provveduto a costituire in mora la convenuta compagnia di assicurazione, condotta che ha obiettivamente ostacolato qualsivoglia ragione- vole verifica di plausibilità della ricostruzione operata e fondante la legittimazione passiva della compagnia;
➢ l'omessa indicazione del nominativo del testimone si è perpetuata pur all'esito dell'espresso invito proveniente dall'appellata che, nell'allegata missiva CP_2
del 29 dicembre 2019 (cfr. allegato della produzione di parte attrice), ha espressa-
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mente invitato la parte ha fornire il nominativo di eventuali testimoni e le relative dichiarazioni;
tale invito è stato irragionevolmente disatteso e si traduce in un ulte- riore elemento di inattendibilità e credibilità del teste escusso;
➢ ancor più irragionevole, ingiustificata ed ingiustificabile appare la circostanza che gli appellanti abbiano totalmente omesso di prontamente denunziare l'accaduto alle Forze di Polizia e di indicare il testimone (poi escusso nel corso del giudizio di primo grado) al fine di consentire l'eventuale identificazione del veicolo investitore a mezzo del, consentito, accesso a sistemi di videosorveglianza (in titolarità del
Comune di Napoli ovvero nella disponibilità degli esercenti commerciali presenti sulla piazza). Tali gravi omissioni, lungi dall'integrare il difetto di un presupposto di legge per l'ammissione della prova o una condizione di proponibilità della doman- da risarcitoria, si traducono in un ulteriore elemento atto a severamente minare credibilità ed attendibilità del teste escusso, apparendo del tutto irragionevole che gli appellanti abbiano omesso di segnalare l'accaduto alle Forze di Polizie per av- viare le, pur possibili, indagini, e che, pur a conoscenza dei dati identificativi del te- stimone, abbia, poi, omesso di fornirli agli organi inquirenti;
in ordine alla valuta- zione delle acquisizioni probatorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali, è bene premettere che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
«il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fon- do di garanzia, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducen- te di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto» (cfr. Cass. 10762/92; conf. Cass. 8086/95; Cass. 10484/01; Cass.
1234/05; Cass. 4213/2024). E, se la prova che incombe sul danneggiato può fon- darsi anche su mere tracce ambientali o su dichiarazioni orali, al fine di evitare fro- di assicurative è richiesta anche e soprattutto la verifica della esistenza di una di- mostrazione incontestabile e rigorosa dei presupposti che giustifichino l'intervento risarcitorio del fondo di garanzia: infatti, non va dimenticato, sotto altro, connesso profilo, che l'azione de qua si indirizza nei confronti di un soggetto che riveste una
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posizione di garanzia a vantaggio della collettività, sicché, proprio perché il sogget- to ritenuto responsabile si assume sia rimasto sconosciuto, difficilmente l'impresa assicuratrice può esercitare il proprio diritto di difesa, gravando, di conseguenza, sulla parte che agisce in giudizio l'onere di fornire una prova indiscutibile dell'accadimento dannoso. Altro principio di cui tener conto è quello (anch'esso af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità) secondo cui la circostanza che la vitti- ma, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, se non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, può, tuttavia, essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico dell'inattendibilità dei testimoni stessi (in tal senso Cass.
9939/12); nel caso in esame la censura è ancor più grave, avendo la parte non solo omesso di indicare il teste, ma finanche di proporre querela;
➢ non occorrono certo approfondite conoscenze e valutazioni medico legali per valutare l'obiettiva implausibilità del quadro clinico, quale emergente dalla lettura del referto di Pronto Soccorso redatto presso l'PE OB in occasione dell'accesso del 23 maggio 2018, e la dinamica descritta in citazione, ove si assu- me un urto del minore, a bordo della bicicletta, con un auto pirata ed una rovinosa caduta al suolo;
orbene la dinamica del sinistro appena descritto appare in parte obiettivamente incompatibile con le lesioni concretamente accertate presso l'indicato nosocomio nel corso del tempo (1 ora e mezza circa) in cui il paziente ri- cevette le cure;
in tale occasione, invero, i sanitari, pur a fronte del riferito trauma, si limitarono ad affermare l'esistenza di un infrazione del capitello radiale a dx, diagnosticata all'esito di una radiografia al gomito destro;
tale quadro clinico, pro- prio in assenza dell'evidenziazione di qualsivoglia escoriazione e/o edema, contu- sione che inevitabilmente avrebbero accompagnato il sinistro, ove verificatosi se- condo le modalità descritte, integra, a parere di questo Giudice, condizione obiet- tivamente incompatibile con un violento urto ad opera di un'autovettura pirata e con la conseguente caduta al suolo. Né rileva la prodotta ctu medico legale, a firma del dottor , che si palese, sotto il profilo della valutazione della Persona_2
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compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta, obiettivamente neutra, atteso che, ad esser chiari, le incertezze ricostruttive non investono la circostanza che il minore abbia subito la frattura dopo essere caduto al suolo, ma, piuttosto, la circo- stanza che tale caduta fu determinato dall'impatto contro un'autovettura mentre era a bordo di una bicicletta;
➢ obiettivamente ambigua ed irragionevole appare la circostanza che il padre del minore, in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso, abbia omesso di riferire che l'urto avvenne con un'auto rimasta non identificata che ebbe ad allontanarsi, sen- za prestare soccorsi, limitandosi a dichiarare l'urto da parte di un'autovettura, in assenza di ulteriori specificazioni; invero tale puntualizzazione ben avrebbe potu- to avviare le indagini in via officiosa da parte delle Autorità di Polizia;
➢ il testimone escusso, il signor , ha espressamente dichiarato di Controparte_4
essere lo zio del minore infortunato;
tale circostanza ha imposto, da parte del Giu- dice di Pace, una valutazione quanto mai rigorosa delle dichiarazioni rese proprio in ragione del rapporto di parentela e del concreto rischio di dichiarazioni compia- centi;
è inevitabile, pertanto, che le laconiche dichiarazioni rese dal teste in sede giudiziale vengano a combinarsi con una, parimenti laconica, attività deduttiva ed al complesso ed articolato quadro circostanziale sopra delineato, tale da depoten- ziare sino a completamente neutralizzare qualsivoglia valenza probatoria di dette dichiarazioni.
Conclusivamente l'appello va rigettato dovendosi confermare, seppur all'esito della motivazione integrativa sopra riportata, l'affermazione di mancato soddisfacimento dell'onere probatorio gravante sull'appellante.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in favore di parte appellata, spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55 del
2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni
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contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ rigetta l'appello proposto da e , quali genitori titolari Parte_1 Parte_2
della responsabilità genitoriale sul minore;
Persona_1
➢ condanna e , quali genitori titolari della responsabili- Parte_1 Parte_2
tà genitoriale sul minore , alla refusione delle spese di lite in Persona_1
favore dell'appellata nella qualità di FGVS, che si liquidano in euro CP_2
1.200,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso forfettario per spese generali;
➢ ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giusti- zia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e , quali genitori titolari della responsabili- Parte_1 Parte_2
tà genitoriale sul minore , di un ulteriore importo a titolo di Persona_1
contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 18 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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